Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2087 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott.Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. IANNACE Parte_1 P.IVA_1
CARLO , con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE DI NAPOLI 40 82100 BENEVENTO, presso e nello studio ELl'avv. IANNACE CARLO
CONTRO (C.F. ) con ON P.IVA_2 il patrocinio ELl'avv. GALLAZZI ANNALISA e ELl'avv. ELVI SONIA ( ) VIA BOCCACCIO, 22 20123 MILANO , con elezione di C.F._1 domicilio in VIA BOCCACCIO 22 20123 MILANO presso e nello studio ELl'avv. GALLAZZI ANNALISA;
e contro e (C.F. ) con il patrocinio ELl'avv. GALLAZZI P_ P.IVA_3
ANNALISA e ELl'avv. ELVI SONIA ) VIA BOCCACCIO, C.F._1
22 20123 MILANO , con elezione di domicilio in VIA BOCCACCIO 22 20123
MILANO presso e nello studio ELl'avv. GALLAZZI ANNALISA
CONCLUSIONI :
PER TRAP Pt_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,, in accoglimento ELl'appello proposto, in totale riforma ELla sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva, così provvedere:
2). Condannare parte appellata al pagamento ELle spese, diritti ed onorari EL doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado e si chiede di essere ammessi: A) alla PROVA PER TESTI sulle seguenti circostanze di fatto, precedute dalla locuzione “è vero che” da intendersi quali autonomi capitoli di prova:
1. La svolge attività di consulenza, assistenza e sviluppo di ON software per aziende;
2. La svolge attività di call center con sedi dislocate su tutto il Parte_1 territorio nazionale;
3. La ha intrattenuto rapporti commerciali con la società Parte_1 [...]
ON
4. Le prestazioni fornite dalla in favore ELla ON Parte_1 sono consistite in attività di consulenza ed assistenza informatica;
5. Per le prestazioni effettuate nel corso degli anni dalla la ON
, ha corrisposto le somme richieste e concordemente pattuite;
Parte_1
6. Nel 2019 i rapporti commerciali tra la e la Parte_1 ON sono cessati;
[...]
7. A partire dall'anno 2019 la si rivolgeva ad altra società per avere Parte_1
l'assistenza e la consulenza informatica necessaria per lo svolgimento ELl'attività societaria;
8. Le fatture poste alla base EL decreto ingiuntivo, e che si rammostrano al teste, recano la richiesta di canoni per dei moduli mai implementati e mai utilizzati dalla Trap Team;
9. La ha sempre chiesto chiarimenti in ordine agli importi ed alle Parte_1 prestazioni contenute nelle fatture disconoscendo la debenza degli importi richiesti. Sulle innanzi capitolate circostanza si indicano come testimoni i Sigg.ri: 1). Sig.ra residente in [...]; 2). Testimone_1
Sig. residente in [...]; 3). Testimone_2
Sig.ra residente in [...]. B). Testimone_3 all'INTERROGATORIO FORMALE EL legale rapp.te p.t. ELla ON sulle medesime circostanze di fatto di cui alla prova orale sopra articolata
[...]
PER P_
Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
1- accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità ELl'appello proposto da in persona EL legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n. 21/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano il 30.12.2023 e depositata il 2.1.2024, poiché tardivo per decorso EL termine breve di cui all'art. 325 cpc con conseguente intervenuto passaggio in giudicato ELla sentenza n. 21/2024, poiché notificata, dall'Avv. Annalisa Gallazzi, in data 30.1.2024 in via telematica, a mezzo pec, ai sensi ELla Legge 54/1994, all'Avv. Carlo Iannace nella sua qualità di procuratore presso il cui studio nel giudizio di primo grado, ha eletto Parte_1 domicilio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2- per l'effetto, condannare alla refusione ELle spese e compensi Parte_1 professionali di entrambi i gradi EL giudizio e, specificatamente, EL presente grado di giudizio, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA;
Sempre in via preliminare:
3- rigettare in toto l'avversa richiesta di sospensiva formulata genericamente e incidentalmente a pagina 13 (“(..) in totale riforma ELla sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva (…)”) poiché priva dei presupposti di legge, in quanto sfornita EL benché minimo supporto probatorio circa i requisiti richiesti dall'articolo 283 cpc, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito, per tuziorismo di difesa, nella denegata, non creduta e remota ipotesi Codesta Ecc.ma Corte non dovesse accogliere la domanda formulata al punto 1) in via preliminare:
4- accertare e dichiarare inammissibili e/o pretestuosi, così come totalmente infondati nel merito, i motivi d'appello e le conclusioni svolte da in persona EL Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'atto di appello e, per l'effetto, rigettare, in quanto inammissibili, pretestuosi e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
e respingere ogni domanda formulata dall'appellante nel merito in via Pt_1 principale, ed in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, confermando in ogni sua parte e statuizione la sentenza n. 21/2024, oggi oggetto di gravame;
5- respingere, con la miglior formula, le domande tutte svolte da Parte_1 contro per i motivi tutti esposti in narrativa;
P_
In via istruttoria
6- solo nella denegata, non creduta e remota ipotesi Codesta Ecc.ma Corte ritenesse insufficienti gli elementi di prova acquisiti, atti a determinare il convincimento EL Giudicante in ordine alla decisione, rimettere la causa in istruttoria ammettendo la prova per testi sui capitoli di prova di parte convenuta non ammessi, con i testi indicati;
7- sempre nella denegata, non creduta e remota ipotesi di ammissione ELle prove per testi avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con gli stessi testi;
In ogni caso e comunque:
8- confermare in ogni sua parte e statuizione la sentenza n. 21/2024;
9- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi EL giudizio e, specificatamente, EL presente grado di giudizio, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA. Con ogni più ampia riserva consentita dal rito.
PER P_
Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare:
1- accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità ELl'appello proposto da in persona EL legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n. 21/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano il 30.12.2023 e depositata il 2.1.2024, poiché tardivo per decorso EL termine breve di cui all'art. 325 cpc con conseguente intervenuto passaggio in giudicato ELla sentenza n. 21/2024, poiché notificata, dall'Avv. Annalisa Gallazzi, in data 30.1.2024 in via telematica, a mezzo pec, ai sensi ELla Legge 54/1994, all'Avv. Carlo Iannace nella sua qualità di procuratore presso il cui studio nel giudizio di primo grado, ha eletto Parte_1 domicilio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2- per l'effetto, condannare alla refusione ELle spese e compensi Parte_1 professionali di entrambi i gradi EL giudizio e, specificatamente, EL presente grado di giudizio, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA;
Sempre in via preliminare:
3- rigettare in toto l'avversa richiesta di sospensiva formulata genericamente e incidentalmente a pagina 13 (“(..) in totale riforma ELla sentenza impugnata e sospesa preliminarmente la sua efficacia esecutiva (…)”) poiché priva dei presupposti di legge, in quanto sfornita EL benché minimo supporto probatorio circa i requisiti richiesti dall'articolo 283 cpc, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito, per tuziorismo di difesa, nella denegata, non creduta e remota ipotesi Codesta Ecc.ma Corte non dovesse accogliere la domanda formulata al punto 1) in via preliminare:
4- accertare e dichiarare inammissibili e/o pretestuosi, così come totalmente infondati nel merito, i motivi d'appello e le conclusioni svolte da in persona EL Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'atto di appello e, per l'effetto, rigettare, in quanto inammissibili, pretestuosi e infondati, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
e respingere ogni domanda formulata dall'appellante nel merito in via Pt_1 principale, ed in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, confermando in ogni sua parte e statuizione la sentenza n. 21/2024, oggi oggetto di gravame;
5- respingere, con la miglior formula, le domande tutte svolte da Parte_1 contro per i motivi tutti esposti in narrativa;
P_
In via istruttoria 6- solo nella denegata, non creduta e remota ipotesi Codesta Ecc.ma Corte ritenesse insufficienti gli elementi di prova acquisiti, atti a determinare il convincimento EL Giudicante in ordine alla decisione, rimettere la causa in istruttoria ammettendo la prova per testi sui capitoli di prova di parte intervenuta non ammessi, con i testi indicati;
7- sempre nella denegata, non creduta e remota ipotesi di ammissione ELle prove per testi avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con gli stessi testi;
In ogni caso e comunque:
8- confermare in ogni sua parte e statuizione la sentenza n. 21/2024;
9- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi EL giudizio e, specificatamente, EL presente grado di giudizio, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
La vicenda oggetto EL presente processo verte sulla contestazione EL decreto ingiuntivo n. 20193/21 emesso in favore di per il pagamento ELla ON somma di euro 21.716,00; ha opposto il decreto, chiedendone la revoca Parte_1 mentre (ora ha chiesto il rigetto ELl'opposizione. ON ON
Nel corso EL giudizio si è costituita società cessionaria EL ramo di P_ azienda di ON
Con sentenza n. 21/2024 EL 30-12-23 il Tribunale di Milano ha dichiarato la infondatezza ELl'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. La ha proposto appello per ottenere la riforma ELla predetta Parte_1 pronuncia, citando sia (ora ) che chiedendo ON P_ P_ la revoca EL decreto ingiuntivo, il rigetto ELla pretesa creditoria e la condanna ELla controparte al pagamento ELle spese legali.
Con separati atti e si sono costituite in giudizio P_ ON eccependo l'inammissibilità per tardività ELl'appello in quanto notificato oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica ELla sentenza di primo grado;
nel merito l'infondatezza ELlo stesso.
Ritiene la corte che l'eccezione di inammissibilità sia fondata essendo decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. con intervenuto passaggio in giudicato ELla sentenza n. 21/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 30.12.2023 e depositata in data 2.1.2024.
Infatti, la sentenza impugnata è stata notificata, dall'Avv. Annalisa Gallazzi, nell'interesse di , in data 30.1.2024, in via telematica, a mezzo PEC, ai P_ sensi ELla Legge 54/1994, all'Avv. Carlo Iannace nella sua qualità di procuratore presso il cui studio nel giudizio di primo grado, ha eletto domicilio . Parte_1
Secondo il costante orientamento ELla giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 392; Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3490; Cassazione n. 11641/2023; Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16141;
Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 12 gennaio 2022, n. 726; Cass. Civ., sez. III, ordinanza 19 giugno 2020, n. 11904; Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33152; Cass. civ. n. 16254/2004) nei processi con pluralità di Parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), quindi in cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, come nella fattispecie sub iudice, è applicabile la regola, propria ELle cause inscindibili, ELl'unitarietà EL termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica ELla sentenza eseguita ad istanza di una sola ELle Parti segna, nei confronti ELla stessa e ELla parte destinataria ELla notificazione, l'inizio EL termine breve per la proposizione ELl'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché, ove a causa ELla scadenza EL termine sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti ELla parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Ne consegue che la notifica ELla sentenza eseguita da , segna, nei P_ confronti ELla stessa e ELla parte destinataria ELla notificazione Parte_1
l'inizio EL termine breve per impugnare anche contro ora ON
. P_
DU , a fronte ELla notifica ELla sentenza EL 30.01.2024, il termine ex art. 325 c.p.c. perentorio di 30 giorni per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti è spirato il 29.2.2024. La notifica ELl'atto di citazione in appello trasmessa dall'Avv. Iannace in via telematica, a mezzo pec, ai sensi ELla Legge 54/1994, ai procuratori costituiti è pervenuta, invece, in data 2.7.2024, ossia oltre 4 mesi dopo lo spirare EL termine di impugnazione breve sopra indicato.
Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge la tardività ELla notifica ELl'atto di citazione in appello promosso nei confronti di ora e ON P_
con conseguente inammissibilità ELl'impugnazione stessa. P_
L'appello è dunque inammissibile e l'appellante è tenuto al pagamento ELle spese EL grado che si liquidano in dispositivo sulla base EL valore ELla lite, ELle questioni trattate e ELle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza EL Parte_1 tribunale di Milano n. 21/24, depositata il 2-1-24; condanna l'appellante al pagamento in favore ELle appellate e P_ P_ ELle spese EL grado che liquida in euro 3000,00 per ciascuna oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater EL dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 ELla l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli