TRIB
Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2807/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA LAZIO, 13 98063 C.F._1
IO RE presso lo studio dell'Avv. BUTTO' GABRIELE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della L. 118/71 oltre al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92, nonché il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che visitato in data 13.06.2022 era stato riconosciuto invalido grave al 100%, senza il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nè i benefici di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92; che pertanto aveva depositato in data 19.09.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. 3346/2022 RG, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. , confermava quanto Persona_1
stabilito dalla Commissione medica.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/92 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 15.12.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna viene decisa.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
2 dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, la domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: DIABETE
3 MELLITO INSULINO TRATTATO CON AGGRAVAMENTO DELLE
COMPLICAZIONI DELLE MICRO E MACROANGIOPATIE CON
NOTEVOLE DIFFICOLTA' ALLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA PER
AMPUTAZIONE PARZIALE DEL PIEDE DX E DEL PIEDE SX IN ESITO A
PROGRESSIONE DEL DANNO VASCOLARE DIABETICO. CARDIOPATIA
ISCHEMICA-IPERTENSIVA RIVASCOLARIZZATA CON SCARSO
CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA. GOZZO NODULARE
TIROIDEO.
Le conclusioni del CTU sono state: “Le condizioni cliniche alla visita medica sono sembrate molto peggiorate rispetto al passato ed in linea con i nuovi accertamenti sanitari allegati al fascicolo telematico e dimostrano in maniera inequivocabile la perdita dell'autonomia nelle attività basilari della vita quotidiana. Per tutto ciò il IG , a parere del sottoscritto, ha Parte_1
diritto al riconoscimento di una invalidità civile del 100% con diritto all'accompagnatore e al godimento dei benefici della legge 104/92 art. 3 comma
1 e comma 3 dal giorno 01/07/2024”
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalido al 100% in Parte_1
condizione di gravità con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dalla data del 01.07.2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente
4 all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 31.08.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura del 100% Parte_1
con diritto all'accompagnamento nonché persona con handicap grave ex.
Art 3 comma 1 e 3 della legge 104-92, a decorrere dalla data del
01.07.2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
5 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24/12/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
6