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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1760/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Giuseppina Katia Fioriglio;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Francesco Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
11.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 20.09.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 14.06.2023, nel giudizio iscritto al n. 241/2023 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 09.08.2005, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Numero 38, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata l' 1.05.2011). Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 20.09.2024, confermate all'udienza del 16.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che si intendono qui integralmente trascritte.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento. *
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza Armerina tra
[...]
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: nato a [...] il [...], trascritto nel registro
[...] C.F._2 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Numero 38,
Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.09.2024, confermate all'udienza del 16.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Giuseppina Katia Fioriglio;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Francesco Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 12.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
11.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 20.09.2024 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 14.06.2023, nel giudizio iscritto al n. 241/2023 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Piazza Armerina il 09.08.2005, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Numero 38, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata la figlia (nata l' 1.05.2011). Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 20.09.2024, confermate all'udienza del 16.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che si intendono qui integralmente trascritte.
In data 12.12.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento. *
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza Armerina tra
[...]
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: nato a [...] il [...], trascritto nel registro
[...] C.F._2 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina, Numero 38,
Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.09.2024, confermate all'udienza del 16.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta