Articolo 18 della Legge 21 novembre 1949, n. 914
Articolo 17Articolo 19
Versione
23 dicembre 1949
Art. 18.
Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1 luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi e' addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1949