Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
135/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Sul ricorso iscritto al numero n. 80795 del registro di Segreteria, proposto da XX (omissis)
e YY (omissis), il primo – parte sostanziale - quale interdetto legale (invalido al 10%) e il secondo
– parte formale - quale tutore del primo (autorizzazione Giudice Tutelare per l’instaurazione del presente giudizio pensionistico rilasciata in data 14 luglio 2025, cronol. N. 10751/2025, nel procedimento recante R.G. n. 631188/2025, volontaria giurisdizione, Trib. Roma - docc. 1 e 1bis), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti degli Avv.ti Claudia FI
(c.f.: [...]) e MA FI (c.f.:
[...]) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ruggero Fiore n. 3, 00136 contro
L’INPS l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Flavia Incletolli VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Esaminati tutti gli atti del processo.
Uditi nell’udienza del 24 marzo 2026 gli Avvocati Claudia FI e MA FI per la parte ricorrente; l’Avv. Flavia Incletolli per l’Inps.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Sig. XX, che agisce in questa sede per il tramite In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del proprio tutore legale, il fratello YY, ha rappresentato di essere affetto, sin dalla nascita, da una grave patologia invalidante (“ologofrenia con schizofrenia di Innesto”)
oggetto di accertamento giudiziale (Sent. Tribunale di Roma 10554 del 24.11.1979).
Considerata la descritta patologia, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’odierno istante è stato riconosciuto titolare di trattamento pensionistico di reversibilità del defunto genitore Sig. ZZ (magistrato del Consiglio di Stato deceduto in data omissis) unitamente alla madre Sig.ra QQ, deceduta il successivo omissis.
Ha aggiunto che, all’esito del decesso della Sig.ra QQ, avvenuto in data omissis, ha provveduto ad inoltrare, per il tramite del patronato ENAC, istanza tesa al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità in proprio favore, inizialmente respinta dall’istituto previdenziale poiché da presentarsi “a carico della gestione pubblica”.
All’esito di nuova istanza inoltrata nel mese di novembre 2024 l’Istituto previdenziale ha riconosciuto il trattamento di reversibilità, ivi individuando la decorrenza del 1.12.2024
(Determina INPS n. 9999 del 21.02.2025).
Atteso il tenore del provvedimento, l’odierno istante ha quindi contestato la correttezza della decorrenza indicata (da collocarsi non già alla data della domanda amministrativa bensì a quella antecedente del decesso del padre), senza tuttavia ottenere la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rettifica invocata.
Ciò posto ha, quindi, adito questa Corte al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte dei Conti adita, accogliere il presente ricorso e per l’effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei pensionistici di riversibilità arretrati nella misura già determinata su base annuale dall’Ufficio INPS, con la decorrenza di legge in relazione alla data del decesso del de cuius, e, previo annullamento delle determinazioni di diniego come sopra epigrafate, condannare l’INPS resistente alla corresponsione degli importi dei ratei maturati con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria”.
2. Con memoria prodotta in data 24 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando l’avversa pretesa.
Parte resistente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso il proprio ruolo di mero ordinatore secondario di spesa dovendo, a contrario, rinvenirsi quale litisconsorte la sola Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel merito, ha rivendicato, in ogni caso, la corretta individuazione della decorrenza del trattamento pensionistico erogato rilevando peraltro l’omessa notifica della pronuncia di interdizione e l’omessa comunicazione delle dichiarazioni fiscali dell’odierno ricorrente che hanno determinato l’inoltro della domanda di pensione ben oltre il termine di due anni dal In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 decesso del de cuius. In via subordinata ha eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
3. All’udienza del 24 marzo 2026 le parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va delibata con priorità l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Istituto previdenziale resistente.
L’eccezione è infondata e non merita accoglimento.
E’ sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia pensionistica secondo cui: “le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione […] non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell’unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti
[…] indipendentemente dall’essere parti nel giudizio, in quanto titolari o portatori di interessi qualificati […] direttamente incisi dall’esito del giudizio” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 18 ottobre 2019, n. 162, come richiamata dalla Sez. Giur. Puglia n.
66 del 1° febbraio 2021).
Sussiste, in sostanza, un interesse qualificato dell’Istituto previdenziale alla lite e ai relativi esiti che riverbereranno effetti diretti nella sfera giuridica dell’Ente previdenziale.
2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Oggetto del giudizio è il diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni inabili dei titolari di trattamento pensionistico.
Come noto, il legislatore impone, ai fini del requisito in parola, per i figli non studenti la verifica di due requisiti, che devono sussistere al momento del decesso del pensionato: la vivenza a carico e la totale inabilità a svolgere attività lavorativa.
Il concetto di inabilità va ricostruito in termini di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell'interessato (art. 2 legge 222/1984).
In sostanza l'inabilità deve riferirsi all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma, e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno.
Deve essere precisato che, ai fini dell’accertamento di tale stato di assoluta inabilità a proficuo lavoro, non possono essere utilizzate le valutazioni e le tabelle relative all’accertamento dell’invalidità civile in quanto presuppongono una permanente diminuzione della capacità di lavoro generica per tale intendendosi la capacità di esercitare proficuamente un lavoro che impegna la persona umana nelle sue componenti psicofisiche e nella sua dignità.
L'inabilità, di contro, ai fini del beneficio invocato deve essere In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 accertata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell'astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico
(Cass. 26181/2016). Si tratta, in sostanza di una capacità di lavoro “specifica”.
A tal uopo è opportuno richiamare il disposto dell’art. 8, comma 1-bis, della stessa legge 222/1984 che ha previsto ai fini del riconoscimento della pensione superstiti l'attività lavorativa con orario non superiore a 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutica dei figli riconosciuti inabili, presso le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, ovvero presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzione di integrazione lavorativa ai sensi della legge per il collocamento dei disabili (articolo 11 legge 68/1999) attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per l'assunzione di disoccupati di lunga durata.
In tali circostanze, pertanto, il figlio inabile può percepire un piccolo reddito mensile cumulandolo con la reversibilità del dante causa.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 L’ulteriore requisito della vivenza a carico deve essere accertato attraverso il possesso congiunto di due condizioni:
a) la non autosufficienza economica del figlio e b) il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al rispetto di un determinato livello di reddito annuo che non deve essere superato.
Ai fini del mantenimento abituale, la conviveva con l'assicurato
(cioè condivideva sia il tetto che la mensa) determina la sussistenza di una presunzione di mantenimento che esclude la necessita di verifica ad hoc del requisito.
Ebbene, tratteggiato il quadro normativo di riferimento, deve essere affermata la sussistenza in capo all’istante dei due requisiti posti dal legislatore ai fini dell’accesso al beneficio invocato: la assoluta inabilità a proficuo lavoro e la vivenza a carico.
Traponendo l’esame della norma alla fattispecie oggetto di causa appare ictu oculi la sussistenza, in capo al Sig. omissis, di entrambi i requisiti (peraltro non contestati dalla difesa resistente che, difatti, ha concesso il beneficio richiesto valorizzando il provvedimento giudiziale di interdizione e ritenuto sussistente il diritto quand’anche con decorrenza dalla data di presentazione della domanda).
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 La questione controversa investe il tema della decorrenza.
Il dato di partenza è esclusivamente la previsione normativa laddove le motivazioni addotte dall’Istituto previdenziale
(ammissione in via eccezione di istanza cartacea valutata come nuova domanda di pensione di reversibilità) rimangono sullo sfondo.
Il richiamo operato dall’Istituto all’applicazione dell’art. 191, comma 3, del DPR 1092/73, comma 3, (“Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”) deve essere coordinato con la successiva disposizione del medesimo art. 191, di cui al successivo comma 4, che prevede “Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.”.
Da tale disposizione discende l’irrilevanza del termine biennale posto dal comma precedente laddove il soggetto titolare sia minore od interdetto.
Del resto, è ancora il caso di rilevare, nel caso di specie il ricorrente era già titolare del trattamento pensionistico quand’anche la relativa titolarità fosse stata riconosciuta in favore anche della madre e del fratello in ragione della situazione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di fatto in essere al momento del decesso del dante causa.
Infine, è appena il caso di richiamare, i noti approdi della giurisprudenza di legittimità e contabile che in più occasioni hanno affermato l’irrilevanza della data dell’istanza amministrativa ai fini della decorrenza del trattamento di reversibilità, assumendo come noto rilievo esclusivamente la sussistenza dei richiamati requisiti di legge da valutarsi alla data del decesso del dante causa.
In proposito la giurisprudenza di legittimità è consolidata.
“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall'INPS l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius",
senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio” (Cass., sez. lav., 5 settembre 2011, n. 18241).
“In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass., sez. lav., 10 agosto 2004, n. 15440).
“Secondo la disciplina dell'art. 39 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (e perciò prima dell'introduzione del più restrittivo criterio di cui all'art. 8 Legge 12 giugno 1984 n. 222) il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti del pensionato inabili ad un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale, postulava non la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. Tale indagine, ai fini della predetta norma, deve essere compiuta con riguardo alla data della morte del pensionato e non a quella della presentazione della domanda in sede amministrativa”
(Cass., sez. lav., 24 gennaio 1997, n. 721)
Da ultimo Cass. 8 giugno 2022, n. 18400, secondo cui la prestazione spetta “con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso” non rilevando la data della domanda (“questa Corte ha stabilito che in caso di decesso del pensionato, il figlio In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011)”.
Ciò posto appare evidente, allora, come l’odierno istante abbia diritto alla pensione di reversibilità del genitore sin dal momento del decesso del medesimo atteso non solo il proprio stato di assoluta inabilità a proficuo lavoro e l’incontestata vivenza a carico del proprio dante causa, ma altresì il successivo provvedimento di interdizione emesso dal Tribunale.
La domanda deve, pertanto, essere integralmente accolta con conseguenziale declaratoria del diritto del Sig. XX a vedersi riconosciuto il trattamento di reversibilità del proprio dante causa ZZ a far data dal decesso di quest’ultimo, con conseguente diritto a vedersi riconosciuti i ratei maturati e non liquidati, con ogni conseguenziale effetto di legge.
Alle somme dovute devono, altresì, essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).
2. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico dell’Inps e devono essere liquidate in misura pari a complessivi In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
€ 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al trattamento di reversibilità dal proprio dante causa ZZ a far data dal decesso di quest’ultimo, con conseguente diritto del medesimo a vedersi riconosciuti i ratei maturati e non liquidati, con ogni conseguenziale effetto di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo –
rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).
Condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA DR VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 11:18:00 GMT+01:00