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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calò Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 80-1/2025 depositato il 16-5-2025 dalla stessa
Co società . , codice fiscale in persona CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore con sede legale in Sant'Ilario Controparte_3
Via Luciano Lama,33 frazione Calerno rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Gallusi del Foro di Reggio Emilia presso il cui studio in LL (RE) Piazza Mazzini n. 3/1 ha eletto domicilio;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
visto il deposito integrativo in data 5-6-2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in questa prospettiva, che DG. codice CP_2 fiscale , con sede legale in Sant'Ilario Via Luciano P.IVA_1
Lama,33 frazione Calerno è soggetta alle disposizioni del CCII
(art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di carpenteria metallica in genere, allestimento di veicoli di qualsiasi genere, attività di traino e di soccorso stradale;
è tuttora iscritta nel Registro delle
Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che l'intero capitale sociale è di proprietà dell'unico socio sig. nato il [...] a [...] Parte_1
Emilia codice fiscale , residente a [...]C.F._1
Via G.B. Vico n. 192;
rilevato che in data 2.4.2025 la quota di proprietà del sig.
[...]
è stata sottoposta a sequestro preventivo, in Parte_1 esecuzione del Decreto del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia in data 28.03.2025 (v. doc.16 RG GIP 3013 DEL 2024 NOMINA
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DOTT.SSA ZANIBONI);
rilevato che, in data 07.04.2025, Agenti del Nucleo Mobile della
Guardia di Finanza di Reggio Emilia hanno sottoposto a sequestro
Co i conti correnti della Società intrattenuti CP_2 presso a) conto corrente n. 04590003500 recante CP_4 saldo attivo per euro 8.532,92; a) conto corrente CP_4
n. 04590003500 recante saldo attivo per euro 14.866,17; b)
[...]
conto corrente n. 04590003500 recante saldo attivo per CP_4 euro 10.054,29; c) conto corrente n. 04590003500 CP_4 recante saldo attivo per euro 17.723,38; d) Controparte_5
conto corrente n.63687150 recante saldo attivo per euro
[...]
1.215,54; e) conto corrente n. Controparte_5
636687150 recante saldo attivo per euro 12.645,38; f)
[...] conto corrente n. 63687150 recante saldo Controparte_5 attivo per euro 2.143,14.(v. doc. 11 copia verbali 7.4.2025 sequestro conti correnti D.G. Service srl);
rilevato che ne ricorso introduttivo si riferisce che:
la società, dopo il sequestro dei conti correnti, ha di fatto cessato l'attività ed ha provveduto al licenziamento dei dipendenti, non essendo in grado di finanziare l'attività e di pagare le retribuzioni;
ritenuto che DG CE RL versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
Co
. , codice fiscale con sede legale in CP_2 P.IVA_1
Sant'Ilario Via Luciano Lama,33 frazione Calerno in persona del legale rappresentante pro-tempore; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. curatore, che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 ore 10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 9 giugno 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Stefania Calò
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calò Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 80-1/2025 depositato il 16-5-2025 dalla stessa
Co società . , codice fiscale in persona CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore con sede legale in Sant'Ilario Controparte_3
Via Luciano Lama,33 frazione Calerno rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Gallusi del Foro di Reggio Emilia presso il cui studio in LL (RE) Piazza Mazzini n. 3/1 ha eletto domicilio;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
visto il deposito integrativo in data 5-6-2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in questa prospettiva, che DG. codice CP_2 fiscale , con sede legale in Sant'Ilario Via Luciano P.IVA_1
Lama,33 frazione Calerno è soggetta alle disposizioni del CCII
(art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di carpenteria metallica in genere, allestimento di veicoli di qualsiasi genere, attività di traino e di soccorso stradale;
è tuttora iscritta nel Registro delle
Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che l'intero capitale sociale è di proprietà dell'unico socio sig. nato il [...] a [...] Parte_1
Emilia codice fiscale , residente a [...]C.F._1
Via G.B. Vico n. 192;
rilevato che in data 2.4.2025 la quota di proprietà del sig.
[...]
è stata sottoposta a sequestro preventivo, in Parte_1 esecuzione del Decreto del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia in data 28.03.2025 (v. doc.16 RG GIP 3013 DEL 2024 NOMINA
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DOTT.SSA ZANIBONI);
rilevato che, in data 07.04.2025, Agenti del Nucleo Mobile della
Guardia di Finanza di Reggio Emilia hanno sottoposto a sequestro
Co i conti correnti della Società intrattenuti CP_2 presso a) conto corrente n. 04590003500 recante CP_4 saldo attivo per euro 8.532,92; a) conto corrente CP_4
n. 04590003500 recante saldo attivo per euro 14.866,17; b)
[...]
conto corrente n. 04590003500 recante saldo attivo per CP_4 euro 10.054,29; c) conto corrente n. 04590003500 CP_4 recante saldo attivo per euro 17.723,38; d) Controparte_5
conto corrente n.63687150 recante saldo attivo per euro
[...]
1.215,54; e) conto corrente n. Controparte_5
636687150 recante saldo attivo per euro 12.645,38; f)
[...] conto corrente n. 63687150 recante saldo Controparte_5 attivo per euro 2.143,14.(v. doc. 11 copia verbali 7.4.2025 sequestro conti correnti D.G. Service srl);
rilevato che ne ricorso introduttivo si riferisce che:
la società, dopo il sequestro dei conti correnti, ha di fatto cessato l'attività ed ha provveduto al licenziamento dei dipendenti, non essendo in grado di finanziare l'attività e di pagare le retribuzioni;
ritenuto che DG CE RL versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
Co
. , codice fiscale con sede legale in CP_2 P.IVA_1
Sant'Ilario Via Luciano Lama,33 frazione Calerno in persona del legale rappresentante pro-tempore; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. curatore, che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28 ottobre 2025 ore 10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 9 giugno 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Stefania Calò