Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2666
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per assenza del contraddittorio endo-procedimentale

    La Corte osserva che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei casi soggetti al citato art. 54 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione. Nel caso di specie, nessuna incertezza poteva sussistere in quanto la pretesa erariale derivava da un imposta che la stessa contribuente ha indicato come dovuta. Inoltre, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità. La cartella impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità notificata all'indirizzo PEC della società.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per carenza di motivazione

    La disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione. L'imposta iscritta a ruolo si fonda su quanto la stessa società aveva dichiarato nella Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva e sul fatto che alla presentazione della dichiarazione non aveva fatto seguito il pagamento dell'imposta. Il contenuto della cartella di pagamento è vincolato dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973. Il ruolo, a sua volta, è disciplinato dagli art. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo che nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Non vi è alcuna disposizione normativa che prescriva l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto le stesse sono normativamente previste. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2666
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2666
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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