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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura IN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 268/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. RAFFI GUSTAVO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 34/2023 il Tribunale di Forlì accertava la responsabilità dell e dei medici e Parte_2 Controparte_1 CP_1
per l'inadeguatezza delle cure prestate a , paziente preso in
[...] Parte_1
carico, a seguito di un infortunio sul lavoro, dall'Ospedale Bufalini di Cesena in data 28.3.2014.
pagina 1 di 6 Secondo il Tribunale, i convenuti avevano causato un prolungamento dell'iter clinico del paziente, l'aggravamento della percentuale di IP derivata dall'infortunio, e la perdita di capacità lavorativa specifica.
I CTU accertavano la IT ed una IP del 70%, di cui il 50-55% era da ricondursi all'infortunio, ed il 15-20% al danno iatrogeno.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, il Tribunale liquidava al IN euro 15.543,00 per l'IT, ed euro 67.796,25 per danno biologico e morale relativi ad una IP media fra il 15 ed il 20%, con applicazione di un aumento per
«personalizzazione media» del solo danno biologico, per un totale di euro
86.221,19, compresi gli interessi compensativi maturati sulle somme svalutate alla data dei fatti e annualmente rivalutate sino alla sentenza;
liquidava inoltre il danno patrimoniale da lucro cessante in euro 83.215,77 compresi rivalutazione ed interessi compensativi.
Avverso detta sentenza proponeva appello il IN lamentando l'erroneità della liquidazione del danno da IP poiché il Tribunale, nel quantificare l'aggravamento imputabile ai sanitari, avrebbe dovuto considerare l'intera percentuale di invalidità permanente e liquidare quindi il danno iatrogeno col metodo differenziale.
Si costituivano l il e la i quali insistevano per la CP_1 CP_1 CP_1
correttezza del criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale, dando atto,
l' dei pagamenti da essa eseguiti in ottemperanza della sentenza Pt_2
impugnata.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 01.10.24, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Non oggetto di impugnazione incidentale la responsabilità dei sanitari né l'entità del danno alla salute derivatone, il IN si duole del fatto che la modalità di calcolo del danno non patrimoniale relativo alla IP utilizzata dal primo giudice si discosta, senza motivazione, dai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità,
e si traduce in una sottostima del danno da lui subito.
pagina 2 di 6 L'appello è fondato.
La S.C. (v. da ultimo Cass. 21261/24) insegna che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione
“per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico. Il relativo importo
(stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato su un soggetto sano;
tuttavia, in caso di accertamento di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale se si accerta che le due tipologie di postumi, indipendenti e dipendenti dall'errore medico, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ossia che la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.
Nel caso di specie, dalla CTU medico legale, svolta dal dr. con Persona_1
l'ausilio dello specialista in neurochirurgia dr. , è emerso che al Persona_2
momento del ricovero, il IN presentava, a causa dell'infortunio, un substrato patologico grave (ernia discale L5-S1 in continuità di una cisti ganglionare), idoneo a comportare un'invalidità di 50-55 punti percentuali, il quale ha aggravato il complessivo quadro menomativo riportato dal paziente in esito all'errore medico, corrispondente ad una IP del 70%, consistente in impossibilità alla deambulazione
(potendo il IN effettuare solo qualche passo a base allargata in ambiente domestico, comunque con ausilio e/o assistenza), dolore persistente nel territorio di innervazione di L5-S1, disfunzione erettile refrattaria alla terapia farmacologica, incontinenza fecale con utilizzo di presidi di assorbenza;
incontinenza urinaria pagina 3 di 6 auto-cateterismi ad intermittenza;
perdita della sensibilità nel territorio di L2, e marcata ipostenia specie a destra.
All'invalidità riportata dal IN hanno pertanto concorso più cause - l'infortunio e gli errori medici- che hanno inciso tutte sullo stesso distretto anatomico, aggravandone la compromissione complessiva.
Il danno non patrimoniale del IN va quindi rideterminato secondo il criterio utilizzato dalla S.C., dunque sottraendo dal valore tabellare della percentuale complessiva del danno permanente (70%), il valore della percentuale di danno non imputabile all'appellata (50-55%).
Quanto al danno biologico, avendo il IN l'età di 37 anni al momento dei fatti, la differenza tra il valore monetario relativo ad una IP al 70% (euro 517.883,00) e la media di quelli relativi ad una IP al 50% ed una IP al 55% (euro 330.802,50), è pari ad euro 187.080,50.
Tale danno biologico permanente va poi personalizzato in misura “media”, secondo quanto stabilito dal Tribunale senza impugnazioni sul punto.
Considerato che
le Tabelle di Milano del 2024 prevedono (per l'IP tanto del 70 quanto del 50 per cento) una personalizzazione massima del 25%, il danno biologico del IN va aumentato di euro 23.385,06, ossia del 12,5% di euro 187.080,50 euro, per un totale di euro 210.465,56.
Quanto al danno morale, il primo giudice lo ha liquidato nella misura prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano che, secondo l'id quod plerumque accidit, presumono l'esistenza e determinano l'entità del danno morale in ragione dell'entità del danno biologico permanente. Sul punto non vi è impugnazione.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, spettano quindi al IN euro 93.515,50 a titolo di danno morale. La somma si ottiene sottraendo al corrispondente monetario del danno morale correlato ad una IP al 70% (euro
258.917,00) la media tra i corrispondenti monetari del danno morale correlato ad una IP al 50% e ad una IP al 55% (euro 165.401,50).
pagina 4 di 6 Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dal IN, comprensivo della componente da IT (euro 15.543,00), va dunque rideterminato, all'attualità, in euro 319.524,06.
Devalutando il complessivo danno non patrimoniale alla data della sentenza di primo grado si ottengono euro 312.645,85, somma superiore a quella di euro
83.339,25 riconosciuta, allo stesso titolo, dal Tribunale. La differenza tra i due importi, pari ad euro 229.306,60, dovrà essere dunque corrisposta al IN previa devalutazione dalla data della sentenza di primo grado al fatto (euro 193.998,82), e successiva rivalutazione con interessi compensativi secondo la rivalutazione annuale, dal fatto ad oggi, ottenendosi così euro 260.466,87, somma che va dunque riconosciuta all'appellante in aggiunta a quanto liquidato dal primo giudice.
3) Considerato l'esito complessivo della lite, le spese processuali del primo grado di giudizio, come richiesto dall'appellante, vanno rideterminate in euro 22.457,00 per compensi, ferma, di tale importo, la distrazione di euro 6.000,00, relativi alla fase decisoria, in favore dei difensori GI UP ed Emanuela AS come da ordinanza ex art. 287 cpc.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del maggior credito riconosciuto in appello, prossimo al limite inferiore dello scaglione, e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono anch'esse la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
34/2023 del Tribunale di Forlì nei confronti dell' Controparte_2
e di in accoglimento dell'impugnazione, condanna
[...] Controparte_1
gli appellati a pagare al IN, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore importo di euro 260.446,87 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 condanna gli appellati a rifondere al IN le spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 22.457,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese da distrarsi, nei limiti di euro 6.000,00, in favore degli avvocati GI UP ed Emanuela AS.
Condanna gli appellati a rifondere al IN le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura IN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 268/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. RAFFI GUSTAVO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 34/2023 il Tribunale di Forlì accertava la responsabilità dell e dei medici e Parte_2 Controparte_1 CP_1
per l'inadeguatezza delle cure prestate a , paziente preso in
[...] Parte_1
carico, a seguito di un infortunio sul lavoro, dall'Ospedale Bufalini di Cesena in data 28.3.2014.
pagina 1 di 6 Secondo il Tribunale, i convenuti avevano causato un prolungamento dell'iter clinico del paziente, l'aggravamento della percentuale di IP derivata dall'infortunio, e la perdita di capacità lavorativa specifica.
I CTU accertavano la IT ed una IP del 70%, di cui il 50-55% era da ricondursi all'infortunio, ed il 15-20% al danno iatrogeno.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, il Tribunale liquidava al IN euro 15.543,00 per l'IT, ed euro 67.796,25 per danno biologico e morale relativi ad una IP media fra il 15 ed il 20%, con applicazione di un aumento per
«personalizzazione media» del solo danno biologico, per un totale di euro
86.221,19, compresi gli interessi compensativi maturati sulle somme svalutate alla data dei fatti e annualmente rivalutate sino alla sentenza;
liquidava inoltre il danno patrimoniale da lucro cessante in euro 83.215,77 compresi rivalutazione ed interessi compensativi.
Avverso detta sentenza proponeva appello il IN lamentando l'erroneità della liquidazione del danno da IP poiché il Tribunale, nel quantificare l'aggravamento imputabile ai sanitari, avrebbe dovuto considerare l'intera percentuale di invalidità permanente e liquidare quindi il danno iatrogeno col metodo differenziale.
Si costituivano l il e la i quali insistevano per la CP_1 CP_1 CP_1
correttezza del criterio di liquidazione utilizzato dal Tribunale, dando atto,
l' dei pagamenti da essa eseguiti in ottemperanza della sentenza Pt_2
impugnata.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 01.10.24, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Non oggetto di impugnazione incidentale la responsabilità dei sanitari né l'entità del danno alla salute derivatone, il IN si duole del fatto che la modalità di calcolo del danno non patrimoniale relativo alla IP utilizzata dal primo giudice si discosta, senza motivazione, dai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità,
e si traduce in una sottostima del danno da lui subito.
pagina 2 di 6 L'appello è fondato.
La S.C. (v. da ultimo Cass. 21261/24) insegna che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione
“per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico. Il relativo importo
(stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato su un soggetto sano;
tuttavia, in caso di accertamento di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale se si accerta che le due tipologie di postumi, indipendenti e dipendenti dall'errore medico, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ossia che la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.
Nel caso di specie, dalla CTU medico legale, svolta dal dr. con Persona_1
l'ausilio dello specialista in neurochirurgia dr. , è emerso che al Persona_2
momento del ricovero, il IN presentava, a causa dell'infortunio, un substrato patologico grave (ernia discale L5-S1 in continuità di una cisti ganglionare), idoneo a comportare un'invalidità di 50-55 punti percentuali, il quale ha aggravato il complessivo quadro menomativo riportato dal paziente in esito all'errore medico, corrispondente ad una IP del 70%, consistente in impossibilità alla deambulazione
(potendo il IN effettuare solo qualche passo a base allargata in ambiente domestico, comunque con ausilio e/o assistenza), dolore persistente nel territorio di innervazione di L5-S1, disfunzione erettile refrattaria alla terapia farmacologica, incontinenza fecale con utilizzo di presidi di assorbenza;
incontinenza urinaria pagina 3 di 6 auto-cateterismi ad intermittenza;
perdita della sensibilità nel territorio di L2, e marcata ipostenia specie a destra.
All'invalidità riportata dal IN hanno pertanto concorso più cause - l'infortunio e gli errori medici- che hanno inciso tutte sullo stesso distretto anatomico, aggravandone la compromissione complessiva.
Il danno non patrimoniale del IN va quindi rideterminato secondo il criterio utilizzato dalla S.C., dunque sottraendo dal valore tabellare della percentuale complessiva del danno permanente (70%), il valore della percentuale di danno non imputabile all'appellata (50-55%).
Quanto al danno biologico, avendo il IN l'età di 37 anni al momento dei fatti, la differenza tra il valore monetario relativo ad una IP al 70% (euro 517.883,00) e la media di quelli relativi ad una IP al 50% ed una IP al 55% (euro 330.802,50), è pari ad euro 187.080,50.
Tale danno biologico permanente va poi personalizzato in misura “media”, secondo quanto stabilito dal Tribunale senza impugnazioni sul punto.
Considerato che
le Tabelle di Milano del 2024 prevedono (per l'IP tanto del 70 quanto del 50 per cento) una personalizzazione massima del 25%, il danno biologico del IN va aumentato di euro 23.385,06, ossia del 12,5% di euro 187.080,50 euro, per un totale di euro 210.465,56.
Quanto al danno morale, il primo giudice lo ha liquidato nella misura prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano che, secondo l'id quod plerumque accidit, presumono l'esistenza e determinano l'entità del danno morale in ragione dell'entità del danno biologico permanente. Sul punto non vi è impugnazione.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, spettano quindi al IN euro 93.515,50 a titolo di danno morale. La somma si ottiene sottraendo al corrispondente monetario del danno morale correlato ad una IP al 70% (euro
258.917,00) la media tra i corrispondenti monetari del danno morale correlato ad una IP al 50% e ad una IP al 55% (euro 165.401,50).
pagina 4 di 6 Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dal IN, comprensivo della componente da IT (euro 15.543,00), va dunque rideterminato, all'attualità, in euro 319.524,06.
Devalutando il complessivo danno non patrimoniale alla data della sentenza di primo grado si ottengono euro 312.645,85, somma superiore a quella di euro
83.339,25 riconosciuta, allo stesso titolo, dal Tribunale. La differenza tra i due importi, pari ad euro 229.306,60, dovrà essere dunque corrisposta al IN previa devalutazione dalla data della sentenza di primo grado al fatto (euro 193.998,82), e successiva rivalutazione con interessi compensativi secondo la rivalutazione annuale, dal fatto ad oggi, ottenendosi così euro 260.466,87, somma che va dunque riconosciuta all'appellante in aggiunta a quanto liquidato dal primo giudice.
3) Considerato l'esito complessivo della lite, le spese processuali del primo grado di giudizio, come richiesto dall'appellante, vanno rideterminate in euro 22.457,00 per compensi, ferma, di tale importo, la distrazione di euro 6.000,00, relativi alla fase decisoria, in favore dei difensori GI UP ed Emanuela AS come da ordinanza ex art. 287 cpc.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del maggior credito riconosciuto in appello, prossimo al limite inferiore dello scaglione, e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono anch'esse la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
34/2023 del Tribunale di Forlì nei confronti dell' Controparte_2
e di in accoglimento dell'impugnazione, condanna
[...] Controparte_1
gli appellati a pagare al IN, per il titolo di cui in motivazione, l'ulteriore importo di euro 260.446,87 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 5 di 6 condanna gli appellati a rifondere al IN le spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 22.457,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese da distrarsi, nei limiti di euro 6.000,00, in favore degli avvocati GI UP ed Emanuela AS.
Condanna gli appellati a rifondere al IN le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.848,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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