Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 , in materia di credito al commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 , in materia di credito al commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.