Art. 2.
Il diritto elettorale attivo e passivo e' disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del titolo II, nonche' dall'art. 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 .
Il diritto elettorale attivo e passivo e' disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del titolo II, nonche' dall'art. 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 .