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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33-3/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, Procedure Concorsuali, in composizione
Collegiale, composto dai magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. Davide Ciutto Giudice Relatore
nel procedimento ex art. 48, comma 1, 112 CCII;
a scioglimento della riserva assunta il 27.2.2025; sentito il Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. Con domanda del 31.12.2024, ha chiesto - ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 112, Parte_1
comma 2, lett. d, C.C.I.I. - l'omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta già ammesso dal Tribunale con decreto del 15.3.2024, pur non essendo la proposta stata approvata né all'unanimità né dalla maggioranza delle classi, ma solo da una di esse, come accertato dal
Commissario Giudiziale (dott.ssa ) con la relazione ex art. 110 CCII sull'esito Parte_2
del voto.
All'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione sull'omologazione, il Collegio ha concesso un termine alla ricorrente per replicare alle note d'udienza depositate dal Commissario Giudiziale
e si è riservato all'esito di provvedere.
2. Prima di esaminare la domanda di omologa, è necessario riassumere brevemente le cause della crisi della società ricorrente, dando poi conto del contenuto della proposta e del piano.
pagina 1 di 17 2.1 è una società operante nel commercio all'ingrosso di pellami gregge e lavorate, Parte_1
che venivano acquistate lavorate (tramite terzisti) e poi rivendute a produttori industriali (o artigianali). Secondo la relazione ex art. 105 C.C.I.I., il fatturato della società è variato notevolmente dal 2017 al 2022, partendo dai 4-4,5 milioni di Euro, per arrivare nel 2021 ad Euro
23,7 milioni, per poi scendere ad Euro 9,7 milioni nel 2022, senza alcun conseguimento di redditi rilevanti. Nel 2020 impiegava mediamente 7 dipendenti, cresciuti a 10 nel 2021. A Parte_1
settembre 2022, già in evidente stato di insolvenza, provvedeva a cessare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti e concedeva in affitto la propria azienda alla neocostituita Controparte_1
Per il Commissario Giudiziale “la crescita così veloce del fatturato in così poco tempo ha comportato inevitabilmente un aumento rilevante del fabbisogno finanziario, che è stato coperto mediante l'aumento dell'indebitamento verso terzi. Lo squilibrio patrimoniale e finanziario generato dalla crescita, unitamente ai gravi problemi tecnici sorti nell'approvvigionamento delle pelli ed alle contestazioni subite dai clienti, hanno determinato il tracollo della società, che già alla fine 2021 era in stato di grave crisi (probabilmente di insolvenza). Infatti la vertiginosa crescita dimensionale intervenuta tra il 2019 ed il 2021, dettata dagli ordini via via crescenti che pervenivano dal cliente principale “ non risulta essere stata Parte_3
accompagnata da alcuna preventiva pianificazione economico-finanziaria; solo ad un certo punto del percorso di crescita, la società si è resa conto di aver raggiunto dimensioni tali da dover ricorrere all'assistenza di un consulente esterno per la gestione dei rapporti con le banche, la verifica degli andamenti aziendali, la previsione dei flussi di cassa e la gestione delle fonti di approvvigionamento. La struttura amministrativa e contabile interna non era infatti adeguata a tal fine, né in relazione al numero di addetti, né in termini di competenze necessarie.
Il fabbisogno finanziario richiesto dalla crescita dimensionale è stato coperto ricorrendo all'indebitamento bancario, senza alcun apporto di mezzi propri, con conseguente aumento del peso degli oneri finanziari, che ha finito per erodere i già esigui margini (……) determinando una crisi divenuta irreversibile (insolvenza) già nei primi mesi del 2022.”
2.2. Ciò premesso, il piano depositato da il 15.12.2023 (a seguito della rinuncia alla Parte_1
precedente procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e successivamente integrato con precisazione della proposta concordataria depositata il 15.2.2024) si concretizza in un concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, mediante lo strumento giuridico dell'affitto d'azienda (attualmente in corso con e poi da stipulare con la Controparte_1
pagina 2 di 17 società . Quest'ultima è una società con sede a EB EN (VI) che opera nel CP_2
medesimo settore di attività di (commercio pellami) ed è posseduta da Parte_1 [...]
(socio ed amministratore unico), soggetto appartenente alla famiglia – CP_3 CP_3
proprietaria di Per_1 Parte_1
Dalla vendita dell'azienda e dalle altre risorse disponibili (crediti, liquidità, cessione altri asset aziendali) si stimano ricavi per complessivi Euro 442.211,00, ottenuti, in particolare:
− dall'impegno - condizionato all'omologa del concordato - da parte della società CP_2
(che ha acquistato il 99% delle quote di e che procederà alla sua Controparte_1 incorporazione) ad acquistare l'azienda, a titolo definitivo, entro cinque anni al prezzo di
Euro 115.000,00, con pagamento rateale mediante canoni di affitto mensili di Euro
2.000,00, che verranno scomputati dal prezzo di acquisto finale;
− dalla vendita dell'immobile per Euro 50.000,00 adibito ad uffici sito a EB
EN (al netto del pagamento delle rate residue e del riscatto dalla società di leasing) con valore stimato in Euro 60.000;
− dall'incasso di crediti per Euro 70.758,00 (Euro 50.000 derivante dalla vendita di un appartamento in Jesolo ed Euro 20.758 per crediti nei confronti di clienti);
− dall'incasso di Euro 25.000,00 per risolvere le problematiche emerse nel corso della precedente procedura con riferimento alla cessione di due autovetture ai sigg. CP_4
e e di Euro 10.000 quale valore del mobilio dell'appartamento di
[...] Controparte_3
Jesolo;
− dall'utilizzo di crediti fiscali per Euro 82.940,00;
− da disponibilità liquide di Euro 88.513,00.
È previsto, inoltre, l'accollo da parte di dei debiti di lavoro dipendente di CP_2 Parte_1
nei confronti di e (componenti della famiglia Controparte_4 Controparte_5 dell'imprenditore) pari a circa Euro 101.124,00 e un apporto di finanza di terzi, da parte di
[...]
per ulteriori Euro 324.000,00, condizionato all'omologa, da erogarsi in tranches annuali CP_2
non inferiori a Euro 56.000,00 annui, per quattro anni, ed un saldo finale di Euro 100.000 al quinto anno, oltre ad un ulteriore apporto esterno di Euro 2.100,00 sempre da parte di a CP_2 favore del credito previdenziale dell'Inps. Tali ultimi importi sono stati poi aumentati con l'ultima modifica del piano ad Euro 326.100,00.
pagina 3 di 17 A garanzia dell'apporto di finanza esterna e degli altri impegni che si assume nel piano CP_2
concordatario, la famiglia – si impegna a concedere garanzia ipotecaria, CP_3 Per_1 fino a concorrenza dell'importo di Euro 440.000,00 (poi aumentato a 500.000,00) sulla piena proprietà di due beni immobili:
− un appartamento sito a Jesolo (VE) di proprietà dei sigg. (nudo Controparte_4
proprietario) e della madre (usufruttuaria), il cui valore è stimato in Euro Persona_2
170.000,00;
− un appartamento con garage sito a EB EN di , della Controparte_5
moglie e della figlia di questa, (titolari, Persona_2 Parte_4
rispettivamente, del diritto di usufrutto al 50% e della nuda proprietà, il cui valore è stimato in Euro 270.000,00.
I creditori vengono suddivisi in classi così composte:
Classe 1: ceto bancario garantito da Mediocredito MCC, per la parte di credito garantita;
Classe 2: ceto bancario per crediti non garantiti dal Mediocredito MCC e creditori chirografari commerciali;
Classe 2 bis: creditori commerciali imprese minori chirografarie;
Classe 3: enti previdenziali;
Classe 3 bis: erario;
Classe 4: titolari dei crediti di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. per TFR e ratei assunti con accollo da
CP_2
Classe 5: debito privilegiato FCA Bank per finanziamenti garantiti da ipoteca sui veicoli aziendali, che verranno accollati da con pagamento previsto oltre il termine di 180 CP_2 giorni dall'omologa.
La proposta prevede che i dipendenti non accollati da vengano pagati entro 30 giorni CP_2 dall'omologa.
2.3. La dott.ssa ha rilevato che la ricorrente ha determinato il valore di liquidazione Parte_2
del piano sulla base della situazione contabile di fine novembre 2023. La verifica eseguita dal
Commissario si riferisce, invece, alla situazione contabile al 30.9.2024.
Ebbene, secondo i calcoli aggiornati del Commissario, il valore di liquidazione residuo dopo il pagamento delle spese prededucibili e dei lavoratori - pari ad Euro 65.420,00 - viene utilizzato pagina 4 di 17 per costituire un fondo per il credito del Medio Credito Centrale – Fondo di garanzia PMI (MCC) in attesa dell'escussione della garanzia statale da parte del Fondo stesso.
Con le risorse proprie della società (c.d. “valore di liquidazione”) pari ad Euro 442.210,81 (valore aggiornato ad Euro 300.510,00 con la relazione del 29.10.2024 per effetto di alcune modifiche del piano ed altre operazioni contabili sopravvenute), la proposta prevede il pagamento le spese di procedura e dei creditori secondo l'ordine dei privilegi, in base alla regola dell'absolute priority rule.
In particolare, con il valore di liquidazione, la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori fino all'art. 2751 bis n. 1 c.c. ed in misura ridotta anche della classe 1 (banche garantite da MCC) mediante accantonamento dei rispettivi fondi in favore del garante pubblico.
Con la finanza esterna (pari ad Euro 326.100,00 secondo la relazione del 29.10.2024) viene quindi previsto il pagamento dei creditori delle classi da 1 a 3, secondo le seguenti percentuali:
Classe 1 (banche garantite MCC): percentuale offerta in pagamento 6%;
Classe 2 (creditori chirografari diversi dalla classe 2-bis): percentuale offerta in pagamento 4%;
Classe 2bis (creditori minori): percentuale offerta in pagamento 5%;
Classe 3 (enti previdenziali): percentuale offerta del 14,05%;
Classe 3 bis (erario): percentuale offerta del 12,89%, con domanda di transazione fiscale ex art. 88 CCII.
Una volta eseguito il concordato, dovrebbe fondersi con che utilizzerà i Parte_1 CP_2
crediti derivanti dagli apporti a favore dei creditori di trasformandoli in aumento di Parte_1
capitale.
2.4. Il Commissario Giudiziale ha poi individuato due scenari, uno più favorevole ed uno negativo.
2.4.1. Nel caso in cui (“best case”) mantenga l'impegno di apporto di finanza CP_2
esterno prospettato dal piano ed i membri della famiglia regolarmente i debiti previsti Pt_5
nelle entrate del piano non sarebbero necessari ulteriori apporti, potendo eliminarsi il fondo rischi di Euro 37.000,00 pari alla stima delle spese di esecuzione immobiliare. In tal caso le risorse proprie consentirebbero il pagamento integrale dei dipendenti non accollati da per la CP_2
differenza di Euro 65.420,00 (valore di liquidazione residuo) che andrebbe a costituire il fondo a favore di MCC per le banche escusse. La finanza esterna apportata consentirebbe in tal caso il pagina 5 di 17 pagamento delle varie classi, come prospettato nel piano, con un residuo attivo di circa Euro
5.205,00 (s.v. tabella pagg. 49 e 50 Relazione 105 C.C.I.I. del 29.10.2024).
2.4.2. Qualora, invece, si dovesse ricorrere all'attivazione delle garanzie ipotecarie
(“worst case”) per inadempimento delle obbligazioni assunte da e dagli altri soggetti, il CP_2
risultato per i creditori sarebbe sempre migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, ma resterebbe l'alea del valore di vendita effettivo degli immobili, dei maggiori costi da sostenere e dei tempi di pagamento.
In particolare, per la dott.ssa “Se le garanzie attivate consentiranno di Parte_2 recuperare integralmente l'attivo previsto dal piano, l'esito finale del piano non si discosta molto da quella del paragrafo precedente (“best case”). Diverso potrebbe essere il caso in cui
l'attivazione delle garanzie offerte non dovesse essere sufficiente a consentire il recupero dell'attivo previsto nel piano. Per valutare tale situazione risulta utile stimare la rischiosità effettiva delle entrate previste dal piano, indicate al paragrafo 8.1. Nell'analisi che segue non si terrà conto del credito Iva, in quanto s'è detto che lo stesso – essendo per lo più sorto ante procedura – andrà compensato necessariamente con i maggiori debiti fiscali. Sono state classificate “potenzialmente a rischio” tutte le residue entrate derivante dagli impegni di CP_2
e della famiglia, in quanto s'è vista l'impossibilità di valutare l'attendibilità dei flussi di cassa di previsti nel piano. Sulla base di questa classificazione è possibile condurre uno stress test CP_2
del piano per verificare cosa succederebbe nei vari scenari che si potranno prospettare.”
Per il Commissario Giudiziale sono ipotizzabili quattro scenari “negativi”, come indicato nella tabella di pag. 53:
“ipotesi 1: se gli impegni (residui) assunti “potenzialmente a rischio” fossero rispettati per un importo di almeno € 88.100 e l'attivazione della garanzia consentisse di incassare €
400.000, il piano resterebbe fattibile;
ipotesi 2: se vi fosse l'inadempimento integrale per tutte le poste classificate
“potenzialmente a rischio” (€ 488.100) e l'attivazione della garanzia immobiliare consentisse di realizzare il valore di stima degli immobili (€ 400.000), vi sarebbe un ammanco di disponibilità per il concordato pari a € 88.100;
ipotesi 3: se vi fosse l'inadempimento integrale per tutte le poste classificate
“potenzialmente a rischio” (€ 488.100) e l'attivazione della garanzia immobiliare consentisse di
pagina 6 di 17 realizzare dagli immobili un valore inferiore del 20% rispetto alla stima (€ 320.000), vi sarebbe un ammanco di disponibilità per il concordato pari a € 168.100,00;
ipotesi 4: se le poste classificate “potenzialmente a rischio” venissero incassate per almeno € 168.100, il piano diverrebbe verosimilmente realizzabile, anche vendendo gli immobili ad un valore inferiore al 20% della stima.
Lo scenario indicato nell'ipotesi 3, che potremmo definire il “worst case” dovrebbe essere il peggiore ragionevolmente ipotizzabile, atteso che comunque gli immobili a garanzia dovrebbero avere una buona commerciabilità, soprattutto se non venduti all'asta. Tra lo scenario “best case” (paragrafo 8.6) e quello “worst case” si collocano infiniti possibili altri scenari intermedi.”
2.5. Quanto alle azioni esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale, il Commissario ha rilevato che l'azione di responsabilità rischia di trovare un limite nella probabile incapienza patrimoniale dell'amministratore unico, mentre l'azione revocatoria per la vendita dell'immobile di Jesolo troverebbe invece un limite nella circostanza che l'incasso della vendita è stato utilizzato per estinguere un mutuo della società. Anzi, in tale ipotesi, i creditori non troverebbero probabilmente alcuna soddisfazione, soprattutto in ragione del fatto che gli assets aziendali non consentirebbero di realizzare valori elevati in ipotesi di vendita atomistica e risulta difficile ipotizzare una cessione dell'azienda a terzi. In breve, sarebbe a rischio anche il pagamento dei debiti di cui all'art 2751 bis n. 1 c.c..
3. Tanto premesso, già vagliata dal Tribunale l'ammissibilità del piano per come integrato con decreto del 14.3.2024, e poi nuovamente in data con autorizzazione del G.D. del 18.9.2024 alla stipula del contratto di affitto di azienda con il terzo a seguito di procedura competitiva, CP_2
va ora verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l'omologazione del piano secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I.
3.1. Con il parere ex art. 48, comma 2, C.C.I.I., il Commissario Giudiziale ha evidenziato, da un lato l'insussistenza dei presupposti per la c.d. “ristrutturazione trasversale”, non essendo la proposta stata approvata da una classe che avrebbe ricevuto qualche utilità qualora fosse applicata la regola distributiva dell' anche sul valore eccedente quello di liquidazione (non essendo CP_6
questo né previsto né indicato dal piano), ed essendo, in ogni caso, quello di liquidazione stato distribuito a tutti i creditori di grado poziore (classe 1); dall'altro ha ribadito che il contratto di affitto d'azienda con non è stato stipulato, costituendo esso elemento essenziale per la CP_2
pagina 7 di 17 continuità e per la fattibilità stessa del piano, e che nemmeno risultano risolte le altre criticità già evidenziate con le relazioni ex artt. 105 e 107 C.C.I.I. (i.e. accollo dei debiti e termini delle garanzie).
3.2. A tale parere ha replicato la ricorrente deducendo che la classe di cui alla lett. d deve riguardare dei creditori “svantaggiati” e che quella dei creditori postergati della classe 9 che hanno approvato il concordato lo è, potendo ricevere dalla liquidazione in base alla CP_6
almeno una parte del proprio credito privilegiato ex art. ex art 2751 bis n. 2 c.c. (essendo di grado più alto di quello di MCC), senza che abbia alcun rilievo la mancanza di risorse eccedenti quelle di liquidazione, posto che in mancanza di esse non può che farsi riferimento al solo “valore di liquidazione” per la verifica di cui all'art. 112, comma 2, lett. d. Si è poi riservata il deposito del contratto di affitto d'azienda tra l'attuale affittuaria e confermando l'adempimento di CP_2
tutte le altre condizioni del piano previste, con richiesta di proroga dei rispettivi termini in ragione dello slittamento della procedura.
3.3. L si è opposta all'omologa con memoria, non ritenendo sussistenti i Controparte_7
presupposti di cui all'art. 112, commi 1 e 2, lett. d, C.C.I.I. nonché la fattibilità del piano.
3.4. Con la memoria autorizzata il Commissario Giudiziale ha ribadito le proprie osservazioni, precisando che la classe 9 relativa ai postergati (ovvero i professionisti e la stessa non CP_2
era prevista dal piano, e che i soli professionisti postergati (non per conflitto CP_2
d'interesse) erano stati ammessi al voto in via prudenziale. Gli stessi per il Commissario - non più privilegiati per effetto della postergazione volontaria - non dovrebbero essere considerati ai fini della verifica di cui all'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I. avendo espressamente rinunciato sia alla prelazione sia alla distribuzione delle risorse concordatarie, pena altrimenti un abuso del diritto. Ha poi confermato l'assenza di stipula del contratto di affitto di azienda, il mancato accollo dei crediti degli ex dipendenti di secondo quanto previsto dal contratto di Parte_1 affitto d'azienda autorizzato dal Tribunale e mai stipulato, con mancato rilascio, inoltre, della liberatoria totale nei confronti di ai sensi dell'art. 2112-2113 c.c. e delle garanzie. Parte_1
3.5. La ricorrente, da ultimo, ha contestato tali deduzioni, insistendo per l'omologa.
Ha precisato che con contratto del 26.2.2025, ha comunque assunto in affitto il CP_2
medesimo ramo d'azienda da (società ora interamente partecipata da Controparte_8 [...]
e che ciò garantisce la continuità aziendale;
per la ricorrente, inoltre, la documentazione CP_2
sottoscritta da attesterebbe l'impegno di quest'ultima a far fronte a tutte le insorgenze CP_2
pagina 8 di 17 negative che dovessero conseguire per effetto dell'affitto, e sarebbe presente anche la liberatoria sottoscritta dai lavoratori e da perfezionare subordinatamente CP_5 Controparte_4 all'omologa nelle forme di necessità giuslavoristiche, con impegno alla manleva da parte di entrambi verso Parte_1
4. Tanto premesso, come detto il concordato preventivo non è stato approvato da nessuna classe ad eccezione di quella dei creditori postergati, per cui va anzitutto verificato se sussistono i presupposti di cui all'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I..
Tale disposizione – modificata con il correttivo ter - prevede che:
“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."
4.1. Ora, anche alla luce di quanto accertato dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 C.C.I.I., le prime tre condizioni (a, b e c) risultano rispettate, perché, come sopra indicato, la proposta è strutturata in modo da rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione con il valore di liquidazione (A.P.R), mentre con l'utilizzo della finanza esterna sono state previste delle condizioni di soddisfacimento libere e comunque rispettose della R.P.R., nonostante questo non fosse necessario, potendo essere distribuite ai creditori senza vincoli.
pagina 9 di 17 Nessun creditore, infine, riceve più del proprio credito.
4.2. Ciò chiarito, la lett. d prevede ai fini dell'omologazione che la classe votante favorevolmente: 1) non riceva l'importo integrale del proprio credito;
2) possa soddisfarsi in tutto o in parte applicando le cause legittime di prelazione su tutto il valore.
4.2.1. Ebbene, la prima condizione è rispettata perché i creditori sono postergati e quindi addirittura non ricevono nulla dal piano, potendo soddisfarsi solo (ed eventualmente) dopo la sua completa esecuzione.
È vero che costoro mantengono il diritto al pagamento integrale, ma solo dopo il pagamento di tutti gli altri creditori in base a quanto previsto dalla proposta e non con l'utilizzo delle risorse del concordato.
4.2.2. Quanto alla seconda, va premesso, in diritto, che i creditori della classe votante favorevolmente non devono essere “svantaggiati”, ma semplicemente “interessati” (come chiarito dal correttivo proprio all'art. 112, comma 2, lett d. n. 2 e come ritenuto dall'unanime dottrina), situazione che si verifica nel caso in cui, distribuito con una simulazione il valore concordatario complessivo in base all'A.P.R., è possibile accertare che essi potrebbero essere almeno parzialmente pagati, e ciò a prescindere dal trattamento loro riservato con la proposta.
Nel caso in cui non vi sia un valore eccedente, come nel caso di specie, la verifica non può che essere condotta sul solo valore di liquidazione, come osserva la ricorrente.
Il presupposto di tale verifica è tuttavia che la classe sia correttamente formata nel senso che deve essere composta da creditori aventi una omogenea posizione giuridica.
Nel caso di specie sono stati inseriti in tale classe dei professionisti e un creditore chirografario.
Ebbene, la classe non risulta formata correttamente, non essendo le situazioni creditorie omogenee.
Infatti, mentre i professionisti aventi un credito di Euro 14.787.86 sono privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c, l'altro creditore (per Euro 19.622,18) è un chirografario che non potrebbe CP_2
ottenere alcunché, per cui non è rispettata la condizione prevista.
Peraltro, tale classe non era stata prevista dal piano, per cui il Tribunale non ha potuto svolgere alcuna verifica sul punto, essendo i creditori stati così raggruppati dal Commissario per prudenza, per cui non potrebbe tenersi conto di tale approvazione ai fini della ristrutturazione trasversale.
Il Commissario ha, infatti, precisato sul punto con le note d'udienza che “la classe dei postergati non è prevista nel piano depositato: essi sono indicati nella memoria integrativa depositata dal
pagina 10 di 17 legale della ricorrente in data 15.2.2024: a pag. 5, con riferimento a ed alla sua CP_2 formalizzazione dell'impegno alla postergazione del credito verso a pag. 6 dove si dice: Pt_1
“I professionisti , e hanno accettato di postergare Parte_6 Parte_7 Parte_8
il credito al pagamento degli altri creditori, se omologato il concordato (doc. n. 05). Non risultano pertanto necessitevoli di costituzione in classe, né occorre il loro voto avendo aderito a un accordo di natura transattiva che nei fatti esclude qualunque debenza nei loro confronti nell'ambito concordatario.” Il C.G., analizzando gli impegni alla postergazione allegati al piano, ha verificato che l'Ing, ha accettato di essere degradato a chirografo, e quindi Parte_8
non è stato inserito tra i postergati, mentre ha ritenuto di inserire nella classe di postergati CP_2
[... (che non è professionista) e i Ragg. e , ammettendoli, in via Parte_6 Parte_7
prudenziale, al voto, non essendo chiaro nella nuova formulazione del CCII se essi abbiano diritto o meno di voto”
Tuttavia, nonostante la mancata formazione di due classi distinte di postergati come sarebbe stato corretto in base al piano prima del voto, ritiene il Collegio che essendosi le operazioni di voto svolte senza alcuna contestazione quanto alla formazione della classe 9 e non avendo in ogni caso l'altro creditore postergato – - votato per conflitto d'interesse, il voto dei creditori CP_2
professionisti postergati possa essere considerato valido ai fini dell'approvazione della classe dei postergati ex privilegiati, come se essa fosse stata formata sin dall'inizio (con una evidente fictio iuris), con conseguente voto favorevole di una classe di creditori “che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."
A riguardo va precisato, infatti, che sebbene i postergati non siano beneficiari dell'attivo concordatario, gli stessi sono comunque “interessati” alla buona riuscita del piano proprio perché possono essere pagati dopo la sua completa esecuzione, essendo la percezione della somma del tutto eventuale ed incerta;
costoro, quindi, scommettono del tutto sulla buona riuscita del piano e sono quindi interessati nel senso sopra indicato, per cui possono votare. Nella nozione di interessati vanno quindi ricompresi non solo i creditori che appartengono alle classi formate e che possono essere soddisfatte dal piano, ma anche i creditori postergati “volontari” che scommettendo sulla buona riuscita del piano accettano di essere pagati all'esito dell'esecuzione del concordato.
pagina 11 di 17 Ora, in base alla simulazione svolta sulla base dell'A.P.R. questa classe di postergati percepirebbe certamente qualcosa, essendo il valore di liquidazione (pari ad Euro 65.420,00) capiente rispetto al proprio credito di Euro 14.787.86 venendo prima nell'ordine dei privilegi di
MCC, per il cui pagamento è stato istituito il fondo rischi.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'omologa del concordato in base a quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. d., essendo il concordato stato approvato da almeno una classe “interessata”.
5. Va ora verificato se sono state rispettate le altre condizioni previste dall'art. 112, comma 1,
C.C.I.I..
5.1. Sulla regolarità della procedura, l'esito della votazione, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (lett. a, b, d ed e) già si è detto.
Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta (c) può rinviarsi al decreto di ammissione del
15.3.2024, non essendo sopravvenute ulteriori circostanze impeditive.
5.2. Va invece verificata la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. f, che richiede che “in caso di concordato in continuità aziendale, (……..)il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, e di quella di cui alla lett. g, che richiede “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”
(da compiersi secondo la tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza anche nel concordato in continuità).
Si tratta, quindi, “di una prognosi di realizzabilità dei risultati attesi indicati nel piano, da condursi in termini di non irragionevolezza del loro verificarsi” (così Tribunale di Trieste del
15.9.2023).
5.2.1. Ebbene, una delle principali condizioni del piano su cui si basa il concordato in continuità indiretta è data dalla stipula del contratto di affitto con con acquisto da parte di CP_2 quest'ultima dell'azienda, e fusione, all'esito, con . Parte_1
Infatti, il piano contiene l'impegno, condizionato all'omologa del concordato, da parte di
[...]
(che ha acquistato il 99% delle quote di e che procederà alla sua CP_2 Controparte_1 incorporazione) ad acquistare l'azienda, a titolo definitivo, entro cinque anni;
il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda è di Euro 115.000,00 con pagamento rateale mediante canoni di affitto mensili di Euro 2.000,00, che verranno scomputati dal prezzo di acquisto finale. La società affittuaria-promissaria acquirente si accolla altresì i debiti di lavoro dipendente di Parte_1
nei confronti dei signori e (componenti della famiglia Controparte_4 Controparte_5
pagina 12 di 17 dell'imprenditore) pari a circa Euro 101.124,00; inoltre deve fornire finanza esterna per Euro
324.000,00 e per Euro 2.100,00.
Come rilevato dal Commissario tale contratto autorizzato dal Tribunale il 18.9.2024 non è stato stipulato prima della richiesta di omologa né entro l'udienza.
È stato, infatti, depositato dalla ricorrente altro contratto di affitto tra (attuale Controparte_1
affittuaria) e con cui quest'ultima si impegna a condurre l'azienda, senza alcuna CP_2
adesione o autorizzazione formale della concedente (necessaria ai sensi del Parte_1
contratto già stipulato), che pure nulla oppone ed anzi ritiene che tale negozio possa surrogare quello originariamente previsto.
Ritiene, al contrario, il Collegio che la stipula dell'affitto di azienda tra la e Parte_1 [...]
costituisca una condizione essenziale del piano per le seguenti ragioni. CP_2
Anzitutto perché essa è necessario per garantire la “continuità” dell'impresa.
Non è sufficiente una mera “continuità di fatto” data dalla gestione dell'azienda da parte di
[...] per effetto dell'accordo di affitto con la propria partecipata giacché CP_2 Controparte_1
l'attività – perché sussista continuità ancorché indiretta - deve essere necessariamente esercitata sulla base di un rapporto giuridico tra la società insolvente e quella in bonis, senza l'intermediazione di altro soggetto (nella specie che non possa garantire in Controparte_1
alcun modo le condizioni del piano. Infatti, senza la stipula del contratto, non assume CP_2
l'impegno negoziale al pagamento del canone di affitto, posto che gli unici obblighi vengono assunti nei confronti del sub-concedente né garantisce l'esercizio dell'impresa con la propria organizzazione aziendale, posto che potrebbe in ogni momento decidere di non adempiere al contratto stipulato con la propria partecipata, senza alcun inadempimento nei confronti di Pt_1
[...]
Ciò preclude altresì – come rilevato dal Commissario - il perfezionamento (infatti non avvenuto) dell'accollo del debito per il pagamento dei due lavoratori da parte di pari ad Euro CP_2
101.124,00, ed anche la stessa liberazione di da parte di questi ultimi. Parte_1
Né vale replicare che tali adempimenti possano essere effettuati successivamente all'omologa, dato che nell'ambito di un concordato in continuità indiretta, come nel caso di specie, solo con la conclusione dell'affitto di azienda prima dell'omologa può sorgere in capo al terzo un valido impegno negoziale al pagamento di altri debiti aziendali, impegno che altrimenti resterebbe privo di causa.
pagina 13 di 17 Pertanto, per il Collegio la mancata stipula del contratto previsto dal piano ed autorizzato non depone a favore del rispetto degli impegni assunti nel procedimento di concordato da parte di
[...]
CP_9
Sul piano strettamente economico non è stata poi sufficientemente chiarita l'esposizione
[...] debitoria maturata nei confronti dell' da parte di indicata nelle Controparte_7 CP_2 osservazioni dell'Ente e pari a residui Euro 148.630,72 per mancati versamenti di IVA, per cui verrà chiesto, secondo quanto indicato, un piano di rateizzazione.
La presenza di un ammontare così ingente di debiti fiscali a soli tre anni dalla costituzione della società non consente di effettuare una prognosi positiva in termini di esecuzione dell'accordo, perché essa si pone financo oltre il peggior scenario di “worst case” individuato dal
Commissario, costituendo una pendenza ulteriore rispetto a quelle già individuate.
Ciò fa presumere che tale situazione possa determinarsi anche in futuro, e in modo ancora più significativo, anche alla luce di quanto precisato dal Commissario (s.v. pag. 44 relazione 105
CCII), il quale ha dichiarato di non essere in grado di valutare i flussi di cassa di “non CP_2
essendo il business plan allegato suffragato da alcuna indicazione descrittiva che spieghi le assunzioni alla base del piano e la loro coerenza con il piano strategico aziendale (…….) In particolare, manca una chiara esplicitazione delle fonti di dati utilizzati per la costruzione del conto economico di il piano considera raggiungibili determinati livelli di fatturato e CP_2
stima i relativi costi di gestione senza dare alcuna evidenza delle motivazioni, del processo logico utilizzato per la loro determinazione, della coerenza con il piano strategico (anch'esso non esplicitato).
5.2.3. In tale contesto appare quindi decisivo il valore ricavabile dagli immobili in garanzia, il cui valore per il Commissario ammonta ad almeno Euro 320.000,00, essendo gli stessi di “buona commerciabilità”, soprattutto in caso di vendita stragiudiziale.
Tuttavia, secondo la stessa dott.ssa vi sono delle criticità in ordine alla costituzione di Parte_2
tali garanzie, dato che i termini di concessione e di escussione non sono mai stati ben chiariti e definiti, tanto da aver invitato la ricorrente a precisare con la relazione ex art. 105 C.C.I.I.:
“il termine entro cui è previsto ciascun adempimento (o frazione di adempimento), al fine di consentire di determinare con certezza l'intervenuto inadempimento;
pagina 14 di 17 che il mancato rispetto di qualsiasi degli impegni assunti, consenta l'immediata attivazione della garanzia, potendo trattenere la procedura l'intero importo incassato dalla vendita di ciascun immobile, anche a copertura degli impegni con scadenza successiva;
che la garanzia ipotecaria/mandato alla vendita prevedano la possibilità di escussione o attivazione fin dal primo inadempimento e di ulteriore successiva escussione o attivazione per ogni successivo inadempimento.
Del pari, va precisato il contenuto del mandato a vendere che verrebbe rilasciato al
Commissario Giudiziale, che non è stato definito per niente (ad es. prezzo minimo di vendita, riduzione del prezzo, ecc.)”
L'assenza di tali specificazioni ha impedito, quindi, al Commissario di costituire le predette garanzie entro la domanda di omologa, circostanza ostativa al positivo giudizio di fattibilità del piano, non potendo le stesse essere costituite dopo l'omologa.
Per il Collegio, in ogni caso, anche in caso di successiva costituzione delle garanzie, la riduzione del solo 20% indicato in caso di vendita rispetto al valore di stima appare ottimistica nelle attuali condizioni di mercato, dovendo ridursi prudenzialmente la stima al 50%, con perdita di ulteriori risorse (pari ad Euro 120.000,00).
5.2.4. Per cui, alla luce di tale incertezza, vanno considerati come probabili gli scenari “2” e “3” indicati a pagg. 52 e 53 della relazione ex art. 105 CCII, considerando, da un lato come verosimile il mancato incasso delle “entrate incerte” (i.e. quelle promesse da e/o dalla CP_2
famiglia) e dall'altro l'ottenimento di ricavi dalla vendita degli immobili in garanzia per valori pari a solo il 50% rispetto alla stima di 400.000,00, con conseguenti ammanchi di cassa che vanno da Euro 88.100,00 nella migliore delle ipotesi ad Euro 288.000,00 nella peggiore.
Pertanto, l'assenza di continuità indiretta per la mancata stipula del contratto di affitto di azienda con con mancata formalizzazione dell'accollo dei debiti dei lavoratori e la forte Parte_1
incertezza sulla sussistenza di sufficienti flussi di cassa idonei a sostenere gli impegni finanziari del piano con probabile attivazione delle garanzie immobiliari - mai costituite - per valori inferiori a quelli stimati non consentono al Tribunale di ritenere integrato il presupposto della fattibilità del piano.
6. Per tali decisive ragioni, la domanda di omologazione non può essere accolta.
pagina 15 di 17 7. Alla luce della novità delle questioni oggetto della presente sentenza e delle valutazioni del
Tribunale in ordine alla fattibilità del piano, appare equa una statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione del concordato preventivo proc. Unitario 33-3/2022: rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da Parte_1
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Registro delle Imprese, al P.M. al Commissario e ai creditori costituiti.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Davide Ciutto dott. Giuseppe Limitone
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pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, Procedure Concorsuali, in composizione
Collegiale, composto dai magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott. Davide Ciutto Giudice Relatore
nel procedimento ex art. 48, comma 1, 112 CCII;
a scioglimento della riserva assunta il 27.2.2025; sentito il Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. Con domanda del 31.12.2024, ha chiesto - ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 112, Parte_1
comma 2, lett. d, C.C.I.I. - l'omologazione del concordato preventivo in continuità indiretta già ammesso dal Tribunale con decreto del 15.3.2024, pur non essendo la proposta stata approvata né all'unanimità né dalla maggioranza delle classi, ma solo da una di esse, come accertato dal
Commissario Giudiziale (dott.ssa ) con la relazione ex art. 110 CCII sull'esito Parte_2
del voto.
All'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione sull'omologazione, il Collegio ha concesso un termine alla ricorrente per replicare alle note d'udienza depositate dal Commissario Giudiziale
e si è riservato all'esito di provvedere.
2. Prima di esaminare la domanda di omologa, è necessario riassumere brevemente le cause della crisi della società ricorrente, dando poi conto del contenuto della proposta e del piano.
pagina 1 di 17 2.1 è una società operante nel commercio all'ingrosso di pellami gregge e lavorate, Parte_1
che venivano acquistate lavorate (tramite terzisti) e poi rivendute a produttori industriali (o artigianali). Secondo la relazione ex art. 105 C.C.I.I., il fatturato della società è variato notevolmente dal 2017 al 2022, partendo dai 4-4,5 milioni di Euro, per arrivare nel 2021 ad Euro
23,7 milioni, per poi scendere ad Euro 9,7 milioni nel 2022, senza alcun conseguimento di redditi rilevanti. Nel 2020 impiegava mediamente 7 dipendenti, cresciuti a 10 nel 2021. A Parte_1
settembre 2022, già in evidente stato di insolvenza, provvedeva a cessare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti e concedeva in affitto la propria azienda alla neocostituita Controparte_1
Per il Commissario Giudiziale “la crescita così veloce del fatturato in così poco tempo ha comportato inevitabilmente un aumento rilevante del fabbisogno finanziario, che è stato coperto mediante l'aumento dell'indebitamento verso terzi. Lo squilibrio patrimoniale e finanziario generato dalla crescita, unitamente ai gravi problemi tecnici sorti nell'approvvigionamento delle pelli ed alle contestazioni subite dai clienti, hanno determinato il tracollo della società, che già alla fine 2021 era in stato di grave crisi (probabilmente di insolvenza). Infatti la vertiginosa crescita dimensionale intervenuta tra il 2019 ed il 2021, dettata dagli ordini via via crescenti che pervenivano dal cliente principale “ non risulta essere stata Parte_3
accompagnata da alcuna preventiva pianificazione economico-finanziaria; solo ad un certo punto del percorso di crescita, la società si è resa conto di aver raggiunto dimensioni tali da dover ricorrere all'assistenza di un consulente esterno per la gestione dei rapporti con le banche, la verifica degli andamenti aziendali, la previsione dei flussi di cassa e la gestione delle fonti di approvvigionamento. La struttura amministrativa e contabile interna non era infatti adeguata a tal fine, né in relazione al numero di addetti, né in termini di competenze necessarie.
Il fabbisogno finanziario richiesto dalla crescita dimensionale è stato coperto ricorrendo all'indebitamento bancario, senza alcun apporto di mezzi propri, con conseguente aumento del peso degli oneri finanziari, che ha finito per erodere i già esigui margini (……) determinando una crisi divenuta irreversibile (insolvenza) già nei primi mesi del 2022.”
2.2. Ciò premesso, il piano depositato da il 15.12.2023 (a seguito della rinuncia alla Parte_1
precedente procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e successivamente integrato con precisazione della proposta concordataria depositata il 15.2.2024) si concretizza in un concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, mediante lo strumento giuridico dell'affitto d'azienda (attualmente in corso con e poi da stipulare con la Controparte_1
pagina 2 di 17 società . Quest'ultima è una società con sede a EB EN (VI) che opera nel CP_2
medesimo settore di attività di (commercio pellami) ed è posseduta da Parte_1 [...]
(socio ed amministratore unico), soggetto appartenente alla famiglia – CP_3 CP_3
proprietaria di Per_1 Parte_1
Dalla vendita dell'azienda e dalle altre risorse disponibili (crediti, liquidità, cessione altri asset aziendali) si stimano ricavi per complessivi Euro 442.211,00, ottenuti, in particolare:
− dall'impegno - condizionato all'omologa del concordato - da parte della società CP_2
(che ha acquistato il 99% delle quote di e che procederà alla sua Controparte_1 incorporazione) ad acquistare l'azienda, a titolo definitivo, entro cinque anni al prezzo di
Euro 115.000,00, con pagamento rateale mediante canoni di affitto mensili di Euro
2.000,00, che verranno scomputati dal prezzo di acquisto finale;
− dalla vendita dell'immobile per Euro 50.000,00 adibito ad uffici sito a EB
EN (al netto del pagamento delle rate residue e del riscatto dalla società di leasing) con valore stimato in Euro 60.000;
− dall'incasso di crediti per Euro 70.758,00 (Euro 50.000 derivante dalla vendita di un appartamento in Jesolo ed Euro 20.758 per crediti nei confronti di clienti);
− dall'incasso di Euro 25.000,00 per risolvere le problematiche emerse nel corso della precedente procedura con riferimento alla cessione di due autovetture ai sigg. CP_4
e e di Euro 10.000 quale valore del mobilio dell'appartamento di
[...] Controparte_3
Jesolo;
− dall'utilizzo di crediti fiscali per Euro 82.940,00;
− da disponibilità liquide di Euro 88.513,00.
È previsto, inoltre, l'accollo da parte di dei debiti di lavoro dipendente di CP_2 Parte_1
nei confronti di e (componenti della famiglia Controparte_4 Controparte_5 dell'imprenditore) pari a circa Euro 101.124,00 e un apporto di finanza di terzi, da parte di
[...]
per ulteriori Euro 324.000,00, condizionato all'omologa, da erogarsi in tranches annuali CP_2
non inferiori a Euro 56.000,00 annui, per quattro anni, ed un saldo finale di Euro 100.000 al quinto anno, oltre ad un ulteriore apporto esterno di Euro 2.100,00 sempre da parte di a CP_2 favore del credito previdenziale dell'Inps. Tali ultimi importi sono stati poi aumentati con l'ultima modifica del piano ad Euro 326.100,00.
pagina 3 di 17 A garanzia dell'apporto di finanza esterna e degli altri impegni che si assume nel piano CP_2
concordatario, la famiglia – si impegna a concedere garanzia ipotecaria, CP_3 Per_1 fino a concorrenza dell'importo di Euro 440.000,00 (poi aumentato a 500.000,00) sulla piena proprietà di due beni immobili:
− un appartamento sito a Jesolo (VE) di proprietà dei sigg. (nudo Controparte_4
proprietario) e della madre (usufruttuaria), il cui valore è stimato in Euro Persona_2
170.000,00;
− un appartamento con garage sito a EB EN di , della Controparte_5
moglie e della figlia di questa, (titolari, Persona_2 Parte_4
rispettivamente, del diritto di usufrutto al 50% e della nuda proprietà, il cui valore è stimato in Euro 270.000,00.
I creditori vengono suddivisi in classi così composte:
Classe 1: ceto bancario garantito da Mediocredito MCC, per la parte di credito garantita;
Classe 2: ceto bancario per crediti non garantiti dal Mediocredito MCC e creditori chirografari commerciali;
Classe 2 bis: creditori commerciali imprese minori chirografarie;
Classe 3: enti previdenziali;
Classe 3 bis: erario;
Classe 4: titolari dei crediti di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. per TFR e ratei assunti con accollo da
CP_2
Classe 5: debito privilegiato FCA Bank per finanziamenti garantiti da ipoteca sui veicoli aziendali, che verranno accollati da con pagamento previsto oltre il termine di 180 CP_2 giorni dall'omologa.
La proposta prevede che i dipendenti non accollati da vengano pagati entro 30 giorni CP_2 dall'omologa.
2.3. La dott.ssa ha rilevato che la ricorrente ha determinato il valore di liquidazione Parte_2
del piano sulla base della situazione contabile di fine novembre 2023. La verifica eseguita dal
Commissario si riferisce, invece, alla situazione contabile al 30.9.2024.
Ebbene, secondo i calcoli aggiornati del Commissario, il valore di liquidazione residuo dopo il pagamento delle spese prededucibili e dei lavoratori - pari ad Euro 65.420,00 - viene utilizzato pagina 4 di 17 per costituire un fondo per il credito del Medio Credito Centrale – Fondo di garanzia PMI (MCC) in attesa dell'escussione della garanzia statale da parte del Fondo stesso.
Con le risorse proprie della società (c.d. “valore di liquidazione”) pari ad Euro 442.210,81 (valore aggiornato ad Euro 300.510,00 con la relazione del 29.10.2024 per effetto di alcune modifiche del piano ed altre operazioni contabili sopravvenute), la proposta prevede il pagamento le spese di procedura e dei creditori secondo l'ordine dei privilegi, in base alla regola dell'absolute priority rule.
In particolare, con il valore di liquidazione, la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori fino all'art. 2751 bis n. 1 c.c. ed in misura ridotta anche della classe 1 (banche garantite da MCC) mediante accantonamento dei rispettivi fondi in favore del garante pubblico.
Con la finanza esterna (pari ad Euro 326.100,00 secondo la relazione del 29.10.2024) viene quindi previsto il pagamento dei creditori delle classi da 1 a 3, secondo le seguenti percentuali:
Classe 1 (banche garantite MCC): percentuale offerta in pagamento 6%;
Classe 2 (creditori chirografari diversi dalla classe 2-bis): percentuale offerta in pagamento 4%;
Classe 2bis (creditori minori): percentuale offerta in pagamento 5%;
Classe 3 (enti previdenziali): percentuale offerta del 14,05%;
Classe 3 bis (erario): percentuale offerta del 12,89%, con domanda di transazione fiscale ex art. 88 CCII.
Una volta eseguito il concordato, dovrebbe fondersi con che utilizzerà i Parte_1 CP_2
crediti derivanti dagli apporti a favore dei creditori di trasformandoli in aumento di Parte_1
capitale.
2.4. Il Commissario Giudiziale ha poi individuato due scenari, uno più favorevole ed uno negativo.
2.4.1. Nel caso in cui (“best case”) mantenga l'impegno di apporto di finanza CP_2
esterno prospettato dal piano ed i membri della famiglia regolarmente i debiti previsti Pt_5
nelle entrate del piano non sarebbero necessari ulteriori apporti, potendo eliminarsi il fondo rischi di Euro 37.000,00 pari alla stima delle spese di esecuzione immobiliare. In tal caso le risorse proprie consentirebbero il pagamento integrale dei dipendenti non accollati da per la CP_2
differenza di Euro 65.420,00 (valore di liquidazione residuo) che andrebbe a costituire il fondo a favore di MCC per le banche escusse. La finanza esterna apportata consentirebbe in tal caso il pagina 5 di 17 pagamento delle varie classi, come prospettato nel piano, con un residuo attivo di circa Euro
5.205,00 (s.v. tabella pagg. 49 e 50 Relazione 105 C.C.I.I. del 29.10.2024).
2.4.2. Qualora, invece, si dovesse ricorrere all'attivazione delle garanzie ipotecarie
(“worst case”) per inadempimento delle obbligazioni assunte da e dagli altri soggetti, il CP_2
risultato per i creditori sarebbe sempre migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, ma resterebbe l'alea del valore di vendita effettivo degli immobili, dei maggiori costi da sostenere e dei tempi di pagamento.
In particolare, per la dott.ssa “Se le garanzie attivate consentiranno di Parte_2 recuperare integralmente l'attivo previsto dal piano, l'esito finale del piano non si discosta molto da quella del paragrafo precedente (“best case”). Diverso potrebbe essere il caso in cui
l'attivazione delle garanzie offerte non dovesse essere sufficiente a consentire il recupero dell'attivo previsto nel piano. Per valutare tale situazione risulta utile stimare la rischiosità effettiva delle entrate previste dal piano, indicate al paragrafo 8.1. Nell'analisi che segue non si terrà conto del credito Iva, in quanto s'è detto che lo stesso – essendo per lo più sorto ante procedura – andrà compensato necessariamente con i maggiori debiti fiscali. Sono state classificate “potenzialmente a rischio” tutte le residue entrate derivante dagli impegni di CP_2
e della famiglia, in quanto s'è vista l'impossibilità di valutare l'attendibilità dei flussi di cassa di previsti nel piano. Sulla base di questa classificazione è possibile condurre uno stress test CP_2
del piano per verificare cosa succederebbe nei vari scenari che si potranno prospettare.”
Per il Commissario Giudiziale sono ipotizzabili quattro scenari “negativi”, come indicato nella tabella di pag. 53:
“ipotesi 1: se gli impegni (residui) assunti “potenzialmente a rischio” fossero rispettati per un importo di almeno € 88.100 e l'attivazione della garanzia consentisse di incassare €
400.000, il piano resterebbe fattibile;
ipotesi 2: se vi fosse l'inadempimento integrale per tutte le poste classificate
“potenzialmente a rischio” (€ 488.100) e l'attivazione della garanzia immobiliare consentisse di realizzare il valore di stima degli immobili (€ 400.000), vi sarebbe un ammanco di disponibilità per il concordato pari a € 88.100;
ipotesi 3: se vi fosse l'inadempimento integrale per tutte le poste classificate
“potenzialmente a rischio” (€ 488.100) e l'attivazione della garanzia immobiliare consentisse di
pagina 6 di 17 realizzare dagli immobili un valore inferiore del 20% rispetto alla stima (€ 320.000), vi sarebbe un ammanco di disponibilità per il concordato pari a € 168.100,00;
ipotesi 4: se le poste classificate “potenzialmente a rischio” venissero incassate per almeno € 168.100, il piano diverrebbe verosimilmente realizzabile, anche vendendo gli immobili ad un valore inferiore al 20% della stima.
Lo scenario indicato nell'ipotesi 3, che potremmo definire il “worst case” dovrebbe essere il peggiore ragionevolmente ipotizzabile, atteso che comunque gli immobili a garanzia dovrebbero avere una buona commerciabilità, soprattutto se non venduti all'asta. Tra lo scenario “best case” (paragrafo 8.6) e quello “worst case” si collocano infiniti possibili altri scenari intermedi.”
2.5. Quanto alle azioni esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale, il Commissario ha rilevato che l'azione di responsabilità rischia di trovare un limite nella probabile incapienza patrimoniale dell'amministratore unico, mentre l'azione revocatoria per la vendita dell'immobile di Jesolo troverebbe invece un limite nella circostanza che l'incasso della vendita è stato utilizzato per estinguere un mutuo della società. Anzi, in tale ipotesi, i creditori non troverebbero probabilmente alcuna soddisfazione, soprattutto in ragione del fatto che gli assets aziendali non consentirebbero di realizzare valori elevati in ipotesi di vendita atomistica e risulta difficile ipotizzare una cessione dell'azienda a terzi. In breve, sarebbe a rischio anche il pagamento dei debiti di cui all'art 2751 bis n. 1 c.c..
3. Tanto premesso, già vagliata dal Tribunale l'ammissibilità del piano per come integrato con decreto del 14.3.2024, e poi nuovamente in data con autorizzazione del G.D. del 18.9.2024 alla stipula del contratto di affitto di azienda con il terzo a seguito di procedura competitiva, CP_2
va ora verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l'omologazione del piano secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I.
3.1. Con il parere ex art. 48, comma 2, C.C.I.I., il Commissario Giudiziale ha evidenziato, da un lato l'insussistenza dei presupposti per la c.d. “ristrutturazione trasversale”, non essendo la proposta stata approvata da una classe che avrebbe ricevuto qualche utilità qualora fosse applicata la regola distributiva dell' anche sul valore eccedente quello di liquidazione (non essendo CP_6
questo né previsto né indicato dal piano), ed essendo, in ogni caso, quello di liquidazione stato distribuito a tutti i creditori di grado poziore (classe 1); dall'altro ha ribadito che il contratto di affitto d'azienda con non è stato stipulato, costituendo esso elemento essenziale per la CP_2
pagina 7 di 17 continuità e per la fattibilità stessa del piano, e che nemmeno risultano risolte le altre criticità già evidenziate con le relazioni ex artt. 105 e 107 C.C.I.I. (i.e. accollo dei debiti e termini delle garanzie).
3.2. A tale parere ha replicato la ricorrente deducendo che la classe di cui alla lett. d deve riguardare dei creditori “svantaggiati” e che quella dei creditori postergati della classe 9 che hanno approvato il concordato lo è, potendo ricevere dalla liquidazione in base alla CP_6
almeno una parte del proprio credito privilegiato ex art. ex art 2751 bis n. 2 c.c. (essendo di grado più alto di quello di MCC), senza che abbia alcun rilievo la mancanza di risorse eccedenti quelle di liquidazione, posto che in mancanza di esse non può che farsi riferimento al solo “valore di liquidazione” per la verifica di cui all'art. 112, comma 2, lett. d. Si è poi riservata il deposito del contratto di affitto d'azienda tra l'attuale affittuaria e confermando l'adempimento di CP_2
tutte le altre condizioni del piano previste, con richiesta di proroga dei rispettivi termini in ragione dello slittamento della procedura.
3.3. L si è opposta all'omologa con memoria, non ritenendo sussistenti i Controparte_7
presupposti di cui all'art. 112, commi 1 e 2, lett. d, C.C.I.I. nonché la fattibilità del piano.
3.4. Con la memoria autorizzata il Commissario Giudiziale ha ribadito le proprie osservazioni, precisando che la classe 9 relativa ai postergati (ovvero i professionisti e la stessa non CP_2
era prevista dal piano, e che i soli professionisti postergati (non per conflitto CP_2
d'interesse) erano stati ammessi al voto in via prudenziale. Gli stessi per il Commissario - non più privilegiati per effetto della postergazione volontaria - non dovrebbero essere considerati ai fini della verifica di cui all'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I. avendo espressamente rinunciato sia alla prelazione sia alla distribuzione delle risorse concordatarie, pena altrimenti un abuso del diritto. Ha poi confermato l'assenza di stipula del contratto di affitto di azienda, il mancato accollo dei crediti degli ex dipendenti di secondo quanto previsto dal contratto di Parte_1 affitto d'azienda autorizzato dal Tribunale e mai stipulato, con mancato rilascio, inoltre, della liberatoria totale nei confronti di ai sensi dell'art. 2112-2113 c.c. e delle garanzie. Parte_1
3.5. La ricorrente, da ultimo, ha contestato tali deduzioni, insistendo per l'omologa.
Ha precisato che con contratto del 26.2.2025, ha comunque assunto in affitto il CP_2
medesimo ramo d'azienda da (società ora interamente partecipata da Controparte_8 [...]
e che ciò garantisce la continuità aziendale;
per la ricorrente, inoltre, la documentazione CP_2
sottoscritta da attesterebbe l'impegno di quest'ultima a far fronte a tutte le insorgenze CP_2
pagina 8 di 17 negative che dovessero conseguire per effetto dell'affitto, e sarebbe presente anche la liberatoria sottoscritta dai lavoratori e da perfezionare subordinatamente CP_5 Controparte_4 all'omologa nelle forme di necessità giuslavoristiche, con impegno alla manleva da parte di entrambi verso Parte_1
4. Tanto premesso, come detto il concordato preventivo non è stato approvato da nessuna classe ad eccezione di quella dei creditori postergati, per cui va anzitutto verificato se sussistono i presupposti di cui all'art. 112, comma 2, lett. d, C.C.I.I..
Tale disposizione – modificata con il correttivo ter - prevede che:
“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."
4.1. Ora, anche alla luce di quanto accertato dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 C.C.I.I., le prime tre condizioni (a, b e c) risultano rispettate, perché, come sopra indicato, la proposta è strutturata in modo da rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione con il valore di liquidazione (A.P.R), mentre con l'utilizzo della finanza esterna sono state previste delle condizioni di soddisfacimento libere e comunque rispettose della R.P.R., nonostante questo non fosse necessario, potendo essere distribuite ai creditori senza vincoli.
pagina 9 di 17 Nessun creditore, infine, riceve più del proprio credito.
4.2. Ciò chiarito, la lett. d prevede ai fini dell'omologazione che la classe votante favorevolmente: 1) non riceva l'importo integrale del proprio credito;
2) possa soddisfarsi in tutto o in parte applicando le cause legittime di prelazione su tutto il valore.
4.2.1. Ebbene, la prima condizione è rispettata perché i creditori sono postergati e quindi addirittura non ricevono nulla dal piano, potendo soddisfarsi solo (ed eventualmente) dopo la sua completa esecuzione.
È vero che costoro mantengono il diritto al pagamento integrale, ma solo dopo il pagamento di tutti gli altri creditori in base a quanto previsto dalla proposta e non con l'utilizzo delle risorse del concordato.
4.2.2. Quanto alla seconda, va premesso, in diritto, che i creditori della classe votante favorevolmente non devono essere “svantaggiati”, ma semplicemente “interessati” (come chiarito dal correttivo proprio all'art. 112, comma 2, lett d. n. 2 e come ritenuto dall'unanime dottrina), situazione che si verifica nel caso in cui, distribuito con una simulazione il valore concordatario complessivo in base all'A.P.R., è possibile accertare che essi potrebbero essere almeno parzialmente pagati, e ciò a prescindere dal trattamento loro riservato con la proposta.
Nel caso in cui non vi sia un valore eccedente, come nel caso di specie, la verifica non può che essere condotta sul solo valore di liquidazione, come osserva la ricorrente.
Il presupposto di tale verifica è tuttavia che la classe sia correttamente formata nel senso che deve essere composta da creditori aventi una omogenea posizione giuridica.
Nel caso di specie sono stati inseriti in tale classe dei professionisti e un creditore chirografario.
Ebbene, la classe non risulta formata correttamente, non essendo le situazioni creditorie omogenee.
Infatti, mentre i professionisti aventi un credito di Euro 14.787.86 sono privilegiati ex art 2751 bis n. 2 c.c, l'altro creditore (per Euro 19.622,18) è un chirografario che non potrebbe CP_2
ottenere alcunché, per cui non è rispettata la condizione prevista.
Peraltro, tale classe non era stata prevista dal piano, per cui il Tribunale non ha potuto svolgere alcuna verifica sul punto, essendo i creditori stati così raggruppati dal Commissario per prudenza, per cui non potrebbe tenersi conto di tale approvazione ai fini della ristrutturazione trasversale.
Il Commissario ha, infatti, precisato sul punto con le note d'udienza che “la classe dei postergati non è prevista nel piano depositato: essi sono indicati nella memoria integrativa depositata dal
pagina 10 di 17 legale della ricorrente in data 15.2.2024: a pag. 5, con riferimento a ed alla sua CP_2 formalizzazione dell'impegno alla postergazione del credito verso a pag. 6 dove si dice: Pt_1
“I professionisti , e hanno accettato di postergare Parte_6 Parte_7 Parte_8
il credito al pagamento degli altri creditori, se omologato il concordato (doc. n. 05). Non risultano pertanto necessitevoli di costituzione in classe, né occorre il loro voto avendo aderito a un accordo di natura transattiva che nei fatti esclude qualunque debenza nei loro confronti nell'ambito concordatario.” Il C.G., analizzando gli impegni alla postergazione allegati al piano, ha verificato che l'Ing, ha accettato di essere degradato a chirografo, e quindi Parte_8
non è stato inserito tra i postergati, mentre ha ritenuto di inserire nella classe di postergati CP_2
[... (che non è professionista) e i Ragg. e , ammettendoli, in via Parte_6 Parte_7
prudenziale, al voto, non essendo chiaro nella nuova formulazione del CCII se essi abbiano diritto o meno di voto”
Tuttavia, nonostante la mancata formazione di due classi distinte di postergati come sarebbe stato corretto in base al piano prima del voto, ritiene il Collegio che essendosi le operazioni di voto svolte senza alcuna contestazione quanto alla formazione della classe 9 e non avendo in ogni caso l'altro creditore postergato – - votato per conflitto d'interesse, il voto dei creditori CP_2
professionisti postergati possa essere considerato valido ai fini dell'approvazione della classe dei postergati ex privilegiati, come se essa fosse stata formata sin dall'inizio (con una evidente fictio iuris), con conseguente voto favorevole di una classe di creditori “che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."
A riguardo va precisato, infatti, che sebbene i postergati non siano beneficiari dell'attivo concordatario, gli stessi sono comunque “interessati” alla buona riuscita del piano proprio perché possono essere pagati dopo la sua completa esecuzione, essendo la percezione della somma del tutto eventuale ed incerta;
costoro, quindi, scommettono del tutto sulla buona riuscita del piano e sono quindi interessati nel senso sopra indicato, per cui possono votare. Nella nozione di interessati vanno quindi ricompresi non solo i creditori che appartengono alle classi formate e che possono essere soddisfatte dal piano, ma anche i creditori postergati “volontari” che scommettendo sulla buona riuscita del piano accettano di essere pagati all'esito dell'esecuzione del concordato.
pagina 11 di 17 Ora, in base alla simulazione svolta sulla base dell'A.P.R. questa classe di postergati percepirebbe certamente qualcosa, essendo il valore di liquidazione (pari ad Euro 65.420,00) capiente rispetto al proprio credito di Euro 14.787.86 venendo prima nell'ordine dei privilegi di
MCC, per il cui pagamento è stato istituito il fondo rischi.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'omologa del concordato in base a quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. d., essendo il concordato stato approvato da almeno una classe “interessata”.
5. Va ora verificato se sono state rispettate le altre condizioni previste dall'art. 112, comma 1,
C.C.I.I..
5.1. Sulla regolarità della procedura, l'esito della votazione, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (lett. a, b, d ed e) già si è detto.
Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta (c) può rinviarsi al decreto di ammissione del
15.3.2024, non essendo sopravvenute ulteriori circostanze impeditive.
5.2. Va invece verificata la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. f, che richiede che “in caso di concordato in continuità aziendale, (……..)il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, e di quella di cui alla lett. g, che richiede “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”
(da compiersi secondo la tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza anche nel concordato in continuità).
Si tratta, quindi, “di una prognosi di realizzabilità dei risultati attesi indicati nel piano, da condursi in termini di non irragionevolezza del loro verificarsi” (così Tribunale di Trieste del
15.9.2023).
5.2.1. Ebbene, una delle principali condizioni del piano su cui si basa il concordato in continuità indiretta è data dalla stipula del contratto di affitto con con acquisto da parte di CP_2 quest'ultima dell'azienda, e fusione, all'esito, con . Parte_1
Infatti, il piano contiene l'impegno, condizionato all'omologa del concordato, da parte di
[...]
(che ha acquistato il 99% delle quote di e che procederà alla sua CP_2 Controparte_1 incorporazione) ad acquistare l'azienda, a titolo definitivo, entro cinque anni;
il prezzo offerto per l'acquisto dell'azienda è di Euro 115.000,00 con pagamento rateale mediante canoni di affitto mensili di Euro 2.000,00, che verranno scomputati dal prezzo di acquisto finale. La società affittuaria-promissaria acquirente si accolla altresì i debiti di lavoro dipendente di Parte_1
nei confronti dei signori e (componenti della famiglia Controparte_4 Controparte_5
pagina 12 di 17 dell'imprenditore) pari a circa Euro 101.124,00; inoltre deve fornire finanza esterna per Euro
324.000,00 e per Euro 2.100,00.
Come rilevato dal Commissario tale contratto autorizzato dal Tribunale il 18.9.2024 non è stato stipulato prima della richiesta di omologa né entro l'udienza.
È stato, infatti, depositato dalla ricorrente altro contratto di affitto tra (attuale Controparte_1
affittuaria) e con cui quest'ultima si impegna a condurre l'azienda, senza alcuna CP_2
adesione o autorizzazione formale della concedente (necessaria ai sensi del Parte_1
contratto già stipulato), che pure nulla oppone ed anzi ritiene che tale negozio possa surrogare quello originariamente previsto.
Ritiene, al contrario, il Collegio che la stipula dell'affitto di azienda tra la e Parte_1 [...]
costituisca una condizione essenziale del piano per le seguenti ragioni. CP_2
Anzitutto perché essa è necessario per garantire la “continuità” dell'impresa.
Non è sufficiente una mera “continuità di fatto” data dalla gestione dell'azienda da parte di
[...] per effetto dell'accordo di affitto con la propria partecipata giacché CP_2 Controparte_1
l'attività – perché sussista continuità ancorché indiretta - deve essere necessariamente esercitata sulla base di un rapporto giuridico tra la società insolvente e quella in bonis, senza l'intermediazione di altro soggetto (nella specie che non possa garantire in Controparte_1
alcun modo le condizioni del piano. Infatti, senza la stipula del contratto, non assume CP_2
l'impegno negoziale al pagamento del canone di affitto, posto che gli unici obblighi vengono assunti nei confronti del sub-concedente né garantisce l'esercizio dell'impresa con la propria organizzazione aziendale, posto che potrebbe in ogni momento decidere di non adempiere al contratto stipulato con la propria partecipata, senza alcun inadempimento nei confronti di Pt_1
[...]
Ciò preclude altresì – come rilevato dal Commissario - il perfezionamento (infatti non avvenuto) dell'accollo del debito per il pagamento dei due lavoratori da parte di pari ad Euro CP_2
101.124,00, ed anche la stessa liberazione di da parte di questi ultimi. Parte_1
Né vale replicare che tali adempimenti possano essere effettuati successivamente all'omologa, dato che nell'ambito di un concordato in continuità indiretta, come nel caso di specie, solo con la conclusione dell'affitto di azienda prima dell'omologa può sorgere in capo al terzo un valido impegno negoziale al pagamento di altri debiti aziendali, impegno che altrimenti resterebbe privo di causa.
pagina 13 di 17 Pertanto, per il Collegio la mancata stipula del contratto previsto dal piano ed autorizzato non depone a favore del rispetto degli impegni assunti nel procedimento di concordato da parte di
[...]
CP_9
Sul piano strettamente economico non è stata poi sufficientemente chiarita l'esposizione
[...] debitoria maturata nei confronti dell' da parte di indicata nelle Controparte_7 CP_2 osservazioni dell'Ente e pari a residui Euro 148.630,72 per mancati versamenti di IVA, per cui verrà chiesto, secondo quanto indicato, un piano di rateizzazione.
La presenza di un ammontare così ingente di debiti fiscali a soli tre anni dalla costituzione della società non consente di effettuare una prognosi positiva in termini di esecuzione dell'accordo, perché essa si pone financo oltre il peggior scenario di “worst case” individuato dal
Commissario, costituendo una pendenza ulteriore rispetto a quelle già individuate.
Ciò fa presumere che tale situazione possa determinarsi anche in futuro, e in modo ancora più significativo, anche alla luce di quanto precisato dal Commissario (s.v. pag. 44 relazione 105
CCII), il quale ha dichiarato di non essere in grado di valutare i flussi di cassa di “non CP_2
essendo il business plan allegato suffragato da alcuna indicazione descrittiva che spieghi le assunzioni alla base del piano e la loro coerenza con il piano strategico aziendale (…….) In particolare, manca una chiara esplicitazione delle fonti di dati utilizzati per la costruzione del conto economico di il piano considera raggiungibili determinati livelli di fatturato e CP_2
stima i relativi costi di gestione senza dare alcuna evidenza delle motivazioni, del processo logico utilizzato per la loro determinazione, della coerenza con il piano strategico (anch'esso non esplicitato).
5.2.3. In tale contesto appare quindi decisivo il valore ricavabile dagli immobili in garanzia, il cui valore per il Commissario ammonta ad almeno Euro 320.000,00, essendo gli stessi di “buona commerciabilità”, soprattutto in caso di vendita stragiudiziale.
Tuttavia, secondo la stessa dott.ssa vi sono delle criticità in ordine alla costituzione di Parte_2
tali garanzie, dato che i termini di concessione e di escussione non sono mai stati ben chiariti e definiti, tanto da aver invitato la ricorrente a precisare con la relazione ex art. 105 C.C.I.I.:
“il termine entro cui è previsto ciascun adempimento (o frazione di adempimento), al fine di consentire di determinare con certezza l'intervenuto inadempimento;
pagina 14 di 17 che il mancato rispetto di qualsiasi degli impegni assunti, consenta l'immediata attivazione della garanzia, potendo trattenere la procedura l'intero importo incassato dalla vendita di ciascun immobile, anche a copertura degli impegni con scadenza successiva;
che la garanzia ipotecaria/mandato alla vendita prevedano la possibilità di escussione o attivazione fin dal primo inadempimento e di ulteriore successiva escussione o attivazione per ogni successivo inadempimento.
Del pari, va precisato il contenuto del mandato a vendere che verrebbe rilasciato al
Commissario Giudiziale, che non è stato definito per niente (ad es. prezzo minimo di vendita, riduzione del prezzo, ecc.)”
L'assenza di tali specificazioni ha impedito, quindi, al Commissario di costituire le predette garanzie entro la domanda di omologa, circostanza ostativa al positivo giudizio di fattibilità del piano, non potendo le stesse essere costituite dopo l'omologa.
Per il Collegio, in ogni caso, anche in caso di successiva costituzione delle garanzie, la riduzione del solo 20% indicato in caso di vendita rispetto al valore di stima appare ottimistica nelle attuali condizioni di mercato, dovendo ridursi prudenzialmente la stima al 50%, con perdita di ulteriori risorse (pari ad Euro 120.000,00).
5.2.4. Per cui, alla luce di tale incertezza, vanno considerati come probabili gli scenari “2” e “3” indicati a pagg. 52 e 53 della relazione ex art. 105 CCII, considerando, da un lato come verosimile il mancato incasso delle “entrate incerte” (i.e. quelle promesse da e/o dalla CP_2
famiglia) e dall'altro l'ottenimento di ricavi dalla vendita degli immobili in garanzia per valori pari a solo il 50% rispetto alla stima di 400.000,00, con conseguenti ammanchi di cassa che vanno da Euro 88.100,00 nella migliore delle ipotesi ad Euro 288.000,00 nella peggiore.
Pertanto, l'assenza di continuità indiretta per la mancata stipula del contratto di affitto di azienda con con mancata formalizzazione dell'accollo dei debiti dei lavoratori e la forte Parte_1
incertezza sulla sussistenza di sufficienti flussi di cassa idonei a sostenere gli impegni finanziari del piano con probabile attivazione delle garanzie immobiliari - mai costituite - per valori inferiori a quelli stimati non consentono al Tribunale di ritenere integrato il presupposto della fattibilità del piano.
6. Per tali decisive ragioni, la domanda di omologazione non può essere accolta.
pagina 15 di 17 7. Alla luce della novità delle questioni oggetto della presente sentenza e delle valutazioni del
Tribunale in ordine alla fattibilità del piano, appare equa una statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione del concordato preventivo proc. Unitario 33-3/2022: rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da Parte_1
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Registro delle Imprese, al P.M. al Commissario e ai creditori costituiti.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Davide Ciutto dott. Giuseppe Limitone
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