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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
67/2025 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
RC Salvatori Presidente
IL PI IC rel.
RI VE IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 67/2025 RG PROC. UNIT. promosso da nato il [...] ad [...], Parte_1
, nata il [...] ad [...], Parte_2
nato il [...] Parte_3
nato il [...] a [...], Parte_4
elettivamente domiciliati in Agrigento, via Mazzini 205, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
LE RICORRENTI
nei confronti di
, VIA MINIERA POZZO NUOVO SNC (PARTITA IVA: Controparte_1
; RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_1
In fatto e in diritto
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il IC Relatore in camera di consiglio;
1
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
rilevato che gli istanti vantano crediti derivanti dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro a titolo di stipendi e di TFR;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in CP_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti per consistenti crediti di lavoro in forza di decreti ingiuntivi emessi dal IC del lavoro del Tribunale di Agrigento ( Parte_1 per la somma di € 49.501,65; per € 60.909,33; per € Parte_2 Parte_3
15.263,52), tutti dichiarati esecutivi per mancanza di opposizione;
- esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per € 715.085,49 (v. prospetto riepilogativo di in atti); debiti contributivi totali per € 189.595,79; CP_2 CP_3
- impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata;
mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024 (l'ultimo bilancio consultabile risale all'anno 2022); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF , con CP_1 P.IVA_1 domicilio in VIA MINIERA POZZO NUOVO-ZONA in CP_4 CP_1 nomina la dott.ssa IL PI IC Delegato per la procedura nomina
Curatore il dott. , con studio in Sciacca alla via Fra Calogero Liotta n. Persona_1
16, ( – , che alla luce dell'organizzazione C.F._1 Email_1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico 2 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 9 aprile 2026 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il IC estensore Il Presidente
IL PI RC Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
RC Salvatori Presidente
IL PI IC rel.
RI VE IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 67/2025 RG PROC. UNIT. promosso da nato il [...] ad [...], Parte_1
, nata il [...] ad [...], Parte_2
nato il [...] Parte_3
nato il [...] a [...], Parte_4
elettivamente domiciliati in Agrigento, via Mazzini 205, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
LE RICORRENTI
nei confronti di
, VIA MINIERA POZZO NUOVO SNC (PARTITA IVA: Controparte_1
; RESISTENTE CONTUMACE P.IVA_1
In fatto e in diritto
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il IC Relatore in camera di consiglio;
1
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI;
rilevato che gli istanti vantano crediti derivanti dalla cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro a titolo di stipendi e di TFR;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in CP_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti per consistenti crediti di lavoro in forza di decreti ingiuntivi emessi dal IC del lavoro del Tribunale di Agrigento ( Parte_1 per la somma di € 49.501,65; per € 60.909,33; per € Parte_2 Parte_3
15.263,52), tutti dichiarati esecutivi per mancanza di opposizione;
- esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per € 715.085,49 (v. prospetto riepilogativo di in atti); debiti contributivi totali per € 189.595,79; CP_2 CP_3
- impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata;
mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024 (l'ultimo bilancio consultabile risale all'anno 2022); rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF , con CP_1 P.IVA_1 domicilio in VIA MINIERA POZZO NUOVO-ZONA in CP_4 CP_1 nomina la dott.ssa IL PI IC Delegato per la procedura nomina
Curatore il dott. , con studio in Sciacca alla via Fra Calogero Liotta n. Persona_1
16, ( – , che alla luce dell'organizzazione C.F._1 Email_1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico 2 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 9 aprile 2026 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale 3 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il IC estensore Il Presidente
IL PI RC Salvatori
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