Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 03/12/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Randazzo, con domicilio digitale come risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come risultante dai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
– dell’ordinanza n. -OMISSIS- della VII Ripartizione del Comune di Carini, recante annullamento della formazione tacita del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 16/2016;
– del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato dalla medesima Ripartizione, recante diniego della domanda di condono edilizio ex L. n. 326/2003;
– dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-della VI Ripartizione del Comune di Carini, concernente le opere edilizie oggetto di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. EA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 25 ottobre 2025, i signori -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- hanno chiesto al TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza n. -OMISSIS- di annullamento della formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi dell’art. 28 L.R. 16/2016; dell’ordinanza prot. -OMISSIS- di diniego della domanda di condono edilizio presentata il -OMISSIS- ai sensi della legge 326/2003; nonché dell’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione del manufatto di loro proprietà. Gli stessi hanno inoltre impugnato tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi l’avvio del procedimento del 3 luglio 2025 e la successiva integrazione del 31 luglio 2025.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Essi sono proprietari – per effetto di atto pubblico del 7 gennaio 1988 stipulato in regime di comunione legale – di un terreno sito in -OMISSIS-, sul quale è stato realizzato un manufatto a uso abitativo.
b) Nel 1997, la Polizia municipale accertava la realizzazione dell’opera e il Sindaco notificava al solo -OMISSIS--OMISSIS-l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- e, successivamente, la determinazione -OMISSIS- di acquisizione gratuita del bene, provvedimenti che non venivano mai notificati alla comproprietaria -OMISSIS-.
c) In relazione al manufatto abusivo nel 2004 -OMISSIS--OMISSIS-presentava istanza di condono ex l. 326/2003, corrispondendo integralmente l’oblazione autoliquidata e gli oneri concessori. L’istanza non veniva definita dal Comune. In data 29 dicembre 2022, i ricorrenti depositavano perizia giurata ai sensi dell’art. 28 L.R. 16/2016, che veniva trasmessa al Comune il 10 gennaio 2023, senza che l’amministrazione adottasse provvedimenti entro i 90 giorni successivi, con conseguente formazione del titolo tacito di assenso.
d) Solo nel 2025, a distanza di oltre un anno, il Comune avviava un procedimento finalizzato all’annullamento della concessione auto-assentita e al rigetto della domanda di condono, assumendo, da un lato, l’erronea determinazione dell’oblazione e, dall’altro, la pretesa carenza di legittimazione dei ricorrenti per effetto dell’acquisizione, nel 1997, del fondo oggetto dell’istanza; procedimento poi concluso con i provvedimenti ora impugnati.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato un complesso quadro di censure volte a contestare la legittimità degli atti adottati dall’amministrazione comunale.
i. Violazione della disciplina sul terzo condono edilizio – Difetto di istruttoria – Errori nei presupposti. Hanno sostenuto che il Comune abbia illegittimamente annullato la concessione tacita e rigettato la domanda di condono per asserita indebita applicazione della riduzione dell’oblazione come “prima casa”. I ricorrenti hanno rilevato di avere integralmente versato l’oblazione nei termini e che spettasse all’amministrazione verificare tempestivamente l’autoliquidazione e richiedere eventuali conguagli, sicché l’annullamento sarebbe fondato su irregolarità non imputabili al privato.
ii. Erronea applicazione dell’art. 32 L. 326/2003 – Falsa ricostruzione dei presupposti di decadenza – Omesso esercizio del potere di conguaglio. Hanno poi contestato che il Comune abbia applicato in modo distorto le norme sulla decadenza, confondendo irregolarità dell’autoliquidazione con ipotesi di pagamento mancante o irrisorio. Hanno richiamato la giurisprudenza della Cassazione penale secondo cui la decadenza opera solo in tali casi, non ricorrenti nella specie, atteso che l’importo versato (€ 6.927,35) non era irrisorio.
3. Carenza di legittimazione esclusa – Omessa notifica degli atti repressivi ai comproprietari – Inesistenza dell'acquisizione gratuita per mancata trascrizione. I ricorrenti hanno altresì contestato la ricostruzione comunale circa l’avvenuta acquisizione dell’immobile nel 1997, sostenendo che l’ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento acquisitivo sarebbero stati notificati solo a uno dei comproprietari (-OMISSIS--OMISSIS-) e non anche alla co-intestataria -OMISSIS-, in violazione dell’obbligo di notificazione a tutti i proprietari richiesto dalla giurisprudenza. Hanno inoltre dedotto che l’acquisizione non si sarebbe comunque perfezionata, poiché mai trascritta nei registri immobiliari, assumendo che tale omissione confermerebbe l’inesistenza dell’effetto ablativo. Secondo i ricorrenti, tale ricostruzione vizia gli atti oggi impugnati nella parte in cui il Comune avrebbe desunto – anche indirettamente – dalla procedura del 1997 la pretesa acquisizione dell’immobile, utilizzandola come presupposto per affermare il loro difetto di legittimazione a presentare l’istanza di condono.
4. Illegittimo annullamento d’ufficio della concessione tacita – Violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990 – Lesione dell’affidamento. Hanno poi dedotto che la concessione tacita si fosse ormai formata ai sensi dell’art. 28 L.R. 16/2016 e che il successivo annullamento d’ufficio fosse avvenuto ben oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, senza ricorrere alcuna delle eccezioni normative. Hanno inoltre evidenziato l’omessa valutazione degli interessi in gioco e la lesione dell'affidamento maturato in oltre vent’anni di inerzia amministrativa.
5. Violazione degli articoli 3, 10-bis e 21-nonies L. 241/1990 – Omessa motivazione e difetto di istruttoria. Hanno inoltre lamentato che il Comune abbia del tutto ignorato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, limitandosi a confermare il contenuto dell’avvio del procedimento senza esaminare né confutare le memorie difensive, in violazione dei principi partecipativi.
6. Illegittimità derivata e propria dell’ordinanza di demolizione – Contraddittorietà – Violazione dell’art. 31 DPR 380/2001. Hanno infine contestato l’ordinanza di demolizione sia per illegittimità derivata dai provvedimenti presupposti sia per vizi propri, evidenziando la contraddittorietà dell’atto: il Comune ha affermato che l’immobile sarebbe già acquisito dal 1997, salvo poi minacciare una nuova acquisizione in caso di inottemperanza, rivelando l’assenza del presupposto e il tentativo di sanare ex post l’originaria omessa notifica ai comproprietari
2 – Con memoria di costituzione del 24 novembre 2025, il Comune di Carini si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l’infondatezza in fatto e in diritto e sostenendo, in particolare, la correttezza del diniego di condono per tardivo e inesatto pagamento dell’oblazione, la piena legittimità dell’annullamento della concessione tacita e la conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, previa comunicazione alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.
4 – I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente – ruotano attorno alla questione dell’inesatta determinazione dell’oblazione e delle sue conseguenze sul perfezionamento della pratica di condono. In estrema sintesi, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali:
– Cassazione penale (Sez. III, 25 novembre 2008, n. 46384): secondo la Corte, l’errore nell’autoliquidazione dell’oblazione non comporta automaticamente la decadenza dal condono; questa sussiste solo quando l’importo versato sia “irrisorio” al punto da equivalere al mancato pagamento. L’oblazione può essere integrata e la disciplina viene letta in senso meno rigido, valorizzando il profilo soggettivo dell’errore e il parametro dell’irrisorietà.
– Consiglio di Stato / CGA (Cons. Stato, VI, 26 novembre 2019, n. 7017; VI, 24 marzo 2020, n. 2067; CGA, Ad. sez. riun., parere 27 febbraio 2025, n. 41/2025): nell’ambito del terzo condono, il pagamento dell’oblazione nella misura esatta e nei termini previsti è requisito indefettibile della fattispecie sanante; l’applicazione di riduzioni non consentite dal legislatore – come quella per “prima casa”, esclusa dal comma 39 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 – rende la domanda non conforme al modello legale e impedisce in radice il perfezionamento del titolo, anche tacito. È esclusa ogni possibilità di “rimessione in termini” o di regolarizzazione successiva.
Tra i due indirizzi, quello della giurisprudenza amministrativa deve ritenersi preferibile ai fini del presente giudizio, anzitutto per ragioni di ordine letterale.
L’art. 32, comma 37, distingue infatti in modo netto due ipotesi autonome: i) il mancato o inesatto pagamento integrale dell’oblazione; ii) la determinazione dolosamente inesatta dell’importo.
La prima fattispecie – a differenza della seconda – non richiede alcun elemento soggettivo: è di per sé sola idonea a impedire il perfezionamento della sanatoria, a prescindere dal fatto che l’errore sia dipeso da mera disattenzione o da negligenza. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 2067/2020) che ha precisato che qualsiasi difformità rispetto all’importo dovuto – come la riduzione per “prima casa”, espressamente esclusa dal comma 39 – impedisce il rilascio del titolo, anche nella forma del silenzio-assenso, in coerenza con la natura eccezionale dell’istituto e con la sua ratio finanziaria.
Sotto quest’ultimo profilo si osserva che il legislatore del 2003 ha configurato la sanatoria come misura straordinaria finalizzata anche – e soprattutto – alla tempestiva acquisizione di risorse finanziarie. Ammettere pagamenti irregolari o tardivi vanificherebbe tale obiettivo, introducendo margini di elasticità che il sistema non tollera. Per questo motivo quindi la giurisprudenza amministrativa esclude qualsiasi forma di regolarizzazione, rimessione in termini o valorizzazione dell’errore incolpevole: nel terzo condono, la puntualità, l’integrità e la correttezza del pagamento sono elementi strutturali della fattispecie, non meri adempimenti formali (Cons. Stato, VI, 9 gennaio 2020, n.177; VI, 13 febbraio 2013 n. 894).
Si aggiunga che la perentorietà del termine per il pagamento trova avallo anche dalla tecnica legislativa: il comma 37 collega direttamente la mancata o inesatta corresponsione dell’oblazione entro il termine stabilito alla immediata applicazione delle sanzioni ripristinatorie di cui all’art. 40 della legge n. 47/1985. Una struttura normativa siffatta – termine fisso da un lato, sanzione automatica dall’altro – non consente margini di flessibilità né successivi adempimenti (vedasi ancora: Cons. Stato, VI, 894/2013; 177/2020; 2067/2020).
Coerentemente, la stessa logica dell’autoliquidazione impone – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che il rischio della corretta determinazione dell’oblazione ricada integralmente sul richiedente, il quale deve assicurare il versamento dell’importo dovuto entro il termine di legge, senza che la pubblica amministrazione sia tenuta a effettuare controlli immediati né a sollecitare integrazioni una volta spirato il termine.
Neppure può attribuirsi rilievo al principio di affidamento.
È, infatti, costante l’indirizzo secondo cui, in materia di abusi edilizi, l’affidamento del privato non è tutelabile, trattandosi comunque della regolarizzazione di un illecito. L’Adunanza Plenaria (sent. n. 9/2017) ha chiarito che neppure il lungo decorso del tempo può consolidare una posizione di vantaggio fondata sull’abuso; nello stesso senso, il Consiglio di Stato (sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3351) ha escluso che possa maturare una legittima aspettativa in capo a chi abbia realizzato opere prive di titolo. Ne deriva che l’eventuale inerzia dell’amministrazione non incide sulla legittimità del diniego, né può neutralizzare gli effetti dell’inosservanza dei presupposti richiesti dalla legge.
Si deve infine considerare che l’indirizzo della Cassazione penale opera su un piano differente e distinto: concerne gli effetti estintivi del reato, non il perfezionamento del titolo edilizio. La maggiore flessibilità riconosciuta dal giudice penale – fondata sul criterio dell’irrisorietà – non può vincolare l’amministrazione, tenuta ad applicare rigidamente il paradigma legale urbanistico, che richiede il rispetto integrale degli elementi costitutivi della fattispecie sanante.
Traslando tali principi nel caso concreto, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno versato solo una parte dell’oblazione dovuta, avendo applicato la riduzione per “prima casa” che il comma 39 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 esclude in modo tassativo.
L’amministrazione ha quindi correttamente desunto dal pagamento parziale la mancanza del presupposto necessario al positivo perfezionamento della pratica di sanatoria, senza alcun obbligo di richiedere integrazioni o conguagli a termine ormai spirato.
I motivi nn.1 e 2 devono pertanto essere respinti.
5 – Ad analoga sorte va incontro il terzo motivo di ricorso.
I ricorrenti hanno anzitutto dedotto l’inefficacia dell’acquisizione del 1997, sostenendo che l’ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento acquisitivo non sarebbero stati notificati alla comproprietaria -OMISSIS-. Da ciò hanno fatto discendere l’illegittimità degli atti oggi impugnati (id est: annullamento in autotutela della concessione tacita e diniego del condono), ritenuti fondati – oltre che sull’erronea determinazione dell’oblazione (§4) – sul preteso difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in ragione della presunta acquisizione al patrimonio comunale.
La censura non può essere accolta.
Dagli atti risulta, infatti, che le notifiche dei provvedimenti del 1997, pur intestate al solo -OMISSIS--OMISSIS-, sono state eseguite presso l’indirizzo di via -OMISSIS-, indicato quale abitazione comune dei coniugi, e sono state materialmente ritirate dalla stessa -OMISSIS-. Tale circostanza consente di ritenere che anche la comproprietaria fosse a conoscenza degli atti repressivi, con conseguente insussistenza del vizio procedimentale dedotto.
Ciò è pienamente coerente con il principio affermato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 13 giugno 2019, n. 7681, che – in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 28 aprile 2021, n. 11228) – riconosce che, quando un atto è notificato presso la residenza coniugale ed è ricevuto da un coniuge (o da altro familiare convivente), la conoscenza dell’atto si presume anche in capo all’altro coniuge. A fortiori , tale presunzione opera nel caso di specie, dove come già detto è proprio la comproprietaria non formalmente destinataria a ritirare la raccomandata.
Quanto, inoltre, alla mancata trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari, la doglianza è priva di fondamento: la trascrizione ha natura meramente pubblicitaria e non incide sul perfezionamento dell’effetto ablativo, che – secondo entrambe le ricostruzioni ammesse in giurisprudenza (quella “dichiarativa”, che lo ricollega al mero decorso del termine di 90 giorni dall’ordine di demolizione, e quella “costitutiva”, che lo collega invece all’adozione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza) – si perfeziona in virtù degli atti e dei presupposti previsti dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, e non dall’adempimento dell’onere pubblicitario.
6 – Va disatteso anche il quarto motivo, con il quale si censura l’annullamento in autotutela del presunto titolo tacito che si sarebbe formato ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 16/2016, assumendone la contrarietà ai presupposti richiesti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Le doglianze dei ricorrenti non colgono nel segno per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, difetta in radice l’interesse a contestare l’atto di autotutela, poiché nessun silenzio-assenso si era formato.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che il silenzio-assenso in materia di condono edilizio possa maturare solo quando la domanda sia completa e corredata di tutti gli adempimenti essenziali, primo tra tutti il versamento integrale dell’oblazione nella misura stabilita dalla legge. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il silenzio-assenso presuppone comunque il rispetto degli elementi procedimentali fondamentali, compreso l’integrale pagamento dell’oblazione (Cons. Stato, VII, n. 7919/2025), e i TAR hanno ribadito che, in assenza di tali presupposti, la formazione tacita del titolo è preclusa (TAR Campania, Napoli, III, n. 6562/2025). Nel caso in esame è pacifico che l’importo versato non corrisponda a quello dovuto, essendo stato applicato uno sconto – quello per la “prima casa” – che il comma 39 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 esclude in modo tassativo. La domanda era dunque carente di un elemento essenziale e non idonea a far maturare alcun titolo tacito. In mancanza di un titolo esistente, difetta l’interesse a impugnare il suo annullamento.
Inoltre, anche a ipotizzare, a titolo di mera ipotesi argomentativa, la formazione del silenzio-assenso, l’autotutela sarebbe comunque legittima.
In materia edilizia, l’interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento che consenta la regolarizzazione di un abuso in difetto dei presupposti di legge è immanente e non richiede una motivazione particolarmente articolata. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il ripristino della legalità urbanistica costituisce, di per sé, un interesse pubblico idoneo a sorreggere il ritiro di un titolo illegittimo (TAR Veneto, sez. II, n. 1692/2022; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 132/2020).
Non è poi configurabile alcun affidamento meritevole di tutela. È principio pacifico che l’affidamento del privato non può prevalere quando questi abbia contribuito, anche solo colposamente, alla formazione dell’atto illegittimo (Cons. Stato, II, n. 7094/2019; TAR Catania, n. 488/2024). Nel caso di specie, l’errore nell’autoliquidazione non era né scusabile né difficilmente riconoscibile: la normativa esclude in termini chiari e inequivoci la riduzione “prima casa”, sicché l’erroneità dell’importo versato era agevolmente rilevabile con l’ordinaria diligenza. Né può assumere rilievo l’eventuale ignoranza della disciplina applicabile, poiché, in base al principio ignorantia legis non excusat , il privato non può addurre la mancata conoscenza della legge a fondamento di un proprio affidamento tutelabile, tanto più nell’ambito di un istituto eccezionale come il condono che richiede il rigoroso rispetto dei presupposti legali.
Quanto infine ai termini per l’esercizio dell’autotutela, va rammentato che l’amministrazione può intervenire entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’illegittimità, non dalla data dell’atto originario. L’Adunanza Plenaria n. 8/2017 ha chiarito che il “dies a quo” coincide con il momento della scoperta dei fatti che giustificano il ritiro. Nel caso concreto il Comune ha rilevato l’erronea autoliquidazione solo nel 2025, in occasione della nuova istruttoria, e ha esercitato l’autotutela entro un arco temporale conforme ai limiti di legge.
Per tutte le ragioni esposte, il motivo deve essere respinto.
7 – Il quinto motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-nonies della L. 241/1990 per asserita omessa valutazione delle osservazioni formulate a seguito del preavviso di rigetto, è parimenti infondato.
Nel provvedimento conclusivo il Comune ha espressamente confermato i motivi ostativi già comunicati, rendendo così evidente – ancorché in forma sintetica – la non idoneità delle osservazioni a superare le ragioni poste a fondamento del diniego. L’obbligo di considerare le deduzioni difensive non impone una risposta analitica a ciascun argomento, essendo sufficiente che dal provvedimento finale emerga, anche implicitamente, la loro inidoneità a incidere sull’esito del procedimento.
Nel merito, le osservazioni dei ricorrenti non potevano comunque condurre a diversa conclusione: i) il presupposto relativo alla perdita della proprietà del bene per intervenuta acquisizione è risultato correttamente valutato dall’amministrazione; ii) la mancata integrale corresponsione dell’oblazione, conseguente a un’erronea autoliquidazione fondata su una riduzione non spettante, costituisce motivo autonomo e sufficiente di rigetto dell’istanza.
Ne consegue che le memorie presentate non erano, per loro contenuto, idonee a incidere sul quadro istruttorio né a scalfire le ragioni ostative già rappresentate, talché la motivazione del provvedimento finale deve ritenersi pienamente adeguata e immune dai vizi denunciati.
8 – Il sesto motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Non può innanzitutto essere accolta la censura di illegittimità derivata: per quanto sopra esposto, i provvedimenti presupposti non risultano affetti dai vizi dedotti, essendo legittimi sia il ritiro della concessione tacita sia il rigetto dell’istanza di condono per mancato pagamento dell’intera oblazione dovuta. Merita invece accoglimento la doglianza relativa al vizio autonomo di contraddittorietà dell’ordinanza di demolizione.
Nell’atto impugnato, infatti, il Comune: – da un lato afferma che l’immobile risulta già acquisito al patrimonio comunale sin dal 1997; – dall’altro ingiunge ai ricorrenti la demolizione e prospetta una nuova acquisizione in caso di inottemperanza.
Le due affermazioni non possono logicamente coesistere.
Laddove – come accertato in questa sede – l’acquisizione del 1997 deve ritenersi perfezionata, l’immobile appartiene ormai al patrimonio comunale: viene così meno il presupposto soggettivo per rivolgere ai ricorrenti un ordine di demolizione, non essendo essi più titolari del bene né responsabili degli obblighi ripristinatori. Ne consegue che l’ordinanza -OMISSIS- risulta viziata nella parte in cui individua nei ricorrenti i destinatari dell’ordine di demolizione, pur a fronte dell’affermata (ed efficace) acquisizione pubblica del bene.
Il motivo va pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto del presupposto soggettivo.
9 – Per le ragioni dianzi esposte, l’impugnativa deve essere rigettata nella parte in cui è volta contro l’annullamento in autotutela della concessione tacita e il diniego del condono, mentre deve essere accolta limitatamente all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, che va conseguentemente annullata.
10 – Tenuto conto della sostanziale infondatezza del ricorso, ad eccezione del sesto motivo, esse sono liquidate – ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni), con applicazione degli scaglioni e parametri pertinenti – in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, a carico dei ricorrenti e in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. rigetta il ricorso nella parte in cui è rivolto avverso: – l’annullamento in autotutela del presunto titolo tacito formatosi ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 16/2016; – il diniego dell’istanza di condono edilizio adottato dalla VII Ripartizione del Comune di Carini, prot. -OMISSIS-; e lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione, nella parte in cui è diretto contro l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, adottata dalla VI Ripartizione del Comune di Carini, che viene pertanto annullata;
2. condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AT | AN TE |
IL SEGRETARIO