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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 70 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte, con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 17 settembre 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RI AN (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Viale Verona, 98, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice –
e
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Vicenza, Viale Verona, 98, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
- intervenuta - contro
P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Bertilla Lain (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Sandrigo (VI), Via della Repubblica, 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
OGGETTO: servitù di passaggio (confessoria servitutis – usucapione)
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 17.9.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 15.9.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- -incontestata la servitù tra i AL 1006 e 538 a;
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore dell'az.
tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori Pt_1 turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore dell'az. tra i mapp. 867 e 1006 (ex. Pt_1
538b) di proprietà della convenuta, in virtù di avvenuta usucapione, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali
e previdenziali, come per legge.”
Nelle note del 15.9.2025 l'intervenuta così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore della soc. tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di CP_1 ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore della soc. tra i mapp. 867 e 1006 CP_1
(ex. 538b) di proprietà della convenuta, in virtù di avvenuta usucapione, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali
e previdenziali, come per legge.”
Nelle note del 9.9.2025 la convenuta così precisava le conclusioni:
“Nel rimettersi integralmente a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposa e nelle memorie già agli atti, si precisano le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 25 1) dichiararsi che nessuna servitù a favore dei AL n. 1200 e n. 1210 ed a carico dei AL n.
867 e n. 1006 risulta da atto pubblico, peraltro come già eccepito, il mappale n. 1210 è di proprietà di soggetto diverso dall'attrice ossia della per la quale si rileva il difetto di legittimazione;
CP_1
2) in ogni caso, non si accetta il contraddittorio su nuove e diverse domande, rispetto a quelle di cui all'atto di citazione e formulate in memoria di parte attrice del 17.05.2023, che devono pertanto dichiararsi inammissibili;
3) le domande, di cui all'atto di citazione e alla successiva memoria n. 1 ex Art. 183 VI c. C.P.C., sono
NULLE per incertezza assoluta del petitum e della causa petendi e sono infondate in fatto ed in diritto per cui se ne chiede il rigetto;
4) si eccepisce l'incapacità a testimoniare delle testi e ai sensi Art. Testimone_1 Testimone_2
246 C.C. e, pertanto, dichiararsi la nullità delle dichiarazioni rese;
5) spese legali, di C.T.U. e C.T.P. rifuse.
Per la posizione della terza intervenuta CP_1
1) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della per difetto dei CP_1 presupposti ex Art. 105 C.P.C.;
2) parte convenuta non accetta il contraddittorio nei confronti delle domande formulate dalla terza intervenuta;
3) accertarsi la nullità delle domande della per assoluta genericità, incertezza del CP_1 petitum e causa petendi;
4) si chiede comunque rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;
5) si eccepisce l'incapacità a testimoniare delle testi e ai sensi Art. Testimone_1 Testimone_2
246 C.C. e, pertanto, dichiararsi la nullità delle dichiarazioni rese;
6) spese legali, di C.T.U. e C.T.P. rifuse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola deduceva che: Parte_1
- il defunto , nonno dell'attuale legale rappresentante della convenuta, , Persona_1 Parte_2 con atto Rep. n.
2.523 del 4.3.1971, acquistava i fondi di cui alle particelle 257/a e 538/b (attualmente
257 e 1006) siti nel Comune di Sandrigo (VI). Nell'atto di compravendita veniva rappresentato che tra il mappale 538/b (ora 1006) e il mapp. 538/a (ora 538), che rimaneva di proprietà di parte venditrice, esisteva (come esiste ancora oggi) una capezzagna la cui mezzaria costitutiva il confine. Nell'accordo, i contraenti si concedevano reciprocamente la più ampia ed incondizionata servitù di passaggio pedonale pagina 3 di 25 e carraio, con qualunque mezzo e per qualsiasi uso, attraverso la suddetta capezzagna, per la larghezza di metri 3 (doc. 3, allegato all'atto di citazione);
- successivamente, acquistava anche la particella M.N. 867 (già 538/e) con atto Rep. n. Persona_1
39.461 del 10.7.1975 in cui veniva stabilita la conservazione, a favore del mapp. 538/a ora 538-32 (ora
1200) e 115/a, del diritto di passaggio pedonale carraio e con qualsiasi mezzo meccanico attraverso il tratto di capezzagna da est a ovest a cavallo della dividente il mapp. 867 e il 32/a (ora 1200) e attraverso la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) e il mapp. 867 e mapp. 538/a (ora 538). Invece, per il mapp. 867, l'accesso alla strada era previsto tra il mapp 538/b e il 538/a (ossia 1006 e 538) (doc.
4, allegato all'atto di citazione);
- con atto n. 42.576 Rep. del 16.3.1977, il defunto , padre e dante causa di Persona_2 Per_3
, acquistava le particelle M.N. 538/a (ora 538) e 891 (già 32/c). In tale atto veniva riconosciuto
[...]
e comunque costituito in favore dell'immobile acquistato, il diritto di accesso alla pubblica strada di
Marangole, attraverso la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) di proprietà di e il mapp Per_1
538/a (ora 538) e veniva conservato il diritto di passaggio pedonale, carraio, con qualsiasi mezzo meccanico (doc. 5, allegato all'atto di citazione);
- infine, con due distinti atti di compravendita (n. 17.244 Rep. del 14.5.2914 e n. 1111.417 Rep. del
30.12.2019) acquistava, dapprima il fondo di cui ai AL M.N. 1200, M.N. 1460 Persona_3
e M.N. 1462 e, successivamente, anche il fondo M.N. 1210 (docc. 6 e 7, allegati all'atto di citazione).
L'attrice, dunque, riteneva che tutti gli atti di compravendita confermassero l'esistenza delle servitù di passaggio e, in particolare, di quella insistente tra i AL 1006 e 538 e di quella tra i AL 1006 e
867, che consentivano l'accesso alle particelle 1200 e 1210, dal lato di Via Agosta.
Ciononostante, rappresentava che aveva piantato dei filari di vite tra i mapp. 1006 e Parte_2
867 e così aveva precluso qualsivoglia passaggio a verso i propri fondi di cui alle Persona_3 particelle 1200 e 1210, i quali venivano a trovarsi, di fatto, interclusi.
Conseguentemente, parte attrice lamentava la sostanziale inutilizzabilità dei propri capannoni, di cui al mapp. 1210, poiché erano divenuti, di fatto, inaccessibili, tenuto altresì conto dell'ordinanza comunale che consentiva l'accesso, da via Straccozzo, unicamente ai mezzi agricoli (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
L'attore, quindi, così concludeva “accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di proprietà del sig. , nonché Pt_1 Per_1 tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative
e, per l'effetto
- condannare il sig. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
Per_1
pagina 4 di 25 in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di Pt_1 proprietà del sig. , in virtù di avvenuta usucapione ordinare l'immediato ripristino della stessa, Per_1 con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare il sig. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”. Per_1
2. Con decreto del 10.1.2023 la prima udienza, indicata in citazione per il 17.4.2023, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 18.4.2023. Si costituiva la con comparsa del Parte_3
23.3.2023, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta prendeva puntuale posizione rispetto a ciascuno degli atti di compravendita posti da parte attrice a fondamento delle proprie domande.
Innanzitutto, confermava l'esistenza di una servitù di passaggio reciproca, di 1,5, metri ciascuna, tra i AL n. 1006 (ex 538b) e n. 1508 (ex 538a), come da atto Rep. n. 2523 del 4.3.1971.
In secondo luogo, negava recisamente la circostanza secondo cui l'atto Rep. n. 39461 del 10.7.1975 avrebbe riconosciuto o costituito la servitù di passaggio in favore del fondo attoreo di cui al mappale n.
1200 a carico del fondo di cui al mappale n. 867, appartenente alla società convenuta. Ciò perché la particella n. 1200 non avrebbe mai potuto essere oggetto della suddetta compravendita, dal momento che tale mappale, in realtà, veniva costituito solo all'esito di un frazionamento, derivante dall'ex mappale n. 255 e risalente al 1996 e, dunque, di gran lunga successivo rispetto all'atto del 10.7.1975.
Rappresentava, inoltre, che l'attrice aveva erroneamente indicato che il mappale n. 32/a corrispondeva all'attuale mappale n. 1200 quando, in realtà, il mappale n. 32/a attualmente corrispondeva, parzialmente, al mappale n. 32 e al mappale 909. Sempre erroneamente veniva indicato che il mappale n. 538/a corrispondeva all'attuale mappale n. 538 e non, invece, alle particelle n. 1508 e 1509 ex 538.
Confutava poi l'affermazione riportata nell'atto introduttivo secondo cui, per il mappale n. 867,
l'accesso alla strada era previsto tra il mappale n. 538/b ed il n. 538/a (ossia tra il 1006 ed il mappale n.
538), quando, invece, per la particella n. 867 l'accesso alla via pubblica Via Agosta era previsto a cavallo del confine tra le particelle n. 538b (ora 1006) e la particella n. 538/a (ora mappale n. 1508) per intervenuto frazionamento della particella n. 538.
Rispetto all'atto di compravendita del 16.3.1977, la convenuta evidenziava un ulteriore errore in cui sarebbe incorsa parte attrice nell'individuazione dei AL precisando, dunque, che il mappale 538/a, indicato come corrispondente all'attuale mappale 538, in verità corrispondeva agli attuali AL n.
1508 e n. 1509 e che il n. 891, indicato come corrispondente all'ex mappale n. 32/c coincideva, in realtà, con gli attuali AL 1457 e 1459.
pagina 5 di 25 La società convenuta riconosceva il diritto di accedere alla via pubblica “Strada Maragnole” ma limitatamente attraverso la capezzagna che si trova fra i AL 1006 (ex 538/b) della società Per_1 ed i AL n. 1508 e n.1509 (ex 538/a) di proprietà della società attrice . Pt_1
Quanto, infine, al più recente atto di compravendita del 30.12.2019, rilevava come parte acquirente non fosse la società agricola, odierna attrice, bensì parte estranea al giudizio. Controparte_1
Precisava, dunque, come con tale atto la società avesse acquistato i fondi di cui al Controparte_1 mappale n. 1210 e la quota del 50% dei AL n. 1204-1208 e 1209 e che questi ultimi costituivano il punto di acceso dalla Starda dello Stracozzo al mappale n. 1210 di proprietà della Controparte_1
In conclusione, rilevava come:
- effettivamente esisteva una servitù di passaggio reciproca gravante sul confine fra i AL n. 1006 di proprietà della ed il mappale n. 1508 di proprietà della Parte_3 Pt_1 [...]
Parte_3
- come nessuna servitù di passaggio, per accedere alla via pubblica Agosta, potesse essere riconosciuta a favore del mappale n. 1200 della TT Società Agricola S.s. e del mappale n. 1210 della CP_1
e a carico dei AL n. 1006 e 867 di proprietà della poiché, per
[...] Parte_3 accedere a detti AL, si era sempre fatto uso esclusivo dell'accesso diretto dalla Via Stracozzo che corre lungo tutto il confine ovest del mappale 1462 di proprietà della società attrice che confina con i AL n. 1200 e 1210, come dimostrato anche dalla presenza di punti di accesso da Via Stracozzo ai AL n. 1460 e 1200 (si veda doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- nessuna domanda poteva essere formulata in favore del mappale n. 1210, in quanto di proprietà della società estranea al presente giudizio;
Controparte_1
- come erroneamente parte attrice aveva chiesto l'accertamento della servitù in favore di una persona fisica, il sig. , e non già, vertendosi in materia di diritti reali minori, in favore di un fondo;
Pt_1
- come risultasse priva di fondamento la domanda rivolta all'accertamento ed al ripristino della servitù tra i AL n. 867 e 1006, dal momento che gli stessi erano entrambi di proprietà della
[...]
Parte_3
Concludeva conformemente a tali difese.1 1 Queste le conclusioni articolate dalla convenuta in comparsa di costituzione:“IN VIA PRELIMINARE 1) Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione della , proprietaria del mappale n. 1210 e del 50% dei CP_1 AL n. 1204 - 1208 – 1209 essendo parte attrice la TT Società Agricola S.S., non si accetta contraddittorio in merito a domande aventi ad oggetto i suddetti AL. NEL MERITO
1) Si contestano i fatti così come descritti in atto di citazione in quanto non corrispondono al contenuto degli atti pubblici ed allo stato di fatto. Parte convenuta conferma l'esistenza, per costituzione con atto pubblico del 04.03.1971 rep. 2523, della reciproca servitù di passaggio fra i AL n. 1006 e1508 per una larghezza totale di 3 mt.;
2) si chiede il rigetto di ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
pagina 6 di 25 3. Con comparsa del 17.4.2023 interveniva volontariamente in giudizio che Controparte_1 rappresentava di essere l'effettiva proprietaria del mappale 1210 (ex 255 e parte dell'ex 32a).
In adesione a quanto prospettato da parte attrice, riteneva sussistente la servitù di passaggio, attraverso la proprietà della società convenuta, tra i AL 538 a e 538 b e tra i AL 538 a e il mappale 867.
Secondo la prospettazione dell'intervenuta, tale conclusione sarebbe documentalmente supportata dal contratto rep. n. 39.461 del 10.07.1975, avente ad oggetto l'acquisto della particella M.N 867. In tale compravendita, infatti, veniva altresì prevista la conservazione del diritto di passaggio, pedonale carraio e con qualsiasi mezzo meccanico, attraverso il tratto di capezzagna da est a ovest a cavallo della dividente il mapp. 867 e il 32/a (ora 1200 e 1210) nonché la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) e il mapp. 867 e 538/a (ora 538). A conferma di tale assunto, richiamava altresì anche la mappa depositata da parte attrice (doc. 8) dove veniva delineata una linea continua ed una linea tratteggiata.
In ogni caso, evidenziava come tale passaggio fosse stato esercitato pacificamente per Controparte_1 oltre 20 anni, quanto meno fino al momento in cui la società convenuta non aveva piantato dei filari di vite, precludendo il passaggio.
Ribadiva, inoltre, che il mappale 1210 non risultava raggiungibile dai mezzi non agricoli, esistendo un espresso divieto in tal senso all'inizio della strada comunale dello “Stracozzo”.
Così concludeva: “1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore del mappale
1210 (ex 255 ed ex 32a) della soc. tra i mapp. 1006 (ex 538 b) e 538 a nonché tra i CP_1 AL 1006 (ex 538 b) e 867 tutti di proprietà della soc. e Controparte_2 ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare soc. l risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_2 equitativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore del mappale 1210 della soc. tra i CP_1 mapp. 1006 (ex 538 b) e 538 a nonché tra i AL 1006 (ex 538 b) 867 tutti di proprietà della soc. in virtù di avvenuta usucapione ordinare l'immediato ripristino Controparte_2 della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare soc. l risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_2 equitativa”.
4. Alla prima udienza del 18.4.2023, il difensore della convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio. Il Giudice, a tal punto, Controparte_1
3) spese legali, di C.T.P. e C.T.U. integralmente rifuse.” pagina 7 di 25 assegnava i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 13.9.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attrice dava atto della mancata contestazione circa l'esistenza della servitù di passaggio tra il mappale n. 1006 e il n. 538 mentre parte convenuta ribadiva l'inammissibilità dell'intervento dispiegato dalla Controparte_3 punto, in seconda memoria, l'intervenuta sottolineava la sussistenza di tutti i presupposti richiesti
[...] dall'art. 105 c.p.c., evidenziando come la servitù di passaggio rivendicata da parte attrice a carico dei AL 1006 e 867 era a favore dell'ex mappale 32, costituito in parte dal mappale 1200 di proprietà dell'azienda agricola e, in parte dal mappale 1210 di proprietà dell'intervenuta. Pt_1
Nelle seconde memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c. depositate dalla convenuta, dedicate alle difese nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta, veniva eccepita la nullità delle domande di cui ai rispettivi atti introduttivi e alle successive memorie n. 1, ex art. 183, co. 6, c.p.c. per incertezza assoluta del petitum e della causa petendi.
Con ordinanza del 13.10.2023, ritenuta tardiva e comunque, prima facie, superabile nel merito l'eccezione di nullità degli scritti introduttivi di parte attrice e intervenuta, veniva disposta consulenza tecnica e nominato quale CT il geom. riservando all'esito dell'espletata consulenza Persona_4
l'esame della richiesta prova orale, formulata dalle parti.
La consulenza veniva depositata in data 25.10.2024.
Con provvedimento del 21.11.2024 il Giudice ammetteva la richiesta di assunzione di prova orale nei termini ivi specificati rinviando per l'escussione dei testimoni all'udienza del 5.2.2025. All'udienza del
5.2.2025, venivano, dunque, escussi i sig.ri , per parte CP_4 CP_5 Testimone_2 attrice e intervenuta;
i sig.ri e per parte convenuta. CP_6 Controparte_7 Parte_4
Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Riscontrato il deposito delle note con cui le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per conclusionali e di legge per repliche.
5. Preliminarmente, visti i rilievi della convenuta circa la nullità di citazione e comparsa di intervento,
l'inammissibilità dell'intervento e la (parziale) carenza di legittimazione attiva dell'attrice, pare opportuno identificare e qualificare le domande svolte da attrice e intervenuta (ex art. 112 c.p.c.).
A tal fine, è opportuno anzitutto ricostruire lo stato dei luoghi in cui si inserisce la controversia. Per farlo, può rinviarsi alle planimetrie prodotte dalla convenuta ma anche alla relazione di CT, disposta
(anche) per meglio ricostruire i luoghi di causa. pagina 8 di 25 La causa ruota attorno a dei terreni agricoli identificati catastalmente al Foglio 6 del Comune di
Sandrigo, come emerge dalla planimetria allegata al doc. 1 di parte convenuta ma anche dall'allegato M alla CT, che si riporta di seguito, CT che ha puntualmente individuato i fondi per cui è causa (pagg.
6-9):
pagina 9 di 25 In particolare, vengono in rilievo: il mappale 1200 (ex 255), di proprietà esclusiva dell'attrice; il pagina 10 di 25 mappale 1210 di proprietà dell'intervenuta, pervenutole con atto di compravendita del 30.12.2019, su cui sono posti dei capannoni;
il mappale 891 e 1508 (ex 538) dell'attrice; il mappale 867 (ex porz.
538), 1006 e 257 di proprietà della convenuta.
Lo stato dei luoghi è poi ben rappresentato nelle fotografie allegate alla relazione di CT (per una miglior comprensione dei coni visuali delle stesse, si veda l'all. O all'elaborato).
Appare pure utile, al fine di un preliminare inquadramento della controversia, l'individuazione dei punti di accesso materiali ai terreni – ciò in disparte del fatto se gli stessi siano o no effettivamente gravati da servitù di passaggio, questione che costituisce l'oggetto del contendere.
In particolare, il fondo di cui al mappale 1210 appartenente alla è raggiungibile Controparte_1 percorrendo la strada comunale (in corrispondenza dei mapp. 1204 e 1208) oppure tramite la capezzagna identificata nel percorso G-F-E-C, come emerge dall'allegato M alla consulenza tecnica
(foto 6, 8 e 15).
Per quanto riguarda invece l'accesso ai terreni di proprietà dell'attrice esso è garantito tramite il tratto di capezzagna G-F o A-B (foto 14, 1, 2 e 21) oppure tramite la strada comunale di Villa Drago
Stracozzo, in quanto è consentito il transito ai mezzi agricoli diretti ai fondi (si veda sempre l'allegato
M).
Infine, i terreni della son accessibili tramite la capezzagna A-B o tramite l'ingresso identificato Per_1 al punto H, posto in Via Agosta (sempre allegato M e le foto 11 e 10).
6. In questo contesto, l'attrice ha proposto il presente giudizio, facendo riferimento agli atti d'acquisto dei fondi, anche assai risalenti nel tempo, e agli identificativi catastali storici dei terreni (incorrendo in alcuni errori, in tale ricostruzione) il che, unitamente alla circostanza che, nelle conclusioni rassegnate,
l'attrice ha (impropriamente) chiesto accertarsi la sussistenza di una servitù di passaggio a favore di essa attrice e non dei fondi (errore reiterato anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate) – ha portato la convenuta, in prima memoria, ad eccepire la nullità dell'atto introduttivo (e della comparsa di costituzione dell'intervenuta).
6.1. È quindi anzitutto opportuno identificare le domande attoree e dell'intervenuta, per capire quali beni esse avessero ad oggetto (al netto degli errori di cui si è detto, contenuti negli atti introduttivi).
Andando con ordine, in citazione chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù Parte_1 di passaggio “in base agli atti di compravendita, a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di Pt_1 proprietà del sig. , nonché tra i AL 867 e 1006”. Per_1
Chiedeva poi, in subordine, dichiararsi la sussistenza per usucapione della servitù “a favore del sig.
tra i mapp. 1006 e 538 di proprietà del sig. […]”; l'attrice chiedeva dichiararsi la Pt_1 Per_1 cessazione delle turbative asseritamente poste in essere dalla convenuta. pagina 11 di 25 6.1.1. Nel proporre l'azione l'attrice, per l'individuazione degli identificativi catastali dei fondi a carico e a favore dei quali sosteneva sussistere la servitù, ha fatto riferimento agli atti d'acquisto, riportando tuttavia erroneamente gli identificativi (storici) dei vari AL.
L'attrice assumeva pertanto che l'attuale 1006 coincidesse con parte dello storico 538/b (ma anche il
538, cfr. citazione punto 6) e che l'attuale 538 coincidesse con lo storico (538/a) (cfr. citazione, punti 1
e 2) e chiedeva pertanto accertarsi la costituzione (per contratto o in subordine per usucapione) di una servitù di passaggio reciproca tra i due AL (il 1006 di proprietà della convenuta, il 538 di proprietà dell'attrice).
In realtà, come dedotto dalla convenuta e appurato dal CT (senza che il punto formasse oggetto di particolari rilievi) mentre l'attuale 1006, effettivamente di proprietà della , era già una porzione Per_1 del 538 (cfr. relazione CT, pag. 8) il 538/a è divenuto l'attuale 1508 (di proprietà dell'attrice, cfr.
CT, pag. 13).
La domanda attorea, in parte qua, deve essere così quindi meglio intesa: accertarsi la costituzione, per contratto o per usucapione, di una servitù di passaggio reciproca tra i AL 1006 (attualmente di proprietà della convenuta) e il mappale 1508 (attualmente di proprietà dell'attrice).
6.1.2. Sempre dalla parte narrativa della citazione (punto 12) emerge che l'attrice assumesse che i AL n. 1200 e 1210 (“del sig. ”), il primo descritto come coincidente con l'originale 32 Pt_1
(citazione, punto 4), godessero di servitù a carico dei AL 1006, 538 e 1006 e 867 (quest'ultimo descritto come originariamente coincidente con il 538/e, cfr. citazione, punto 3).
Dalla complessiva lettura dell'atto – con cui, come detto, impropriamente l'attrice ha chiesto accertarsi l'esistenza di una servitù a favore della parte (peraltro, non la società effettivamente proprietaria dei beni, ma del “sig. ”, in proprio – può (come in effetti ha fatto la convenuta) comprendersi che Pt_1
l'attrice intendesse accertare l'esistenza di una servitù anche a favore dei AL n. 1200 e 1210 (pur erroneamente indicati come di titolarità del in proprio, mentre il solo – peraltro – 1200 era di Pt_1 titolarità dell'attrice) e a carico dei AL 867 e 1006 (menzionato, impropriamente, come 538 nelle conclusioni).
Ciò, in via principale, perché costituita negozialmente per effetto di uno dei vari atti richiamati dall'attrice; in via subordinata, per usucapione (tanto deve intendersi dal pur improprio richiamo alla servitù “a favore del sig. ” delle conclusioni svolte in via subordinata, da leggersi tuttavia Pt_1 unitamente al resto dell'atto).
6.2. A seguito della costituzione di , che meglio chiarì l'assetto dei beni di proprietà di attrice, Per_1 convenuta e (tra l'altro deducendo che il m.n. 1210 non è di proprietà di ma Controparte_1 Parte_1 di ed eccependo pertanto la carenza di legittimazione della prima, quanto a detta Controparte_1
pagina 12 di 25 domanda, cfr. comparsa, pag. 4), è intervenuta chiedendo in comparsa di intervento Controparte_1 accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio in via principale “in base agli atti di compravendita, a favore del mappale 1210 (ex 255 ed ex 32a) della soc. tra i mapp. 1006 CP_1
(ex 538 b) e 538 a nonché tra i AL 1006 (ex 538 b) e 867 tutti di proprietà della soc.
[...]
Controparte_2
Chiedeva poi, in subordine, dichiararsi la sussistenza della medesima servitù per usucapione.
In tal caso, l'intervenuta, almeno nel costituirsi, aveva correttamente indicato i AL a favore e a carico dei quali voleva sentire dichiararsi l'esistenza di una servitù, pur indicando, erroneamente, anche il 538/a come di titolarità della convenuta, mentre il 538/a (non più esistente) coincide in realtà con i AL 1508 e 1509, di proprietà dell'attrice (cfr. CT, pag. 13); “almeno” perché, nel precisare le conclusioni (riportate in epigrafe), ha, erroneamente, chiesto dichiararsi la costituzione Controparte_1 della servitù “a favore della soc. , in questo reiterando l'erronea impostazione della Controparte_1 difesa attorea nell'articolare le conclusioni in citazione (erronea perché, per legge, la servitù deve costituirsi a favore e a carico dei fondi, non dei loro proprietari); ciò nonostante, l'impropria riformulazione della domanda non può intendersi come rinuncia parziale (non emergendo l'inequivoco venir meno dell'interesse dell'intervenuta a coltivare la domanda, cfr. tra le varie Cass. Sez. III, ord. n.
12756 del 9/5/2024), sicché nell'identificare le domande dell'intervenuta può farsi riferimento a quelle formalmente (e più chiaramente, salvo l'errore di cui si è detto) articolate in comparsa di intervento.
7. Tanto premesso, l'eccezione di nullità della citazione (e della comparsa per intervento) articolata dalla convenuta per la prima volta in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e reiterata da ultimo solamente nelle conclusioni è infondata.
Si ricorda che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass. Sez. III, sent. n. 11751 del
15/5/2013; cfr. tra le varie Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 3363 del 05/02/2019); analogo discorso per la nullità derivante da omessa o incerta determinazione della “cosa oggetto della domanda”, ex art. 164, n.
3 c.p.c.
Si è detto che, pur avendo nelle conclusioni articolate in citazione l'attrice erroneamente chiesto pagina 13 di 25 accertarsi la costituzione per contratto/per usucapione, di una servitù “a favore del sig. ” e non Pt_1 dei AL di cui la s.s. di cui questi è legale rappresentante è proprietario, da una complessiva lettura dell'atto introduttivo, emendato dagli errori nella ricostruzione storica dei AL, si può comprendere quali fossero i AL a favore e a carico dei quali attrice prima e intervenuta poi hanno chiesto dichiararsi l'esistenza di una servitù (e ben lo ha compreso, come emerge dalle complete difese Per_1 svolte in comparsa di costituzione e quindi in prima memria).
Emerge poi chiaramente che sia l'attrice, sia l'intervenuta, hanno chiesto accertarsi (in via principale) che la servitù (rectius, le servitù) sarebbero state costitute in forza di uno dei vari contratti riportati in citazione/comparsa per intervento;
in subordine, per usucapione.
Non a caso, nel costituirsi ha preso ampiamente posizione sulle domande attoree (e quindi, in Per_1 prima 183, anche della convenuta), ricostruendo in maniera chiara a favore di quali AL era richiesta accertarsi l'esistenza di alcune servitù e potendo ben articolare le proprie difese sul punto.
8. Si esamina quindi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di Controparte_1
Lo stesso può essere qualificato come intervento volontario autonomo;
si è detto infatti che la domanda attorea doveva intendersi come diretta a far valere (anche) l'esistenza di una servitù a favore del m.n.
1210. La convenuta si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice circa detto mappale, per non esser di sua proprietà, al che è seguita la costituzione di Controparte_1
Questa ha quindi fatto valere un proprio diritto, dovendosi dunque qualificare l'intervento come intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e come principale autonomo, perché diretto a far accertare l'esistenza di una servitù a favore di mappale di essa intervenuta (il 1210) e a carico di AL sia della convenuta (il 1006, l'867) sia della convenuta (il 1508/1509, erroneamente indicati nelle conclusioni come 538/a).
Così qualificato l'intervento, lo stesso è ammissibile. Si ricorda infatti che
“Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con
l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento.” (Cass. Sez. III, ord. n.
4912 del 16/2/2023).
L'intervento è ammissibile perché ha fatto valere un diritto proprio (ossia la costituzione Controparte_1 di una servitù a favore di un mappale di sua proprietà) relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia – del resto, la stessa domanda era stata svolta, erroneamente, come si vedrà a breve, pagina 14 di 25 dall'attrice.
9. ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, con riferimento alla domanda Per_1 avente ad oggetto il riconoscimento/costituzione di una servitù a favore del m.n. 1210.
L'eccezione è fondata. Si ricorda che la questione concernente la legittimazione passiva, così come quella attiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione in fatto e diritto contenuta nella domanda, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione e vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere
(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005; in senso conforme, Cass. S.U.
Sent. n. 2951 del 16/2/2016); a sua volta “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016), con la conseguenza che le relative contestazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
Ad ogni modo la carenza di titolarità – così come la carenza di legittimazione – è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016 e in tal senso, Cass.
Sez. V, sent. n. 29505 del 24/12/2020).
L'attrice nell'introdurre il giudizio aveva correttamente esposto che il m.n. 1210 fosse stato acquistato giusto atto del 2019 (doc. 7 attoreo). Con detto atto il mappale fu acquistato non dall'attrice, ma dall'attuale intervenuta, sicché già dalla prospettazione attorea difettava della Parte_1 legittimazione a proporre la domanda avente ad oggetto l'esistenza/costituzione di una servitù a favore di detto mappale.
10. Quanto alla domanda avente ad oggetto la servitù di passaggio reciproca tra i m.n. 1006 (di ) Per_1
e 1508 (già 538/a, attualmente dell'attrice), nel costituirsi ha dato atto e confermato che “[…] Per_1
l'esistenza della servitù di passaggio reciproca gravante sul confine fra i AL n. 1006 di proprietà della ed il mappale n. 1508 di proprietà della TT Società Agricola Parte_3
S.S. (come evidenziata in colore rosso nella planimetria allegata), la larghezza di detta servitù insiste nella misura della metà a carico del mappale n. 1006 e per metà a carico del mappale n. 1508, per cui ciascun mappale gode di servitù sull'altro mappale per la larghezza di 1,5 metri, la larghezza totale della servitù è di 3 metri […]” (pag. 6); ciò sulla scorta dell'atto n. 2523 del 4.3.1971 in cui “viene indicato che tra il mappale n. 538/b (ora n. 1006 di proprietà della ed il Parte_3 mappale n. 538/a (ora n. 1508 di proprietà della TT Società Agricola S.S.), esiste una capezzagna la cui mezzaria costituisce il confine e che attraverso detta capezzagna, per una larghezza di 3 metri, le pagina 15 di 25 parti contraenti si concessero reciprocamente la più ampia ed incondizionata servitù di passaggio.”
(comparsa di risposta, pag. 6; in effetti, dall'esame della nota di trascrizione dell'atto del 1971, cfr. doc.
3 attoreo emerge, al punto D, l'indicazione di detta trascrizione;
la CT, come detto, ha confermato la coincidenza tra le particelle indicate in tale atto e le attuali m.n. 1006 e 1508).
Nella sua prima 183 TT s.s. ha dato atto dell'ammissione dell'esistenza della servitù osservando che “[…] pertanto sul punto non ci sono ulteriori discussioni” (pag. 2).
In conclusionale la convenuta ha dedotto che su tale punto “[…] decadeva la domanda” (pag. 1).
Più propriamente deve evidenziarsi che, a seguito del riconoscimento della convenuta dell'esistenza della servitù, è cessata la materia del contendere (sul riconoscimento dell'altrui diritto quale ragione della cessazione della materia del contendere, cfr. tra le altre Cass. Sez. II, ord. n. 19845 del
23/7/2019).
Si rammenta che in caso di cessazione della materia del contendere, ai fini delle spese, in applicazione del c.d. principio della soccombenza virtuale, occorre valutare la fondatezza della pretesa con giudizio di prognosi postuma con riferimento al momento dell'avvio del giudizio (cfr. tra le varie Cass. Sez. III, ord. n. 15230 del 7/6/2025, con riferimento al giudizio di opposizione a d.i.), dovendo pure farsi applicazione del principio di causalità nell'insorgere della lite, nel senso che, se il riconoscimento dell'altrui diritto/pretesa interviene in corso di lite deve comunque vagliarsi la c.d. soccombenza virtuale (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. L, ord. n. 14036 del 21/5/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie il riconoscimento è intervenuto solo in corso di causa (non avendo dedotto di aver ammesso l'esistenza di una servitù reciproca prima della notifica dell'atto Per_1 introduttivo, o comunque non emergendo detto riconoscimento dagli atti e dai documenti allegati); deve pertanto valutarsi la soccombenza virtuale che, se non fosse intervenuto il riconoscimento, sarebbe stata a carico della convenuta posto che la servitù reciproca, unicamente su detti AL, in effetti emerge, come su riferito dall'atto del 1971. Di tanto si terrà conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
11. Residuano da esaminare le domande dirette ad accertare l'esistenza di una servitù a favore dei m.n.
1200 e 1210 e a carico dei m.n. 867 e 1006. Si procede anzitutto all'esame della domanda tesa ad accertare l'asserita costituzione per contratto di detta servitù.
Si rammenta che era onere dell'attrice e dell'intervenuta provare l'esistenza della servitù e il suo esatto contenuto (Cass. Sez. II, sent. n. 472 dell'11/1/2017) e, chiedendosi anche la repressione di talune turbative, la sussistenza e rilevanza delle stesse (dovendosi ricordare che la turbativa di cui all'art. 1079
c.c. non deve consistere necessariamente in una alterazione fisica ma deve essere tale da porre in dubbio o concreto pericolo l'esercizio della servitù – cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1214 del 13.2.1999 - pagina 16 di 25 dovendo pertanto la condotta qualificata come turbativa integrare una compromissione apprezzabile all'esercizio della servitù).
Dall'esame dei contratti prodotti da attrice e intervenuta (per lo più, in estratto delle note di trascrizione, raramente per esteso, cfr. ad es. l'atto del 19.3.1977, doc. 5) non emerge che le parti o i loro danti causa abbiano mai specificamente voluto costituire una servitù di passaggio, pedonale o carraio, specificamente a favore degli attuali m.n. 1200 e 1210.
Tanto trova conferma sia da un esame degli atti, sia dalle ulteriori verifiche del CT, cui era stato demandato di verificare se, in base alla successione nel tempo dei vari identificativi catastali e ai frazionamenti occorsi, per effetto degli atti prodotti da attrice/intervenuta potesse dirsi costituita una servitù a favore di detti AL (in particolare al CT era stato tra l'altro chiesto “3) presa visione del contratto del 10.7.1975 (cfr. doc. 4 attrice), accerti se: (i) la particella a favore del quale viene
“conservato il diritto di passaggio pedonale, carraio e con qualsiasi mezzo meccanico” – indicata nell'atto come m.n. 583/a ora 538 – 32/a 116/a Sezione Unica, foglio 6° del Comune di Sandrigo – coincida o meno con le attuali particelle 1200 e 1210, di proprietà dell'attrice e dell'intervenuta”.
Il CT lo ha escluso e sul punto non è stato contestato da parte attrice e intervenuta.
Le domande fondate sull'asserita costituzione volontaria della servitù devono pertanto essere rigettate.
12. Residua, pertanto, da esaminare la domanda d'usucapione.
Deve anzitutto ricordarsi che trattandosi di servitù di passaggio, attrice/intervenuta dovevano provare la sussistenza del requisito dell'apparenza, ex art. 1061 c.c., con l'ulteriore precisazione che “Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.” (Cass. Sez. II, ord. n. 25270 del 20/9/2024).
Attrice e intervenuta dovevano altresì provare il possesso, per il tempo utile ad usucapire, della servitù, ossia il suo esercizio, con l'ulteriore considerazione che “In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. Sez.
II, ord. n. 9626 del 10/4/2024; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. 3076 del 16/272005).
pagina 17 di 25 12.1. Tanto premesso, le domande sono tese alla costituzione di una servitù che dovrebbe correre lungo il percorso da A a C nella planimetria su riportata.
Quanto al percorso nella sua consistenza materiale, il CT ha riscontrato la presenza di una capezzagna;
la stessa è tuttavia libera e percorribile solo fino al punto B (ossia, più o meno al confine tra il m.n. 1508 e l'867; cfr: foto 1, 2, 2/a e 14 allegate alla CT – ciò coerentemente anche alla posizione delle parti circa la domanda per cui è cessata la materia del contendere: la convenuta non ha contestato la sussistenza di una servitù reciproca, a favore però dei soli AL 1508 e 1006, che può essere infatti liberamente esercitata, posto che fino al confine del 1508 la capezzagna è libera).
Ciò perché “Ad oggi, la capezzagna che attraversa gli attuali AL 1006 (a cavallo col 1508e 867) non è percorribile fino ai AL 1210 e 1200 in quanto sono presenti dei vigneti nel mappale 867 e
1006 [Ndr: trattasi dei vigneti segnati in rosso nella planimetria su riportata]. Il transito non è consentito nemmeno a piedi data la presenza appunto del vigneto notevolmente sviluppato. (FOTO
2/2A).
Si sono reperite alcune foto storiche dove si evince che alla data del 22/08/2004 c'è vegetazione nei AL 1006 e 867 ma il transito era comunque consentito nella capezzagna che attraversa gli attuali AL 1006 (a cavallo col 1508 e 867) e risultava percorribile, fino ai AL 1210 e 1200 a piedi o con mezzi agricoli. Il tratto di capezzagna A-B-C era percorribile interamente quindi da Via Agosta si potevano facilmente raggiungere i AL 1200 e 1210 in quanto non vi era vegetazione nel tratto di capezzagna B-C ovvero tra i AL 867 e 1006” (pag. 11; tali conclusioni della CT non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti, e sono anzi stati condivisi dal CTP attoreo/dell'intervenuta, cfr.
CT, pag. 18 e osservazioni CTP , pagg. 4 ss.). Per_5
Va tuttavia chiarito che il CT si è limitato ad accertare che la capezzagna fosse libera per tutta la lunghezza e dunque meramente “percorribile”; altra cosa a dirsi è se essa fosse percorsa per tutta la lunghezza e quindi fino ai AL 1200 e 1210 e con quale intensità.
12.2. Sono stati quindi escussi vari testi. , per parte attrice/intervenuta, già operaio per CP_4 conto del fratello del l.r.p.t. della convenuta, in risposta al cap. 1 attoreo/intervenuto2 ha dichiarato:
“Riconosco i luoghi dalla planimetria, quelli in marroncino sono i vigneti di . Conosco i luoghi Per_1 di causa perché dove il sig. ora a casa c'era la casa del nonno del e io talvolta Per_1 Per_1 tagliavo l'erba per fare del fieno intorno alla casa del nonno di la casa del nonno di Parte_5
era oltre i terreni in marroncino, sostanzialmente nella planimetria che vedo corrisponde al Per_1
1197. Avevo il permesso per tagliare l'eraba dal nonno di . Di solito io, mia moglie e i fratelli Per_1
pagina 18 di 25 di mia moglie andavamo lì con la motofalciatrice di domenica e tagliavamo l'erba, tre quattro volte
l'anno, questo a partire dall'inizio degli anni '80 e fino alla fine direi al massimo al 1990. Chiarisco che io, quando mi recavo sul fondo arrivavo più o meno al punto dove, nella planimetria che mi si fa vedere, finisce il tratteggio rosso… non arrivavo fino alla fine del fondo, la capezzagna un po' proseguiva ma poi era chiusa non ricordo se da una siepe o da una rete. Adr: nelle occasioni in cui mi ci recavo ci andavamo con una motofalciatrice e un carrettino. Adr: non ci sono mai andato in macchina/camion o con un trattore. Adr: la capezzagna nel tratto che percorrevo sarà largo più o meno come questa aula, circa 3 metri. Adr Avv. AN: non saprei dire esattamente dove erano le sterpaglie che bloccavano la capezzagna, erano sicuramente prima dei capannoni che ora sono sul mapp. 1210, ma non saprei dire a che altezza. Adr: “sa se la capezzagna, oltre a tirare dritto da
Strada dell'Agosta fino ai capannoni, voltava a destra o proseguiva nei campi?” Come detto l'ho usata solo nel modo che ho riferito, so che la zia di mia moglie – che abitava con noi- a volte passava attraverso i campi, nel senso che da viale Pasubio arrivava a strada dell'Agosta, ma non so che giro facesse. Il teste segna con una x rossa il punto dove è situata la sua attuale abitazione: abito lì dal
2006, prima abitavo oltrer viale Pasubio, ma non si vede sulla mappa.”.
In risposta al cap. 23 ha dichiarato: “Posso parlare solo per me, io l'ho utilizzato con le modalità che ho detto negli anni '80.”. Sul cap. 34 ha quindi riferito “Come detto mi ricordo che un tempo la capezzagna tirava dritto fino ai capannoni, ma già c'era una sterpaglia o qualcosa che bloccava
l'accesso. Posso poi dire che parte della capezzagna, col passar degli anni è stata occupata da delle viti, ma non so dire esattamente quando.”.
Richiesto (in risposta al cap. 6) se il passaggio per cui è causa fosse usufruito da (dante Persona_6 causa delle danti causa di attrice e intervenuta), dal 1975 al 1985 il teste ha riferito “Io mi ricordo del signor , un tempo era proprietario dei capannoni sul 1210, era un signore senza una gamba se Tes_1 non ricordo male. Non però dire dove passasse”; quanto a , dante causa di , il Testimone_1 Pt_1 teste ha dichiarato (risp. a cap. 7) “Non saprei dire, so che la era la figlia di ed era la Tes_1 Per_6 moglie del fotografo della città, ma non so per dove passasse”.
È stato poi escusso , marito della cugina del l.r.p.t. della , che in risposta al cap. 1 CP_5 Pt_1 ha dichiarato “Riconosco i luoghi dalla planimetria, io abito nel punto che segno con un cerchio rosso sulla mappa dal 1990. Non è che andassi là, usavo molto strada dello Stracozzo e andavamo dentro per la stradina segnata in grigio sulla mappa, arrivavamo ai capannoni e poi c'era un'altra
pagina 19 di 25 capezzagna da un'altra parte – il teste la segna con un tratteggio rosso. Poi a volte facevamo anche
l'altra, quella già segnata in rosso sulla planimetria ma molto di rado, più per curiosità che altro.
L'unica volta che utilizzavamo quella strada fino ai capannoni è stato all'inizio degli anni '90, una volta, che io e mia moglie facemmo vendemmia anche sul vigneto del . Per_1
Adr: “ma quando lei percorreva strada dello Stracozzo e poi le altre capezzagne, come le percorreva?” O a piedi o in bici, lo stracozzo ancora ora, l'altra capezzagna di cui dicevo fino al
2000/2002 poi c'è stato un po' di abbandono, ora si è un po' sistemato ma fino a cinque anni fa era impossibile andarci. Chiarisco che non usavo questi percorsi per andare con cadenza fissa da un posto all'altro ma gli percorrevo in primavere per passeggiate o andare a funghi. Adr: “l'unica volta che lei usò la capezzagna già segnata in rosso nella planimetria, come la percorse?” A piedi o col trattore se non ricordo male, il trattore non era mio, lo guidava il proprietario… ricordo che allora, volendo si sarebbe potuti arrivare fino ai capannoni seguendo la capezzagna, non c'erano ostacoli. Il vigneto comunque era prima dei capannoni, al confine. Il teste segna con un cerchio nero il punto dove era ubicato il vigneto.”.
Sul cap. 2, ha riferito “Fino agli novanta no ho particolari ricordi,dal 1990 al 2002 ricordo che c'era una fungaia. Adr. “Ma lei ricorda se ci fosse gente che passava da via dall'Agosta a dove sono i capannoni attraverso la strada segnata in rosso sulla mappa?” Non so dire esattamente, ricordo che
o il padre di entravamo per quella stradina, a volte anche in trattore perché a un Per_1 Pt_1 certo punto della stradina c'era una pompa, che usavano per i lavori agricoli, ma non ricordo se arrivassero dove sono i capannoni.”. Il teste ha poi confermato che a un certo punto il prosieguo della capezzagna fu chiuso con delle viti.
È stata poi escussa , unitamente a dante causa di . In risposta al cap. 1 Testimone_2 Tes_1 Pt_1 ha riferito “Sì, mio PÀ la usava anche prima di morire e la usavo anche io. Chiarisco Persona_6 che noi da strada dell'Agosta per accedere ai capannoni passavamo per una capezzagna che è parallela la mapp. 1210 e ci accedevamo per la capezzagna già segnata in rosso sulla planimetria. Il teste segna in verde il percorso. C'era anche una capezzagna più avanti, che a volte mio padre o io percorrevamo, il teste la segna con una croce verde. Questo perché la strada era alternativa era da via
Stracozzo, ci si poteva accedere ma c'era un cancello molto pesante, quindi preferivamo l'altro percorso.
Adr: “ma fino a quando e con che intensità percorreva la capezzanga lei o suo padre?” Quando era vivo mio padre, lui molto più spesso perché i capannoni erano in funzione, c'era un allevamento di polli e poi una fungaia, mio padre ci andava settimanalmente, almeno fino alla sua morte. Ci andava anche in auto, passando per la capezzagna tratteggiata in rosso, era tenuta bene, e ci andava anche pagina 20 di 25 con una Ferrari che lui aveva. Dopo che mio padre è morto, la usava penso mia sorella mia sorella perché era proprietaria deli altri. L'abbiamo usata anche insieme per andare lì. E la usavo pure io, ricordo che nel 2000 dei vandali occuparono i capannoni e io quindi per andare a vedere cosa avevano fatto usai la capezzagna tratteggiata in rossa e parcheggiai l'auto in fondo al capannone, all'epoca non c'era nulla che bloccava l'accesso. Adr: “dopo che suo PÀ è mancato lei con che cadenza usava la capezzagna tratteggiata in rosso?” Direi ogni 15 giorni per dare un'occhiata, ma i capannoni allora erano sfitti, in disuso, ci andavo sempre in macchina. Qualche volta accedevo anche da via Stracozzo, aprendo il cancello. Adr “suo PÀ percorreva la capezzagna anche per arrivare al 1200?” Lui era proprietario di tutto, capannoni e 1200 erano un tutt'uno”.
La teste ha poi riferito che il passaggio fu usufruito con tali modalità dal 1975 al 2007 e che fu quindi chiuso (pur non ricordandosi il teste quando) a suo avviso ad opera del . Per_1
Sono poi stati escussi i testi di parte convenuta;
in particolare è stato sentito il perito che ha CP_6 riferito, in risposta al cap. 15: “Sì era l'accesso ai fabbricati capannoni sul 1210. Posso dirlo perché essendo tecnico dei mi son recato lì in campagna per varie misurazioni varie volte dal 1992, Per_1 ho fatto dei progetti di divisione, quindi accedevo sui luoghi di causa. Adr: “Con che frequenza?” Non ero sempre lì, potevano passare anche due tre anni da una volta e l'altra, mi ci recavo occasionalmente per le mie misurazioni.
Adr “Era possibile accedere al 1210 e ai capannoni passando anche per la capezzagna a cavallo tra i AL 1006 e 867 da via Agosta? C'erano ostacoli?” In passato non c'erano, nel senso che la capezzagna tirava dritto, fino a quando non è stato piantato il vigneto ma ricordo esattamente la data.
Nelle occasioni in cui mi sono recato sui fondi per i mei lavori, non mi è mai capitato di vedere nessuno oltre ai , usare quella capezzagna Adr: “Dal 1992 quante volte ci è andato sui luoghi Per_1 di causa?” Almeno quindici volte, non mi ricordo esattamente la cadenza, poteva essere due volte
l'anno e si saltava quello dopo…”
È stato quindi escusso , pensionato e marito della figlia di (nonno Controparte_7 Parte_6 del l.r.p.t. della convenuta) che pure in risposta al cap. 1 ha riferito “Sì, conosco la situazione perché ho lavorato sui luoghi di causa, dando una mano ai per le attività agricole, nel pomeriggio, nel Per_1 senso quando lavoravo, staccavo alle 14 e nel pomeriggio davo una mano sui campi. Dopo che sono andato in pensione qualche volta sono andato, anche se un po' meno.
I proprietari di capannoni e terreni, che ora so essere di , ma in passato non so chi fossero, Pt_1 usavano questo percorso per andarci, li vedevo che lavoravano il terreno. 5 Così articolato:1) vero che, per accedere ai AL n. 1200, n. 1210 e n. 1460 evidenziati in colore verde e giallo nella planimetria allegata, si è sempre fatto uso della strada pubblica “Stracozzo” evidenziata nella planimetria e del passaggio di cui ai AL n. 1204, n. 1208 e n. 1209 evidenziati in colore azzurro.” pagina 21 di 25 Adr: “sulla planimetria è raffigurata in tratteggiato rosso una capezzagna che da via Agosta prosegue nei campi. Percorrendo questa capezzagna si poteva materialmente arrivare ai capannoni?” Sì, volendo sì ma era di proprietà non ho mai visto nessuno percorrerla per andare ai capannoni Per_1 che sono stati abbandonati per molto tempo;
quella capezzagna portava a un'altra capezzagna che costeggiava i capannoni. Adesso non è più libera, c'è il vigneto”.
Infine, è stato escusso , dante causa del l.r.p.t. della convenuta che sempre sul cap. 1 Parte_4 convenuto ha così riferito:
“Confermo, posso dirlo perché io ho abitato sulla casa di via Agosta 5 – che il teste segna con un triangolo/croce rossa – dal 1976 al 2002. I proprietari di quei terreni per accedere a capannoni e fabbricati passavano per via Stracozzo. I proprietari erano i , fino al 1985 i capannoni Tes_1 venivano usati da una azienda dei e veniva usata come fungaia e i dipendenti e titolare Pt_7 entravano da via Stracozzo. Adr: anche prima che era un allevamento di polli, si entrava da via
Stracozzo era la strada più comoda per entrare con i camion. La capezzagna in rosso nessuno la usava, era di proprietà di mio padre, la usava la mia famiglia. Le spiego perché: l'867 e il 1006 erano entrambi adibiti a vigneto, e tra i due terreni era stato tenuto uno spazio vuoto per consentire il passaggio del trattore tra le viti con gli anticrittogamici. In pratica la capezzagna dunque proseguiva fino ai capannoni ma non ci passava, nessuno lo spazio era stato tenuto libero per il motivo che le ho detto e anche per far sì che il filare non venisse abbattuto dal vento estivo. Dopo di chè nel 2002 o
2003 abbiamo fatto un filare unico perché in questo lasso di tempo era cambiato il sistema di piantumazione dei vigneti, quindi poteva resistere al vento.”
Adr: “quando lo spazio era libero, i vicini percorrevano la capezzagna”.
12.2.1. Il difensore convenuto ha eccepito la nullità della testimonianza , quello Tes_1 attoreo/intervenuto di . La prima eccezione è stata ritualmente reiterata a seguito Parte_4 dell'escussione e in sede di p.c., la seconda non a p.c.; pertanto, l'eccezione di nullità della testimonianza del deve dirsi rinunciata, cfr. Cass. S.U. sent. n. 9456 del 6/4/2023. Per_1
L'eccezione di nullità della testimonianza è infondata, non sussistendo, nel caso di specie un Tes_1 interesse diretto all'esito della causa del teste (tale da poterne in ipotesi legittimare la partecipazione al giudizio, ex art. 100 c.p.c., determinante pertanto l'incapacità ex art. 246 c.p.c.) ma al più solamente un interesse indiretto (peraltro neanche sommariamente delineato dalla difesa : sembra che il Per_1 difensore si riferisca al fatto che possa agire per evizione nei confronti della , ma la Pt_1 Tes_1 convenuta non ha fornito elementi per chiarire se ciò sia possibile in concreto).
Ciò non toglie, ovviamente la necessità di valutare l'attendibilità del teste.
12.2.2. Dal complessivo esame delle testimonianze, non può dirsi provato il possesso della asserita pagina 22 di 25 servitù di passaggio: tutti i testi di parte convenuta hanno escluso che la parte terminale della capezzagna di cui si discute (nella parte più vicina all'attuale m.n. 1210), venisse utilizzata da terzi (e in particolare, dai danti causa dello ) per accedere dalla via pubblica Agosta ai capannoni o ai Pt_1 terreni oggi corrispondenti ai m.n. 1200 e 1210.
Anche i testi di attrice e intervenuta – su cui gravava la relativa prova –, salvo la , come si dirà, Tes_1 hanno fornito testimonianze univoche, nel senso di escludere l'esercizio di una servitù di passaggio per tutta la lunghezza della capezzagna.
, teste che aveva memoria dei luoghi di causa fin dagli anni '80, ha confermato di aver CP_4 usato/manutenuto la capezzagna solo fino al punto in cui all'attualità iniziano i filari;
non ha confermato un uso più esteso da o i suoi danti causa. Pt_1
Il teste pure non ha confermato un uso, ancorché discontinuo ma con una apprezzabile cadenza, CP_5 per tutta la lunghezza della capezzagna da parte degli o i loro danti causa, i;
ha Pt_1 Tes_1 rammentato di averla percorsa completamente una sola volta, per la vendemmia, ad inizio anni '90 e al più di aver visto “[…] o il padre di entravamo per quella stradina, a volte anche in Per_1 Pt_1 trattore perché a un certo punto della stradina c'era una pompa, che usavano per i lavori agricoli, ma non ricordo se arrivassero dove sono i capannoni”. Può poi evidenziarsi che il teste – così come la stessa – ha confermato l'esistenza di altre capezzagne, parallele a quella per cui si discute. Tes_1
L'unica teste che ha riferito di un utilizzo apprezzabile di tale passaggio, per accedere agli attuali m.n.
1200/1210, è la . Tes_1
La sua testimonianza non pare però attendibile, (i) sia perché intrinsecamente contraddittoria (in primo luogo, perché la teste ha riferito di un utilizzo costante dello stradello - da parte sua, ogni 15 giorni, dal padre molto di più; quanto all'uso della teste può tuttavia evidenziarsi che la ha riferito che nel Tes_1
2000 dei vandali occuparono di capannoni sul 1210, il che pare contrastare con la prospettazione della teste per cui avrebbe monitorato gli stessi con continuità, accedendo dalla capezzagna su cui si controverte;
in secondo luogo, perché la teste ha confermato che lei e il padre avrebbero potuto accedere da via dello Stracozzo – per cui non vi è prova che in passato vigesse il divieto amministrativo ora in essere – percorso più rapido della capezzagna, ma che preferissero passare per quest'ultimo passaggio, più dispendioso, solo perché nell'altro vi era un cancello molto pesante); (ii) sia perché contrastante con lo stato della capezzagna (fino agli 2000 libera di vigneti nella sua parte finale, ma comunque una strada battuta di campagna, non agevolmente percorribile in auto – come a suo dire il teste o il di lei di padre avrebbero fatto, addirittura quest'ultimo con un'auto di lusso – diversamente dall'altro accesso, dalla strada dello Stracozzo attraverso il mappale 1204, consistente in una strada battuta); (iii) sia perché contrastante con tutte le ulteriori e concordanti testimonianze, che come detto, pagina 23 di 25 non hanno confermato l'esercizio del passaggio sulla capezzagna, per tutta la sua lunghezza.
Può del resto evidenziarsi che la presenza, nella parte terminale della capezzagna, di un vigneto a far data da almeno il 2007 (e, quindi, quindici anni almeno dall'avvio del giudizio) comproverebbe in ogni caso l'animus derelinquendi della servitù, se effettivamente esercitata in precedenza (ma, come detto, le complessive risultanze delle prove orali tendono a escluderlo).
La domanda di usucapione dovrà pertanto essere rigettata.
13. Al rigetto delle domande di confessoria, quanto a quest'ultima servitù, segue il rigetto delle domande teste a far cessare le turbative (costituite, nella prospettazione di , esclusivamente nel Pt_1 mantenimento del vigneto che taglia la capezzagna, posto che, fino ad essa, la servitù reciproca è liberamente esercitabile).
14. Segue la liquidazione delle spese di lite.
14.1. Le spese di lite tra attrice e convenuta devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza (virtuale, della convenuta, quanto alla domanda per cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere;
effettiva, dell'attrice, quanto alle ulteriori domande, di cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione/il rigetto). Ciò in quanto “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliative” (Cass. Sez. III, ord. n.
13212 del 15/5/2023).
14.2. Le spese di lite tra intervenuta e convenuta seguono la totale soccombenza della prima nei confronti della seconda e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex DM
147/2022), in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 1
d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato del giudizio, nello scaglione relativo ai procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa, stante la linearità in diritto delle questioni controverse e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori (non sussistendo i presupposti di disporre l'aumento ex art. 4, co. 2 dm 55/2014, richiesto nelle note spese, in ragione dell'estrema linearità e sovrapponibilità delle difese svolte con riferimento a posizione di attrice e intervenuta).
Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico dell'intervenuta. pagina 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dichiara ammissibile l'intervento di Controparte_1
(ii) dichiara la carenza di legittimazione attiva di TT Società Agricola s.s. quanto alle domande dirette ad accertare l'esistenza/la costituzione di una servitù a favore del m.n. 1210;
(iii) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da Pt_1 Parte_3
e e avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza/la declaratoria di Parte_3 usucapione della servitù di passaggio reciproca tra i m.n. 1006 (già 538/b, attualmente di proprietà di
) e 1508 (già 538/a, attualmente di proprietà di;
Per_1 Pt_1 Parte_3
(iv) rigetta per il resto le domande attoree;
(v) rigetta le domande dell'intervenuta;
(vi) compensa integralmente le spese di lite tra TT Società Agricola s.s. e Parte_3
[...]
(vii) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_3 pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(viii) pone definitivamente a carico le spese di CT Controparte_1
Vicenza, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così articolato: “
1. Vero che al fine di raggiungere il mappale 1200 lei attraversava la capezzagna posta a cavallo tra i AL 1006 e 867 (si rammostrano i doc. da11 a 20, oltre al doc. 1 ctp) (dica il teste la circostanza di tempo);” 3 Con cui gli si chiedeva: “
2. Vero che il passaggio sopra indicato veniva usufruito almeno dal 1975 al 2007” 4 “
3. Vero che successivamente al 2007, dica il teste quando, il predetto passaggio veniva chiuso tramite apposizione di nuove viti.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 70 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte, con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 17 settembre 2025, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RI AN (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Viale Verona, 98, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice –
e
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Vicenza, Viale Verona, 98, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
- intervenuta - contro
P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Bertilla Lain (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Sandrigo (VI), Via della Repubblica, 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
OGGETTO: servitù di passaggio (confessoria servitutis – usucapione)
pagina 1 di 25 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 17.9.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 15.9.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- -incontestata la servitù tra i AL 1006 e 538 a;
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore dell'az.
tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori Pt_1 turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore dell'az. tra i mapp. 867 e 1006 (ex. Pt_1
538b) di proprietà della convenuta, in virtù di avvenuta usucapione, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali
e previdenziali, come per legge.”
Nelle note del 15.9.2025 l'intervenuta così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore della soc. tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di CP_1 ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore della soc. tra i mapp. 867 e 1006 CP_1
(ex. 538b) di proprietà della convenuta, in virtù di avvenuta usucapione, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese e competenze del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali
e previdenziali, come per legge.”
Nelle note del 9.9.2025 la convenuta così precisava le conclusioni:
“Nel rimettersi integralmente a quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposa e nelle memorie già agli atti, si precisano le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 25 1) dichiararsi che nessuna servitù a favore dei AL n. 1200 e n. 1210 ed a carico dei AL n.
867 e n. 1006 risulta da atto pubblico, peraltro come già eccepito, il mappale n. 1210 è di proprietà di soggetto diverso dall'attrice ossia della per la quale si rileva il difetto di legittimazione;
CP_1
2) in ogni caso, non si accetta il contraddittorio su nuove e diverse domande, rispetto a quelle di cui all'atto di citazione e formulate in memoria di parte attrice del 17.05.2023, che devono pertanto dichiararsi inammissibili;
3) le domande, di cui all'atto di citazione e alla successiva memoria n. 1 ex Art. 183 VI c. C.P.C., sono
NULLE per incertezza assoluta del petitum e della causa petendi e sono infondate in fatto ed in diritto per cui se ne chiede il rigetto;
4) si eccepisce l'incapacità a testimoniare delle testi e ai sensi Art. Testimone_1 Testimone_2
246 C.C. e, pertanto, dichiararsi la nullità delle dichiarazioni rese;
5) spese legali, di C.T.U. e C.T.P. rifuse.
Per la posizione della terza intervenuta CP_1
1) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento della per difetto dei CP_1 presupposti ex Art. 105 C.P.C.;
2) parte convenuta non accetta il contraddittorio nei confronti delle domande formulate dalla terza intervenuta;
3) accertarsi la nullità delle domande della per assoluta genericità, incertezza del CP_1 petitum e causa petendi;
4) si chiede comunque rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;
5) si eccepisce l'incapacità a testimoniare delle testi e ai sensi Art. Testimone_1 Testimone_2
246 C.C. e, pertanto, dichiararsi la nullità delle dichiarazioni rese;
6) spese legali, di C.T.U. e C.T.P. rifuse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola deduceva che: Parte_1
- il defunto , nonno dell'attuale legale rappresentante della convenuta, , Persona_1 Parte_2 con atto Rep. n.
2.523 del 4.3.1971, acquistava i fondi di cui alle particelle 257/a e 538/b (attualmente
257 e 1006) siti nel Comune di Sandrigo (VI). Nell'atto di compravendita veniva rappresentato che tra il mappale 538/b (ora 1006) e il mapp. 538/a (ora 538), che rimaneva di proprietà di parte venditrice, esisteva (come esiste ancora oggi) una capezzagna la cui mezzaria costitutiva il confine. Nell'accordo, i contraenti si concedevano reciprocamente la più ampia ed incondizionata servitù di passaggio pedonale pagina 3 di 25 e carraio, con qualunque mezzo e per qualsiasi uso, attraverso la suddetta capezzagna, per la larghezza di metri 3 (doc. 3, allegato all'atto di citazione);
- successivamente, acquistava anche la particella M.N. 867 (già 538/e) con atto Rep. n. Persona_1
39.461 del 10.7.1975 in cui veniva stabilita la conservazione, a favore del mapp. 538/a ora 538-32 (ora
1200) e 115/a, del diritto di passaggio pedonale carraio e con qualsiasi mezzo meccanico attraverso il tratto di capezzagna da est a ovest a cavallo della dividente il mapp. 867 e il 32/a (ora 1200) e attraverso la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) e il mapp. 867 e mapp. 538/a (ora 538). Invece, per il mapp. 867, l'accesso alla strada era previsto tra il mapp 538/b e il 538/a (ossia 1006 e 538) (doc.
4, allegato all'atto di citazione);
- con atto n. 42.576 Rep. del 16.3.1977, il defunto , padre e dante causa di Persona_2 Per_3
, acquistava le particelle M.N. 538/a (ora 538) e 891 (già 32/c). In tale atto veniva riconosciuto
[...]
e comunque costituito in favore dell'immobile acquistato, il diritto di accesso alla pubblica strada di
Marangole, attraverso la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) di proprietà di e il mapp Per_1
538/a (ora 538) e veniva conservato il diritto di passaggio pedonale, carraio, con qualsiasi mezzo meccanico (doc. 5, allegato all'atto di citazione);
- infine, con due distinti atti di compravendita (n. 17.244 Rep. del 14.5.2914 e n. 1111.417 Rep. del
30.12.2019) acquistava, dapprima il fondo di cui ai AL M.N. 1200, M.N. 1460 Persona_3
e M.N. 1462 e, successivamente, anche il fondo M.N. 1210 (docc. 6 e 7, allegati all'atto di citazione).
L'attrice, dunque, riteneva che tutti gli atti di compravendita confermassero l'esistenza delle servitù di passaggio e, in particolare, di quella insistente tra i AL 1006 e 538 e di quella tra i AL 1006 e
867, che consentivano l'accesso alle particelle 1200 e 1210, dal lato di Via Agosta.
Ciononostante, rappresentava che aveva piantato dei filari di vite tra i mapp. 1006 e Parte_2
867 e così aveva precluso qualsivoglia passaggio a verso i propri fondi di cui alle Persona_3 particelle 1200 e 1210, i quali venivano a trovarsi, di fatto, interclusi.
Conseguentemente, parte attrice lamentava la sostanziale inutilizzabilità dei propri capannoni, di cui al mapp. 1210, poiché erano divenuti, di fatto, inaccessibili, tenuto altresì conto dell'ordinanza comunale che consentiva l'accesso, da via Straccozzo, unicamente ai mezzi agricoli (doc. 2 allegato all'atto di citazione).
L'attore, quindi, così concludeva “accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di proprietà del sig. , nonché Pt_1 Per_1 tra i AL 867 e 1006, ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative
e, per l'effetto
- condannare il sig. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
Per_1
pagina 4 di 25 in subordine
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di Pt_1 proprietà del sig. , in virtù di avvenuta usucapione ordinare l'immediato ripristino della stessa, Per_1 con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare il sig. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa”. Per_1
2. Con decreto del 10.1.2023 la prima udienza, indicata in citazione per il 17.4.2023, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 18.4.2023. Si costituiva la con comparsa del Parte_3
23.3.2023, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta prendeva puntuale posizione rispetto a ciascuno degli atti di compravendita posti da parte attrice a fondamento delle proprie domande.
Innanzitutto, confermava l'esistenza di una servitù di passaggio reciproca, di 1,5, metri ciascuna, tra i AL n. 1006 (ex 538b) e n. 1508 (ex 538a), come da atto Rep. n. 2523 del 4.3.1971.
In secondo luogo, negava recisamente la circostanza secondo cui l'atto Rep. n. 39461 del 10.7.1975 avrebbe riconosciuto o costituito la servitù di passaggio in favore del fondo attoreo di cui al mappale n.
1200 a carico del fondo di cui al mappale n. 867, appartenente alla società convenuta. Ciò perché la particella n. 1200 non avrebbe mai potuto essere oggetto della suddetta compravendita, dal momento che tale mappale, in realtà, veniva costituito solo all'esito di un frazionamento, derivante dall'ex mappale n. 255 e risalente al 1996 e, dunque, di gran lunga successivo rispetto all'atto del 10.7.1975.
Rappresentava, inoltre, che l'attrice aveva erroneamente indicato che il mappale n. 32/a corrispondeva all'attuale mappale n. 1200 quando, in realtà, il mappale n. 32/a attualmente corrispondeva, parzialmente, al mappale n. 32 e al mappale 909. Sempre erroneamente veniva indicato che il mappale n. 538/a corrispondeva all'attuale mappale n. 538 e non, invece, alle particelle n. 1508 e 1509 ex 538.
Confutava poi l'affermazione riportata nell'atto introduttivo secondo cui, per il mappale n. 867,
l'accesso alla strada era previsto tra il mappale n. 538/b ed il n. 538/a (ossia tra il 1006 ed il mappale n.
538), quando, invece, per la particella n. 867 l'accesso alla via pubblica Via Agosta era previsto a cavallo del confine tra le particelle n. 538b (ora 1006) e la particella n. 538/a (ora mappale n. 1508) per intervenuto frazionamento della particella n. 538.
Rispetto all'atto di compravendita del 16.3.1977, la convenuta evidenziava un ulteriore errore in cui sarebbe incorsa parte attrice nell'individuazione dei AL precisando, dunque, che il mappale 538/a, indicato come corrispondente all'attuale mappale 538, in verità corrispondeva agli attuali AL n.
1508 e n. 1509 e che il n. 891, indicato come corrispondente all'ex mappale n. 32/c coincideva, in realtà, con gli attuali AL 1457 e 1459.
pagina 5 di 25 La società convenuta riconosceva il diritto di accedere alla via pubblica “Strada Maragnole” ma limitatamente attraverso la capezzagna che si trova fra i AL 1006 (ex 538/b) della società Per_1 ed i AL n. 1508 e n.1509 (ex 538/a) di proprietà della società attrice . Pt_1
Quanto, infine, al più recente atto di compravendita del 30.12.2019, rilevava come parte acquirente non fosse la società agricola, odierna attrice, bensì parte estranea al giudizio. Controparte_1
Precisava, dunque, come con tale atto la società avesse acquistato i fondi di cui al Controparte_1 mappale n. 1210 e la quota del 50% dei AL n. 1204-1208 e 1209 e che questi ultimi costituivano il punto di acceso dalla Starda dello Stracozzo al mappale n. 1210 di proprietà della Controparte_1
In conclusione, rilevava come:
- effettivamente esisteva una servitù di passaggio reciproca gravante sul confine fra i AL n. 1006 di proprietà della ed il mappale n. 1508 di proprietà della Parte_3 Pt_1 [...]
Parte_3
- come nessuna servitù di passaggio, per accedere alla via pubblica Agosta, potesse essere riconosciuta a favore del mappale n. 1200 della TT Società Agricola S.s. e del mappale n. 1210 della CP_1
e a carico dei AL n. 1006 e 867 di proprietà della poiché, per
[...] Parte_3 accedere a detti AL, si era sempre fatto uso esclusivo dell'accesso diretto dalla Via Stracozzo che corre lungo tutto il confine ovest del mappale 1462 di proprietà della società attrice che confina con i AL n. 1200 e 1210, come dimostrato anche dalla presenza di punti di accesso da Via Stracozzo ai AL n. 1460 e 1200 (si veda doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- nessuna domanda poteva essere formulata in favore del mappale n. 1210, in quanto di proprietà della società estranea al presente giudizio;
Controparte_1
- come erroneamente parte attrice aveva chiesto l'accertamento della servitù in favore di una persona fisica, il sig. , e non già, vertendosi in materia di diritti reali minori, in favore di un fondo;
Pt_1
- come risultasse priva di fondamento la domanda rivolta all'accertamento ed al ripristino della servitù tra i AL n. 867 e 1006, dal momento che gli stessi erano entrambi di proprietà della
[...]
Parte_3
Concludeva conformemente a tali difese.1 1 Queste le conclusioni articolate dalla convenuta in comparsa di costituzione:“IN VIA PRELIMINARE 1) Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione della , proprietaria del mappale n. 1210 e del 50% dei CP_1 AL n. 1204 - 1208 – 1209 essendo parte attrice la TT Società Agricola S.S., non si accetta contraddittorio in merito a domande aventi ad oggetto i suddetti AL. NEL MERITO
1) Si contestano i fatti così come descritti in atto di citazione in quanto non corrispondono al contenuto degli atti pubblici ed allo stato di fatto. Parte convenuta conferma l'esistenza, per costituzione con atto pubblico del 04.03.1971 rep. 2523, della reciproca servitù di passaggio fra i AL n. 1006 e1508 per una larghezza totale di 3 mt.;
2) si chiede il rigetto di ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
pagina 6 di 25 3. Con comparsa del 17.4.2023 interveniva volontariamente in giudizio che Controparte_1 rappresentava di essere l'effettiva proprietaria del mappale 1210 (ex 255 e parte dell'ex 32a).
In adesione a quanto prospettato da parte attrice, riteneva sussistente la servitù di passaggio, attraverso la proprietà della società convenuta, tra i AL 538 a e 538 b e tra i AL 538 a e il mappale 867.
Secondo la prospettazione dell'intervenuta, tale conclusione sarebbe documentalmente supportata dal contratto rep. n. 39.461 del 10.07.1975, avente ad oggetto l'acquisto della particella M.N 867. In tale compravendita, infatti, veniva altresì prevista la conservazione del diritto di passaggio, pedonale carraio e con qualsiasi mezzo meccanico, attraverso il tratto di capezzagna da est a ovest a cavallo della dividente il mapp. 867 e il 32/a (ora 1200 e 1210) nonché la capezzagna tra il mapp. 538/b (ora 1006) e il mapp. 867 e 538/a (ora 538). A conferma di tale assunto, richiamava altresì anche la mappa depositata da parte attrice (doc. 8) dove veniva delineata una linea continua ed una linea tratteggiata.
In ogni caso, evidenziava come tale passaggio fosse stato esercitato pacificamente per Controparte_1 oltre 20 anni, quanto meno fino al momento in cui la società convenuta non aveva piantato dei filari di vite, precludendo il passaggio.
Ribadiva, inoltre, che il mappale 1210 non risultava raggiungibile dai mezzi non agricoli, esistendo un espresso divieto in tal senso all'inizio della strada comunale dello “Stracozzo”.
Così concludeva: “1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertata e dichiarata la servitù di passaggio, in base agli atti di compravendita, a favore del mappale
1210 (ex 255 ed ex 32a) della soc. tra i mapp. 1006 (ex 538 b) e 538 a nonché tra i CP_1 AL 1006 (ex 538 b) e 867 tutti di proprietà della soc. e Controparte_2 ordinare l'immediato ripristino della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare soc. l risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_2 equitativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
- accertata e dichiarata la servitù di passaggio a favore del mappale 1210 della soc. tra i CP_1 mapp. 1006 (ex 538 b) e 538 a nonché tra i AL 1006 (ex 538 b) 867 tutti di proprietà della soc. in virtù di avvenuta usucapione ordinare l'immediato ripristino Controparte_2 della stessa, con divieto di ulteriori turbative e, per l'effetto
- condannare soc. l risarcimento del danno da liquidarsi in via Controparte_2 equitativa”.
4. Alla prima udienza del 18.4.2023, il difensore della convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'intervento di e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio. Il Giudice, a tal punto, Controparte_1
3) spese legali, di C.T.P. e C.T.U. integralmente rifuse.” pagina 7 di 25 assegnava i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 13.9.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attrice dava atto della mancata contestazione circa l'esistenza della servitù di passaggio tra il mappale n. 1006 e il n. 538 mentre parte convenuta ribadiva l'inammissibilità dell'intervento dispiegato dalla Controparte_3 punto, in seconda memoria, l'intervenuta sottolineava la sussistenza di tutti i presupposti richiesti
[...] dall'art. 105 c.p.c., evidenziando come la servitù di passaggio rivendicata da parte attrice a carico dei AL 1006 e 867 era a favore dell'ex mappale 32, costituito in parte dal mappale 1200 di proprietà dell'azienda agricola e, in parte dal mappale 1210 di proprietà dell'intervenuta. Pt_1
Nelle seconde memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c. depositate dalla convenuta, dedicate alle difese nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta, veniva eccepita la nullità delle domande di cui ai rispettivi atti introduttivi e alle successive memorie n. 1, ex art. 183, co. 6, c.p.c. per incertezza assoluta del petitum e della causa petendi.
Con ordinanza del 13.10.2023, ritenuta tardiva e comunque, prima facie, superabile nel merito l'eccezione di nullità degli scritti introduttivi di parte attrice e intervenuta, veniva disposta consulenza tecnica e nominato quale CT il geom. riservando all'esito dell'espletata consulenza Persona_4
l'esame della richiesta prova orale, formulata dalle parti.
La consulenza veniva depositata in data 25.10.2024.
Con provvedimento del 21.11.2024 il Giudice ammetteva la richiesta di assunzione di prova orale nei termini ivi specificati rinviando per l'escussione dei testimoni all'udienza del 5.2.2025. All'udienza del
5.2.2025, venivano, dunque, escussi i sig.ri , per parte CP_4 CP_5 Testimone_2 attrice e intervenuta;
i sig.ri e per parte convenuta. CP_6 Controparte_7 Parte_4
Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Riscontrato il deposito delle note con cui le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti per conclusionali e di legge per repliche.
5. Preliminarmente, visti i rilievi della convenuta circa la nullità di citazione e comparsa di intervento,
l'inammissibilità dell'intervento e la (parziale) carenza di legittimazione attiva dell'attrice, pare opportuno identificare e qualificare le domande svolte da attrice e intervenuta (ex art. 112 c.p.c.).
A tal fine, è opportuno anzitutto ricostruire lo stato dei luoghi in cui si inserisce la controversia. Per farlo, può rinviarsi alle planimetrie prodotte dalla convenuta ma anche alla relazione di CT, disposta
(anche) per meglio ricostruire i luoghi di causa. pagina 8 di 25 La causa ruota attorno a dei terreni agricoli identificati catastalmente al Foglio 6 del Comune di
Sandrigo, come emerge dalla planimetria allegata al doc. 1 di parte convenuta ma anche dall'allegato M alla CT, che si riporta di seguito, CT che ha puntualmente individuato i fondi per cui è causa (pagg.
6-9):
pagina 9 di 25 In particolare, vengono in rilievo: il mappale 1200 (ex 255), di proprietà esclusiva dell'attrice; il pagina 10 di 25 mappale 1210 di proprietà dell'intervenuta, pervenutole con atto di compravendita del 30.12.2019, su cui sono posti dei capannoni;
il mappale 891 e 1508 (ex 538) dell'attrice; il mappale 867 (ex porz.
538), 1006 e 257 di proprietà della convenuta.
Lo stato dei luoghi è poi ben rappresentato nelle fotografie allegate alla relazione di CT (per una miglior comprensione dei coni visuali delle stesse, si veda l'all. O all'elaborato).
Appare pure utile, al fine di un preliminare inquadramento della controversia, l'individuazione dei punti di accesso materiali ai terreni – ciò in disparte del fatto se gli stessi siano o no effettivamente gravati da servitù di passaggio, questione che costituisce l'oggetto del contendere.
In particolare, il fondo di cui al mappale 1210 appartenente alla è raggiungibile Controparte_1 percorrendo la strada comunale (in corrispondenza dei mapp. 1204 e 1208) oppure tramite la capezzagna identificata nel percorso G-F-E-C, come emerge dall'allegato M alla consulenza tecnica
(foto 6, 8 e 15).
Per quanto riguarda invece l'accesso ai terreni di proprietà dell'attrice esso è garantito tramite il tratto di capezzagna G-F o A-B (foto 14, 1, 2 e 21) oppure tramite la strada comunale di Villa Drago
Stracozzo, in quanto è consentito il transito ai mezzi agricoli diretti ai fondi (si veda sempre l'allegato
M).
Infine, i terreni della son accessibili tramite la capezzagna A-B o tramite l'ingresso identificato Per_1 al punto H, posto in Via Agosta (sempre allegato M e le foto 11 e 10).
6. In questo contesto, l'attrice ha proposto il presente giudizio, facendo riferimento agli atti d'acquisto dei fondi, anche assai risalenti nel tempo, e agli identificativi catastali storici dei terreni (incorrendo in alcuni errori, in tale ricostruzione) il che, unitamente alla circostanza che, nelle conclusioni rassegnate,
l'attrice ha (impropriamente) chiesto accertarsi la sussistenza di una servitù di passaggio a favore di essa attrice e non dei fondi (errore reiterato anche nelle conclusioni da ultimo rassegnate) – ha portato la convenuta, in prima memoria, ad eccepire la nullità dell'atto introduttivo (e della comparsa di costituzione dell'intervenuta).
6.1. È quindi anzitutto opportuno identificare le domande attoree e dell'intervenuta, per capire quali beni esse avessero ad oggetto (al netto degli errori di cui si è detto, contenuti negli atti introduttivi).
Andando con ordine, in citazione chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù Parte_1 di passaggio “in base agli atti di compravendita, a favore del sig. tra i mapp. 1006 e 538 di Pt_1 proprietà del sig. , nonché tra i AL 867 e 1006”. Per_1
Chiedeva poi, in subordine, dichiararsi la sussistenza per usucapione della servitù “a favore del sig.
tra i mapp. 1006 e 538 di proprietà del sig. […]”; l'attrice chiedeva dichiararsi la Pt_1 Per_1 cessazione delle turbative asseritamente poste in essere dalla convenuta. pagina 11 di 25 6.1.1. Nel proporre l'azione l'attrice, per l'individuazione degli identificativi catastali dei fondi a carico e a favore dei quali sosteneva sussistere la servitù, ha fatto riferimento agli atti d'acquisto, riportando tuttavia erroneamente gli identificativi (storici) dei vari AL.
L'attrice assumeva pertanto che l'attuale 1006 coincidesse con parte dello storico 538/b (ma anche il
538, cfr. citazione punto 6) e che l'attuale 538 coincidesse con lo storico (538/a) (cfr. citazione, punti 1
e 2) e chiedeva pertanto accertarsi la costituzione (per contratto o in subordine per usucapione) di una servitù di passaggio reciproca tra i due AL (il 1006 di proprietà della convenuta, il 538 di proprietà dell'attrice).
In realtà, come dedotto dalla convenuta e appurato dal CT (senza che il punto formasse oggetto di particolari rilievi) mentre l'attuale 1006, effettivamente di proprietà della , era già una porzione Per_1 del 538 (cfr. relazione CT, pag. 8) il 538/a è divenuto l'attuale 1508 (di proprietà dell'attrice, cfr.
CT, pag. 13).
La domanda attorea, in parte qua, deve essere così quindi meglio intesa: accertarsi la costituzione, per contratto o per usucapione, di una servitù di passaggio reciproca tra i AL 1006 (attualmente di proprietà della convenuta) e il mappale 1508 (attualmente di proprietà dell'attrice).
6.1.2. Sempre dalla parte narrativa della citazione (punto 12) emerge che l'attrice assumesse che i AL n. 1200 e 1210 (“del sig. ”), il primo descritto come coincidente con l'originale 32 Pt_1
(citazione, punto 4), godessero di servitù a carico dei AL 1006, 538 e 1006 e 867 (quest'ultimo descritto come originariamente coincidente con il 538/e, cfr. citazione, punto 3).
Dalla complessiva lettura dell'atto – con cui, come detto, impropriamente l'attrice ha chiesto accertarsi l'esistenza di una servitù a favore della parte (peraltro, non la società effettivamente proprietaria dei beni, ma del “sig. ”, in proprio – può (come in effetti ha fatto la convenuta) comprendersi che Pt_1
l'attrice intendesse accertare l'esistenza di una servitù anche a favore dei AL n. 1200 e 1210 (pur erroneamente indicati come di titolarità del in proprio, mentre il solo – peraltro – 1200 era di Pt_1 titolarità dell'attrice) e a carico dei AL 867 e 1006 (menzionato, impropriamente, come 538 nelle conclusioni).
Ciò, in via principale, perché costituita negozialmente per effetto di uno dei vari atti richiamati dall'attrice; in via subordinata, per usucapione (tanto deve intendersi dal pur improprio richiamo alla servitù “a favore del sig. ” delle conclusioni svolte in via subordinata, da leggersi tuttavia Pt_1 unitamente al resto dell'atto).
6.2. A seguito della costituzione di , che meglio chiarì l'assetto dei beni di proprietà di attrice, Per_1 convenuta e (tra l'altro deducendo che il m.n. 1210 non è di proprietà di ma Controparte_1 Parte_1 di ed eccependo pertanto la carenza di legittimazione della prima, quanto a detta Controparte_1
pagina 12 di 25 domanda, cfr. comparsa, pag. 4), è intervenuta chiedendo in comparsa di intervento Controparte_1 accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio in via principale “in base agli atti di compravendita, a favore del mappale 1210 (ex 255 ed ex 32a) della soc. tra i mapp. 1006 CP_1
(ex 538 b) e 538 a nonché tra i AL 1006 (ex 538 b) e 867 tutti di proprietà della soc.
[...]
Controparte_2
Chiedeva poi, in subordine, dichiararsi la sussistenza della medesima servitù per usucapione.
In tal caso, l'intervenuta, almeno nel costituirsi, aveva correttamente indicato i AL a favore e a carico dei quali voleva sentire dichiararsi l'esistenza di una servitù, pur indicando, erroneamente, anche il 538/a come di titolarità della convenuta, mentre il 538/a (non più esistente) coincide in realtà con i AL 1508 e 1509, di proprietà dell'attrice (cfr. CT, pag. 13); “almeno” perché, nel precisare le conclusioni (riportate in epigrafe), ha, erroneamente, chiesto dichiararsi la costituzione Controparte_1 della servitù “a favore della soc. , in questo reiterando l'erronea impostazione della Controparte_1 difesa attorea nell'articolare le conclusioni in citazione (erronea perché, per legge, la servitù deve costituirsi a favore e a carico dei fondi, non dei loro proprietari); ciò nonostante, l'impropria riformulazione della domanda non può intendersi come rinuncia parziale (non emergendo l'inequivoco venir meno dell'interesse dell'intervenuta a coltivare la domanda, cfr. tra le varie Cass. Sez. III, ord. n.
12756 del 9/5/2024), sicché nell'identificare le domande dell'intervenuta può farsi riferimento a quelle formalmente (e più chiaramente, salvo l'errore di cui si è detto) articolate in comparsa di intervento.
7. Tanto premesso, l'eccezione di nullità della citazione (e della comparsa per intervento) articolata dalla convenuta per la prima volta in prima memoria ex art. 183 c.p.c. e reiterata da ultimo solamente nelle conclusioni è infondata.
Si ricorda che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass. Sez. III, sent. n. 11751 del
15/5/2013; cfr. tra le varie Cass. Sez. VI - 3, Ord. n. 3363 del 05/02/2019); analogo discorso per la nullità derivante da omessa o incerta determinazione della “cosa oggetto della domanda”, ex art. 164, n.
3 c.p.c.
Si è detto che, pur avendo nelle conclusioni articolate in citazione l'attrice erroneamente chiesto pagina 13 di 25 accertarsi la costituzione per contratto/per usucapione, di una servitù “a favore del sig. ” e non Pt_1 dei AL di cui la s.s. di cui questi è legale rappresentante è proprietario, da una complessiva lettura dell'atto introduttivo, emendato dagli errori nella ricostruzione storica dei AL, si può comprendere quali fossero i AL a favore e a carico dei quali attrice prima e intervenuta poi hanno chiesto dichiararsi l'esistenza di una servitù (e ben lo ha compreso, come emerge dalle complete difese Per_1 svolte in comparsa di costituzione e quindi in prima memria).
Emerge poi chiaramente che sia l'attrice, sia l'intervenuta, hanno chiesto accertarsi (in via principale) che la servitù (rectius, le servitù) sarebbero state costitute in forza di uno dei vari contratti riportati in citazione/comparsa per intervento;
in subordine, per usucapione.
Non a caso, nel costituirsi ha preso ampiamente posizione sulle domande attoree (e quindi, in Per_1 prima 183, anche della convenuta), ricostruendo in maniera chiara a favore di quali AL era richiesta accertarsi l'esistenza di alcune servitù e potendo ben articolare le proprie difese sul punto.
8. Si esamina quindi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di Controparte_1
Lo stesso può essere qualificato come intervento volontario autonomo;
si è detto infatti che la domanda attorea doveva intendersi come diretta a far valere (anche) l'esistenza di una servitù a favore del m.n.
1210. La convenuta si è costituita eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice circa detto mappale, per non esser di sua proprietà, al che è seguita la costituzione di Controparte_1
Questa ha quindi fatto valere un proprio diritto, dovendosi dunque qualificare l'intervento come intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e come principale autonomo, perché diretto a far accertare l'esistenza di una servitù a favore di mappale di essa intervenuta (il 1210) e a carico di AL sia della convenuta (il 1006, l'867) sia della convenuta (il 1508/1509, erroneamente indicati nelle conclusioni come 538/a).
Così qualificato l'intervento, lo stesso è ammissibile. Si ricorda infatti che
“Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con
l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento.” (Cass. Sez. III, ord. n.
4912 del 16/2/2023).
L'intervento è ammissibile perché ha fatto valere un diritto proprio (ossia la costituzione Controparte_1 di una servitù a favore di un mappale di sua proprietà) relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia – del resto, la stessa domanda era stata svolta, erroneamente, come si vedrà a breve, pagina 14 di 25 dall'attrice.
9. ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, con riferimento alla domanda Per_1 avente ad oggetto il riconoscimento/costituzione di una servitù a favore del m.n. 1210.
L'eccezione è fondata. Si ricorda che la questione concernente la legittimazione passiva, così come quella attiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione in fatto e diritto contenuta nella domanda, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione e vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere
(cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005; in senso conforme, Cass. S.U.
Sent. n. 2951 del 16/2/2016); a sua volta “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016), con la conseguenza che le relative contestazioni hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio.
Ad ogni modo la carenza di titolarità – così come la carenza di legittimazione – è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. S.U. Sent. n. 2951 del 16/2/2016 e in tal senso, Cass.
Sez. V, sent. n. 29505 del 24/12/2020).
L'attrice nell'introdurre il giudizio aveva correttamente esposto che il m.n. 1210 fosse stato acquistato giusto atto del 2019 (doc. 7 attoreo). Con detto atto il mappale fu acquistato non dall'attrice, ma dall'attuale intervenuta, sicché già dalla prospettazione attorea difettava della Parte_1 legittimazione a proporre la domanda avente ad oggetto l'esistenza/costituzione di una servitù a favore di detto mappale.
10. Quanto alla domanda avente ad oggetto la servitù di passaggio reciproca tra i m.n. 1006 (di ) Per_1
e 1508 (già 538/a, attualmente dell'attrice), nel costituirsi ha dato atto e confermato che “[…] Per_1
l'esistenza della servitù di passaggio reciproca gravante sul confine fra i AL n. 1006 di proprietà della ed il mappale n. 1508 di proprietà della TT Società Agricola Parte_3
S.S. (come evidenziata in colore rosso nella planimetria allegata), la larghezza di detta servitù insiste nella misura della metà a carico del mappale n. 1006 e per metà a carico del mappale n. 1508, per cui ciascun mappale gode di servitù sull'altro mappale per la larghezza di 1,5 metri, la larghezza totale della servitù è di 3 metri […]” (pag. 6); ciò sulla scorta dell'atto n. 2523 del 4.3.1971 in cui “viene indicato che tra il mappale n. 538/b (ora n. 1006 di proprietà della ed il Parte_3 mappale n. 538/a (ora n. 1508 di proprietà della TT Società Agricola S.S.), esiste una capezzagna la cui mezzaria costituisce il confine e che attraverso detta capezzagna, per una larghezza di 3 metri, le pagina 15 di 25 parti contraenti si concessero reciprocamente la più ampia ed incondizionata servitù di passaggio.”
(comparsa di risposta, pag. 6; in effetti, dall'esame della nota di trascrizione dell'atto del 1971, cfr. doc.
3 attoreo emerge, al punto D, l'indicazione di detta trascrizione;
la CT, come detto, ha confermato la coincidenza tra le particelle indicate in tale atto e le attuali m.n. 1006 e 1508).
Nella sua prima 183 TT s.s. ha dato atto dell'ammissione dell'esistenza della servitù osservando che “[…] pertanto sul punto non ci sono ulteriori discussioni” (pag. 2).
In conclusionale la convenuta ha dedotto che su tale punto “[…] decadeva la domanda” (pag. 1).
Più propriamente deve evidenziarsi che, a seguito del riconoscimento della convenuta dell'esistenza della servitù, è cessata la materia del contendere (sul riconoscimento dell'altrui diritto quale ragione della cessazione della materia del contendere, cfr. tra le altre Cass. Sez. II, ord. n. 19845 del
23/7/2019).
Si rammenta che in caso di cessazione della materia del contendere, ai fini delle spese, in applicazione del c.d. principio della soccombenza virtuale, occorre valutare la fondatezza della pretesa con giudizio di prognosi postuma con riferimento al momento dell'avvio del giudizio (cfr. tra le varie Cass. Sez. III, ord. n. 15230 del 7/6/2025, con riferimento al giudizio di opposizione a d.i.), dovendo pure farsi applicazione del principio di causalità nell'insorgere della lite, nel senso che, se il riconoscimento dell'altrui diritto/pretesa interviene in corso di lite deve comunque vagliarsi la c.d. soccombenza virtuale (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. L, ord. n. 14036 del 21/5/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie il riconoscimento è intervenuto solo in corso di causa (non avendo dedotto di aver ammesso l'esistenza di una servitù reciproca prima della notifica dell'atto Per_1 introduttivo, o comunque non emergendo detto riconoscimento dagli atti e dai documenti allegati); deve pertanto valutarsi la soccombenza virtuale che, se non fosse intervenuto il riconoscimento, sarebbe stata a carico della convenuta posto che la servitù reciproca, unicamente su detti AL, in effetti emerge, come su riferito dall'atto del 1971. Di tanto si terrà conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
11. Residuano da esaminare le domande dirette ad accertare l'esistenza di una servitù a favore dei m.n.
1200 e 1210 e a carico dei m.n. 867 e 1006. Si procede anzitutto all'esame della domanda tesa ad accertare l'asserita costituzione per contratto di detta servitù.
Si rammenta che era onere dell'attrice e dell'intervenuta provare l'esistenza della servitù e il suo esatto contenuto (Cass. Sez. II, sent. n. 472 dell'11/1/2017) e, chiedendosi anche la repressione di talune turbative, la sussistenza e rilevanza delle stesse (dovendosi ricordare che la turbativa di cui all'art. 1079
c.c. non deve consistere necessariamente in una alterazione fisica ma deve essere tale da porre in dubbio o concreto pericolo l'esercizio della servitù – cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1214 del 13.2.1999 - pagina 16 di 25 dovendo pertanto la condotta qualificata come turbativa integrare una compromissione apprezzabile all'esercizio della servitù).
Dall'esame dei contratti prodotti da attrice e intervenuta (per lo più, in estratto delle note di trascrizione, raramente per esteso, cfr. ad es. l'atto del 19.3.1977, doc. 5) non emerge che le parti o i loro danti causa abbiano mai specificamente voluto costituire una servitù di passaggio, pedonale o carraio, specificamente a favore degli attuali m.n. 1200 e 1210.
Tanto trova conferma sia da un esame degli atti, sia dalle ulteriori verifiche del CT, cui era stato demandato di verificare se, in base alla successione nel tempo dei vari identificativi catastali e ai frazionamenti occorsi, per effetto degli atti prodotti da attrice/intervenuta potesse dirsi costituita una servitù a favore di detti AL (in particolare al CT era stato tra l'altro chiesto “3) presa visione del contratto del 10.7.1975 (cfr. doc. 4 attrice), accerti se: (i) la particella a favore del quale viene
“conservato il diritto di passaggio pedonale, carraio e con qualsiasi mezzo meccanico” – indicata nell'atto come m.n. 583/a ora 538 – 32/a 116/a Sezione Unica, foglio 6° del Comune di Sandrigo – coincida o meno con le attuali particelle 1200 e 1210, di proprietà dell'attrice e dell'intervenuta”.
Il CT lo ha escluso e sul punto non è stato contestato da parte attrice e intervenuta.
Le domande fondate sull'asserita costituzione volontaria della servitù devono pertanto essere rigettate.
12. Residua, pertanto, da esaminare la domanda d'usucapione.
Deve anzitutto ricordarsi che trattandosi di servitù di passaggio, attrice/intervenuta dovevano provare la sussistenza del requisito dell'apparenza, ex art. 1061 c.c., con l'ulteriore precisazione che “Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.” (Cass. Sez. II, ord. n. 25270 del 20/9/2024).
Attrice e intervenuta dovevano altresì provare il possesso, per il tempo utile ad usucapire, della servitù, ossia il suo esercizio, con l'ulteriore considerazione che “In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (Cass. Sez.
II, ord. n. 9626 del 10/4/2024; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. 3076 del 16/272005).
pagina 17 di 25 12.1. Tanto premesso, le domande sono tese alla costituzione di una servitù che dovrebbe correre lungo il percorso da A a C nella planimetria su riportata.
Quanto al percorso nella sua consistenza materiale, il CT ha riscontrato la presenza di una capezzagna;
la stessa è tuttavia libera e percorribile solo fino al punto B (ossia, più o meno al confine tra il m.n. 1508 e l'867; cfr: foto 1, 2, 2/a e 14 allegate alla CT – ciò coerentemente anche alla posizione delle parti circa la domanda per cui è cessata la materia del contendere: la convenuta non ha contestato la sussistenza di una servitù reciproca, a favore però dei soli AL 1508 e 1006, che può essere infatti liberamente esercitata, posto che fino al confine del 1508 la capezzagna è libera).
Ciò perché “Ad oggi, la capezzagna che attraversa gli attuali AL 1006 (a cavallo col 1508e 867) non è percorribile fino ai AL 1210 e 1200 in quanto sono presenti dei vigneti nel mappale 867 e
1006 [Ndr: trattasi dei vigneti segnati in rosso nella planimetria su riportata]. Il transito non è consentito nemmeno a piedi data la presenza appunto del vigneto notevolmente sviluppato. (FOTO
2/2A).
Si sono reperite alcune foto storiche dove si evince che alla data del 22/08/2004 c'è vegetazione nei AL 1006 e 867 ma il transito era comunque consentito nella capezzagna che attraversa gli attuali AL 1006 (a cavallo col 1508 e 867) e risultava percorribile, fino ai AL 1210 e 1200 a piedi o con mezzi agricoli. Il tratto di capezzagna A-B-C era percorribile interamente quindi da Via Agosta si potevano facilmente raggiungere i AL 1200 e 1210 in quanto non vi era vegetazione nel tratto di capezzagna B-C ovvero tra i AL 867 e 1006” (pag. 11; tali conclusioni della CT non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti, e sono anzi stati condivisi dal CTP attoreo/dell'intervenuta, cfr.
CT, pag. 18 e osservazioni CTP , pagg. 4 ss.). Per_5
Va tuttavia chiarito che il CT si è limitato ad accertare che la capezzagna fosse libera per tutta la lunghezza e dunque meramente “percorribile”; altra cosa a dirsi è se essa fosse percorsa per tutta la lunghezza e quindi fino ai AL 1200 e 1210 e con quale intensità.
12.2. Sono stati quindi escussi vari testi. , per parte attrice/intervenuta, già operaio per CP_4 conto del fratello del l.r.p.t. della convenuta, in risposta al cap. 1 attoreo/intervenuto2 ha dichiarato:
“Riconosco i luoghi dalla planimetria, quelli in marroncino sono i vigneti di . Conosco i luoghi Per_1 di causa perché dove il sig. ora a casa c'era la casa del nonno del e io talvolta Per_1 Per_1 tagliavo l'erba per fare del fieno intorno alla casa del nonno di la casa del nonno di Parte_5
era oltre i terreni in marroncino, sostanzialmente nella planimetria che vedo corrisponde al Per_1
1197. Avevo il permesso per tagliare l'eraba dal nonno di . Di solito io, mia moglie e i fratelli Per_1
pagina 18 di 25 di mia moglie andavamo lì con la motofalciatrice di domenica e tagliavamo l'erba, tre quattro volte
l'anno, questo a partire dall'inizio degli anni '80 e fino alla fine direi al massimo al 1990. Chiarisco che io, quando mi recavo sul fondo arrivavo più o meno al punto dove, nella planimetria che mi si fa vedere, finisce il tratteggio rosso… non arrivavo fino alla fine del fondo, la capezzagna un po' proseguiva ma poi era chiusa non ricordo se da una siepe o da una rete. Adr: nelle occasioni in cui mi ci recavo ci andavamo con una motofalciatrice e un carrettino. Adr: non ci sono mai andato in macchina/camion o con un trattore. Adr: la capezzagna nel tratto che percorrevo sarà largo più o meno come questa aula, circa 3 metri. Adr Avv. AN: non saprei dire esattamente dove erano le sterpaglie che bloccavano la capezzagna, erano sicuramente prima dei capannoni che ora sono sul mapp. 1210, ma non saprei dire a che altezza. Adr: “sa se la capezzagna, oltre a tirare dritto da
Strada dell'Agosta fino ai capannoni, voltava a destra o proseguiva nei campi?” Come detto l'ho usata solo nel modo che ho riferito, so che la zia di mia moglie – che abitava con noi- a volte passava attraverso i campi, nel senso che da viale Pasubio arrivava a strada dell'Agosta, ma non so che giro facesse. Il teste segna con una x rossa il punto dove è situata la sua attuale abitazione: abito lì dal
2006, prima abitavo oltrer viale Pasubio, ma non si vede sulla mappa.”.
In risposta al cap. 23 ha dichiarato: “Posso parlare solo per me, io l'ho utilizzato con le modalità che ho detto negli anni '80.”. Sul cap. 34 ha quindi riferito “Come detto mi ricordo che un tempo la capezzagna tirava dritto fino ai capannoni, ma già c'era una sterpaglia o qualcosa che bloccava
l'accesso. Posso poi dire che parte della capezzagna, col passar degli anni è stata occupata da delle viti, ma non so dire esattamente quando.”.
Richiesto (in risposta al cap. 6) se il passaggio per cui è causa fosse usufruito da (dante Persona_6 causa delle danti causa di attrice e intervenuta), dal 1975 al 1985 il teste ha riferito “Io mi ricordo del signor , un tempo era proprietario dei capannoni sul 1210, era un signore senza una gamba se Tes_1 non ricordo male. Non però dire dove passasse”; quanto a , dante causa di , il Testimone_1 Pt_1 teste ha dichiarato (risp. a cap. 7) “Non saprei dire, so che la era la figlia di ed era la Tes_1 Per_6 moglie del fotografo della città, ma non so per dove passasse”.
È stato poi escusso , marito della cugina del l.r.p.t. della , che in risposta al cap. 1 CP_5 Pt_1 ha dichiarato “Riconosco i luoghi dalla planimetria, io abito nel punto che segno con un cerchio rosso sulla mappa dal 1990. Non è che andassi là, usavo molto strada dello Stracozzo e andavamo dentro per la stradina segnata in grigio sulla mappa, arrivavamo ai capannoni e poi c'era un'altra
pagina 19 di 25 capezzagna da un'altra parte – il teste la segna con un tratteggio rosso. Poi a volte facevamo anche
l'altra, quella già segnata in rosso sulla planimetria ma molto di rado, più per curiosità che altro.
L'unica volta che utilizzavamo quella strada fino ai capannoni è stato all'inizio degli anni '90, una volta, che io e mia moglie facemmo vendemmia anche sul vigneto del . Per_1
Adr: “ma quando lei percorreva strada dello Stracozzo e poi le altre capezzagne, come le percorreva?” O a piedi o in bici, lo stracozzo ancora ora, l'altra capezzagna di cui dicevo fino al
2000/2002 poi c'è stato un po' di abbandono, ora si è un po' sistemato ma fino a cinque anni fa era impossibile andarci. Chiarisco che non usavo questi percorsi per andare con cadenza fissa da un posto all'altro ma gli percorrevo in primavere per passeggiate o andare a funghi. Adr: “l'unica volta che lei usò la capezzagna già segnata in rosso nella planimetria, come la percorse?” A piedi o col trattore se non ricordo male, il trattore non era mio, lo guidava il proprietario… ricordo che allora, volendo si sarebbe potuti arrivare fino ai capannoni seguendo la capezzagna, non c'erano ostacoli. Il vigneto comunque era prima dei capannoni, al confine. Il teste segna con un cerchio nero il punto dove era ubicato il vigneto.”.
Sul cap. 2, ha riferito “Fino agli novanta no ho particolari ricordi,dal 1990 al 2002 ricordo che c'era una fungaia. Adr. “Ma lei ricorda se ci fosse gente che passava da via dall'Agosta a dove sono i capannoni attraverso la strada segnata in rosso sulla mappa?” Non so dire esattamente, ricordo che
o il padre di entravamo per quella stradina, a volte anche in trattore perché a un Per_1 Pt_1 certo punto della stradina c'era una pompa, che usavano per i lavori agricoli, ma non ricordo se arrivassero dove sono i capannoni.”. Il teste ha poi confermato che a un certo punto il prosieguo della capezzagna fu chiuso con delle viti.
È stata poi escussa , unitamente a dante causa di . In risposta al cap. 1 Testimone_2 Tes_1 Pt_1 ha riferito “Sì, mio PÀ la usava anche prima di morire e la usavo anche io. Chiarisco Persona_6 che noi da strada dell'Agosta per accedere ai capannoni passavamo per una capezzagna che è parallela la mapp. 1210 e ci accedevamo per la capezzagna già segnata in rosso sulla planimetria. Il teste segna in verde il percorso. C'era anche una capezzagna più avanti, che a volte mio padre o io percorrevamo, il teste la segna con una croce verde. Questo perché la strada era alternativa era da via
Stracozzo, ci si poteva accedere ma c'era un cancello molto pesante, quindi preferivamo l'altro percorso.
Adr: “ma fino a quando e con che intensità percorreva la capezzanga lei o suo padre?” Quando era vivo mio padre, lui molto più spesso perché i capannoni erano in funzione, c'era un allevamento di polli e poi una fungaia, mio padre ci andava settimanalmente, almeno fino alla sua morte. Ci andava anche in auto, passando per la capezzagna tratteggiata in rosso, era tenuta bene, e ci andava anche pagina 20 di 25 con una Ferrari che lui aveva. Dopo che mio padre è morto, la usava penso mia sorella mia sorella perché era proprietaria deli altri. L'abbiamo usata anche insieme per andare lì. E la usavo pure io, ricordo che nel 2000 dei vandali occuparono i capannoni e io quindi per andare a vedere cosa avevano fatto usai la capezzagna tratteggiata in rossa e parcheggiai l'auto in fondo al capannone, all'epoca non c'era nulla che bloccava l'accesso. Adr: “dopo che suo PÀ è mancato lei con che cadenza usava la capezzagna tratteggiata in rosso?” Direi ogni 15 giorni per dare un'occhiata, ma i capannoni allora erano sfitti, in disuso, ci andavo sempre in macchina. Qualche volta accedevo anche da via Stracozzo, aprendo il cancello. Adr “suo PÀ percorreva la capezzagna anche per arrivare al 1200?” Lui era proprietario di tutto, capannoni e 1200 erano un tutt'uno”.
La teste ha poi riferito che il passaggio fu usufruito con tali modalità dal 1975 al 2007 e che fu quindi chiuso (pur non ricordandosi il teste quando) a suo avviso ad opera del . Per_1
Sono poi stati escussi i testi di parte convenuta;
in particolare è stato sentito il perito che ha CP_6 riferito, in risposta al cap. 15: “Sì era l'accesso ai fabbricati capannoni sul 1210. Posso dirlo perché essendo tecnico dei mi son recato lì in campagna per varie misurazioni varie volte dal 1992, Per_1 ho fatto dei progetti di divisione, quindi accedevo sui luoghi di causa. Adr: “Con che frequenza?” Non ero sempre lì, potevano passare anche due tre anni da una volta e l'altra, mi ci recavo occasionalmente per le mie misurazioni.
Adr “Era possibile accedere al 1210 e ai capannoni passando anche per la capezzagna a cavallo tra i AL 1006 e 867 da via Agosta? C'erano ostacoli?” In passato non c'erano, nel senso che la capezzagna tirava dritto, fino a quando non è stato piantato il vigneto ma ricordo esattamente la data.
Nelle occasioni in cui mi sono recato sui fondi per i mei lavori, non mi è mai capitato di vedere nessuno oltre ai , usare quella capezzagna Adr: “Dal 1992 quante volte ci è andato sui luoghi Per_1 di causa?” Almeno quindici volte, non mi ricordo esattamente la cadenza, poteva essere due volte
l'anno e si saltava quello dopo…”
È stato quindi escusso , pensionato e marito della figlia di (nonno Controparte_7 Parte_6 del l.r.p.t. della convenuta) che pure in risposta al cap. 1 ha riferito “Sì, conosco la situazione perché ho lavorato sui luoghi di causa, dando una mano ai per le attività agricole, nel pomeriggio, nel Per_1 senso quando lavoravo, staccavo alle 14 e nel pomeriggio davo una mano sui campi. Dopo che sono andato in pensione qualche volta sono andato, anche se un po' meno.
I proprietari di capannoni e terreni, che ora so essere di , ma in passato non so chi fossero, Pt_1 usavano questo percorso per andarci, li vedevo che lavoravano il terreno. 5 Così articolato:1) vero che, per accedere ai AL n. 1200, n. 1210 e n. 1460 evidenziati in colore verde e giallo nella planimetria allegata, si è sempre fatto uso della strada pubblica “Stracozzo” evidenziata nella planimetria e del passaggio di cui ai AL n. 1204, n. 1208 e n. 1209 evidenziati in colore azzurro.” pagina 21 di 25 Adr: “sulla planimetria è raffigurata in tratteggiato rosso una capezzagna che da via Agosta prosegue nei campi. Percorrendo questa capezzagna si poteva materialmente arrivare ai capannoni?” Sì, volendo sì ma era di proprietà non ho mai visto nessuno percorrerla per andare ai capannoni Per_1 che sono stati abbandonati per molto tempo;
quella capezzagna portava a un'altra capezzagna che costeggiava i capannoni. Adesso non è più libera, c'è il vigneto”.
Infine, è stato escusso , dante causa del l.r.p.t. della convenuta che sempre sul cap. 1 Parte_4 convenuto ha così riferito:
“Confermo, posso dirlo perché io ho abitato sulla casa di via Agosta 5 – che il teste segna con un triangolo/croce rossa – dal 1976 al 2002. I proprietari di quei terreni per accedere a capannoni e fabbricati passavano per via Stracozzo. I proprietari erano i , fino al 1985 i capannoni Tes_1 venivano usati da una azienda dei e veniva usata come fungaia e i dipendenti e titolare Pt_7 entravano da via Stracozzo. Adr: anche prima che era un allevamento di polli, si entrava da via
Stracozzo era la strada più comoda per entrare con i camion. La capezzagna in rosso nessuno la usava, era di proprietà di mio padre, la usava la mia famiglia. Le spiego perché: l'867 e il 1006 erano entrambi adibiti a vigneto, e tra i due terreni era stato tenuto uno spazio vuoto per consentire il passaggio del trattore tra le viti con gli anticrittogamici. In pratica la capezzagna dunque proseguiva fino ai capannoni ma non ci passava, nessuno lo spazio era stato tenuto libero per il motivo che le ho detto e anche per far sì che il filare non venisse abbattuto dal vento estivo. Dopo di chè nel 2002 o
2003 abbiamo fatto un filare unico perché in questo lasso di tempo era cambiato il sistema di piantumazione dei vigneti, quindi poteva resistere al vento.”
Adr: “quando lo spazio era libero, i vicini percorrevano la capezzagna”.
12.2.1. Il difensore convenuto ha eccepito la nullità della testimonianza , quello Tes_1 attoreo/intervenuto di . La prima eccezione è stata ritualmente reiterata a seguito Parte_4 dell'escussione e in sede di p.c., la seconda non a p.c.; pertanto, l'eccezione di nullità della testimonianza del deve dirsi rinunciata, cfr. Cass. S.U. sent. n. 9456 del 6/4/2023. Per_1
L'eccezione di nullità della testimonianza è infondata, non sussistendo, nel caso di specie un Tes_1 interesse diretto all'esito della causa del teste (tale da poterne in ipotesi legittimare la partecipazione al giudizio, ex art. 100 c.p.c., determinante pertanto l'incapacità ex art. 246 c.p.c.) ma al più solamente un interesse indiretto (peraltro neanche sommariamente delineato dalla difesa : sembra che il Per_1 difensore si riferisca al fatto che possa agire per evizione nei confronti della , ma la Pt_1 Tes_1 convenuta non ha fornito elementi per chiarire se ciò sia possibile in concreto).
Ciò non toglie, ovviamente la necessità di valutare l'attendibilità del teste.
12.2.2. Dal complessivo esame delle testimonianze, non può dirsi provato il possesso della asserita pagina 22 di 25 servitù di passaggio: tutti i testi di parte convenuta hanno escluso che la parte terminale della capezzagna di cui si discute (nella parte più vicina all'attuale m.n. 1210), venisse utilizzata da terzi (e in particolare, dai danti causa dello ) per accedere dalla via pubblica Agosta ai capannoni o ai Pt_1 terreni oggi corrispondenti ai m.n. 1200 e 1210.
Anche i testi di attrice e intervenuta – su cui gravava la relativa prova –, salvo la , come si dirà, Tes_1 hanno fornito testimonianze univoche, nel senso di escludere l'esercizio di una servitù di passaggio per tutta la lunghezza della capezzagna.
, teste che aveva memoria dei luoghi di causa fin dagli anni '80, ha confermato di aver CP_4 usato/manutenuto la capezzagna solo fino al punto in cui all'attualità iniziano i filari;
non ha confermato un uso più esteso da o i suoi danti causa. Pt_1
Il teste pure non ha confermato un uso, ancorché discontinuo ma con una apprezzabile cadenza, CP_5 per tutta la lunghezza della capezzagna da parte degli o i loro danti causa, i;
ha Pt_1 Tes_1 rammentato di averla percorsa completamente una sola volta, per la vendemmia, ad inizio anni '90 e al più di aver visto “[…] o il padre di entravamo per quella stradina, a volte anche in Per_1 Pt_1 trattore perché a un certo punto della stradina c'era una pompa, che usavano per i lavori agricoli, ma non ricordo se arrivassero dove sono i capannoni”. Può poi evidenziarsi che il teste – così come la stessa – ha confermato l'esistenza di altre capezzagne, parallele a quella per cui si discute. Tes_1
L'unica teste che ha riferito di un utilizzo apprezzabile di tale passaggio, per accedere agli attuali m.n.
1200/1210, è la . Tes_1
La sua testimonianza non pare però attendibile, (i) sia perché intrinsecamente contraddittoria (in primo luogo, perché la teste ha riferito di un utilizzo costante dello stradello - da parte sua, ogni 15 giorni, dal padre molto di più; quanto all'uso della teste può tuttavia evidenziarsi che la ha riferito che nel Tes_1
2000 dei vandali occuparono di capannoni sul 1210, il che pare contrastare con la prospettazione della teste per cui avrebbe monitorato gli stessi con continuità, accedendo dalla capezzagna su cui si controverte;
in secondo luogo, perché la teste ha confermato che lei e il padre avrebbero potuto accedere da via dello Stracozzo – per cui non vi è prova che in passato vigesse il divieto amministrativo ora in essere – percorso più rapido della capezzagna, ma che preferissero passare per quest'ultimo passaggio, più dispendioso, solo perché nell'altro vi era un cancello molto pesante); (ii) sia perché contrastante con lo stato della capezzagna (fino agli 2000 libera di vigneti nella sua parte finale, ma comunque una strada battuta di campagna, non agevolmente percorribile in auto – come a suo dire il teste o il di lei di padre avrebbero fatto, addirittura quest'ultimo con un'auto di lusso – diversamente dall'altro accesso, dalla strada dello Stracozzo attraverso il mappale 1204, consistente in una strada battuta); (iii) sia perché contrastante con tutte le ulteriori e concordanti testimonianze, che come detto, pagina 23 di 25 non hanno confermato l'esercizio del passaggio sulla capezzagna, per tutta la sua lunghezza.
Può del resto evidenziarsi che la presenza, nella parte terminale della capezzagna, di un vigneto a far data da almeno il 2007 (e, quindi, quindici anni almeno dall'avvio del giudizio) comproverebbe in ogni caso l'animus derelinquendi della servitù, se effettivamente esercitata in precedenza (ma, come detto, le complessive risultanze delle prove orali tendono a escluderlo).
La domanda di usucapione dovrà pertanto essere rigettata.
13. Al rigetto delle domande di confessoria, quanto a quest'ultima servitù, segue il rigetto delle domande teste a far cessare le turbative (costituite, nella prospettazione di , esclusivamente nel Pt_1 mantenimento del vigneto che taglia la capezzagna, posto che, fino ad essa, la servitù reciproca è liberamente esercitabile).
14. Segue la liquidazione delle spese di lite.
14.1. Le spese di lite tra attrice e convenuta devono essere compensate, stante la reciproca soccombenza (virtuale, della convenuta, quanto alla domanda per cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere;
effettiva, dell'attrice, quanto alle ulteriori domande, di cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione/il rigetto). Ciò in quanto “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliative” (Cass. Sez. III, ord. n.
13212 del 15/5/2023).
14.2. Le spese di lite tra intervenuta e convenuta seguono la totale soccombenza della prima nei confronti della seconda e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e artt.
1-11 DM 55/14 (mod. ex DM
147/2022), in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 1
d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato del giudizio, nello scaglione relativo ai procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa, stante la linearità in diritto delle questioni controverse e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori (non sussistendo i presupposti di disporre l'aumento ex art. 4, co. 2 dm 55/2014, richiesto nelle note spese, in ragione dell'estrema linearità e sovrapponibilità delle difese svolte con riferimento a posizione di attrice e intervenuta).
Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico dell'intervenuta. pagina 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dichiara ammissibile l'intervento di Controparte_1
(ii) dichiara la carenza di legittimazione attiva di TT Società Agricola s.s. quanto alle domande dirette ad accertare l'esistenza/la costituzione di una servitù a favore del m.n. 1210;
(iii) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da Pt_1 Parte_3
e e avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza/la declaratoria di Parte_3 usucapione della servitù di passaggio reciproca tra i m.n. 1006 (già 538/b, attualmente di proprietà di
) e 1508 (già 538/a, attualmente di proprietà di;
Per_1 Pt_1 Parte_3
(iv) rigetta per il resto le domande attoree;
(v) rigetta le domande dell'intervenuta;
(vi) compensa integralmente le spese di lite tra TT Società Agricola s.s. e Parte_3
[...]
(vii) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_3 pari ad € 7.616,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(viii) pone definitivamente a carico le spese di CT Controparte_1
Vicenza, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così articolato: “
1. Vero che al fine di raggiungere il mappale 1200 lei attraversava la capezzagna posta a cavallo tra i AL 1006 e 867 (si rammostrano i doc. da11 a 20, oltre al doc. 1 ctp) (dica il teste la circostanza di tempo);” 3 Con cui gli si chiedeva: “
2. Vero che il passaggio sopra indicato veniva usufruito almeno dal 1975 al 2007” 4 “
3. Vero che successivamente al 2007, dica il teste quando, il predetto passaggio veniva chiuso tramite apposizione di nuove viti.”