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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2666/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
ZI RI, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8470/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. Gia' Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056049090000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6166/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1 dom. presso la sede in Roma alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 097/2024/00560490/90 di complessivi € 510.844,64 che le era stata notificata in data 14.03.2024, chiedendone l'annullamento perché illegittima.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva la nullità della cartella per assenza del contraddittorio endo - procedimentale evidenziando che la sua adozione non era stata preceduta dalla notifica di un qualche atto prodromico volto ad instaurare un contraddittorio pur costituendo ciò un diritto del contribuente affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41, 47 e 48) e riconosciuto da numerose sentenze sia della Corte di Giustizia Europea sia della Corte di Cassazione.
La società ricorrente deduceva poi la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30 d.p.r. 602/73.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Agenzia rappresentava che la cartella esattoriale impugnata era stata emessa - ai fini del recupero dell'imposta dovuta, oltre le relative sanzioni ed interessi - all'esito un controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva trasmessa dalla contribuente, relativa al primo trimestre anno d'imposta 2022. Si trattava cioè di un atto che aveva utilizzato dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione, nel caso in esame nella Comunicazione Liquidazioni
Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022, senza operare valutazioni di sorta.
Ciò posto, l'Agenzia evidenziava che, sebbene non fosse necessario nel caso di specie, la cartella impugnata era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 002115522340100, codice atto n.
002115522340100, notificata in data 20/11/2022 alle ore 22:42:18 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2.
Quanto alla seconda eccezione formulata l'Agenzia delle Entrare ne deduceva l'infondatezza evidenziando che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare,
è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello. Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". Proprio per tali motivi gli interessi richiamati in cartella sono gli interessi già ex lege iscritti a ruolo. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Il 16 giugno 2025, la ricorrente depositava una memoria illustrativa.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre rappresentare che la cartella di pagamento impugnata scaturisce da un controllo realizzato ai sensi dell'art. 54-bis del d.p.r n. 633 del 1972 della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva trasmessa dalla contribuente, relativa al primo trimestre anno d'imposta 2022.
Ciò posto, la Corte osserva che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 54 bis del d.P.R.
n. 633 del 1972, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 54 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (nel caso di specie nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022) (Cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020 (Rv. 659497 - 01); Sez.
5 - Ordinanza n.
33344 del 17/12/2019 (Rv. 656408 - 01).
Nel caso di specie, nessuna incertezza poteva sussistere in quanto la pretesa erariale derivava da un imposta che la stessa contribuente ha indicato come dovuta.
D'altra parte, la contribuente non può fondatamente dolersi della mancata ricezione della comunicazione con l'invito bonario ad adempiere, prima dell'iscrizione a ruolo del credito fiscale, tenuto conto che, come ha chiarito la giurisprudenza "l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella
" (Cass. n. 20040/2015).
Tale possibilità era enunciata nell'atto in quanto a pag. 6 della cartella si legge: “Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973
e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al
Call Center (800.909.696 da telefono fisso) (0696668907 da cellullare) (+39 0696668933 da estero) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale.
A ciò si unisce il fatto che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, dalla documentazione depositata risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 002115522340100, codice atto n. 002115522340100, notificata in data
20/11/2022 alle ore 22:42:18 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla mancata emissione di un avviso bonario prima della notifica della cartella di pagamento impugnata deve essere rigettata.
E' infondata anche l'eccezione formulata dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Al riguardo, chiarito che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione, nel caso di specie assume valore dirimente il fatto che l'imposta iscritta a ruolo non scaturisce da una valutazione realizzata dall'Amministrazione all'esito di accertamenti svolti sulla posizione fiscale della contribuente ma si fonda su quanto la stessa società aveva dichiarato nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022 e sul fatto che alla presentazione della dichiarazione non aveva fatto seguito il pagamento dell'imposta da parte della contribuente. Dati questi tutti ben conosciuti dalla ricorrente e sulla base dei quali il contenuto dell'atto impugnato era sostanzialmente vincolato.
Sono infine infondati i rilievi formulati dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) con riguardo alla mancanza indicazione nella cartella di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi.
Sul punto, la Corte osserva che il contenuto della cartella di pagamento è vincolato stante il disposto dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 sulla base del quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Quanto al ruolo - che costituisce uno degli elementi che necessariamente devono essere presenti nella cartella - il suo contenuto è pure normativamente disciplinato dagli art. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973.
L'art. 11, in particolare, stabilisce, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Orbene, tenuto conto delle disposizioni su richiamate, gli interessi indicati nella cartella di pagamento impugnata sono gli interessi iscritti a ruolo.
Alcuna disposizione normativa prescrive, invece, che il ruolo o la cartella riportino anche le modalità di calcolo degli interessi e, ciò in quanto le modalità di calcolo sono normativamente previste.
Infine, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione in vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha avuto modo di chiarire che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi” (Cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6812 d el 08/03/2019 (Rv. 653315 - 01). Si tratta di un principio che questa Corte condivide e fa proprio.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) avverso la cartella di pagamento n. 97 2024 00560490 90 di complessivi € 510.844,64 è infondato e va rigettato. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 8.000,00 in favore della parte resistente, oltre accessori come per legge. Roma, 02/07/2025
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
ZI RI, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8470/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. Gia' Società_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056049090000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6166/2025 depositato il
04/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1 dom. presso la sede in Roma alla Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 097/2024/00560490/90 di complessivi € 510.844,64 che le era stata notificata in data 14.03.2024, chiedendone l'annullamento perché illegittima.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva la nullità della cartella per assenza del contraddittorio endo - procedimentale evidenziando che la sua adozione non era stata preceduta dalla notifica di un qualche atto prodromico volto ad instaurare un contraddittorio pur costituendo ciò un diritto del contribuente affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41, 47 e 48) e riconosciuto da numerose sentenze sia della Corte di Giustizia Europea sia della Corte di Cassazione.
La società ricorrente deduceva poi la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30 d.p.r. 602/73.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, l'Agenzia rappresentava che la cartella esattoriale impugnata era stata emessa - ai fini del recupero dell'imposta dovuta, oltre le relative sanzioni ed interessi - all'esito un controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva trasmessa dalla contribuente, relativa al primo trimestre anno d'imposta 2022. Si trattava cioè di un atto che aveva utilizzato dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione, nel caso in esame nella Comunicazione Liquidazioni
Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022, senza operare valutazioni di sorta.
Ciò posto, l'Agenzia evidenziava che, sebbene non fosse necessario nel caso di specie, la cartella impugnata era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 002115522340100, codice atto n.
002115522340100, notificata in data 20/11/2022 alle ore 22:42:18 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2.
Quanto alla seconda eccezione formulata l'Agenzia delle Entrare ne deduceva l'infondatezza evidenziando che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare,
è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello. Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973). L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". Proprio per tali motivi gli interessi richiamati in cartella sono gli interessi già ex lege iscritti a ruolo. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Il 16 giugno 2025, la ricorrente depositava una memoria illustrativa.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre rappresentare che la cartella di pagamento impugnata scaturisce da un controllo realizzato ai sensi dell'art. 54-bis del d.p.r n. 633 del 1972 della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva trasmessa dalla contribuente, relativa al primo trimestre anno d'imposta 2022.
Ciò posto, la Corte osserva che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 54 bis del d.P.R.
n. 633 del 1972, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 54 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (nel caso di specie nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022) (Cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020 (Rv. 659497 - 01); Sez.
5 - Ordinanza n.
33344 del 17/12/2019 (Rv. 656408 - 01).
Nel caso di specie, nessuna incertezza poteva sussistere in quanto la pretesa erariale derivava da un imposta che la stessa contribuente ha indicato come dovuta.
D'altra parte, la contribuente non può fondatamente dolersi della mancata ricezione della comunicazione con l'invito bonario ad adempiere, prima dell'iscrizione a ruolo del credito fiscale, tenuto conto che, come ha chiarito la giurisprudenza "l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, sia perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella
" (Cass. n. 20040/2015).
Tale possibilità era enunciata nell'atto in quanto a pag. 6 della cartella si legge: “Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973
e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al
Call Center (800.909.696 da telefono fisso) (0696668907 da cellullare) (+39 0696668933 da estero) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale.
A ciò si unisce il fatto che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, dalla documentazione depositata risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 002115522340100, codice atto n. 002115522340100, notificata in data
20/11/2022 alle ore 22:42:18 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'eccezione sollevata dalla ricorrente relativa alla mancata emissione di un avviso bonario prima della notifica della cartella di pagamento impugnata deve essere rigettata.
E' infondata anche l'eccezione formulata dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Al riguardo, chiarito che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della
Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione, nel caso di specie assume valore dirimente il fatto che l'imposta iscritta a ruolo non scaturisce da una valutazione realizzata dall'Amministrazione all'esito di accertamenti svolti sulla posizione fiscale della contribuente ma si fonda su quanto la stessa società aveva dichiarato nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva n. 30428025, relativa al I Trimestre, trasmessa dalla parte il 25/05/2022 e sul fatto che alla presentazione della dichiarazione non aveva fatto seguito il pagamento dell'imposta da parte della contribuente. Dati questi tutti ben conosciuti dalla ricorrente e sulla base dei quali il contenuto dell'atto impugnato era sostanzialmente vincolato.
Sono infine infondati i rilievi formulati dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) con riguardo alla mancanza indicazione nella cartella di pagamento dei criteri di calcolo degli interessi.
Sul punto, la Corte osserva che il contenuto della cartella di pagamento è vincolato stante il disposto dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 sulla base del quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Quanto al ruolo - che costituisce uno degli elementi che necessariamente devono essere presenti nella cartella - il suo contenuto è pure normativamente disciplinato dagli art. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973.
L'art. 11, in particolare, stabilisce, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Orbene, tenuto conto delle disposizioni su richiamate, gli interessi indicati nella cartella di pagamento impugnata sono gli interessi iscritti a ruolo.
Alcuna disposizione normativa prescrive, invece, che il ruolo o la cartella riportino anche le modalità di calcolo degli interessi e, ciò in quanto le modalità di calcolo sono normativamente previste.
Infine, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione in vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha avuto modo di chiarire che “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi” (Cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6812 d el 08/03/2019 (Rv. 653315 - 01). Si tratta di un principio che questa Corte condivide e fa proprio.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso proposto dalla società Società_1 S.r.l. (già Società_2 S.r.l.) avverso la cartella di pagamento n. 97 2024 00560490 90 di complessivi € 510.844,64 è infondato e va rigettato. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 8.000,00 in favore della parte resistente, oltre accessori come per legge. Roma, 02/07/2025