Sentenza 9 ottobre 2017
Massime • 1
A seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario - ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite - risponde, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., anche il proprietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo “ex lege”; questa interpretazione trova conferma nel disposto di cui all’art. 104 bis l.fall., il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria.
Commentari • 4
- 1. Debiti aziendali tra responsabilità ed irresponsabilitàAngelo D'Onofrio · https://www.iusinitinere.it/
Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Corte di Cassazione[1] è dato discettare dell'interpretazione dell'art. 2560 c.c. in tema di cessione d'azienda e sorte dei debiti a questa legati. Il decisum della Corte si inscena nell'ambito di una procedura fallimentare avverso la società E.D.A. s.p.a., la quale aveva tempo addietro affittato la propria azienda alla società E.D.A. E. s.p.a. trasferendo (com'è ovvio) i relativi crediti e debiti. Quest'ultima società aveva amministrato i beni aziendali piegandoli alle proprie esigenze ed addivenendo alla stipula di un contratto d'appalto con l' A.C. s.p.a. per beneficiare di un servizio che questa si impegnava a prestare. Aperta la …
Leggi di più… - 2. Come provare una cessione occulta d’azienda? Quali sono le forme di tutela dei creditori?Avv. Alessandro Campagna · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. I principi civilistici dell'affitto d'aziendaMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 9 gennaio 2025
- 4. Affitto d'azienda e responsabilità solidale civilisticaMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 15 marzo 2022
Il contratto d'affitto d'azienda, a differenza di quello di cessione, non è soggetto al regime di responsabilità riguardante i debiti dell'azienda trasferita: a dispetto di altre norme, come gli artt. 2557, co. 4, e 2558, co. 3, c.c., l'art. 2560 c.c. non opera, infatti, alcun rinvio all'affitto d'azienda (Trib. Genova 5 marzo 2007, e Trib. Padova 13 dicembre 2001), con l'effetto che la sua applicazione deve ritenersi esclusa con riferimento al contratto d'affitto d'azienda. Conseguentemente, l'affittuario non assume alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del concedente, così come quest'ultimo non assume alcuna responsabilità per i debiti contratti dall'affittuario durante la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2017, n. 23581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23581 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2017 |
Testo completo
17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C. I. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DIDONE ANTONIO Presidente Fallimento Retro-- cessione azienda CRISTIANO MAGDA Consigliere affittata Art. 2560 co.
2 -Appli- SCALDAFERRI ANDREA Consigliere cabilità Consigliere FERRO MASSIMO Ud. 05/07/2017 PU Consigliere Rel. DI MARZIO MAURO Cron. 23581 R.G.N. 15469/2012 SENTENZA sul ricorso 15469/2012 proposto da: 氯 Almaviva Contact S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n.30, presso lo studio dell'avvocato Ruffini Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento 292/07 della Enterprise Digital Architects S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore avv. Paolo D'Agostini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Montello n.30, presso lo 1 627 2017 studio dell'avvocato De Virgilio Vicenzi Giulia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 135/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
len udito, per la ricorrente, l'Avvocato Cozzi Giandomenico, con delega, che si riporta al ricorso per l'accoglimento; udito, per il controricorrente, l'Avvocato Vicenzi Valerio, con delega, che si riporta al controricorso.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 15 maggio 2012 il Tribunale di Roma ha 1. - respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da Almaviva Contact S.p.A. nei confronti del Fallimento Enterprise Digital Architects S.p.A. in conseguenza del diniego di ammissione al passivo fallimentare del credito del complessivo importo di € 187.200,00, in chirografo per la sorte ed in privilegio per l'Iva, quale corrispettivo maturato in conseguenza dell'esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi stipulato con l'appaltante EDA Enterprise S.p.A., società affittuaria dell'azienda della società poi fallita, alla quale ultima l'azienda medesima era stata infine retrocessa all'esito del fallimento ed a seguito di recesso del Curatore dal contratto. 2 A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il debito era stato contratto dall'affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima, non potendo in proposito configurarsi alcuna responsabilità di Enterprise Digital Architects S.p.A. ai sensi del secondo comma dell'articolo 2560 c.c., non essendo l'ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è posta, secondo quanto affermato da questa Corte con sentenza numero 3027 del 1981. 2. - Per la cassazione della sentenza Almaviva Contact S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo. Il Fallimento Enterprise Digital Architects S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente ha 1.- denunciato: «Violazione dell'articolo 2560, comma secondo, c.c., anche alla luce dell'articolo 104 bis, ultimo comma, legge fallimentare (articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.)», censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 2560 c.c. all'ipotesi di retrocessione al concedente dell'azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in sé soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite.
2. Il motivo è fondato. 3 L'articolo 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». Il che vuol dire che i contratti strumentali all'esercizio dell'azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all'articolo 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali purché l'altra parte vi consenta. Secondo l'articolo 2560 c.c., poi, «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti dal entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560. È dunque principio condiviso (in questo senso espressamente Cass. 16 giugno 2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'articolo 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 (Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; Cass. 8 maggio 1981, n. 3027), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto. 4 La previsione dettata dal primo comma dell'articolo 2560 c.C., concernente la permanente responsabilità dell'alienante ordine ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del ли cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass. 3 marzo 1994, n. 2108; Cass. 25 febbraio 1987, n. 1990; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20577). Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante: per questo essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di cui si è appena dato conto. Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori. Tale essendo il quadro complessivo della disciplina da applicarsi, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la norma dettata dall'articolo 2558 c.c., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo 5 agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto (Cass. 16 giugno 2004, n. 11318). Con quest'ultima decisione, sulla scia di Cass. 7 novembre 2003, n. 16724, questa Corte ha stabilito, per i fini dell'applicazione dell'articolo 2558 c.c., che la cessazione dell'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti ad un fatto da queste leu espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato;
ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall'articolo 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell'azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (articolo 2559 c.c.) e di debito (articolo 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (articolo 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce «conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa», intendendo come si è detto la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto. Tale lettura dell'articolo 2560 c.c. trova indiretta conferma nell'ultimo comma dell'articolo 104 bis della legge fallimentare, il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c.: il che val quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito 6 della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario. Va da sé che il Tribunale, nel denegare l'ammissione del credito insinuato da Almaviva Contact S.p.A. è incorso in violazione dei principi appena esposti, sicché il decreto impugnato va cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le D spese al Tribunale di Roma in diversa composizione. E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione P O ΔΙConsignere Astenso civile il 5 luglio 2017. S Il Presidenté I T A T O IN CANCELLERIA 9 OTT 2017 IL FUNCIONARI GUDICIARIO ATED BIANCHI 7