Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 997/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Vitale, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Edoardo Sessa, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 19.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2023 [nato ad LI (SA) in [...] Parte_1
11.07.1953, C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio C.F._1 con [nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
] in data 11.10.2014 in LI (SA) e che dall'unione non C.F._2 erano nati figli, chiedeva di pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
Il ricorrente chiedeva, altresì, la previsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 300,00 a carico della resistente.
restava contumace. Controparte_1
Espletata l'udienza in data 12.9.2023 e fallito il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparsa di parte resistente, venivano emessi a verbale i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva.
Con comparsa depositata in data 14.3.2024 si costituiva la Controparte_1 il rigetto della domanda di separazione personale e, in subordine, la separazione con addebito al coniuge, l'assegnazione della casa familiare ed il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di 300,00 euro.
Alla udienza del giorno 19.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio telematico di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio .
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del
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vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Va a questo punto evidenziato che con le note di udienza depositate in data
18.12.2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e di mantenimento, mentre la resistente ha rinunciato alla domanda di addebito, alla richiesta di assegnazione della casa familiare ed alla domanda di mantenimento.
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nato ad LI (SA) in [...] Parte_1
11.07.1953, C.F. ] e [nata in [...] C.F._1 Controparte_1
(Romania) in data 29.5.1962, C.F. ]; C.F._2
- prende atto della rinuncia delle parti alle ulteriori domande proposte;
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di LI (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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