Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 861/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
CI (Rm), Via Mura dei Francesi n.180, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Zordan, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il difensore in
Roma alla Via Nicotera n.29;
attore contro in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Sarno alla Via Provinciale CP_2
Amendola n.205, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Pasquali nonché dall'avv. Luca
Buoninconti, come da comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
convenuto pagina 1 di 13
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, in qualità di franchisee, notificava atto di citazione Controparte_1 convenendo in giudizio franchisor, al fine di ottenere l'annullamento del contratto CP_2 di franchising e la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 64.112,26 per gli asseriti danni economici derivanti dalle condotte tenute dalla convenuta in fase precontrattuale e contrattuale.
Assumeva l'attore, interessato a concludere contratto di franchising per l'apertura di un punto vendita affiliato al marchio “La Yogurteria” in Roma, di aver ricevuto dalla convenuta un business plan dell'attività, dal quale emergeva un'immediata prospettiva di profitto nonché una incidenza del 22% per l'acquisto delle materie prime rispetto agli introiti e di aver ricevuto indicazioni, secondo gli studi di mercato del franchisor, per la locazione di immobile con canone non inferiore ad € 3.000,00 mensili in ragione della zona da individuare e delle dimensioni dell'immobile stesso.
Individuato il locale e concluso il contratto, in fase di inaugurazione dell'attività e nel corso della stessa, l'attore lamentava di non aver ricevuto supporto da parte del franchisor e di aver riscontrato costi di gestione più alti rispetto alle entrate che determinavano la scelta dello stesso di risolvere bonariamente il rapporto alla luce del grave inadempimento contrattuale del franchisor.
Si costituiva – peraltro tardivamente – in giudizio la convenuta impugnando le CP_2 pretese attoree.
Nello specifico sosteneva di non aver obbligato l'affiliato a locare un immobile per un importo mensile pari ad € 3.000,00, ma di aver semplicemente valutato l'idoneità tecnica del locale scelto dall'affiliato, ciò, peraltro, in termini di dimensioni e localizzazione.
Evidenziava altresì che dal business plan consegnato all'affiliato – realizzato su calcoli matematici derivanti dallo storico di altri punti vendita – il canone di locazione annuale indicato fosse pari ad
€ 18.000,00, vale a dire € 1.500,00 mensili.
In ordine al supporto ed alla pubblicizzazione dell'evento inaugurale, sosteneva la propria partecipazione attiva e smentiva la mancata attività di formazione per l'apertura della nuova attività. Contestava il calcolo dell'incidenza delle materie prime prospettato dalla parte attrice pagina 2 di 13 all'uopo allegando apposita relazione tecnica di parte, nonché l'addebito di qualsivoglia responsabilità in ordine alla mancata richiesta di autorizzazione o licenza alla vendita delle bevande, onere esclusivo della parte attrice.
Inoltre, eccependo l'inadempimento contrattuale della parte attrice – consistito nell'acquisto di materie prime da terzi – formulava, in via riconvenzionale, domanda risarcitoria di € 100.000,00 oltre al pagamento della somma di € 21.000,00 a titolo di penale per i danni da risoluzione per inadempimento con vittoria di spese di giudizio.
La fase istruttoria prevedeva l'espletamento della prova testi di cui si darà conto nella parte motiva.
La causa, precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di franchising, secondo il quale “Con il contratto di affiliazione commerciale (o "franchising") un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi ("franchisor") ed un distributore ("franchisee"), al fine di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali
-, concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un autonomo ed indipendente distributore ("franchisee"), che, con l'utilizzarne il marchio e nel giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 647 del 15/01/2007).
Parte attrice lamentava l'inadempimento della società convenuta e consistito nella falsa prospettazione di un immediato profitto, nonché una incidenza del 22% per l'acquisto delle materie prime rispetto agli introiti e di aver ricevuto indicazioni per la locazione di immobile con canone non inferiore ad € 3.000,00 mensili in ragione della zona da individuare e delle dimensioni dell'immobile che avrebbero determinato un costo di gestione troppo alto, nonché mancato supporto nella fase iniziale dell'attività.
pagina 3 di 13 Sosteneva che la falsa informazione fornita al franchisee con il business plan, unitamente alla mancata assistenza nel corso del contratto di franchising, costituiva motivo per richiedere l'annullamento della pattuizione ed il risarcimento del danno subito quantificato nella misura di
€ 64.112,26 in virtù delle perdite conseguenti all'investimento commerciale allegando relazione di un consulente del lavoro.
La domanda di parte attrice risulta infondata e pertanto va rigettata.
Orbene, a fronte degli eccepiti inadempimenti, parte convenuta costituendosi in giudizio, ha dimostrato la loro insussistenza.
Preliminarmente, risulta che all'atto della stipula del contratto la stessa abbia fornito la documentazione prescritta dall'art. 4, co. 1, della L. 6 maggio 2004, n. 129.
Il business plan, depositato da parte attrice, dal quale evincersi la misura dei profitti e l'indicazione di costi di locazione non costituisce, peraltro, documento obbligatorio ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. 6 maggio 2004, n. 129.
Inoltre, il mancato raggiungimento di un determinato obiettivo economico può dipendere da molte variabili, quali ad esempio situazioni oggettive di mercato, capacità soggettive del franchisee non riferibili al comportamento inadempiente del franchisor;
né dal contratto sottoscritto dalle parti in lite si evince alcuna pattuizione in ordine ai margini di guadagno.
Sul punto si segnala la posizione espressa dalla giurisprudenza di merito:
“Il business plan, per il contenuto valutativo che lo caratterizza, non è qualificabile alla stregua di un fatto storico di cui è possibile predicare la falsità: trattasi di una mera prognosi circa l'andamento dell'attività commerciale. Come è noto, non è possibile calcolare in termini di certezza i risultati di un'attività economica perché le leggi del mercato risentono di fattori imponderabili a priori, tali per cui il risultato non può che essere aleatorio. Ad essere false e tendenziose potrebbero essere, tutt'al più, le premesse da cui origina il piano, ma questa circostanza non è stata dedotta“.
e soprattutto, “il mancato raggiungimento dei risultati economici indicati nel piano non può in alcun modo tradursi in un inadempimento dell'affiliante, il quale, certamente, non assume alcuna obbligazione di risultato “.
(ex plurimis, Tribunale civile di Treviso, sentenza n. 1857 del 13 settembre 2017).
pagina 4 di 13 Nella giurisprudenza di merito, poi, è stato affermato come:
“Il contratto di affiliazione commerciale (franchising) deve essere caratterizzato dalla lealtà, correttezza e buona fede dell'affiliante nei confronti dell'affiliato, con l'obbligo di fornire tempestivamente ogni dato e informazione utile per la stipulazione del contratto, salvo che non si tratti di informazioni riservate o la cui divulgazione violerebbe diritti di terzi. Tuttavia, il dolo che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. richiede che i raggiri siano stati tali da ingenerare nell'affiliato una rappresentazione alterata della realtà, tale da indurlo a prestare il proprio consenso. Pertanto, la mera enfatizzazione da parte dell'affiliante dei vantaggi dell'affiliazione, in assenza di espliciti riferimenti contrattuali a margini di guadagno, non è sufficiente a configurare il dolo annullante, specie quando l'affiliato abbia confermato la fiducia nell'affiliante a distanza di tempo. L'inadempimento principale che può giustificare la risoluzione del contratto di affiliazione è il mancato pagamento da parte dell'affiliato delle forniture di merce, anche in presenza di altri profili di inadempimento dell'affiliante, come l'addebito di costi di trasporto non dovuti. Infatti, il mancato pagamento della principale obbligazione dell'affiliato costituisce l'inadempimento più rilevante, non essendo sufficiente a giustificare la risoluzione la mera contrazione del fatturato o la lamentata insoddisfazione dell'affiliato circa i margini di guadagno, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali in tal senso. Pertanto, l'affiliante può legittimamente avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di morosità dell'affiliato, senza che ciò possa essere considerato un inadempimento dell'affiliante stesso”. (ex plurimis, Tribunale civile Frosinone sentenza n. 724 del 21 giugno 2016).
PROVA DEL DOLO
Parte attrice sostiene che “la consegna di un business plan assolutamente non rispondente al reale andamento economico della impresa, nonostante il rispetto da parte del franchisee di tutti i dettami imposti dal franchisor, importa senza dubbio una ipotesi di dolo contrattuale” ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di dolo di cui all'art. 1439 c.c.
Secondo la seguente pronuncia di legittimità: “A norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.
pagina 5 di 13 1429 c.c. A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte”
(ex plurimis, Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 31731 del 4 novembre 2021).
È onerata della prova del dolo la parte che deduce la circostanza che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prova alcuna del dolo della parte resistente, né, peraltro, dalle testimonianze assunte emerge siffatto atteggiamento soggettivo.
A tal fine, infatti, “Il contratto di affiliazione commerciale (franchising) è un negozio giuridico in forza del quale un produttore o rivenditore di beni o offerente di servizi (franchisor) concede, verso un corrispettivo, ad un autonomo ed indipendente distributore (franchisee) il diritto di utilizzare il proprio marchio e di inserirsi nel mercato con riduzione del rischio, al fine di allargare il proprio giro commerciale e aumentare le capacità di penetrazione nel mercato, creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali. La clausola di esclusiva territoriale, frequentemente prevista in tali contratti, rappresenta un indubbio incentivo a contrarre per il franchisee, in quanto gli permette di non subire la concorrenza di altri affiliati o dello stesso affiliante in un certo territorio, garantendogli maggiori possibilità di recuperare i costi di investimento. Pertanto, l'affiliante è tenuto a rispettare tale patto di esclusiva, astenendosi dall'istituire ulteriori affiliazioni nella medesima zona. Tuttavia, la violazione di tale obbligo negativo da parte dell'affiliante non legittima automaticamente la risoluzione del contratto da parte del franchisee, qualora quest'ultimo si sia reso a sua volta inadempiente agli obblighi contrattuali, come il mancato pagamento del corrispettivo pattuito. In tal caso,
l'inadempimento del franchisee giustifica e rende non grave la violazione del patto di esclusiva da parte dell'affiliante, escludendo così la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto.
Inoltre, l'annullamento del contratto per dolo o errore è subordinato alla prova, da parte del franchisee, dell'esistenza di artifici o raggiri determinanti la conclusione del negozio, ovvero di una falsa rappresentazione della realtà che abbia viziato il processo formativo del consenso, onere probatorio che non risulta assolto ove il franchisee non abbia allegato e dimostrato tali elementi.
(ex plurimis, Tribunale civile Vicenza sentenza n. 333 del 22 febbraio 2016)
pagina 6 di 13 LICENZA AMMINISTRATIVA
La circostanza della irrogata sanzione amministrativa comminata dalla Polizia Locale di Roma
Capitale alla per la mancata presentazione della SCIA per la rivendita di Controparte_1 bevande, non risulta ascrivibile alla convenuta nel contratto, infatti, non si rinviene CP_2 alcun riferimento a tale rivendita di bevande né a specifica licenza.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla giurisprudenza di merito:
Il contratto di franchising non può essere risolto per mancato ottenimento della licenza amministrativa da parte del franchisee, qualora tale mancato ottenimento non sia dipendente dalla volontà o dal comportamento del franchisor. Il franchisor non è tenuto a garantire il rilascio della licenza, che rientra nella sfera di competenza e responsabilità del franchisee.
Pertanto, il franchisee non può invocare la teoria della presupposizione per ottenere la risoluzione del contratto, essendo il mancato ottenimento della licenza una circostanza dipendente dalla sua sfera di controllo. Il franchisor è tenuto solo a fornire i beni e i servizi previsti nel contratto, che devono essere conformi agli standard di sicurezza e qualità, senza essere responsabile per eventuali vizi o difetti non imputabili a suo comportamento doloso o gravemente colposo. (ex plurimis,
Tribunale civile Torino sentenza n. 1393 del 23 febbraio 2005).
Inoltre, parte convenuta a mezzo della prova testi – ammessa solamente quale prova contraria – ha dimostrato che nessun inadempimento le può essere ascritto in ordine al mancato supporto nell'attività promozionale dell'evento inaugurale e nell'attività di formazione che, anzi, emerge con chiarezza e sufficiente precisione dalle rese testimonianze, univoche e giuridicamente idonee a sostenere, sotto il profilo probatorio, l'operato della di cui, invece, la CP_2 [...]
i duole. CP_1
Il teste a prova contraria di parte convenuta , la cui testimonianza va Testimone_1 valorizzata ai fini della decisione, escusso sui seguenti capi G, H, I, J ammessi della memoria ex art. 183, 6 comma II termine e precisamente:
g) Vero che, nei giorni precedenti alla inaugurazione della Yogurteria gestita dalla Controparte_1 la realizzava una attività promozionale e pubblicitaria in favore della propria associata;
CP_2
h) Vero che la si premuniva di distribuire biglietti di invito per la inaugurazione CP_2 dell'attività commerciale della Controparte_1
pagina 7 di 13 i) Vero che il giorno della inaugurazione personale della si adoperava per garantire una CP_2 attrattiva della potenziale clientela della attraverso una fitta attività pubblicitaria Controparte_1
e la distribuzione di gadget;
j) Vero che il personale della coadiuvava l'operato dei dipendenti della CP_2 Controparte_1 il giorno dell'apertura e nelle giornate successive ha riferito quanto segue:
“ADR sul capo g: confermo, è stata fatta, ma non l'ho fatta io, bensì il reparto marketing che sta all'interno della . Preciso però di aver partecipato anch'io all'attività di preparazione della CP_2 pubblicità e promozionale, ma solo all'interno dell'azienda. Preciso, però, di non essere stato io ad andare in giro a fornire i volantini al pubblico e, comunque, a pubblicizzare l'attività del cliente.
ADR sul capo h: è il nostro lavoro, ma non li ho distribuiti io. Posso, tuttavia, precisare come l'attività di distribuzione sia fatta sia dalla (non io personalmente), ma dal personale CP_2 appositamente addetto, sia da personale esterno che, dopo aver distribuito, emette fattura. In relazione a questo specifico evento promozionale, preciso, però, come l'attività sia stata fatta dal personale interno della Società . CP_2
ADR sul capo i: confermo, perché c'ero io all'inaugurazione e, peraltro, in quella sede ho dato una mano a distribuire materiale pubblicitario ed ad intrattenere i clienti. L'attività di intrattenimento consisteva nel parlare con la clientela, per chiedere loro opinioni sul prodotto.
ADR sul capo j: si, perché noi abbiamo l'area tutor all'interno dell'azienda ed il titolare dell'azienda, tale veniva per chiedere supporto sui dipendenti e su come gestire l'attività. Noi, Per_1 peraltro, insegniamo anche a preparare lo yogurt e, in generale, a rapportarsi con la clientela. La nostra attività è un franchising, arriva lo yogurt, noi lo impastiamo e si trasforma in soft. Quindi, oltre al supporto promozionale, diamo anche un supporto formativo ed operativo.”
Il teste, poi, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore di controparte ammessa dal
Giudice, così rispondeva:
“ADR: il giorno dell'inaugurazione, sul punto, c'erano (non ricordo se Persona_2 fosse stipendiato o in collaborazione con la , in collaborazione. Il CP_2 Persona_3 primo lavorava nel MARKETING, il secondo nel commerciale, , l'architetto, il Persona_4 fotografo esterno, , , il tutor della . Quest'ultimo è Testimone_2 Parte_1 CP_2 stato presso la PENTA tra i cinque giorni prima dell'evento e sette giorni dopo. Preciso di saperlo, perché questa è la nostra prassi aziendale.
pagina 8 di 13 Il teste, infine, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore Avv. ZORDAN di controparte ammessa dal Giudice, così ha risposto:
“ADR: l'anno dell'evento era il 2016, il mese ed il giorno non li ricordo. Il locale stava in una Piazza, con una fontana al centro, in Roma, non ricordo la via, né la zona. Ricordo che, lì vicino, c'erano tutti locali stranieri”.
Inoltre, parte convenuta ha allegato, alla memoria ex art. 183, 6° comma I termine, un questionario compilato dalla e proveniente dalla loro casella di posta elettronica CP_1 sul grado di soddisfazione del tutoraggio della , a conferma, peraltro, dell'avvenuta attività CP_2 espletata dalla n favore della CP_2 Controparte_1
Ad abundantiam, sulla correttezza dell'escussione testimoniale del teste di parte convenuta sebbene non intimato ma comparso in udienza si segnala principio Testimone_1 espresso dalla giurisprudenza:
“La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento - necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, cod. proc. civ.) - sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro disposizione” (Corte di Cassazione,
Sez. L, Sentenza n. 3759 del 29/03/1993).
In relazione, invece, al teste , stante l'evidente incompatibilità a testimoniare, va Tes_3 confermata la statuizione come sul punto resa a verbale di udienza del 12.10.2022.
Viceversa, non hanno affatto fornito elementi processualmente utili, i testi di parte attrice, ovvero escusso all'udienza del 16.02.2022 sui seguenti capi: CP_3
“d) Vero che, sempre nel mese di ottobre 2016, il Sig. l'architetto Persona_3 [...]
, il Sig. e la Sig.ra eseguivano un sopralluogo presso il Per_4 Testimone_4 Tes_3 locale commerciale sito in Roma, Piazza Mattei n.13;
e) Vero che in sede di sopralluogo interveniva anche una ditta edile “La Squadra Costruzioni di
Agron Simoni” di fiducia della che rappresentava i costi necessari per la Controparte_1 esecuzione delle opere propedeutiche alla apertura della Yogurteria;
pagina 9 di 13 f) Vero che in detta sede il Sig. manifestava perplessità in ordine al tipo di locale Persona_3 visionato, al canone di locazione dello stesso e/o ai costi necessari per la ristrutturazione dello stesso;
g) Vero che, nei giorni precedenti alla inaugurazione della Yogurteria gestita dalla Controparte_1 la realizzava una attività promozionale e pubblicitaria in favore della propria associata;
CP_2
h) Vero che la si premuniva di distribuire biglietti di invito per la inaugurazione CP_2 dell'attività commerciale della Controparte_1
i) Vero che il giorno della inaugurazione personale della si adoperava per garantire una CP_2 attrattiva della potenziale clientela della attraverso una fitta attività pubblicitaria Controparte_1
e la distribuzione di gadget;
j) Vero che il personale della coadiuvava l'operato dei dipendenti della CP_2 Controparte_1 il giorno dell'apertura e nelle giornate successive”
il quale così riferiva:
“ADR sul capo D: confermo. Ero presente anche io. Preciso come l'anno fosse il 2016, avendolo ricordato dopo la lettura del capitolo.
ADR sul capo E: si, confermo il capo. I costi vennero rappresentati in linea di massima, con la riserva di definirli meglio all'esito del progetto redatto dall'architetto.
ADR sul capo F: si, confermo il capo;
io ero là.
ADR sul capo G: io non ho visto nessuno che faceva quel tipo di attività di cui al capitolo. Ho partecipato solamente all'inaugurazione.
ADR sul capo H: non so rispondere.
ADR sul capo I: non lo so. Io ho partecipato la sera e mi sono incontrato con lo Per_1
ADR sul capo J: non lo so;
non so rispondere”.
Il teste, poi, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore di controparte, ammessa dal
Giudice, così ha riferito:
“ADR capo E: l'ho detto a voce, parlando tra di noi. L'incontro serviva, più che altro, per valutare la trasformazione di quel locale nella yogurteria e se si poteva fare”.
Tali dichiarazioni non confermano alcun inadempimento, come allegato da parte attrice, ascrivibile alla ed anzi il teste ha, per la gran parte, riferito di non saper rispondere CP_2 sui fatti di cui al capitolo, non fornendo, pertanto, contributo processuale utile ai fini del petitum pagina 10 di 13 di cui al presente giudizio, o facendo dichiarazioni laconiche e del tutto prive di effetti processuali favorevoli alla tesi attorea.
A medesime censure si sottopongono le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte attrice,
, il quale, escusso all'udienza del 21.09.2023 ed interrogato sui capi g, h, i, Testimone_5
j così ha risposto:
“ADR sul capo g: preciso come sono stato invitato all'inaugurazione della yogurteria, quartiere
Ebraico, in Piazza Mattei, Roma. Preciso come il giorno dell'inaugurazione, sia un paio di giorni prima, non mi risulta che sia stata fatta l'attività di promozione pubblicitaria, anche se posso riferire con precisione il giorno dell'inaugurazione, perché gli altri giorni andavo e venivo, solo per la pausa pranzo. Io ho visto, il giorno dell'inaugurazione, lo distribuire i volantini poco Per_1 prima dell'evento, essendosi dopo messo al piano a suonare con dei cantati lirici e c'era anche uno scultore che esponeva un'opera. Lo mi ha riferito che era andato in giro per il quartiere Per_1
a distribuire il materiale pubblicitario e per tale ragione era contrariato.
ADR sul capo h: io quel giorno non l'ho visto. Non so riferire alcunché per i giorni precedenti. ADR sul capo i: confermo quanto dichiarato al capo G. Ho visto, tuttavia, una bella ragazza, per cinque minuti che si aggirava intorno alla piazzetta, con dei gadget in mano, ma non ho visto bene cosa fossero. È stata solo per cinque minuti. La era molto piccola, ho visto il personale della Tes_6 yogurteria e lo non altri, al di fuori della ragazza. Per_1
ADR sul capo j: a me non risulta, c'erano tre ragazzi, dipendenti dello STADERNINI, imbarazzati, perché loro non erano rilassati come atteggiamento nei confronti del cliente. Nei giorni successivi ho visto solamente il personale dello Posso riferire che lavoravano per lo Per_1 Per_1 perché io andavo in pausa pranzo lì e li ho sempre visti lavorare dietro al bancone.
Il teste, poi, interrogato a chiarimenti su domanda del difensore di controparte, ammessa dal
Giudice, così ha risposto:
ADR: sono stato diverse ore, dal primo pomeriggio fino al pomeriggio inoltrato, non so dirle l'orario specifico, ho conosciuto alcuni parenti della NO , moglie dello e poi ho Tes_3 Per_1 conosciuto anche altri parenti dello STADERNINI. Stiamo parlando del 2016 ed era febbraio, ma non ricordo il giorno preciso”.
Le dichiarazioni testimoniali rese dal suindicato teste risultano, pertanto, generiche e non utili a sostenere la ricostruzione dei fatti come descritta dalla parte attrice.
pagina 11 di 13 INADEMPIMENTO DEL FRANCHISEE
In ordine all'inadempimento di parte attrice, consistito nell' acquisto di materie prime da terzi fornitori in luogo dell'affiliante e costituente violazione dell'art.
5.10 del contratto di franchising,
e pertanto alla vendita di prodotti non riferibili al franchisor ex art. 5.12, parte attrice nulla contesta, limitandosi a riferire che detta violazione contrattuale fosse limitata al solo periodo da luglio 2017 e giustificata dall'antieconomicità delle materie prime vendute dall'affiliato ed al fine di evitare il tracollo economico.
Sennonché la domanda di risoluzione del contratto, proposta sulla base delle precitate censure articolate dalla convenuta, tuttavia, si sottopone alla medesima censura a cui si sottopone l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, come di seguito chiarito: la tardività processuale della sua proposizione.
DOMANDA RICONVENZIONALE DI PARTE CONVENUTA
Vanno, peraltro, dichiarate inammissibili le domande, proposte in via riconvenzionale da parte convenuta ed avente ad oggetto sia la risoluzione del contratto per colpa imputabile a parte attrice, sia, altresì, la richiesta di condanna risarcitoria di € 100.000,00, oltre al pagamento della somma di € 21.000,00 a titolo di penale per i danni da risoluzione per inadempimento, in quanto le stesse risultano chiaramente tardive.
Infatti, a fronte della citazione per l'udienza del 28.05.2028, parte convenuta provvedeva a costituirsi in giudizio solamente in data 07.06.2018; per le medesime ragioni, anche la relativa prova non è stata ammessa, tenuto conto dell'evidente superfluità derivante dall'inammissibilità come acclarata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza reciproca delle parti si ritiene congrua la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 12 di 13
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile le domande riconvenzionali di parte convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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