Sentenza 22 settembre 2025
Decreto collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 22/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce dall’avv. Riccardo Camilloni del Foro di Bologna, con studio professionale a Bologna, in via Cesare Battisti n. 33, ove elegge domicilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura di Rimini - Sportello Unico Immigrazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
«dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini - Sportello Unico Immigrazione, in merito alla richiesta di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato/stagionale del ricorrente, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura di Rimini - Sportello unico immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un cittadino del Bangladesh per il quale in data 25 marzo 2024 il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante p.t. della società -OMISSIS-, con sede in via -OMISSIS-, Cattolica (RM), ha presentato istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato/stagionale, ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, così detto “decreto flussi”.
2. Si riferisce in ricorso che in data 18 aprile 2024 lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Rimini ha comunicato il preavviso di rigetto al rilascio al nulla osta poiché in fase istruttoria risultava mancante o incompleta la seguente documentazione: “ Durc; asseverazione e visura CIA ”. In data 17 maggio 2024, l’impresa richiedente ha depositato la memoria ex. art 10- bis della legge n. 241 del 1990, asseritamente corredata dalla documentazione richiesta. In data 14 giugno 2024, il predetto Ufficio ha inviato un’ulteriore missiva al procuratore del ricorrente, del seguente tenore: “ Buongiorno, relativamente alle pratiche in oggetto, dovendo procedere ad una valutazione basata esclusivamente su dati presunti, si chiede la documentazione sulla quale si fonda la previsione di un fatturato di € 350.000,00, nonché quella relativa alla spesa presuntiva per acquisti pari ad Euro 85.000,00, al fine di poter esprimere un parere circa la effettiva capacità patrimoniale del richiedente in ordine al numero di lavoratori richiesti, oltre a quelli riferibili alle pratiche in oggetto ”. In data 26 giugno 2024 il procuratore dei ricorrenti ha replicato con ulteriori osservazioni ex art. 10- bis a comprova della capienza economica del datore di lavoro. Nel mese di gennaio 2025, dopo mesi di silenzio in merito alla pratica oggetto del presente ricorso, lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Rimini ha avanzato ulteriori richieste di delucidazioni in merito alla documentazione economica e fiscale del datore di lavoro. Il procuratore ha replicato, “dando vita” a un copioso carteggio con la Pubblica amministrazione che si è concluso in data 25 febbraio 2025 con la comunicazione di rivalutazione della pratica. Tuttavia - si espone in ricorso -, ad oggi, lo Sportello unico immigrazione della Prefettura di Rimini non ha ancora provveduto in merito all’istanza di rilascio del nulla osta presentata dal sig. -OMISSIS-, oltre un anno fa, in favore dei ricorrenti.
3. Da qui l’odierno ricorso ex art. 117 c.p.a., proposto avverso il silenzio illegittimamente serbato dalla Prefettura di Rimini - Sportello unico immigrazione, affidato alla deduzione del seguente motivo di censura: “ Violazione e/o falsa o errata applicazione degli arti. 22 e 24 del D.lgs 286/1990, Violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 ”.
4. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 4 giugno 2025 e ha depositato documenti in data 24 luglio 2025.
5. In data 25 luglio 2025 l’avv. Camilloni ha depositato copia della procura tradotta, apostillata e asseverata.
6. In data 20 agosto 2025 il Ministero ha depositato una memoria nella quale ha riferito che “ Oltre alla domanda di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale presentata nell’interesse dell’odierno ricorrente, il su citato -OMISSIS- - in qualità di futuro datore di lavoro - trasmetteva telematicamente a mezzo portale SPI 2.0/ALI altre nove analoghe richieste, finalizzate all’assunzione di lavoratori stranieri, tutti di origine bangladese. All’epoca dei fatti, -OMISSIS- era un’impresa di nuova costituzione; circostanza, questa, di particolare rilievo con riferimento alle necessarie verifiche economiche e contabili, anche di tipo prognostico, prescritte dalla legge ”. Secondo l’amm.ne il -OMISSIS- “ non dava però tempestiva ed esaustiva ottemperanza a detto invito [seconda richiesta di ulteriori integrazioni invitata dalla Prefettura di Rimini il 14.6.2024], continuando invece a trasmettere la documentazione mancante a più riprese e sempre a seguito di espliciti solleciti della Prefettura ”. Riferisce, quindi, l’Avv. dello Stato che “ Successivamente l’Amministrazione prefettizia, in data 25.2.2025, comunicava di aver dato ulteriore corso alla pratica di rilascio dei nulla osta; pratica, attualmente al vaglio della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro per l’emissione dei pareri di rispettiva competenza, come imposto dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 289/1998, da ultimo novellati nel 2024. L’emissione dei predetti pareri veniva peraltro sollecitata dalla Prefettura di Rimini, con nota avente n. prot. 0030194 del 19.5.2025 ”.
6.1. L’Avvocatura dello Stato ha quindi eccepito la tardività del ricorso, “ non avendo controparte rispettato il termine di cui al comma 2 dell’art. 31 del d.lgs. 104/2010, ai sensi del quale: “L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (il termine di conclusione del procedimento, secondo l’Amministrazione, sarebbe quello indicato dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, in base al quale la pronuncia sarebbe dovuta intervenire “ non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro ”, ossia, nel caso di specie, non oltre, come del resto dedotto dalla stessa controparte, il 14 aprile 2024, sicché il ricorso avverso il silenzio avrebbe dovuto essere notificato entro il 14 aprile 2025, mentre risulta notificato il 10 maggio 2025). Secondo l’Avvocatura non inciderebbe neppure la sospensione del termine ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 e ciò perché, “ nell’ipotesi per cui è causa, in data 18.4.2024 - data nella quale l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis - il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio del nulla osta doveva ritenersi già spirato, con l’ovvia conseguenza della non applicabilità della sospensione a un termine, appunto, ormai scaduto ”. Peraltro, ha aggiunto l’Avvocatura dello Stato, “ anche a voler sostenere l’operatività del regime di sospensione, il decorso del termine per il perfezionamento dell’iter amministrativo avviato dal sig. -OMISSIS- sarebbe dovuto ricominciare comunque il 29.4.2024. Era ed è, infatti, il 29.4.2024 l’ultimo giorno utile per la tempestiva presentazione delle osservazioni difensive in replica al preavviso di rigetto; osservazioni, che il sig. -OMISSIS- ha trasmesso soltanto il 17.5.2024 e che quindi - nell’ottica del calcolo del dies a quo della fine della sospensione - devono considerarsi come non inviate ”. Trattandosi, poi, non di interruzione bensì di sospensione, quest’ultima incapace di elidere il computo dei giorni già trascorsi, il 29 aprile 2024 avrebbe comunque costituito anche la data entro cui completare la procedura di rilascio del nulla osta, stante l’avvenuta presentazione della relativa domanda il 25 marzo 2024 e i venti giorni a disposizione dell’Amministrazione per adottare un provvedimento espresso. “ Controparte avrebbe avuto, pertanto, l’onere di notificare il ricorso ex artt. 31 e 117 del d.lgs. 104/2010 al più tardi entro il 29.4.2025, mentre - si ribadisce - ciò è avvenuto soltanto il 10.5.2025 ”.
6.2. Nel merito, la difesa dell’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso perché comunque non sarebbe riscontrabile una vera e propria inerzia dell’Amministrazione, atteso che “ nell’ipotesi per cui è causa la Prefettura di Rimini ha costantemente interloquito con il sig. -OMISSIS-, alle cui negligenze e ritardi è imputabile in via esclusiva il non tempestivo rilascio del nulla osta in favore dell’odierno ricorrente ”. L’Avvocatura ha inoltre addotto la previsione dell’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 187 del 2024, che ha disposto la sospensione dei procedimenti nei casi ivi indicati, tra i quali rientrerebbe quello qui oggetto di lite.
7. Con memoria in data in data 5 settembre 2025 la parte ricorrente ha replicato sull’eccezione di tardività, ha sostenuto l’inapplicabilità della norma del decreto-legge n. 145 del 2024, poiché “ Alla data dell’11 ottobre 2024, giorno di entrata in vigore del citato decreto legge, il silenzio della Pubblica Amministrazione si era già consolidato, essendo ampiamente decorso sia il termine di 20 giorni previsto per la conclusione del procedimento, sia il più lungo termine di 180 giorni individuato dal Consiglio di Stato a partire dalla Sentenza n. 3578/2022 come limite ultimo invalicabile di durata dei procedimenti amministrativi ”; ha quindi contestato l’imputabilità al ricorrente di ritardi interni alla P.A., insistendo per l’accoglimento del ricorso. Nella stessa memoria ha infine chiesto il passaggio in decisione della causa sugli scritti, senza la preventiva discussione.
8. Chiamata nella camera di consiglio del 17 settembre 2015, presente la sola Avvocatura dello Stato, la causa è stata assegnata in decisione.
9. Il ricorso è infondato e non può pertanto ricevere accoglimento.
10. Il Collegio prescinde, pertanto, dall’esame delle eccezioni in rito proposte dalla difesa pubblica.
11. Il ricorso è giudicato infondato sia in ragione del chiaro disposto del citato art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024, sia in ragione dell’assenza di un’inerzia censurabile della Prefettura chiamata in giudizio.
11.1. Il decreto legge 11 ottobre 2024 n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha stabilito, con l’art. 3, rubricato Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio , che l’automatismo nel rilascio del nulla osta non si applica alle domande presentate “ per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge ”, prevedendo che, in tali casi, è indispensabile la verifica preventiva da parte dell’Autorità competente e che, in particolare, “ il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro ”. In base al comma 3 del medesimo art. 3, tra i paesi a rischio, per i quali opera la sospensione, è ricompreso ex lege il Bangladesh.
11.2. Sostiene la parte ricorrente che tale disposizione sopravvenuta non troverebbe applicazione per le domande, quale quella che qui interessa, presentate anteriormente alla sua entrata in vigore. La tesi non è condivisibile. Non è condivisibile sia perché urta con il principio generale del tempus regit actum , per cui le norme procedurali trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, salvo che non vi sia un’espressa deroga di diritto transitorio (che nella fattispecie non sussiste), sia perché - al contrario - il comma 2 del citato art. 3 del decreto n. 145 del 2024 è inequivoco nel prevede che “ Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi ”. Se la sospensione investe i procedimenti per i quali sia stato già rilasciato il visto d’ingresso, a maggior ragione non può che riguardare anche le procedure, quale quella qui in esame, non ancora pervenute a tale fase e in attesa del completamento, necessariamente preventivo, dei controlli amministrativi.
11.3. Ma il ricorso è infondato, come detto, anche perché non sussiste, nella fattispecie, un’inerzia censurabile della Prefettura chiamata in giudizio. In disparte la questione, dibattuta, se il protrarsi della trattazione della pratica sia dipeso più o meno dall’incompletezza (almeno iniziale) della produzione documentale di parte ricorrente, essendo perciò in qualche modo imputabile alla stessa impresa richiedente, è dirimente - nel senso della non rimproverabilità della condotta dell’Amministrazione - la circostanza che la Prefettura ha dimostrato di essersi attivata prontamente per la definizione della procedura e di aver sollecitato a tal fine l’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui parere, come si è visto, è indispensabile.
12. Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi infondato e va come tale respinto.
13. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
14. Sulla domanda di liquidazione della parcella, presentata dalla parte ricorrente in data 17 settembre 2025 - in relazione all’intervenuta ammissione della parte stessa a godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato - si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO