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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II Civile
in composizione monocratica
nella persona del Giudice dr. Claudio Patruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
di Roma, Parte_1 con sede in Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28, in persona del l.r.p.t. domiciliato ivi e rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Maugeri giusta procura indicata in atti.
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Carlo Sersale e Massimo
Ambroselli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 21.03.2022 ed elettivamente domiciliata alla Via G. Donizetti n. 10.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11935/2022 del 08.07.2022, dr.ssa Flora
Mazzaro
CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi esposti, sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto, revocandolo;
nel merito accertare e dichiarare infondato il fatto giuridico costitutivo posto a fondamento del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa, ed in ogni caso non provato;
con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e spese generali, come per legge”.
CONCLUSIONI per parte opposta: “Voglia il Tribunale, in via preliminare disporsi – ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
pagina1 di 5 per la somma di € 130.856,85, da maggiorarsi degli interessi moratori ex D.lgs 131/2002 maturati e maturandi dalle scadenze delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall' perché Controparte_2 inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto.
Accertare, riconoscere e dichiarare, in ogni caso, fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione e – per gli effetti – alla luce di quanto sopra rappresentato e documentato, condannare al pagamento, in favore della della somma portata Pt_1 Controparte_1 in decreto per sola sorte, da maggiorarsi degli interessi di cui al D.lgs 231/2002, dalle scadenze delle fatture al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente del 20.09.2022, tempestivamente proposto e ritualmente notificato, l' Parte_1
di Roma, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo identificato in oggetto
[...] per la somma di € 130.856,85 oltre interessi su richiesta della chiedendone la CP_1 revoca.
La somma ingiunta trarrebbe origine dal mancato pagamento di alcune fatture riconnesse al contratto di appalto per la manutenzione degli impianti di ascensore stipulato tra e la in data 13.7.2020, prorogato con contratto Pt_1 CP_3 sottoscritto il 23.3.2021 per l'annualità 3.2.2021-2.2.2022.
della Provincia di Roma ha proposto opposizione avverso il decreto per i Pt_1 seguenti motivi: difetto di regolarità delle procedure seguite dall e mancanza di Pt_1 documentazione probatoria, con conseguente nullità ed inefficacia del decreto opposto;
la difesa dell'azienda afferma che la documentazione probatoria depositata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa sia del tutto insufficiente.
In particolare: a) l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova relativamente alla contabilizzazione dei lavori di cui alle fatture poste a base del decreto rimaste impagate,
(n. 2608 del 13.10.2021 n. 2609 del 13.10.2021 n. 2805 del 18.11.2021 tutte per l'importo di €
43.618,95); né sarebbero stati forniti SAL, CRE e certificati di pagamento a cui evidentemente avrebbe potuto seguire un mandato di pagamento che rappresenta riconoscimento del credito ed atto finale vincolante per la pubblica amministrazione al pagamento di quanto dovuto;
b) la prova del credito sarebbe quindi costituita da una serie di fatture emesse da controparte rispetto alle quali l' non avrebbe effettuato Pt_1 ancora i controlli contabili imposti dalle normative di legge e dal contratto;
c) gli atti richiamati dalla , quali titoli posti a fondamento del procedimento monitorio CP_1 risulterebbero di natura unilaterale e, perciò, incompleti all'interno della logica pagina2 di 5 contrattuale di un pubblico appalto in cui l'adempimento della stazione appaltante pubblica è condizionato ex lege dalle sue regole contabili, che non possono quindi integrare gli estremi degli artt. 633 cpc e ss, in quanto il credito vantato non è ancora concretamente esigibile, perché emesso in base ad una pretesa creditoria unilaterale della appaltatrice, manifestata attraverso la propria fatturazione, che potrebbe ancora essere sottoposta ad una attività di verifica interna regolata da norme di diritto pubblico;
d)per procedere alla definizione e completa liquidazione della somma pretesa, l'Ater della
Provincia di Roma deve necessariamente attendere anche la emissione del CRE o del certificato di collaudo provvisorio come stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti.
Precisa l'opponente, quanto ai lavori concernenti il contratto del 2020, non esser stato possibile contabilizzarli per diverse circostanze non completamente imputabili all' . Pt_1
Pertanto, la contabilità relativa ai suddetti ordini di lavoro emessi deve essere oggetto da parte della Direzione dei Lavori di verifiche a consuntivo sul luogo e, solo successivamente, sarà contabilizzato il SAL con la relativa autorizzazione a fatturare. e) In ogni caso, la natura degli interessi pretesi, avrebbe dovuto seguire la misura legale, e non quella della disciplina del ritardo nelle transazioni commerciali in ragione della funzione sociale della della Provincia di Roma, delegatale ex lege dalla costituzione con Pt_1
Legge Regionale n. 30/2002, estranea alle prestazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002.
Si è costituita in giudizio la società che ha formulato le conclusioni di cui in CP_1 epigrafe.
Non sarebbe vero non esservi prova del credito: in sede di ingiunzione l'appaltatrice aveva prodotto sia il contratto di appalto del 13.07.2020 che il contratto del
23.03.2021 in virtù dell'esercitata opzione annuale;
poi erano state prodotte le fatture meglio individuate in ricorso per il decreto ingiuntivo;
erano in atti le citate fatture unitamente al registro IVA vidimato e le rese autorizzazioni a fatturare le prestazioni come da attestazioni di regolare esecuzione di cui alle fatture;
atti e documenti, quelli depositati e citati, sottoscritti e provenienti quindi dalla stessa debitrice/opponente che, oltre ad attestare la regolare ed intervenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese, avrebbero fornito piena prova anche dell'intervenuto riconoscimento del credito da parte della stessa committente, a dimostrazione sia dell'assoluta legittimità del decreto ingiuntivo emesso, sia, nella fase di opposizione, della piena fondatezza dell'azionata pretesa creditoria nell'an e nel quantum.
Incardinata in tal modo la causa, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 30.03.2023 è stata concessa, ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (successivamente corretta da un errore materiale nella successiva data del 07.04.2023) ed in assenza di richieste per prova costituenda, ritenuta la presente causa (dalle stesse parti processuali) di diritto e di natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 24.10.2024, data nella quale è stata trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'articolo 190 c.p.c.
pagina3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e dev'esser rigettata.
Va in ogni caso evidenziato che il presente Giudice ritiene poter fare in questo caso applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass.
n. 23621/2011).
Si rileva come nell'opposizione, al di là del richiamo alla incompletezza della documentazione prodotta dall'ingiungente a sostegno del credito vantato (di cui si dirà in seguito) non sia stato contestato il rapporto contrattuale, per come prorogato, e neanche - specificatamente - la regolare esecuzione dei lavori per i quali sono state emesse fatture. Si opera solo richiamo ai bisogni ed alle necessità di contabilizzazione della disciplina degli appalti affidati dai soggetti pubblici.
Vero questo, l'onere probatorio, nell'ambito della disciplina contrattuale, deve però seguire necessariamente il riparto di cui alle note pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, n. 13533/2001 e quelle a seguire, in ragione delle quali il creditore può limitarsi a provare il titolo posto a base della sua pretesa, ed allegare l'inadempimento, spettando al debitore la dimostrazione dell'inesistenza di una qualsivoglia prova di un fatto estintivo o impeditivo della pretesa fatta valere.
In ordine all'asserita incompletezza della documentazione, occorre richiamare a sostegno della presente decisione, quanto evidenziato nell'ordinanza ex art 648 c.p.c. emessa in data 30.03.2023 (per come corretta) nella quale si faceva rilevare come ciascuna fattura di cui al ricorso, fosse accompagnata dalla rituale autorizzazione a fatturare per prestazioni regolarmente eseguite alle date indicate ad opera della parte committente;
ne conseguiva quindi la completezza della documentazione prodotta dalla parte opposta, sulla base della quale era stato concesso il decreto ingiuntivo. Ed anche che, qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può costituire un elemento valido di prova, e non un mero indizio, per quanto concerne la prestazione eseguita nell'eventualità che controparte (come nella fattispecie) con l'autorizzazione a fatturare abbia di fatto accettato i documenti contabili e che spetta all'opponente l'individuazione specifica del fatto estintivo del diritto vantato.
Nello specifico, in ordine il difetto contabile, in tesi giustificativo del mancato pagamento della parte opponente, ovvero l' insufficienza del certificato di pagamento di cui all'articolo 113 bis, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016, viene superata pagina4 di 5 dall'accompagnamento di ciascuna fattura dell'autorizzazione a fatturare, costituente – in buona sostanza – e (salvo prova inversa spettante all'opponente) una vera e propria ricognizione di debito da parte della parte committente. Si evidenzia, che sono stati depositati sia i contratti del 13.07.2020 CIG 8149312102 e del 23.03.2021 CIG 814931202, le autorizzazioni a fatturare - come da attestazioni di regolare esecuzione per le fatture n.
2608/2021 2609/2021 2805/2021.
Quanto ai pagamenti che eccepisce aver disposto nelle more del giudizio, Pt_1 afferiscono per tabulas a prestazioni e fatture che non sono l'oggetto dell'odierno ricorso per decreto opposto.
In ordine all'inapplicabilità degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, non precisa la parte opponente, da quale titolo normativo origini l'esenzione dalla prescrizione di cui alla disciplina sul ritardo nei pagamenti, che – come noto - si estende alle stesse pubbliche amministrazioni, in tutta la materia contrattuale, essendo le eccezioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1, estranee alla fattispecie e di stretta interpretazione.
Quanto evidenziato determina quindi il rigetto della domanda.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
11935/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale delle Imprese, dr.ssa Flora Mazzaro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del G.U. Dr. Claudio
Patruno, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 59478/2022:
A) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Pt_1
11935/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale delle Imprese dr.ssa Flora Mazzaro, comprensivo di sorte, accessori (e spese) da maggiorarsi degli interessi di cui al D.lgs n.
231/2002 dalle scadenze all'effettivo soddisfo.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali di questa fase di merito dell'opposizione che liquida nella misura di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario nella misura di € 1057,80 oltre Iva e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 30.03.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II Civile
in composizione monocratica
nella persona del Giudice dr. Claudio Patruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA
di Roma, Parte_1 con sede in Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28, in persona del l.r.p.t. domiciliato ivi e rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Maugeri giusta procura indicata in atti.
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Carlo Sersale e Massimo
Ambroselli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 21.03.2022 ed elettivamente domiciliata alla Via G. Donizetti n. 10.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11935/2022 del 08.07.2022, dr.ssa Flora
Mazzaro
CONCLUSIONI per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione e dei motivi esposti, sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto, revocandolo;
nel merito accertare e dichiarare infondato il fatto giuridico costitutivo posto a fondamento del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa, ed in ogni caso non provato;
con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e spese generali, come per legge”.
CONCLUSIONI per parte opposta: “Voglia il Tribunale, in via preliminare disporsi – ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
pagina1 di 5 per la somma di € 130.856,85, da maggiorarsi degli interessi moratori ex D.lgs 131/2002 maturati e maturandi dalle scadenze delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall' perché Controparte_2 inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto.
Accertare, riconoscere e dichiarare, in ogni caso, fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione e – per gli effetti – alla luce di quanto sopra rappresentato e documentato, condannare al pagamento, in favore della della somma portata Pt_1 Controparte_1 in decreto per sola sorte, da maggiorarsi degli interessi di cui al D.lgs 231/2002, dalle scadenze delle fatture al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente del 20.09.2022, tempestivamente proposto e ritualmente notificato, l' Parte_1
di Roma, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo identificato in oggetto
[...] per la somma di € 130.856,85 oltre interessi su richiesta della chiedendone la CP_1 revoca.
La somma ingiunta trarrebbe origine dal mancato pagamento di alcune fatture riconnesse al contratto di appalto per la manutenzione degli impianti di ascensore stipulato tra e la in data 13.7.2020, prorogato con contratto Pt_1 CP_3 sottoscritto il 23.3.2021 per l'annualità 3.2.2021-2.2.2022.
della Provincia di Roma ha proposto opposizione avverso il decreto per i Pt_1 seguenti motivi: difetto di regolarità delle procedure seguite dall e mancanza di Pt_1 documentazione probatoria, con conseguente nullità ed inefficacia del decreto opposto;
la difesa dell'azienda afferma che la documentazione probatoria depositata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa sia del tutto insufficiente.
In particolare: a) l'opposta non avrebbe fornito alcuna prova relativamente alla contabilizzazione dei lavori di cui alle fatture poste a base del decreto rimaste impagate,
(n. 2608 del 13.10.2021 n. 2609 del 13.10.2021 n. 2805 del 18.11.2021 tutte per l'importo di €
43.618,95); né sarebbero stati forniti SAL, CRE e certificati di pagamento a cui evidentemente avrebbe potuto seguire un mandato di pagamento che rappresenta riconoscimento del credito ed atto finale vincolante per la pubblica amministrazione al pagamento di quanto dovuto;
b) la prova del credito sarebbe quindi costituita da una serie di fatture emesse da controparte rispetto alle quali l' non avrebbe effettuato Pt_1 ancora i controlli contabili imposti dalle normative di legge e dal contratto;
c) gli atti richiamati dalla , quali titoli posti a fondamento del procedimento monitorio CP_1 risulterebbero di natura unilaterale e, perciò, incompleti all'interno della logica pagina2 di 5 contrattuale di un pubblico appalto in cui l'adempimento della stazione appaltante pubblica è condizionato ex lege dalle sue regole contabili, che non possono quindi integrare gli estremi degli artt. 633 cpc e ss, in quanto il credito vantato non è ancora concretamente esigibile, perché emesso in base ad una pretesa creditoria unilaterale della appaltatrice, manifestata attraverso la propria fatturazione, che potrebbe ancora essere sottoposta ad una attività di verifica interna regolata da norme di diritto pubblico;
d)per procedere alla definizione e completa liquidazione della somma pretesa, l'Ater della
Provincia di Roma deve necessariamente attendere anche la emissione del CRE o del certificato di collaudo provvisorio come stabilito nel contratto sottoscritto dalle parti.
Precisa l'opponente, quanto ai lavori concernenti il contratto del 2020, non esser stato possibile contabilizzarli per diverse circostanze non completamente imputabili all' . Pt_1
Pertanto, la contabilità relativa ai suddetti ordini di lavoro emessi deve essere oggetto da parte della Direzione dei Lavori di verifiche a consuntivo sul luogo e, solo successivamente, sarà contabilizzato il SAL con la relativa autorizzazione a fatturare. e) In ogni caso, la natura degli interessi pretesi, avrebbe dovuto seguire la misura legale, e non quella della disciplina del ritardo nelle transazioni commerciali in ragione della funzione sociale della della Provincia di Roma, delegatale ex lege dalla costituzione con Pt_1
Legge Regionale n. 30/2002, estranea alle prestazioni commerciali di cui al D.lgs 231/2002.
Si è costituita in giudizio la società che ha formulato le conclusioni di cui in CP_1 epigrafe.
Non sarebbe vero non esservi prova del credito: in sede di ingiunzione l'appaltatrice aveva prodotto sia il contratto di appalto del 13.07.2020 che il contratto del
23.03.2021 in virtù dell'esercitata opzione annuale;
poi erano state prodotte le fatture meglio individuate in ricorso per il decreto ingiuntivo;
erano in atti le citate fatture unitamente al registro IVA vidimato e le rese autorizzazioni a fatturare le prestazioni come da attestazioni di regolare esecuzione di cui alle fatture;
atti e documenti, quelli depositati e citati, sottoscritti e provenienti quindi dalla stessa debitrice/opponente che, oltre ad attestare la regolare ed intervenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese, avrebbero fornito piena prova anche dell'intervenuto riconoscimento del credito da parte della stessa committente, a dimostrazione sia dell'assoluta legittimità del decreto ingiuntivo emesso, sia, nella fase di opposizione, della piena fondatezza dell'azionata pretesa creditoria nell'an e nel quantum.
Incardinata in tal modo la causa, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 30.03.2023 è stata concessa, ex art 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (successivamente corretta da un errore materiale nella successiva data del 07.04.2023) ed in assenza di richieste per prova costituenda, ritenuta la presente causa (dalle stesse parti processuali) di diritto e di natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 24.10.2024, data nella quale è stata trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'articolo 190 c.p.c.
pagina3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e dev'esser rigettata.
Va in ogni caso evidenziato che il presente Giudice ritiene poter fare in questo caso applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass.
n. 23621/2011).
Si rileva come nell'opposizione, al di là del richiamo alla incompletezza della documentazione prodotta dall'ingiungente a sostegno del credito vantato (di cui si dirà in seguito) non sia stato contestato il rapporto contrattuale, per come prorogato, e neanche - specificatamente - la regolare esecuzione dei lavori per i quali sono state emesse fatture. Si opera solo richiamo ai bisogni ed alle necessità di contabilizzazione della disciplina degli appalti affidati dai soggetti pubblici.
Vero questo, l'onere probatorio, nell'ambito della disciplina contrattuale, deve però seguire necessariamente il riparto di cui alle note pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, n. 13533/2001 e quelle a seguire, in ragione delle quali il creditore può limitarsi a provare il titolo posto a base della sua pretesa, ed allegare l'inadempimento, spettando al debitore la dimostrazione dell'inesistenza di una qualsivoglia prova di un fatto estintivo o impeditivo della pretesa fatta valere.
In ordine all'asserita incompletezza della documentazione, occorre richiamare a sostegno della presente decisione, quanto evidenziato nell'ordinanza ex art 648 c.p.c. emessa in data 30.03.2023 (per come corretta) nella quale si faceva rilevare come ciascuna fattura di cui al ricorso, fosse accompagnata dalla rituale autorizzazione a fatturare per prestazioni regolarmente eseguite alle date indicate ad opera della parte committente;
ne conseguiva quindi la completezza della documentazione prodotta dalla parte opposta, sulla base della quale era stato concesso il decreto ingiuntivo. Ed anche che, qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può costituire un elemento valido di prova, e non un mero indizio, per quanto concerne la prestazione eseguita nell'eventualità che controparte (come nella fattispecie) con l'autorizzazione a fatturare abbia di fatto accettato i documenti contabili e che spetta all'opponente l'individuazione specifica del fatto estintivo del diritto vantato.
Nello specifico, in ordine il difetto contabile, in tesi giustificativo del mancato pagamento della parte opponente, ovvero l' insufficienza del certificato di pagamento di cui all'articolo 113 bis, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016, viene superata pagina4 di 5 dall'accompagnamento di ciascuna fattura dell'autorizzazione a fatturare, costituente – in buona sostanza – e (salvo prova inversa spettante all'opponente) una vera e propria ricognizione di debito da parte della parte committente. Si evidenzia, che sono stati depositati sia i contratti del 13.07.2020 CIG 8149312102 e del 23.03.2021 CIG 814931202, le autorizzazioni a fatturare - come da attestazioni di regolare esecuzione per le fatture n.
2608/2021 2609/2021 2805/2021.
Quanto ai pagamenti che eccepisce aver disposto nelle more del giudizio, Pt_1 afferiscono per tabulas a prestazioni e fatture che non sono l'oggetto dell'odierno ricorso per decreto opposto.
In ordine all'inapplicabilità degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, non precisa la parte opponente, da quale titolo normativo origini l'esenzione dalla prescrizione di cui alla disciplina sul ritardo nei pagamenti, che – come noto - si estende alle stesse pubbliche amministrazioni, in tutta la materia contrattuale, essendo le eccezioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1, estranee alla fattispecie e di stretta interpretazione.
Quanto evidenziato determina quindi il rigetto della domanda.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
11935/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale delle Imprese, dr.ssa Flora Mazzaro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del G.U. Dr. Claudio
Patruno, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di RG 59478/2022:
A) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. Pt_1
11935/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale delle Imprese dr.ssa Flora Mazzaro, comprensivo di sorte, accessori (e spese) da maggiorarsi degli interessi di cui al D.lgs n.
231/2002 dalle scadenze all'effettivo soddisfo.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali di questa fase di merito dell'opposizione che liquida nella misura di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario nella misura di € 1057,80 oltre Iva e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 30.03.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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