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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6568 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4658 del ruolo generale dell'anno
2019 tra
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara Morbinati;
Parte_2
appellante
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco P.IVA_2
AF e ME Gallo;
appellata
avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 3547 del 2018 oggetto opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE propone appello nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 3547 del 2018, con la quale il Giudice di prime
[...]
cure aveva dichiarato improcedibile l'opposizione, ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado.
Il Tribunale aveva, altresì, condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Resiste chiedendo, in via principale, Controparte_1
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'udienza del 25/09/2024 la causa è passata in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi.
In primo luogo, appare necessario sciogliere, in questa sede, la riserva, effettuata all'udienza del 6/11/2019, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
Sul punto si richiama quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (S.U., Ord. n. 36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01; precedenti conformi: sent. n. 13535 del 2018 Rv. 648722 – 01). In quest'ottica, si osserva come, nel caso sub iudice, l'atto di impugnazione sia complessivamente idoneo a rappresentare, con sufficiente grado di specificità, le doglianze addotte avverso la sentenza impugnata ed i singoli profili di criticità individuati dall'appellante, potendosi, dunque, procedere all'esame dei motivi di appello.
Quanto al primo motivo, l'appellante contesta la valutazione del giudice di prima istanza in merito alla tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Dagli atti emerge come l'atto di citazione in primo grado sia stato notificato alla controparte in data 20/04/2018.
Secondo la tesi dell'appellante, l'istanza di iscrizione della causa a ruolo nel giudizio di primo grado sarebbe stata depositata in data 24/04/2018.
La tardiva iscrizione, registrata dal sistema informatico in data 24/05/2018, sarebbe stata causata da inefficienze imputabili alla cancelleria e non alla parte.
In tale prospettiva, si ritengono condivisibili le considerazioni dell'appellante circa l'esaurirsi dell'onere gravante sulle parti nel tempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo, non potendosi ammettere che le conseguenze di eventuali successivi ritardi della cancelleria si ripercuotano sulla parte in senso ad essa sfavorevole.
In tal senso ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione della causa a ruolo in grado di appello, evidenziando, tuttavia, un principio di razionalità giuridica che può ritenersi applicabile anche al giudizio di prima istanza, laddove l'inadempimento del relativo onere venga in rilievo quale causa di improcedibilità: “In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria.” (Cass. sez. VI, Ordinanza n. 1109 del 14/01/2022.
Prec. Conformi: N. 2165 del 2016, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sulla base delle ricevute telematiche attinenti al giudizio di primo grado è possibile verificare la tempestività del deposito dell'atto di citazione e del pagamento del contributo unificato ma non anche del deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Perciò, in mancanza di adeguato riscontro documentale, i rilievi svolti nell'atto di impugnazione, riguardanti la riconducibilità del ritardo nell'iscrizione ad intempestivi adempimenti di cancelleria, devono ritenersi infondati.
Alla luce di tale statuizione in ordine al primo motivo di appello, perdono di rilievo le ulteriori doglianze contenute nell'atto di impugnazione, afferenti al merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri n. 3547/2018 così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00, oltre a rimborso forfetario 15%
e a oneri accessori come per legge, in favore di Controparte_1
[...]
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4658 del ruolo generale dell'anno
2019 tra
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara Morbinati;
Parte_2
appellante
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore (P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco P.IVA_2
AF e ME Gallo;
appellata
avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 3547 del 2018 oggetto opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE propone appello nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 3547 del 2018, con la quale il Giudice di prime
[...]
cure aveva dichiarato improcedibile l'opposizione, ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado.
Il Tribunale aveva, altresì, condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Resiste chiedendo, in via principale, Controparte_1
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, all'udienza del 25/09/2024 la causa è passata in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi.
In primo luogo, appare necessario sciogliere, in questa sede, la riserva, effettuata all'udienza del 6/11/2019, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata.
Sul punto si richiama quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (S.U., Ord. n. 36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01; precedenti conformi: sent. n. 13535 del 2018 Rv. 648722 – 01). In quest'ottica, si osserva come, nel caso sub iudice, l'atto di impugnazione sia complessivamente idoneo a rappresentare, con sufficiente grado di specificità, le doglianze addotte avverso la sentenza impugnata ed i singoli profili di criticità individuati dall'appellante, potendosi, dunque, procedere all'esame dei motivi di appello.
Quanto al primo motivo, l'appellante contesta la valutazione del giudice di prima istanza in merito alla tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Dagli atti emerge come l'atto di citazione in primo grado sia stato notificato alla controparte in data 20/04/2018.
Secondo la tesi dell'appellante, l'istanza di iscrizione della causa a ruolo nel giudizio di primo grado sarebbe stata depositata in data 24/04/2018.
La tardiva iscrizione, registrata dal sistema informatico in data 24/05/2018, sarebbe stata causata da inefficienze imputabili alla cancelleria e non alla parte.
In tale prospettiva, si ritengono condivisibili le considerazioni dell'appellante circa l'esaurirsi dell'onere gravante sulle parti nel tempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo, non potendosi ammettere che le conseguenze di eventuali successivi ritardi della cancelleria si ripercuotano sulla parte in senso ad essa sfavorevole.
In tal senso ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione della causa a ruolo in grado di appello, evidenziando, tuttavia, un principio di razionalità giuridica che può ritenersi applicabile anche al giudizio di prima istanza, laddove l'inadempimento del relativo onere venga in rilievo quale causa di improcedibilità: “In tema di giudizio d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria.” (Cass. sez. VI, Ordinanza n. 1109 del 14/01/2022.
Prec. Conformi: N. 2165 del 2016, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sulla base delle ricevute telematiche attinenti al giudizio di primo grado è possibile verificare la tempestività del deposito dell'atto di citazione e del pagamento del contributo unificato ma non anche del deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Perciò, in mancanza di adeguato riscontro documentale, i rilievi svolti nell'atto di impugnazione, riguardanti la riconducibilità del ritardo nell'iscrizione ad intempestivi adempimenti di cancelleria, devono ritenersi infondati.
Alla luce di tale statuizione in ordine al primo motivo di appello, perdono di rilievo le ulteriori doglianze contenute nell'atto di impugnazione, afferenti al merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Velletri n. 3547/2018 così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00, oltre a rimborso forfetario 15%
e a oneri accessori come per legge, in favore di Controparte_1
[...]
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo