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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VILLA FULVIO, dall'Avv. PIETRA LUCA, dall'Avv. POZZI
MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BITELLI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA NAZARIO SAURO N. 26 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO;
e contro
CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ,
BITELLI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA NAZARIO SAURO N. 26 BOLOGNA, giusta procura in atti, pagina 1 di 11 INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo n. 1003/20, con cui , per Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
ha richiesto il pagamento della somma di € 426.367,25, oltre interessi, spese e accessori, dovuti in
[...] base ai titoli contrattuali, descritti in atti.
Costituitasi in giudizio, la convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_5 decreto ingiuntivo opposto.
Il contenzioso ripropone temi, già noti alla scienza giuridica del settore.
Si procede con la massima brevità, sulla base dei principi ritenuti applicabili in casi simili.
La difesa dell'Istituto di Credito ha dedotto che
- era titolare del rapporto di conto corrente ordinario Parte_2
n. 05147/0740/000/00841, acceso in data 10/12/1999 presso Filiale di Cassa di Risparmio in
Bologna Spa (ora ), in forza di regolare contratto di apertura di c/c prodotto Controparte_1 unitamente a documento di sintesi, con condizioni economiche e contrattuali al 15/03/2005
(docc. nn. 4 e 4 bis fascicolo fase monitoria);
- tale rapporto era assistito da Contratto Quadro di Affidamento a breve termine n.
00022/9000/000002920 del 03/10/13 (doc. n. 5 fase monitoria) e da n. 11 atti integrativi del 2017
(doc. n. 6 fase monitoria), n. 19 atti integrativi del 2018 (doc. n. 7 fase monitoria) e da n. 1 atto integrativo del 2019 (doc. n. 8 fase monitoria), comprensivi di tutte le condizioni economiche, muniti di data certa.
- in esito all'incorporazione di da parte di tale conto corrente CP_6 Controparte_1 assumeva la numerazione 19740/1000/569 (doc. n. 24 fase monitoria) e, alla data del 13/12/2019, presentava un saldo debitore di €. 148.685,24, come da copia estratti conto prodotti (doc. n.9 fase monitoria) e come da Estratto Conto Certificato Conforme del Procuratore della Banca
Dott. ex art. 50 TUB prodotto (doc. n. 25 fase monitoria); Persona_1
- era altresì creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_3 er esposizione:
[...]
o da finanziamento per Anticipo fatture “in monte” disciplinato dal Contratto Quadro e successivi atti integrativi prodotti, accreditato in data 28/03/2019 sul c/c sopra descritto per presentazione su rapporto di portafoglio erogato per complessivi €. 50.000,00, relativamente alle fatture emesse dalla ridetta società come da distinta, rimaste non pagina 3 di 11 pagate alla scadenza (allegati: presentazione fatture per anticipazione, distinta fatture, accettazione doc. n. 10 fase monitoria), CP_5
o da un secondo finanziamento per Anticipo fatture “in monte” accreditato su c/c il
14/06/19 per presentazione di fatture del 13/06/2019 sul medesimo rapporto di portafoglio, erogato per complessivi €.200.000,000, relativamente alle fatture emesse dalla società, come da distinta, rimaste non pagate alla scadenza (allegati: presentazione fatture per anticipazione, distinta fatture, accettazione Banca - doc. n. 11 fase monitoria)
e, così per complessivi €. 250.000,00.
- era poi creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2 er saldo di conto corrente di servizi per derivati n. 0001256, ora posizione a sofferenza
[...]
n.9501/00000604 acceso d'ufficio in forza dell'atto integrativo all'accordo normativo (art. 9) sottoscritto dalla debitrice a causa della chiusura per sofferenza del conto corrente ordinario n.
19740/1000/569 di cui sopra, per la somma di €. 27.682,01, al 13/12/2019 come da copia estratti conto prodotti (Estratti conto - doc. n. 12 fase monitoria e distinta addebito differenziali - doc.
n. 12 bis fase monitoria) e relativi documenti contrattuali (contratto di Interest Swap - Accordo
Normativo per derivati - integrazione Accordo Normativo per derivati, estinzione anticipata
Contratto Swap - docc. nn. 13, 14, 15, 16 fase monitoria);
- l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione della società debitrice nei confronti della Banca
è stato garantito dal Sig. con lettera di fideiussione omnibus limitata sino Parte_2 alla concorrenza di Lire 900.000.000 in data 15/05/2000 (doc. n.17 fase monitoria), estesa ad €.
1.040.000,00 con lettera in data 15/03/2005 (doc. n. 18 fase monitoria), estesa ad €. 1.430.000,00 con lettera in data 18/11/2007 (doc. n. 19 fase monitoria), ed ancora con lettera 04/02/2009 (doc.
n. 20 fase monitoria);
- è deceduto in data 15/04/2015 e, pertanto, i Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 [...]
, nella loro qualità di eredi del ridetto fideiussore, hanno confermato Controparte_7
l'assunzione di ogni impegno fideiussorio come sopra detto rilasciato da Sig. Parte_2
, con lettera 11/04/2016 sottoscritta dagli stessi (doc. n. 21 fase monitoria).
[...]
L'opponente lamenta, in primo luogo, la invalidità della fideiussione, siccome riproduttiva di un formulario conforme a quello predisposto dall'ABI, in violazione delle norme imperative volte a impedire accordi anticoncorrenziali.
Nella prospettiva che pare preferibile, la riproduzione del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale.
pagina 4 di 11 Occorre tuttavia verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che presiede alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
- per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
- per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Ora, nel caso di specie l'assunzione del debito deriva da una fideiussione omnibus, sottoscritta dal socio
(amministratore), . Parte_2
Il socio soggiace alle regole che governano le iniziative imprenditoriali dei professionisti (C. n.8419/19;
21763/13): sono in atti le fideiussioni, in calce alle quali tutti e tre gli opponenti hanno accettato i patti in deroga ex artt. 1341/42 c.c.
Le clausole erano quindi valide, efficaci e loro opponibili.
L'odierna opponente ha, poi, assunto in proprio il debito del marito deceduto, con lettera sottoscritta l'11/04/2016, sulla base di un contratto negoziato individualmente. Ella ha quindi assunto un debito maturato validamente nella sfera patrimoniale del decuius: non si pone, dunque, nemmeno un problema di riproduzione di clausole predisposte in forza di intese anticoncorrenziali, ma solo un problema di novazione dal lato passivo dell'obbligazione, maturata sulla base di un titolo contrattuale valido ed efficace.
Venendo alle contestazioni relative all'entità del credito azionato, la causa è stata istruita facendo ricorso a una consulenza tecnica.
Con riferimento al rapporto di anticipo fatture n. 68010/3800/01193598, l'opponente sostiene che nulla sarebbe dovuto in quanto la somma di €. 50.000,00 (accreditate in data 28.03.2019, v. doc. n. 9) e di €. 200.000,00 (accreditata in data 14.06.2019 v. doc. n. 10 fase monitoria), mai sarebbero state poste nella disponibilità di in quanto dagli estratti conto relativi Parte_4 al conto corrente ordinario tali somme risulterebbero, in pari data, accreditate e (ri)addebitate (per altri utilizzi).
Il Consulente ha – con ragionamento puntuale ed analitico – evidenziato che il credito azionato dall'Istituto somma ad euro 250.000 ed è formato dalle anticipazioni riepilogate al Prospetto che segue, i cui dati sono stati tratti dai doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio che riportano due importi di € 50.000,00 ed €
200.000,00 messi a disposizione della società il 28.03.2019 e il 13.06.2019 […]. Per la presentazione da euro
50.000 si ha riscontro sugli estratti del conto ordinario, non altrettanto per l'altra da euro 200.000 non essendo prodotta
l'intera movimentazione intervenuta nel mese di giugno 2019; tuttavia non si ha riscontro dell'intervenuta estinzione dei finanziamenti, restando gli importi anticipati a credito dell'Istituto; si evidenzia peraltro l'intervenuto fallimento del pagina 5 di 11 debitore (17/09/2019) prima della scadenza del secondo finanziamento (31/10/2019) il che deve far concludere per la mancata estinzione e dunque per l'esistenza del credito complessivo di euro 250.000 che inoltre risulta essere stato ammesso al passivo della fallita. Sono stati inoltre rintracciati in quanto prodotti al fascicolo, il contratto quadro che regola l'apertura di credito in conto, le condizioni economiche, le modalità delle diverse forme tecnico-contrattuali, i contratti autonomi, i documenti comprovanti le presentazioni delle fatture da anticipare.
Si può quindi concludere che il credito azionato sussiste, e può essere preteso nella entità azionata in via monitoria1 (C. n. 1671 del 16.01.2024).
L'opponente ha poi contestato anche l'ulteriore importo di euro 27.682,01, che deriva dal “saldo di conto corrente di servizi per derivati n. 0001256 ora posizione a sofferenza n. 9501/00000604 acceso d'ufficio in forza dell'atto integrativo all'accordo normativo (art.9) sottoscritto dalla debitrice, a causa della chiusura per sofferenza del conto corrente ordinario” (cfr. ricorso INTRUM, pagg. 4-5, punto 9).
Il credito trae origine dal “Contratto di Interest Rate Swap (Tasso Certo)” numero 20029181 (doc. n. 13), sottoscritto da in data 23 giugno 2016. Parte_2
Parte attrice lamenta che il contratto non sarebbe valido, in quanto mancherebbe un'alea 'reciproca': il contratto – che sarebbe stato concluso con una funzione di copertura – sarebbe inidoneo a svolgere la funzione auspicata, celando, in vero, una mera operazione speculativa, così rievocando la giurisprudenza che giustifica l'invalidità del contratto, affermando che difetta la 'causa concreta' del contratto derivato.
Tale impostazione afferma la nullità del contratto per difetto della causa (concreta) ogni qual volta il derivato, stipulato per finalità di copertura, risulta inidoneo a perseguire gli interessi voluti da una delle parti, precisamente dall'operatore commerciale. Parrebbe solo una variazione sul tema non significativa (nel senso che non porta a risultati sensibilmente diversi) la tesi – comparsa a livello di formule linguistiche in letteratura2 – che affida il giudizio di validità del derivato alla verifica in concreto della 'razionalità dell'alea'3. Nella prospettiva che pare preferibile, non pare necessario forzare i criteri valutativi tipici, prefissati nelle norme ordinamentali, e ciò in quanto un testo contrattuale non inquadrabile nelle figure tipiche, già note, non impone, per ciò stesso e per ciò solo, che si 'riscriva' la disciplina normativa.
Occorre, dunque, analizzare il testo contrattuale, ricavare la regola pattizia e sottoporla al vaglio dei precetti che la riguardano.
In via generale, è quindi possibile dire che, in un contratto derivato, le parti si obbligano
(reciprocamente) a corrispondere una somma di denaro, pari ad un valore che riassume la (calcolato all'esito della) interazione di fattori estranei alla loro sfera di controllo e dominio.
Se così è, la causa del contratto è valida ed efficace, giacché risponde allo schema (tutt'altro che atipico) della corrispettività, e si pone un problema di governo degli obblighi assunti, i quali risultano razionali solo ove risulti che esista un margine apprezzabile di verificazione dell'evento da cui dipende il risultato che entrambe le parti hanno programmato in contratto
E' dunque nullo il contratto derivato (IRS), che sia strutturato in maniera tale che il cliente sia destinato, sempre, a corrispondere un prezzo, giacché i rischi non risultano bilanciati: come afferma il
Consulente, <il contratto derivato assume natura speculativa, quando non consente di fornire una efficace copertura al debito sottostante, ma anzi ne aumenta la rischiosità. È fondamentale, infatti, che l'attività di copertura comporti
Questa sentenza richiama tre criteri di valutazione, già stabiliti da CONSOB con la sua Determinazione DI/99013791 del 26 febbraio 1999. In questa Determinazione, uno strumento derivato si considera di copertura quando: 1) le operazioni siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
2) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
3) siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di sui sopra ricorrano effettivamente. Secondo il relatore della sentenza, dunque, quando tali circostanze non ricorrono, l'interesse oggettivo del cliente per il compimento di operazioni di effettiva copertura non potrà ritenersi soddisfatto. Rimane tuttavia senza risposta in quale figura ordinamentale si traduca il principio giusta il quale nel valutare, ai sensi della norma dell'art. 1322 cod. civ., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato IRS, il giudice non può comunque prescindere dalle prescrizioni normative di cui all'art. 21 TUF e all'art. 26 Regolamento Consob n. 11522, nonché, per i contratti IRS con funzione di copertura, dalla verifica dell'effettivo rispetto della condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999. Il riferimento al giudizio di meritevolezza parrebbe indicare la via per un'affermazione di invalidità ex art. 1322, co. 2 c.c. Rimane l'interrogativo sul perché il tradimento delle intenzioni del cliente che, volendo sottoscrivere un derivato (nessuno mette mai in dubbio che il cliente volesse un derivato di copertura), si ritrova dinnanzi ad un contratto aleatorio non debba essere – come da prescrizione normativa – affrontato secondo il paradigma di cui all'art. 1429, n. 1 c.c. (errore sulla natura o sull'oggetto del contratto). Vagliando le pronunce della giurisprudenza di merito, l'impressione che si coglie è che il riferimento al concetto di 'causa concreta' non veicoli un unico, univoco, parametro capace di orientare il giudizio di validità del contratto, e per la semplice ragione che sotto l'identica nozione formale si allocano questioni non omologabili, che attingono alla (a) qualificazione formale del contratto, alla (b) ricostruzione degli effetti del regolamento pattizio. Non stupisce quindi che identiche operazioni finanziarie vengano – a seconda dell'aspetto che si valorizzi – catalogate come valide da alcune Corti (v. ad esempio Tribunale di Milano, 23 giugno 2014, Tribunale di Torino, 24 aprile 2014, Tribunale di Rona, 25 ottobre 2013, Corte di Appello di Milano, I sez., 3 marzo 2016, ove la valorizzazione dell'elemento valoriale sopra citato sub lett. a) e come invalide da altre (v. Tribunale di Genova, Ordinanza del 30 novembre 2015, Tribunale Bari, Ordinanza 15 luglio 2010, Tribunale di Taranto, 10 marzo 2015, Tribunale di Cosenza, del 18 luglio 2014). 3 E' del relatore di C. n. 19013/17 l'affermazione che, al fine di riconoscere un funzione di copertura, il contratto debba realizzare una copertura commisurata in modo puntuale sul rischio inerente a singoli debiti. pagina 7 di 11 l'assunzione di un rischio (connesso al derivato finanziario) al fine di cancellarne (in tutto o in parte) un altro (connesso all'attività sottostante reale). Se la posizione complessiva non risultasse di rischio inferiore a quello iniziale si starebbe infatti speculando>>.
Deve quindi dichiararsi nullo il contratto che non preveda in capo ad entrambe le parti margini apprezzabili di rischio, equamente ripartiti: senza ricorrere a tecniche (più o meno occulte, più o meno consapevoli) di riscrittura dalla nozione ordinamentale di causa, tale affermazione può, a seconda dei casi, essere efficacemente ricondotta all'art. 1354, co. 2 c.c. o, nelle ipotesi di speculazione pura, al principio di cui all'art. 1355 c.c.
Così ragionando, si rispetta il principio di autonomia contrattuale, si evitano soluzioni che veicolano pure opzioni ideologiche, si impediscono surrettizie forme di rimeditazione della convenienza degli affari da parte degli operatori economici, in quanto si destinano all'invalidità ed alla inefficacia solo quelle operazioni (normalmente suggerite da operatori scorretti e leali) che veicolano null'altro che – in termini giuridici – mere scommesse (v. art. 19334 c.c.).
Invocato, quindi, per governare la disciplina degli effetti dei contratti cd 'atipici' il criterio ricostruttivo della combinazione (v. art. 1677 c.c.), si dirà che, in generale, un IRS è valido ed efficace, ciò in quanto – come ben spiegato dal Consulente – <interest rate swap (IRS) tra due contraenti, nella sua configurazione più semplice (plain vanilla) prevede che, periodicamente e nel corso della durata del contratto, le parti regolino i reciproci flussi finanziari calcolati applicando tassi di interesse differenziati (tasso fisso per una parte e tasso variabile per l'altra), sul medesimo capitale nozionale. Pertanto, non si verifica uno scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (uno fisso ed uno variabile), riferiti ad un capitale nozionale definito contrattualmente>>.
Affidato l'esame della dinamica contrattuale al CTU, questi ha, tuttavia, concluso che
- non è risultato che il contratto avesse natura e funzione speculativa incompatibile con quella di copertura;
- non è caratterizzato da un'alea irragionevole e non controllabile. 4 Non sembrano, di contro, particolarmente utili le riflessioni che, sovente, indugiano sul requisito dell'alea e che nei formulari contrattuali si traducono in clausole come quella di cui all'art. 6: Le Parti si danno reciprocamente atto, ad ogni conseguente effetto, della natura aleatoria del contratto. La natura del contratto esula, infatti, dalla volontà delle parti e discende solo da una valutazione che va riferita al complessivo assetto delle clausole contrattuali, complessivamente esaminate (per un indice normativo, v. art. 34 Cod. Cons.). Il riferimento delle parti vale dunque solo a sottolineare che è incerto (i.e. estraneo alla sfera di controllo di alcuna della predisponente) il risultato economico ultimo che si può ingenerare, ma non incide sulla logica socio-economica che presiede alla conclusione della affare (cd causa del contratto), che pure nell'incertezza si ispira ad una logica di corrispettività (cfr. art. 1472, co. 2 c.c.). pagina 8 di 11 Il contratto era (è) dunque valido.
Similmente, deve escludersi che ogni riferimento al cd possa determinare un qualche riflesso CP_8 negoziabile in termini di invalidità5.
La violazione degli obblighi informativi non risulta, infine, decisiva, in quanto, a fronte della documentazione contrattuale prodotta, non risulta sufficientemente circoscritta la natura e la qualità delle informazioni che il contraente (professionista) non avrebbe ottenuto, così spingendosi ad un'operazione controproducente per la propria attività imprenditoriale.
Sul punto, il CTU ha così concluso: “la documentazione contrattuale riporta le caratteristiche dello strumento e dei rischi ai quali si espone il sottoscrittore e che, si ripete, trattasi in definitiva di un'operazione a tasso fisso e pertanto agevolmente comprensibile… l'oggetto del contratto è stato definito dalle parti all'art. 25 del contratto quadro sottoscritto, individuandolo nello scambio di 5 Nella prospettiva che pare preferibile, il cd 'mark to market' non può essere catalogato come un elemento essenziale del contratto, trattandosi di un dato numerico di sintesi (che esprime un'entità economica a vantaggio o a danno del cliente) che dipende dall'interazione di ulteriori e diversi elementi, che attingono al mercato e alla peculiare tecnica di selezione degli stessi nel momento in cui sono stati trasfusi nelle clausole contrattuali. Il mark to market non è altro che un dato che riassume le complesse operazioni sottostanti al derivato, che traducono la concretizzazione dei rischi assunti tra le parti. Non vi è dunque un unico, certo 'mark to market' perché l'operazione è normalmente in grado di tradurre tanti dati numerici (riassuntivi del risultato economico, calibrato all'attualità), a seconda del momento in cui si 'interroga' il mercato. Volendo banalizzare, il mark to market codifica il risultato (recte: il controvalore economico) dell'alea assunta dal cliente. Non stupisce, quindi, che il mark to market sia rappresentato comunemente come un elemento 'certo' da chi (come i difensori dell'attrice) interpreta il contratto derivato come un investimento: paradossalmente, tuttavia, il mark to market è un elemento insignificante proprio in tutti i casi in cui la struttura negoziale non presenta criticità, giacché la sintesi dell'andamento dei flussi – proprio in quanto incerta per entrambe le parti – non può essere predeterminata, ma solo predeterminabile (arg. ex art. 1346 c.c.). In questo senso, il richiamo al m. to m. – come ogni richiamo ad un risultato economico futuro – non può essere appropriatamente ricollocato nelle categorie note all'ordinamento, in particolare nell'oggetto del contratto: esso non è il diritto costituito o trasferito in contratto, è solo l'esito ultimo di una complessa operazione di calcolo5. Tale considerazione, in linea con gli esiti di molti precedenti giurisprudenziali, non significa, che tale elemento sia stato tuttavia consegnato alla irrilevanza. Esso è stato dal legislatore a tal punto valorizzato, da pretendere che quella complessità di linguaggio redazionale non fosse affidata ad una libera contrattazione, ma imponesse una espressa selezione della platea di clienti, imponendone il collocamento solo agli 'operatori qualificati5', come tali intendendosi i soggetti, per l'appunto, muniti delle competenze conoscitive e di esperienza tali da 'codificare' (a) la natura dell'investimento (cercato o proposto dall' ), (b) i valori Pt_5 economici degli obblighi reciprocamente assunti/acquisiti. L'operazione sottoscritta da OL FA imponeva senz'altro – tanto più in quanto fuori mercato (over the counter) – uno sforzo di elaborazione di dati non immediatamente reperibili. L'esame condotto dal CTU ha consentito di escludere, tuttavia, la natura meramente speculativa del (recte: il carattere puramente figurativo dei rischi regolati in) contratto: il mark to market era quindi un elemento che poteva essere gestito autonomamente da un contraente, che aveva dichiarato:
1)...mi sono state in precedenza analiticamente e dettagliatamente illustrati i rischi e le implicazioni connesse specificatamente alla presente Operazione che sarà regolata dalle norme del Contratto del quale, la presente Conferma del Cliente deve ad ogni effetto ritenersi parte integrante. Ad eccezione che per le Operazioni che prevedono l'integrale pagamento del Premio all'atto della stipula tali rischi sono costituiti dalla possibilità di pagare ad ogni periodo di riferimento flussi negativi, determinati dalle condizioni contrattuali e nella possibilità che l'eventuale sostituzione dell'Operazione o il recesso/ risoluzione della medesima generino passività ( a mio carico. Parte_6
2) sono perfettamente consapevole della natura aleatoria dell'Operazione;
3) l'Operazione è da me richiesta avendone tutti i necessari poteri e che, ove sia necessario, sono state assunte le relative deliberazioni previste dagli atti sociali5; in tal senso ribadisco l'attualità e l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'art. 18 del Contratto. pagina 9 di 11 differenziali alle scadenze contrattuali, similmente a quanto riconosciuto da autorevole giurisprudenza citata. Tutti gli elementi sono risultati determinati o determinabili tant'è che lo scrivente ha potuto stimare il valore dei flussi differenziali servendosi degli estratti conto, dei contratti depositati agli atti e dei tassi euribor pubblicati sul sito BCE all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/ index.en.html, così come il valore dell'MtM alla data di sottoscrizione (ma il calcolo sarebbe percorribile ad ogni data) e dei costi impliciti...E' stato in precedenza argomentato dell'idoneità dell'IRS a offrire la copertura voluta e come l'intermediario abbia informato la ricorrente circa l'operatività dello strumento ed i rischi correlati agli strumenti negoziati OTC”.
Ne deriva che il contratto era valido e, dunque, il credito maturato in forza di quel titolo risulta
(ancora) attuale ed esigibile.
Quanto, infine, al credito – portato nel decreto ingiuntivo dal c/c n. 19740/1000/569, è sufficiente riportare quanto affermato dalla difesa dell'opposta: la Banca non è stata in grado di produrre gli estratti conto dall'apertura, Dicembre 1999 al Settembre 2001 (anzi, al 31/03/2004). Sulla base di tale circostanza, e sulla scorta della recente giurisprudenza che, di fatto, impone l'obbligo di produzione degli estratti conto integrali, e, quindi, oltre il decennio (sicuramente non prevedibile), l'esponente non insiste in merito al pagamento della posta relativa al saldo debitore di c/c per €. 148.685,24 già oggetto di ingiunzione.
Pe tutto quanto detto, l'opposizione va accolta solo in parte, vale a dire solo per la parte derivante al credito maturato in ragione del risalente contratto di c/c. Il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento di €. 277.682,01, oltre interessi, come da contratti, dal
14/12/2019 sino al saldo effettivo.
Le spese vengono compensate: la rideterminazione del credito suggerisce una compensazione parziale, per una misura pari al 1/3. Le spese della Consulenza vengono poste a carico di parte opponente in quanto l'esito della stessa le risulta sfavorevole su entrambi i profili sottoposti all'esame dell'ausiliario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3678/20 RG, così decide: accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, riconosciute le ragioni di credito di parte opposta nella misura indicata in motivazione, pagina 10 di 11 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 277.682,01, oltre interessi, come da contratti, dal 14/12/2019 sino al saldo effettivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in motivazione, in complessivi € 14.000,00, oltre rimborsi al
15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate come in corso di causa;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto e revocato.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. in particolare:
- copia presentazione fatture del 18/02/2019 per €. 200.000,00 corredato da distinta fatture e accettazione banca (doc. n.
.12);
- copia estratto conto del 19/2/19 ove tale somma di €. 200.000,00 viene accreditata in c/c (doc. n.13);
- copia “Dettaglio fatture pagate a fronte anticipi” del 15/06/2019 ove figura “importo estinto” €. 200.000,00 con specifico riferimento alla presentazione del 18/02/2019 (doc. n. 14);
- copia estratto conto del 14/06/2019 ove figura “Estinzione anticipo fatture per €. 200.000,00 (doc. n. 15);
- presentazione fatture 13/06/19 per €. 200.000,00 corredata da distinta fatture e accettazione (doc. n. 16); CP_5
- copia estratto conto del 14/06/19 ove figura l'accredito di €. 200.000,00 per anticipo fatture (doc. n. 15). 2 Similmente, non è chiaro concettualmente quali siano gli esiti della recente pronuncia n. Cass. 31 luglio, 2017, n. 19013. pagina 6 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VILLA FULVIO, dall'Avv. PIETRA LUCA, dall'Avv. POZZI
MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BITELLI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA NAZARIO SAURO N. 26 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO;
e contro
CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ,
BITELLI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA NAZARIO SAURO N. 26 BOLOGNA, giusta procura in atti, pagina 1 di 11 INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
oppone il decreto ingiuntivo n. 1003/20, con cui , per Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
ha richiesto il pagamento della somma di € 426.367,25, oltre interessi, spese e accessori, dovuti in
[...] base ai titoli contrattuali, descritti in atti.
Costituitasi in giudizio, la convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_5 decreto ingiuntivo opposto.
Il contenzioso ripropone temi, già noti alla scienza giuridica del settore.
Si procede con la massima brevità, sulla base dei principi ritenuti applicabili in casi simili.
La difesa dell'Istituto di Credito ha dedotto che
- era titolare del rapporto di conto corrente ordinario Parte_2
n. 05147/0740/000/00841, acceso in data 10/12/1999 presso Filiale di Cassa di Risparmio in
Bologna Spa (ora ), in forza di regolare contratto di apertura di c/c prodotto Controparte_1 unitamente a documento di sintesi, con condizioni economiche e contrattuali al 15/03/2005
(docc. nn. 4 e 4 bis fascicolo fase monitoria);
- tale rapporto era assistito da Contratto Quadro di Affidamento a breve termine n.
00022/9000/000002920 del 03/10/13 (doc. n. 5 fase monitoria) e da n. 11 atti integrativi del 2017
(doc. n. 6 fase monitoria), n. 19 atti integrativi del 2018 (doc. n. 7 fase monitoria) e da n. 1 atto integrativo del 2019 (doc. n. 8 fase monitoria), comprensivi di tutte le condizioni economiche, muniti di data certa.
- in esito all'incorporazione di da parte di tale conto corrente CP_6 Controparte_1 assumeva la numerazione 19740/1000/569 (doc. n. 24 fase monitoria) e, alla data del 13/12/2019, presentava un saldo debitore di €. 148.685,24, come da copia estratti conto prodotti (doc. n.9 fase monitoria) e come da Estratto Conto Certificato Conforme del Procuratore della Banca
Dott. ex art. 50 TUB prodotto (doc. n. 25 fase monitoria); Persona_1
- era altresì creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_3 er esposizione:
[...]
o da finanziamento per Anticipo fatture “in monte” disciplinato dal Contratto Quadro e successivi atti integrativi prodotti, accreditato in data 28/03/2019 sul c/c sopra descritto per presentazione su rapporto di portafoglio erogato per complessivi €. 50.000,00, relativamente alle fatture emesse dalla ridetta società come da distinta, rimaste non pagina 3 di 11 pagate alla scadenza (allegati: presentazione fatture per anticipazione, distinta fatture, accettazione doc. n. 10 fase monitoria), CP_5
o da un secondo finanziamento per Anticipo fatture “in monte” accreditato su c/c il
14/06/19 per presentazione di fatture del 13/06/2019 sul medesimo rapporto di portafoglio, erogato per complessivi €.200.000,000, relativamente alle fatture emesse dalla società, come da distinta, rimaste non pagate alla scadenza (allegati: presentazione fatture per anticipazione, distinta fatture, accettazione Banca - doc. n. 11 fase monitoria)
e, così per complessivi €. 250.000,00.
- era poi creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2 er saldo di conto corrente di servizi per derivati n. 0001256, ora posizione a sofferenza
[...]
n.9501/00000604 acceso d'ufficio in forza dell'atto integrativo all'accordo normativo (art. 9) sottoscritto dalla debitrice a causa della chiusura per sofferenza del conto corrente ordinario n.
19740/1000/569 di cui sopra, per la somma di €. 27.682,01, al 13/12/2019 come da copia estratti conto prodotti (Estratti conto - doc. n. 12 fase monitoria e distinta addebito differenziali - doc.
n. 12 bis fase monitoria) e relativi documenti contrattuali (contratto di Interest Swap - Accordo
Normativo per derivati - integrazione Accordo Normativo per derivati, estinzione anticipata
Contratto Swap - docc. nn. 13, 14, 15, 16 fase monitoria);
- l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione della società debitrice nei confronti della Banca
è stato garantito dal Sig. con lettera di fideiussione omnibus limitata sino Parte_2 alla concorrenza di Lire 900.000.000 in data 15/05/2000 (doc. n.17 fase monitoria), estesa ad €.
1.040.000,00 con lettera in data 15/03/2005 (doc. n. 18 fase monitoria), estesa ad €. 1.430.000,00 con lettera in data 18/11/2007 (doc. n. 19 fase monitoria), ed ancora con lettera 04/02/2009 (doc.
n. 20 fase monitoria);
- è deceduto in data 15/04/2015 e, pertanto, i Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 [...]
, nella loro qualità di eredi del ridetto fideiussore, hanno confermato Controparte_7
l'assunzione di ogni impegno fideiussorio come sopra detto rilasciato da Sig. Parte_2
, con lettera 11/04/2016 sottoscritta dagli stessi (doc. n. 21 fase monitoria).
[...]
L'opponente lamenta, in primo luogo, la invalidità della fideiussione, siccome riproduttiva di un formulario conforme a quello predisposto dall'ABI, in violazione delle norme imperative volte a impedire accordi anticoncorrenziali.
Nella prospettiva che pare preferibile, la riproduzione del formulario nuoce (può nuocere) senz'altro alla corretta dinamica che prelude a una retta formazione della volontà contrattuale.
pagina 4 di 11 Occorre tuttavia verificare se la riproduzione delle clausole uniformi sia stata, correttamente o meno, tradotta nella procedura (inderogabile, quella sì) che presiede alla stipula dei patti in deroga al diritto scritto e che assume
- per i professionisti, la forma descritta dagli artt. 1341, 1342 c.c.,
- per i consumatori, la forma prescritta dagli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Ora, nel caso di specie l'assunzione del debito deriva da una fideiussione omnibus, sottoscritta dal socio
(amministratore), . Parte_2
Il socio soggiace alle regole che governano le iniziative imprenditoriali dei professionisti (C. n.8419/19;
21763/13): sono in atti le fideiussioni, in calce alle quali tutti e tre gli opponenti hanno accettato i patti in deroga ex artt. 1341/42 c.c.
Le clausole erano quindi valide, efficaci e loro opponibili.
L'odierna opponente ha, poi, assunto in proprio il debito del marito deceduto, con lettera sottoscritta l'11/04/2016, sulla base di un contratto negoziato individualmente. Ella ha quindi assunto un debito maturato validamente nella sfera patrimoniale del decuius: non si pone, dunque, nemmeno un problema di riproduzione di clausole predisposte in forza di intese anticoncorrenziali, ma solo un problema di novazione dal lato passivo dell'obbligazione, maturata sulla base di un titolo contrattuale valido ed efficace.
Venendo alle contestazioni relative all'entità del credito azionato, la causa è stata istruita facendo ricorso a una consulenza tecnica.
Con riferimento al rapporto di anticipo fatture n. 68010/3800/01193598, l'opponente sostiene che nulla sarebbe dovuto in quanto la somma di €. 50.000,00 (accreditate in data 28.03.2019, v. doc. n. 9) e di €. 200.000,00 (accreditata in data 14.06.2019 v. doc. n. 10 fase monitoria), mai sarebbero state poste nella disponibilità di in quanto dagli estratti conto relativi Parte_4 al conto corrente ordinario tali somme risulterebbero, in pari data, accreditate e (ri)addebitate (per altri utilizzi).
Il Consulente ha – con ragionamento puntuale ed analitico – evidenziato che il credito azionato dall'Istituto somma ad euro 250.000 ed è formato dalle anticipazioni riepilogate al Prospetto che segue, i cui dati sono stati tratti dai doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio che riportano due importi di € 50.000,00 ed €
200.000,00 messi a disposizione della società il 28.03.2019 e il 13.06.2019 […]. Per la presentazione da euro
50.000 si ha riscontro sugli estratti del conto ordinario, non altrettanto per l'altra da euro 200.000 non essendo prodotta
l'intera movimentazione intervenuta nel mese di giugno 2019; tuttavia non si ha riscontro dell'intervenuta estinzione dei finanziamenti, restando gli importi anticipati a credito dell'Istituto; si evidenzia peraltro l'intervenuto fallimento del pagina 5 di 11 debitore (17/09/2019) prima della scadenza del secondo finanziamento (31/10/2019) il che deve far concludere per la mancata estinzione e dunque per l'esistenza del credito complessivo di euro 250.000 che inoltre risulta essere stato ammesso al passivo della fallita. Sono stati inoltre rintracciati in quanto prodotti al fascicolo, il contratto quadro che regola l'apertura di credito in conto, le condizioni economiche, le modalità delle diverse forme tecnico-contrattuali, i contratti autonomi, i documenti comprovanti le presentazioni delle fatture da anticipare.
Si può quindi concludere che il credito azionato sussiste, e può essere preteso nella entità azionata in via monitoria1 (C. n. 1671 del 16.01.2024).
L'opponente ha poi contestato anche l'ulteriore importo di euro 27.682,01, che deriva dal “saldo di conto corrente di servizi per derivati n. 0001256 ora posizione a sofferenza n. 9501/00000604 acceso d'ufficio in forza dell'atto integrativo all'accordo normativo (art.9) sottoscritto dalla debitrice, a causa della chiusura per sofferenza del conto corrente ordinario” (cfr. ricorso INTRUM, pagg. 4-5, punto 9).
Il credito trae origine dal “Contratto di Interest Rate Swap (Tasso Certo)” numero 20029181 (doc. n. 13), sottoscritto da in data 23 giugno 2016. Parte_2
Parte attrice lamenta che il contratto non sarebbe valido, in quanto mancherebbe un'alea 'reciproca': il contratto – che sarebbe stato concluso con una funzione di copertura – sarebbe inidoneo a svolgere la funzione auspicata, celando, in vero, una mera operazione speculativa, così rievocando la giurisprudenza che giustifica l'invalidità del contratto, affermando che difetta la 'causa concreta' del contratto derivato.
Tale impostazione afferma la nullità del contratto per difetto della causa (concreta) ogni qual volta il derivato, stipulato per finalità di copertura, risulta inidoneo a perseguire gli interessi voluti da una delle parti, precisamente dall'operatore commerciale. Parrebbe solo una variazione sul tema non significativa (nel senso che non porta a risultati sensibilmente diversi) la tesi – comparsa a livello di formule linguistiche in letteratura2 – che affida il giudizio di validità del derivato alla verifica in concreto della 'razionalità dell'alea'3. Nella prospettiva che pare preferibile, non pare necessario forzare i criteri valutativi tipici, prefissati nelle norme ordinamentali, e ciò in quanto un testo contrattuale non inquadrabile nelle figure tipiche, già note, non impone, per ciò stesso e per ciò solo, che si 'riscriva' la disciplina normativa.
Occorre, dunque, analizzare il testo contrattuale, ricavare la regola pattizia e sottoporla al vaglio dei precetti che la riguardano.
In via generale, è quindi possibile dire che, in un contratto derivato, le parti si obbligano
(reciprocamente) a corrispondere una somma di denaro, pari ad un valore che riassume la (calcolato all'esito della) interazione di fattori estranei alla loro sfera di controllo e dominio.
Se così è, la causa del contratto è valida ed efficace, giacché risponde allo schema (tutt'altro che atipico) della corrispettività, e si pone un problema di governo degli obblighi assunti, i quali risultano razionali solo ove risulti che esista un margine apprezzabile di verificazione dell'evento da cui dipende il risultato che entrambe le parti hanno programmato in contratto
E' dunque nullo il contratto derivato (IRS), che sia strutturato in maniera tale che il cliente sia destinato, sempre, a corrispondere un prezzo, giacché i rischi non risultano bilanciati: come afferma il
Consulente, <il contratto derivato assume natura speculativa, quando non consente di fornire una efficace copertura al debito sottostante, ma anzi ne aumenta la rischiosità. È fondamentale, infatti, che l'attività di copertura comporti
Questa sentenza richiama tre criteri di valutazione, già stabiliti da CONSOB con la sua Determinazione DI/99013791 del 26 febbraio 1999. In questa Determinazione, uno strumento derivato si considera di copertura quando: 1) le operazioni siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
2) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
3) siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di sui sopra ricorrano effettivamente. Secondo il relatore della sentenza, dunque, quando tali circostanze non ricorrono, l'interesse oggettivo del cliente per il compimento di operazioni di effettiva copertura non potrà ritenersi soddisfatto. Rimane tuttavia senza risposta in quale figura ordinamentale si traduca il principio giusta il quale nel valutare, ai sensi della norma dell'art. 1322 cod. civ., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato IRS, il giudice non può comunque prescindere dalle prescrizioni normative di cui all'art. 21 TUF e all'art. 26 Regolamento Consob n. 11522, nonché, per i contratti IRS con funzione di copertura, dalla verifica dell'effettivo rispetto della condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999. Il riferimento al giudizio di meritevolezza parrebbe indicare la via per un'affermazione di invalidità ex art. 1322, co. 2 c.c. Rimane l'interrogativo sul perché il tradimento delle intenzioni del cliente che, volendo sottoscrivere un derivato (nessuno mette mai in dubbio che il cliente volesse un derivato di copertura), si ritrova dinnanzi ad un contratto aleatorio non debba essere – come da prescrizione normativa – affrontato secondo il paradigma di cui all'art. 1429, n. 1 c.c. (errore sulla natura o sull'oggetto del contratto). Vagliando le pronunce della giurisprudenza di merito, l'impressione che si coglie è che il riferimento al concetto di 'causa concreta' non veicoli un unico, univoco, parametro capace di orientare il giudizio di validità del contratto, e per la semplice ragione che sotto l'identica nozione formale si allocano questioni non omologabili, che attingono alla (a) qualificazione formale del contratto, alla (b) ricostruzione degli effetti del regolamento pattizio. Non stupisce quindi che identiche operazioni finanziarie vengano – a seconda dell'aspetto che si valorizzi – catalogate come valide da alcune Corti (v. ad esempio Tribunale di Milano, 23 giugno 2014, Tribunale di Torino, 24 aprile 2014, Tribunale di Rona, 25 ottobre 2013, Corte di Appello di Milano, I sez., 3 marzo 2016, ove la valorizzazione dell'elemento valoriale sopra citato sub lett. a) e come invalide da altre (v. Tribunale di Genova, Ordinanza del 30 novembre 2015, Tribunale Bari, Ordinanza 15 luglio 2010, Tribunale di Taranto, 10 marzo 2015, Tribunale di Cosenza, del 18 luglio 2014). 3 E' del relatore di C. n. 19013/17 l'affermazione che, al fine di riconoscere un funzione di copertura, il contratto debba realizzare una copertura commisurata in modo puntuale sul rischio inerente a singoli debiti. pagina 7 di 11 l'assunzione di un rischio (connesso al derivato finanziario) al fine di cancellarne (in tutto o in parte) un altro (connesso all'attività sottostante reale). Se la posizione complessiva non risultasse di rischio inferiore a quello iniziale si starebbe infatti speculando>>.
Deve quindi dichiararsi nullo il contratto che non preveda in capo ad entrambe le parti margini apprezzabili di rischio, equamente ripartiti: senza ricorrere a tecniche (più o meno occulte, più o meno consapevoli) di riscrittura dalla nozione ordinamentale di causa, tale affermazione può, a seconda dei casi, essere efficacemente ricondotta all'art. 1354, co. 2 c.c. o, nelle ipotesi di speculazione pura, al principio di cui all'art. 1355 c.c.
Così ragionando, si rispetta il principio di autonomia contrattuale, si evitano soluzioni che veicolano pure opzioni ideologiche, si impediscono surrettizie forme di rimeditazione della convenienza degli affari da parte degli operatori economici, in quanto si destinano all'invalidità ed alla inefficacia solo quelle operazioni (normalmente suggerite da operatori scorretti e leali) che veicolano null'altro che – in termini giuridici – mere scommesse (v. art. 19334 c.c.).
Invocato, quindi, per governare la disciplina degli effetti dei contratti cd 'atipici' il criterio ricostruttivo della combinazione (v. art. 1677 c.c.), si dirà che, in generale, un IRS è valido ed efficace, ciò in quanto – come ben spiegato dal Consulente – <interest rate swap (IRS) tra due contraenti, nella sua configurazione più semplice (plain vanilla) prevede che, periodicamente e nel corso della durata del contratto, le parti regolino i reciproci flussi finanziari calcolati applicando tassi di interesse differenziati (tasso fisso per una parte e tasso variabile per l'altra), sul medesimo capitale nozionale. Pertanto, non si verifica uno scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (uno fisso ed uno variabile), riferiti ad un capitale nozionale definito contrattualmente>>.
Affidato l'esame della dinamica contrattuale al CTU, questi ha, tuttavia, concluso che
- non è risultato che il contratto avesse natura e funzione speculativa incompatibile con quella di copertura;
- non è caratterizzato da un'alea irragionevole e non controllabile. 4 Non sembrano, di contro, particolarmente utili le riflessioni che, sovente, indugiano sul requisito dell'alea e che nei formulari contrattuali si traducono in clausole come quella di cui all'art. 6: Le Parti si danno reciprocamente atto, ad ogni conseguente effetto, della natura aleatoria del contratto. La natura del contratto esula, infatti, dalla volontà delle parti e discende solo da una valutazione che va riferita al complessivo assetto delle clausole contrattuali, complessivamente esaminate (per un indice normativo, v. art. 34 Cod. Cons.). Il riferimento delle parti vale dunque solo a sottolineare che è incerto (i.e. estraneo alla sfera di controllo di alcuna della predisponente) il risultato economico ultimo che si può ingenerare, ma non incide sulla logica socio-economica che presiede alla conclusione della affare (cd causa del contratto), che pure nell'incertezza si ispira ad una logica di corrispettività (cfr. art. 1472, co. 2 c.c.). pagina 8 di 11 Il contratto era (è) dunque valido.
Similmente, deve escludersi che ogni riferimento al cd possa determinare un qualche riflesso CP_8 negoziabile in termini di invalidità5.
La violazione degli obblighi informativi non risulta, infine, decisiva, in quanto, a fronte della documentazione contrattuale prodotta, non risulta sufficientemente circoscritta la natura e la qualità delle informazioni che il contraente (professionista) non avrebbe ottenuto, così spingendosi ad un'operazione controproducente per la propria attività imprenditoriale.
Sul punto, il CTU ha così concluso: “la documentazione contrattuale riporta le caratteristiche dello strumento e dei rischi ai quali si espone il sottoscrittore e che, si ripete, trattasi in definitiva di un'operazione a tasso fisso e pertanto agevolmente comprensibile… l'oggetto del contratto è stato definito dalle parti all'art. 25 del contratto quadro sottoscritto, individuandolo nello scambio di 5 Nella prospettiva che pare preferibile, il cd 'mark to market' non può essere catalogato come un elemento essenziale del contratto, trattandosi di un dato numerico di sintesi (che esprime un'entità economica a vantaggio o a danno del cliente) che dipende dall'interazione di ulteriori e diversi elementi, che attingono al mercato e alla peculiare tecnica di selezione degli stessi nel momento in cui sono stati trasfusi nelle clausole contrattuali. Il mark to market non è altro che un dato che riassume le complesse operazioni sottostanti al derivato, che traducono la concretizzazione dei rischi assunti tra le parti. Non vi è dunque un unico, certo 'mark to market' perché l'operazione è normalmente in grado di tradurre tanti dati numerici (riassuntivi del risultato economico, calibrato all'attualità), a seconda del momento in cui si 'interroga' il mercato. Volendo banalizzare, il mark to market codifica il risultato (recte: il controvalore economico) dell'alea assunta dal cliente. Non stupisce, quindi, che il mark to market sia rappresentato comunemente come un elemento 'certo' da chi (come i difensori dell'attrice) interpreta il contratto derivato come un investimento: paradossalmente, tuttavia, il mark to market è un elemento insignificante proprio in tutti i casi in cui la struttura negoziale non presenta criticità, giacché la sintesi dell'andamento dei flussi – proprio in quanto incerta per entrambe le parti – non può essere predeterminata, ma solo predeterminabile (arg. ex art. 1346 c.c.). In questo senso, il richiamo al m. to m. – come ogni richiamo ad un risultato economico futuro – non può essere appropriatamente ricollocato nelle categorie note all'ordinamento, in particolare nell'oggetto del contratto: esso non è il diritto costituito o trasferito in contratto, è solo l'esito ultimo di una complessa operazione di calcolo5. Tale considerazione, in linea con gli esiti di molti precedenti giurisprudenziali, non significa, che tale elemento sia stato tuttavia consegnato alla irrilevanza. Esso è stato dal legislatore a tal punto valorizzato, da pretendere che quella complessità di linguaggio redazionale non fosse affidata ad una libera contrattazione, ma imponesse una espressa selezione della platea di clienti, imponendone il collocamento solo agli 'operatori qualificati5', come tali intendendosi i soggetti, per l'appunto, muniti delle competenze conoscitive e di esperienza tali da 'codificare' (a) la natura dell'investimento (cercato o proposto dall' ), (b) i valori Pt_5 economici degli obblighi reciprocamente assunti/acquisiti. L'operazione sottoscritta da OL FA imponeva senz'altro – tanto più in quanto fuori mercato (over the counter) – uno sforzo di elaborazione di dati non immediatamente reperibili. L'esame condotto dal CTU ha consentito di escludere, tuttavia, la natura meramente speculativa del (recte: il carattere puramente figurativo dei rischi regolati in) contratto: il mark to market era quindi un elemento che poteva essere gestito autonomamente da un contraente, che aveva dichiarato:
1)...mi sono state in precedenza analiticamente e dettagliatamente illustrati i rischi e le implicazioni connesse specificatamente alla presente Operazione che sarà regolata dalle norme del Contratto del quale, la presente Conferma del Cliente deve ad ogni effetto ritenersi parte integrante. Ad eccezione che per le Operazioni che prevedono l'integrale pagamento del Premio all'atto della stipula tali rischi sono costituiti dalla possibilità di pagare ad ogni periodo di riferimento flussi negativi, determinati dalle condizioni contrattuali e nella possibilità che l'eventuale sostituzione dell'Operazione o il recesso/ risoluzione della medesima generino passività ( a mio carico. Parte_6
2) sono perfettamente consapevole della natura aleatoria dell'Operazione;
3) l'Operazione è da me richiesta avendone tutti i necessari poteri e che, ove sia necessario, sono state assunte le relative deliberazioni previste dagli atti sociali5; in tal senso ribadisco l'attualità e l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'art. 18 del Contratto. pagina 9 di 11 differenziali alle scadenze contrattuali, similmente a quanto riconosciuto da autorevole giurisprudenza citata. Tutti gli elementi sono risultati determinati o determinabili tant'è che lo scrivente ha potuto stimare il valore dei flussi differenziali servendosi degli estratti conto, dei contratti depositati agli atti e dei tassi euribor pubblicati sul sito BCE all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/ index.en.html, così come il valore dell'MtM alla data di sottoscrizione (ma il calcolo sarebbe percorribile ad ogni data) e dei costi impliciti...E' stato in precedenza argomentato dell'idoneità dell'IRS a offrire la copertura voluta e come l'intermediario abbia informato la ricorrente circa l'operatività dello strumento ed i rischi correlati agli strumenti negoziati OTC”.
Ne deriva che il contratto era valido e, dunque, il credito maturato in forza di quel titolo risulta
(ancora) attuale ed esigibile.
Quanto, infine, al credito – portato nel decreto ingiuntivo dal c/c n. 19740/1000/569, è sufficiente riportare quanto affermato dalla difesa dell'opposta: la Banca non è stata in grado di produrre gli estratti conto dall'apertura, Dicembre 1999 al Settembre 2001 (anzi, al 31/03/2004). Sulla base di tale circostanza, e sulla scorta della recente giurisprudenza che, di fatto, impone l'obbligo di produzione degli estratti conto integrali, e, quindi, oltre il decennio (sicuramente non prevedibile), l'esponente non insiste in merito al pagamento della posta relativa al saldo debitore di c/c per €. 148.685,24 già oggetto di ingiunzione.
Pe tutto quanto detto, l'opposizione va accolta solo in parte, vale a dire solo per la parte derivante al credito maturato in ragione del risalente contratto di c/c. Il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento di €. 277.682,01, oltre interessi, come da contratti, dal
14/12/2019 sino al saldo effettivo.
Le spese vengono compensate: la rideterminazione del credito suggerisce una compensazione parziale, per una misura pari al 1/3. Le spese della Consulenza vengono poste a carico di parte opponente in quanto l'esito della stessa le risulta sfavorevole su entrambi i profili sottoposti all'esame dell'ausiliario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3678/20 RG, così decide: accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, riconosciute le ragioni di credito di parte opposta nella misura indicata in motivazione, pagina 10 di 11 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 277.682,01, oltre interessi, come da contratti, dal 14/12/2019 sino al saldo effettivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in motivazione, in complessivi € 14.000,00, oltre rimborsi al
15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate come in corso di causa;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto e revocato.
Parma, 10/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. in particolare:
- copia presentazione fatture del 18/02/2019 per €. 200.000,00 corredato da distinta fatture e accettazione banca (doc. n.
.12);
- copia estratto conto del 19/2/19 ove tale somma di €. 200.000,00 viene accreditata in c/c (doc. n.13);
- copia “Dettaglio fatture pagate a fronte anticipi” del 15/06/2019 ove figura “importo estinto” €. 200.000,00 con specifico riferimento alla presentazione del 18/02/2019 (doc. n. 14);
- copia estratto conto del 14/06/2019 ove figura “Estinzione anticipo fatture per €. 200.000,00 (doc. n. 15);
- presentazione fatture 13/06/19 per €. 200.000,00 corredata da distinta fatture e accettazione (doc. n. 16); CP_5
- copia estratto conto del 14/06/19 ove figura l'accredito di €. 200.000,00 per anticipo fatture (doc. n. 15). 2 Similmente, non è chiaro concettualmente quali siano gli esiti della recente pronuncia n. Cass. 31 luglio, 2017, n. 19013. pagina 6 di 11