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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12382 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 13952/2021 R.G. controversie lavoro promossa
da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Parte_8
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_9 Parte_10
Flavia Bruschi e dall'avv. Alessia Ragusa per procura allegato al ricorso telematico,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò, dall'avv. Francesco Bartolotta e dall'avv. Maria Carmela Lampariello per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: calcolo dell'indennità di ferie – differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 25 maggio 2021 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso di avere svolto attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, con inquadramento nella categoria “assistenti di volo”, qualifica di assistente di volo, fino al 31 dicembre 2014, data di passaggio “a seguito delle note vicende liquidatorie che hanno interessato detta società”, ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Controparte_2
-, presso la quale prestano attualmente servizio, formulando le
[...] seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione /o interpretazione conforme al diritto Comunitario, sopra richiamato, l'illegittimità dell'art. 8 ccal cai e art 8 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, nella parte in cui escludono dal calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità di volo oraria integrativa;
2. Conseguentemente dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nella base di calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
3. Condannare, per l'effetto, la parte convenuta in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: : € Parte_1
19.939,56; : € 10.744,28; : € 11.577,29; Parte_2 Parte_3
: € 9.871,73; : € 14.344,23; Parte_4 Parte_5 [...]
: € 16.440,20; : € 13.237,85; : Pt_6 Parte_7 Parte_8
€ 19.501,60; : € 3.801,52; : € 10.458,82, o della Parte_9 Parte_10 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato, ovvero ex art. 432 c.p.c. e/o della somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento al parametro della media del volato annuale, ovvero per come quantificati dalla CTU contabile che si vorrà ammettere in ipotesi di contestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. Attuaz. C.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
5. dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la compagine sociale ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei diritti e dei crediti rivendicati e ha contestato, nel merito, la ricostruzione attorea del quadro normativo e la correttezza dei conteggi predisposti dai ricorrenti. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 3 dicembre 2024 la controversia è stata decisa.
2. In via preliminare, preme osservare che i ricorrenti hanno evocato in giudizio il soggetto che assumono essere titolare del diritto di credito, allegando di essere passati, per effetto di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di senza soluzione di Controparte_4 continuità, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con conseguente responsabilità solidale anche in capo alla cedente, odierna convenuta, per i crediti pregressi. A parere del decidente, non sussistono dubbi in ordine alla titolarità delle obbligazioni dedotte in contratto in capo alla società resistente, la quale ha certamente – e incontestatamente – cessato la sua attività di vettore aereo il 31 dicembre 2014, ma per effetto di una cessione di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., nei confronti della nuova – e attuale – datrice di lavoro dei ricorrenti, Controparte_4
Giova, infatti, osservare che in punto di fatto la sussistenza di una fattispecie di cessione di azienda, espressamente invocata nell'atto introduttivo (cfr. pag. n. 2 del ricorso), non sia stata specificamente contestata dalla resistente, la quale, piuttosto, ha incentrato le proprie difese al fine di dimostrare che il termine di prescrizione in capo al cedente decorre al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro, venendo successivamente instaurato un nuovo rapporto, sia pur con mantenimento dei preesistenti diritti. Per contro, nell'ambito del processo del lavoro, di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, espungendolo dal thema probandum, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie (Cass., Sez .Un. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). La contestazione della resistente è, a parere del decidente, del tutto generica, in quanto articolata nei seguenti termini: “Come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore aereo alla data del 31 dicembre 2014 e in tale data è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni amministrative e/o contabili) (cfr. docc. 10 e 11). Contr A partire dall'1.1.2015, alla società sono stati revocati sia il COA (certificato di operatore aeronautico) sia la licenza di volo e il personale navigante ha visto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate. La Società convenuta è del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Sul punto si eccepisce, fin d'ora, la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'odierno Giudicante”. Invero, è evidente che la precedente datrice di lavoro non sia a conoscenza dei successivi sviluppi delle vicende lavorative dei propri ex dipendenti, né si può ragionevolmente pretendere altrimenti. Tuttavia, ciò che rileva in questa sede è esclusivamente la situazione verificatasi tra dicembre 2014 e gennaio 2015, rispetto a cui non è stato revocato in dubbio che la cessazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti sia intervenuta in regione della dedotta fattispecie di cessione, né è stata allegata la diversa causale che vi avrebbe posto termine, specificando che si sarebbe trattato, per ipotesi, di licenziamento, o di dimissioni, o di risoluzione consensuale o di cessione individuale di contratto o di qualsiasi altra situazione che possa spiegare come i lavoratori abbiano cessato il loro rapporto in modalità differente da quella allegata nel ricorso.
Sarebbe stato onere precipuo della resistente, invero, allegare che i lavoratori ricorrenti siano transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro in forza di un titolo del tutto autonomo e indipendente – come detto, circostanza nemmeno profilata in memoria di costituzione –, pur mantenendo la mantenendo la medesima anzianità convenzionale. Stante il principio di circolarità che lega oneri di allegazione, contestazione e prova, poi, le successive contestazioni dei fatti risultano tardive e del tutto inammissibili. La sussistenza dell'allegata cessione si evince, pur nella laconicità delle deduzioni attoree sul punto, anche dalla stessa visura camerale della resistente, dalla quale emerge a pagina 51 un atto di cessione di azienda in favore di in data 22 dicembre 2014, depositato il Controparte_4 giorno successivo (cfr. doc. 11 della memoria di costituzione). Parimenti, la vicenda successoria è confermata dalla disamina delle buste paga prodotte in allegato alla costituzione, dalla cui disamina si evince per tutti i lavoratori ricorrenti il mantenimento dell'anzianità convenzionale da ciascuno di essi posseduta nei confronti del nuovo datore di lavoro, indice inequivocabile di un effettivo e pieno fenomeno successorio. A decisivo conforto, poi, può essere acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il contratto di cessione di azienda, offerto in produzione dai ricorrenti in allegato all'istanza del 25 ottobre 2023, in vista dell'udienza del giorno successivo, la cui sussistenza già si evince in maniera significativa dalla produzione ritualmente acquisita al giudizio. Il giudice di legittimità, già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 11353 del 17 giugno 2004, ha da tempo chiarito che “Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata”. Invero, “nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di "semiplena probatio", ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria” (cfr. Cass., sez. lav., n. 29006 del 10 dicembre 2008). In tale ottica, è stato sottolineato che “è carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 22305 del 24 ottobre 2007). Ne discende, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in precedenza.
2.1 Rappresenta questione nuova e, di conseguenza, inammissibile, quella prospettata da parte resistente soltanto nelle note autorizzate del 18 marzo 2024, con le quali è stato dedotto che il regime di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. non potrebbe operare nei confronti della cedente, perché sarebbe stato escluso dagli accordi conclusi in sede sindacale per regolare la cessione di azienda delle imprese in crisi, dovendosi così applicare il disposto dell'art. 47, commi 4 bis e 5, della legge n. 428/1990. A parte che si tratta di una questione che si pone in contrasto con l'assunto iniziale, fermamente ribadito, secondo cui non ricorrerebbero gli estremi di una cessione di azienda, giacché la normativa sopra richiamata presuppone, per l'appunto, un fenomeno successorio, sia pure regolato da disposizioni speciali, in ogni caso viene profilato un ampliamento dell'ambito dell'accertamento giurisdizionale, tale da essere precluso dal rigido sistema di correlazione tra allegazioni, contestazioni e prove che permea il rito del lavoro, e, in particolare, dalla previsione dell'art. 416 c.p.c. La tesi sostenuta dal datore di lavoro, peraltro, è infondata, confermando in modo decisivo l'applicazione del regime di responsabilità previsto dal secondo comma dell'art. 2112 c.c. Premesso che le due norme invocate dalla resistente sono diverse per ambito applicativo ed effetti, il quinto comma dell'art. 47 della legge n. 428/1990 stabiliva, nel testo vigente ratione temporis, che “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante”. Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che ricorressero le condizioni per l'applicazione del precetto in questione, non emergendo, in particolare, che nei confronti della cedente sia stata adottata “dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria”. Nessuna di queste condizioni, richieste dalla norma, emergono dal contratto di cessione di azienda, sopra indicato, né peraltro dagli stessi accordi conclusi precedentemente in sede sindacale (di cui al n. N della produzione documentale della convenuta in allegato alle note autorizzate), i quali, per contro, nel prevedere espressamente la cessione dei contratti di lavoro per il personale incluso negli elenchi allegati, senza soluzione di continuità, nell'organico della cessionaria, attestano soltanto la sussistenza di uno stato di crisi aziendale e l'applicazione del disposto del – diverso – comma 4 bis dell'art. 47, che, per l'appunto, si riferisce anche alle imprese in stato di crisi aziendale.
2.2 Con riferimento alla portata del comma 4 bis, il quale prevedeva, nel testo in vigore all'atto del conferimento del ramo di azienda, che “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”, la Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento consolidato, nella sentenza 12 maggio 2022, n. 15231, ha avuto modo di chiarire che “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. n. 675 del 1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. In L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c., concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 c.c., trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione Europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della Dir. n. 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa" (Cass. n. 10414 e Cass. n. 10415 del 2020; Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021)”. Accertato, quindi, che nel caso di specie trova applicazione il disposto dell'art. 2112 c.c. con riferimento al passaggio dei dipendenti della cedente, peraltro avvenuto pacificamente per tutti i ricorrenti in data 1 gennaio 2015 – come comprovato anche dalle buste paga prodotte in giudizio – trova conseguente applicazione anche il disposto contenuto nel secondo comma della norma, che prevede la responsabilità solidale del cedente per i crediti sussistenti al momento della cessione. A parte che, come univocamente stabilito dal Supremo Collegio, in termini pienamente condivisi dal decidente, gli accordi sindacali di cui all'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428/1990 operano soltanto sul piano dell'eventuale deroga delle condizioni di lavoro alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, la parte datoriale non ha nemmeno indicato in quale clausola degli accordi sarebbe stata prevista una deroga al regime di responsabilità per le obbligazioni maturate al momento della cessione. Clausola derogatoria, invero, estranea alle previsioni negoziali in questione. Per contro, non assume alcuna attitudine derogatoria quanto eventualmente pattuito in segno contrario dai contraenti all'atto della cessione del ramo di azienda, non potendo gli stessi derogare a disposizioni imperative di legge. Si ricava, pertanto, una definitiva conferma sul regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati in precedenza, ai sensi dell'art. 2112 c.c.
3. Da questo rilievo preliminare deriva, altresì, il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, secondo cui il relativo termine non potrebbe continuare a decorrere in capo al cedente, ma soltanto – eventualmente –, nei confronti del cessionario, dovendosi così operare una scissione. L'assunto non può essere condiviso. L'art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del personale della navigazione aerea, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno “dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro”. Difetta, pertanto il presupposto previsto dalla norma, rappresentato, come detto, dalla cessazione o risoluzione del contratto, e dunque del rapporto di lavoro, nel caso di specie giuridicamente proseguito con il cessionario. Né depone in senso inverso quanto argomentato dalla difesa di
[...] in ordine alla circostanza che il trasferimento dell'azienda, ai sensi CP_3 dell'art. 2112 c.c., integrerebbe una novazione soggettiva del rapporto, dal lato del datore di lavoro, poiché detta novazione non determina una soluzione nella continuità giuridica del rapporto di lavoro, che prosegue senz'altro con il cessionario, come dimostrato dalla pacifica esigibilità del TFR maturato anche alle dipendenze del cedente soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario. Invero, l'art. 2112 c.c., sancendo che “in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, impedisce di ritenere che il contratto di lavoro possa considerarsi cessato o risolto per effetto della sostituzione della parte datoriale. Ne discende che la sostituzione della parte datoriale ex art. 2112 c.c. non vale a integrare il dies a quo del termine prescrizionale individuato dall'art. 937 codice della navigazione. In questa linea interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto (ed anche la prescrizione - può aggiungersi marginalmente - decorre da tale data: Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894). Pertanto in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 c.c.. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2 invece unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda, è il datore di lavoro cessionario”(cfr. Cass., sez. lav., n. 19291 del 22 settembre 2011).
Per lo stesso ordine di motivi, anche il fatto che i ricorrenti non siano più inseriti nei turni di lavoro del personale di appare irrilevante, CP_3 atteso che di sbarco, a seguito del trasferimento di azienda, potrà propriamente parlarsi soltanto al momento in cui i lavoratori non saranno più inseriti nei turni di lavoro del cessionario, con cui il rapporto di lavoro è poi proseguito. Infine, neppure rileva la circostanza che a seguito della cessione del rapporto di lavoro verrebbe meno il metus del lavoratore nei confronti del cedente, trattandosi di profilo del tutto estraneo alla ratio dell'art. 937 cod. nav. Sul punto la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 354/2006 – che ha fornito un'esegesi delle disposizioni in esame laddove prevedono per il personale marittimo e aeronautico la decorrenza della prescrizione soltanto dalla cessazione del rapporto (e non anche in costanza di rapporto), – ha chiarito che “Il fatto che la non decorrenza della prescrizione operasse solo per i rapporti disciplinati dal codice della navigazione costituisce prova dell'irrilevanza del metus come causa di giustificazione della specificità della disciplina del lavoro nautico e aeronautico…Ciò esclude logicamente che la ragion d'essere originaria della norma possa essere stata quella della tutela del lavoratore rispetto al timore di un licenziamento….Se il fondamento razionale delle disposizioni censurate deve, dunque, necessariamente essere ricercato all'interno del sistema del codice della navigazione, esso può essere rinvenuto solo nel fatto che le prestazioni lavorative del personale di bordo o di volo sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente. Con la disposizione sulla decorrenza della prescrizione, il legislatore del 1942 ha inteso dare rilievo ad una situazione o di vera e propria impossibilità (per i rapporti a viaggio) o di particolare difficoltà (nel rapporto a più viaggi, in quello a tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del diritto, connesse alla fisica lontananza dal foro competente, in ciò non discostandosi dalla regola generale dell'art. 2935 cod. civ. Motivazioni, queste, che sono alla base delle norme dettate sia in tema di lavoro con il personale di volo (art. 937 cod. nav.), sia per il contratto di arruolamento (art. 373 cod. nav.). La specificità del fondamento razionale delle norme, non influenzata dall'evoluzione della tutela normativa e giurisprudenziale, giustifica la diversità di regime rispetto al lavoro comune. Devono, pertanto, ritenersi infondate le questioni di legittimità relative all'art. 3 Cost…”. È allora evidente che la ratio della disposizione, siccome ricostruita dal giudice delle leggi, non viene affatto meno per effetto del trasferimento di azienda, ove il rapporto di lavoro, e dunque le prestazioni del personale di bordo, prosegua senza soluzione di continuità con il cessionario, così come avvenuto nel caso di specie.
3.1 Più di recente, la Consulta, nella sentenza n. 143 del 2023 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., dopo avere sottolineato il regime di specialità del rapporto della navigazione aerea, ha così motivato: “
8. La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966. 9.- Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l'art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell'art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. 10.- È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. E invero, anche a non voler considerare la sussistenza di un metus, che peraltro potrebbe non essere limitato all'ipotesi di licenziamento ritorsivo, ma anche a possibili discriminazioni nelle destinazioni o negli avanzamenti di carriera, resta comunque fermo quanto dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 354 del 2006, per la quale la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di esercizio del diritto per l'estrema mobilità caratteristica dell'attività di tali lavoratori. Gli argomenti portati dall'ordinanza di rimessione sull'evoluzione tecnologica, che oggi permetterebbe con un semplice messaggio di posta elettronica di interrompere la prescrizione, hanno una solo apparente plausibilità. Invero, l'atto interruttivo della prescrizione avviene di regola all'esito di una non semplice ponderazione dei vantaggi e possibili svantaggi che l'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro potrebbe comportare, valutazione questa che presuppone la consultazione di un legale al fine di avere l'esatta cognizione dei possibili esiti di un giudizio. È, pertanto, di tutta evidenza che il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma piuttosto al processo decisionale che lo presuppone e che non può certo essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale”. Con specifico riferimento all'altro profilo sollevato nell'ordinanza di rimessione, “in quanto la suddetta disposizione consentirebbe ai ricorrenti nel ricorso principale di far valere ancora, allo stato attuale, i propri diritti essendo i loro rapporti di lavoro proseguiti con la cessionaria , Controparte_5 ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.”, ha raggiunto la seguente conclusione:
“11.- La questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di , secondo cui la decorrenza dalla fine CP_3 del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria. In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati. Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”. È stato così confermato che nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. la decorrenza del termine di prescrizione non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, sicché la stessa non può dirsi maturata, a prescindere da eventuali atti interruttivi nei confronti della cedente, con rigetto dall'eccezione della resistente.
4. Venendo al merito, tutti i ricorrenti hanno rivendicato la mancata inclusione nel trattamento retributivo percepito per il periodo annuale di ferie della indennità oraria integrativa di volo, così da percepire compensi molto inferiori a quelli ordinari, con riferimento al periodo 2009 – 2014, deducendo la nullità della normativa contrattuale applicata dal datore di lavoro. La questione, a parere del decidente, è fondata, essenzialmente per le ragioni esposte dalla Corte di cassazione nella sentenza 23 giugno 2022, n. 20216, secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico – limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale – per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”. Il medesimo vizio di nullità (parziale) rilevato dalla S.C. in riferimento all'art. 10 del CCNL Assaereo – Sezione vettori, personale navigante tecnico (applicato dalla convenuta dal 16 luglio 2014), deve, per le medesime ragioni, essere rilevato con riferimento alle ulteriori clausole dello stesso contratto puntualmente richiamate in ricorso e, cioè, l'art. 8 (ferie) sezione seconda – assistenti di volo, e l'art. 25 (componenti trattamento economico e loro pagamento), nonché alle corrispondenti clausole del contratto collettivo Contro aziendale pplicato fino al 16 luglio 2014 e, cioè, gli artt. 8 e 25 sezione b
– assistenti di volo (doc. n. 8 del ricorso). Come nel caso esaminato dalla S.C. nella sopra citata sentenza n. 20216/2022, anche nel presente giudizio, in fatto, secondo quanto puntualmente dedotto in ricorso, l'indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione che incide nella misura circa del 40%. Si fa integrale rinvio all'ampia motivazione della testé citata sentenza, che, come detto, si condivide pienamente sotto tutti i profili, per respingere sia l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d. lgs. n. 66/2003 e 4 del d. lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, in quanto si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così come interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10, sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiedere se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 4 della direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla normativa nazionale, “ostino ad una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Esaustive argomentazioni idonee a respingere tali eccezioni si leggono infatti ai punti 33-49 della sentenza della S.C. n. 20216/2022.
4.1 Privo di pregio è l'assunto difensivo datoriale secondo cui, avendo comunque la contrattazione collettiva di settore regolato la retribuzione spettante durante il periodo feriale, includendovi l'indennità di volo minima garantita, la fattispecie sarebbe diversa da quella affrontata della Corte europea nei confronti di un vettore, TI WA, il quale non attribuiva al personale alcuna indennità di volo durante il periodo feriale: sicché la mancata considerazione anche dell'indennità oraria di volo integrativa nel trattamento retributivo feriale non renderebbe il trattamento economico non comparabile con quello percepito durante lo svolgimento delle mansioni e non si determinerebbe alcuna attitudine dissuasiva nei confronti dei lavoratori. Questi argomenti non sono condivisibili e sono stati direttamente confutati anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che muovendosi nel medesimo solco interpretativo della sentenza 20216/2022 ne ha ribadito i principi e definito i contorni applicativi, precisando come la riduzione del trattamento economico durante il periodo feriale produca un effetto dissuasivo ex ante e che, di conseguenza, la retribuzione del periodo feriale deve essere equivalente a quella dell'arco temporale lavorato. In fattispecie diversa, ma regolata dai medesimi principi, la Suprema
Corte ha ribadito che la retribuzione delle ferie deve comprendere qualsiasi importo correlato all'esecuzione delle mansioni lavorative e allo status del lavoratore, in conformità al diritto comunitario;
in quest'ottica, in particolare, sono stati richiamati i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare la sentenza «AM» del 15 settembre 2011, che impone di includere nella retribuzione feriale qualsiasi importo correlato alle mansioni lavorative per evitare un effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie, così confermando che la retribuzione delle ferie deve essere pari a quella ordinaria del lavoratore, per evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie (cfr. Cass., sez. lav., n. 14089 del 21 maggio 2024). Così, in particolare, ha motivato il Supremo Collegio: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al CP_6 personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 5.9.2011, C-155/10, AM;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_11
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012)”.
4.2 Nel medesimo versante interpretativo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 13972 del 20 maggio 2024, sul presupposto che “Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_7
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_8
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso”, ha ribadito che “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_2 precisato che con l'espressione <
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216)”.
4.3 Nella coeva sentenza n. 13392 del 20 maggio 2024 il giudice di legittimità, peraltro anche in questo caso espressamente richiamando in senso adesivo le statuizioni della sentenza n. 20216/2022 in ordine al personale aereo navigante, ha ancor meglio puntualizzato che “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo CP_6 al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, AM;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_11
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ”. Per_1
4.4 Ancora, in chiave nomofilattica e in continuità con l'interpretazione consolidata, il Supremo collegio ha ribadito nella sentenza n. 19991 del 19 luglio 2024 che “10. essi non sono fondati, per i motivi espressi in numerosi precedenti di questa Corte, cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023; 11. questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
12. i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, AM;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ); Parte_11
13. in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ; Per_1
14. conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”. Alla stregua di queste premesse, il Collegio ha ritenuto che “20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
22. è stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE AM cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_11 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE AM cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)”.
4.5 Da ultimo, nel richiamare siffatti precedenti in senso adesivo, con specifico riferimento anche alla sentenza n. 20216/2022, la Suprema Corte ha confermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25840 del 27 settembre 2024). Come si vede, rappresenta indirizzo interpretativo granitico nella giurisprudenza di legittimità, per motivazioni pienamente condivise dal decidente, quello secondo cui l'indennità integrativa di volo debba essere computata nella retribuzione feriale del personale navigante al fine di rendere il dettato normativo interno adeguato alle previsioni di quello eurounitario, producendosi, in caso contrario, a una verifica ex ante – per l'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie –, una riduzione di compensi inerenti alle mansioni proprie della qualifica rivestita e, al contempo, un effetto potenzialmente dissuasivo dal godimento delle stesse.
5. Con riferimento al criterio di quantificazione della retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che – seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della sentenza del 15 settembre 2011, AM e altri
contro
TI AI plc, causa C-155/10, ampiamente disaminata in senso adesivo anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 20216/2022) – in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee.
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta da CP_3
(tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno, nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, la solidarietà espansiva o difensiva, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Infatti, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante, che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita e una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione, bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi – ove, ovviamente, sussistenti – in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri. L'individuazione dell'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie non consente di accogliere la domanda di pagamento delle somme richieste nel ricorso, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione
– fermamente contestato, peraltro, in memoria di costituzione – che non appare conforme ai principi di diritto interno e comunitario che governano la materia, per come anche ricostruiti dal giudice legittimità con la sentenza n. 20216/2022 e con le successive pronunce, sopra richiamate. Infatti, i ricorrenti hanno richiesto per ogni giorno di ferie fruito la retribuzione pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito in un anno (900) e dividendolo per 365; in tal modo, se il lavoratore, nell'anno di riferimento, ha volato per un numero di ore inferiore al massimo, si determina l'inaccettabile risultato di retribuire il giorno di ferie in misura maggiore rispetto alla retribuzione media dei giorni di servizio, determinando una ingiustificata locupletazione in favore del lavoratore. Inoltre, un criterio similmente standardizzato non terrebbe conto della necessità di parametrare la retribuzione delle ferie a quella ordinaria e media in un periodo rappresentativo, come richiesto dalla Corte di Giustizia. La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cass., sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2416 e Cass., sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio, ovvero acquisita dal giudice ricorrendo ai poteri officiosi, ove ne sussistano i presupposti. Invero, lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzato per supplire a carenze assertive e, in linea di massima, nemmeno probatorie delle parti, con l'unico limite dell'utilizzabilità dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. ove si renda necessario approfondire significativi spunti di indagine già ritualmente e tempestivamente forniti dalle prove offerte al processo. Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti o, in difetto, sulla scorta delle tabelle redatte da parte ricorrente, ove tale dato è chiaramente indicato e non è stato oggetto di contestazioni da parte di , il totale dell'indennità di volo integrativa CP_3 percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di eventuale assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, l'ausiliario effettuerà il calcolo esclusivamente in base alle tabelle redatte da parte ricorrente. Giova sul punto precisare che i ricorrenti hanno prodotto in allegato alla costituzione in giudizio le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e che, peraltro, i dati relativi ai giorni di ferie fruiti nel corso dell'anno e delle giornate e delle ore di volo sono stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo, senza che sia stata svolta alcuna effettiva e puntuale contestazione in memoria di costituzione, sicché si tratta di elementi fattuali definitivamente acquisiti al giudizio.
5.1 In ragione della rinuncia all'incarico da parte di due c.t.u. nominati dal Tribunale, il decidente ha affidato a parte ricorrente l'incarico di predisporre conteggi subordinati elaborati sulla base dei principi sopra indicati, assegnando a parte convenuta termine sino a 20 giorni prima dell'udienza di discussione per contestare gli eventuali errori di calcolo effettuati da parte ricorrente e procedere, in questo caso, alla predisposizione di un conteggio alternativo sulla base delle linee tracciate nell'elaborazione del quesito. Detto termine, tuttavia, non è stato rispettato da parte resistente, la quale ha proceduto a contestazione tardiva e generica, sostanzialmente replicando le medesime doglianze già indirizzate nei confronti dei conteggi elaborati in allegato in ricorso, senza tenere conto che i nuovi sono diversi e senza, soprattutto, produrre conteggi alternativi, come richiesto dal decidente per potere riscontrare l'eventuale errore commesso da parte ricorrente nell'applicare i parametri sopra stabiliti. Ciononostante, la quantificazione delle differenze retributive non può essere effettuata sulla base dei conteggi subordinati predisposti da parte ricorrente, i quali non sono stati predisposti in applicazione dei criteri formulati nel quesito peritale, né dei parametri fissati dal decidente. Invero, dopo avere calcolato l'importo dell'indennità di volo integrativa annuale, di guisa da non alterare le diverse tipologie di volo – a corto e a lungo raggio, effettuate, le quali sono remunerate in modo differente –, nel provvedere a determinare l'importo medio giornaliero parte ricorrente ha provveduto a dividere l'importo annuo non per i giorni dell'anno (365), detratte le assenze per ferie o altri motivi, come espressamente indicato, ma per i soli giorni di volo effettivo, sì da quantificare l'indennità media giornaliera in modo non corrispondente alla sua effettiva incidenza sulla prestazione lavorativa annua. Per l'effetto, anche il calcolo dell'IVO spettante, ottenuta moltiplicando l'importo giornaliero per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno risulta non corretto e, segnatamente, di gran lunga eccedente rispetto a quello effettivamente spettante. Specificamente, è stato rivendicato in favore di Parte_1
l'importo di € 18.321,76, di l'importo di € 6.934,60, di Parte_2
l'importo di € 10.976,33, di l'importo Parte_3 Parte_4 di € 12.941,60, di l'importo di € 16.438,25, di Parte_5 Parte_6
l'importo di € 14.095,08, di l'importo di € 14.095,08, di Parte_7
l'importo di € 19.968,07, di l'importo di € Parte_8 Parte_9
4.575,48 e di l'importo di € 9.054,40 (cfr. conteggi subordinati Parte_10 depositati in allegato alle note all'uopo autorizzate).
6. Ritiene, pertanto, il decidente di dover procedere alla rimodulazione dei conteggi subordinati, i cui dati fattuali non sono stati oggetto di contestazione, provvedendo a riliquidare l'indennità di volo oraria media annua per ogni ricorrente, per ogni annualità oggetto di controversia, effettuando il calcolo nel seguente modo: in primo luogo, tenere in considerazione l'I.V.O. annua percepita da ogni lavoratore, per come indicata nei conteggi subordinati, successivamente suddividerla per i giorni dell'anno, detraendo altresì i periodi di assenza, per come parimenti risultanti nei conteggi – ove esattamente determinati – e, infine, moltiplicarla per il numero di ferie godute da ogni lavoratore nell'anno di riferimento, provvedendo poi alla relativa sommatoria delle varie annualità, per liquidare i crediti per ogni ricorrente, nei termini che seguono.
6.1 Con riguardo a , assunto dal 13 gennaio 2009, Parte_1 premesso che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 20.160,27, 120 giorni di volo, 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 30 = 335), ammonta al minore importo di € 60,17 e il relativo credito a € 1.805,10. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 18.097,78 e 28 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 53,70 e il relativo credito a € 1.503,60. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 12.961,42 e 37 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 39,51 e il relativo credito a € 1.461,87. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 15.713,03 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 46,90 e il relativo credito a € 1.407,00. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 16.572,51 e 27 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 49,03 e il relativo credito a € 1.323,81. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 7.501,38.
6.2 Con riguardo a , assunta dal 13 gennaio 2009, premesso Parte_2 che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 7.225,89, 125 giorni di volo, 15 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 15 = 350), ammonta al minore importo di € 20,64 e il relativo credito a
€ 309,60.
Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 9.375,45 e 21 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 27,25 e il relativo credito a € 572,25.
Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 8.186,11 e 21 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 23,79 e il relativo credito a € 499,59.
Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 10.335,36 e 23 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza nel mese di novembre per cassa integrazione, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 30,22 e il relativo credito a € 695,06.
Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 9.150,24 e 22 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 26,67 e il relativo credito a € 586,74. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 2.663,24.
6.3 Con riguardo a , assunta dal 13 gennaio 2009, Parte_3 nell'anno 2009 risulta una I.V.O. annuale di € 12.975,68, 120 giorni di volo, 8 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 12 - 8 = 345), ammonta al minore importo di € 37,61 e il relativo credito a € 300,88. Nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 16.743,57 e 15 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 47,83 e il relativo credito a € 717,45. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 11.869,81 e 11 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 33,53 e il relativo credito a € 368,83. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 11.128,98 e 15 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 31,79 e il relativo credito a € 476,85. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 12.787,89 e 18 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza nel mese di novembre per cassa integrazione, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 36,85 e il relativo credito a € 663,30. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 10.689,90 e 15 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 30,54 e il relativo credito a € 458,10. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 2.985,41.
6.4 Con riguardo a , assunto dal 13 gennaio 2009, Parte_4 premesso che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 8.609,16, 116 giorni di volo, 26 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 26 = 339), ammonta al minore importo di € 25,39 e il relativo credito a € 660,14. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 10.990,95 e 33 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 33,10 e il relativo credito a € 1.092,30. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 12.216,86 e 17 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 35,10 e il relativo credito a € 596,70. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 10.556,72 e 28 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 31,32 e il relativo credito a € 876,96. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 11.711,60 e 20 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 33,94 e il relativo credito a € 678,80. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 3.904,90.
6.5 Con riguardo a , assunto dal 13 gennaio 2009, Parte_5 nell'anno 2009 risulta una I.V.O. annuale di € 17.098,78, 234 giorni di volo, 24 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 12 - 24 = 329), ammonta al minore importo di € 51,97 e il relativo credito a € 1.247,28. Nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 19.014,29 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 56,75 e il relativo credito a € 1.702,50. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 16.970,86 e 29 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 50,50 e il relativo credito a € 1.464,50. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 12.653,30 e 27 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 37,43 e il relativo credito a € 1.010,61. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 15.873,01 e 30 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza nel mese di novembre per cassa integrazione, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 47,38 e il relativo credito a € 1.421,40. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 13.446,98 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 40,26 e il relativo credito a € 1.248,06. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 8.094,35.
6.6 Con riguardo a , assunta dal 13 gennaio 2009, Parte_6 nell'anno 2009 risulta una I.V.O. annuale di € 17.927,54, 181 giorni di volo, 26 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 12 - 26 = 327), ammonta al minore importo di € 54,82 e il relativo credito a € 1.425,32. Nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 14.564,70 e 22 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 42,46 e il relativo credito a € 934,12. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 19.888,95 e 22 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 57,98 e il relativo credito a € 1.275,56. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 15.580,15 e 23 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 45,55 e il relativo credito a € 1.047,65. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 17.934,05 e 22 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza nel mese di novembre per cassa integrazione, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 52,28 e il relativo credito a € 1.150,16. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 11.529,58 e 22 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 33,61 e il relativo credito a € 739,42. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 6.572,23.
6.7 Con riguardo a , assunto dal 16 novembre 2009, Parte_7 premesso che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 7.066,89, 85 giorni di volo, 27 giorni di ferie, oltre a un periodo di assenza per malattia nel mese di ottobre, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 31 – 27 = 335), ammonta al minore importo di € 23,01 e il relativo credito a € 621,27. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 13.032,13 e 35 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 39,49 e il relativo credito a € 1.382,15. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 12.778,07 e 29 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 38,02 e il relativo credito a € 1.102,58. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 11.510,11 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 34,46 e il relativo credito a € 1.068,26. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 11.908,92 e 31 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 35,65 e il relativo credito a € 1.105,15. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 5.279,41.
6.8 Con riguardo a , assunto dal 16 novembre 2009, Parte_8 premesso che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 10.056,01, 89 giorni di volo, 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 30 = 335), ammonta al minore importo di € 30,01 e il relativo credito a € 900,30.
Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 19.001,05 e 33 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 57,23 e il relativo credito a € 1.888,59.
Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 17.424,53 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 52,01 e il relativo credito a € 1.560,30.
Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 18.128,19 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 54,11 e il relativo credito a € 1.623,30.
Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 19.913,37 e 30 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché
l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 59,44 e il relativo credito a € 1.783,20. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 7.755,69.
6.9 Con riguardo a , assunta dall'1 luglio 2009, premesso Parte_9 che non sono stati richiesti compensi per gli anni 2009 e 2010, nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 1.477,35, 27 giorni di volo, 5 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza per maternità sino a tutto il mese di settembre, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (tenuto peraltro conto, per questo specifico anno, della data di assunzione, successiva all'inizio dell'anno solare: 365 - 273 - 5 = 87), ammonta al minore importo di € 16,98 e il relativo credito a € 84,90. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 5.297,49 e 20 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 15,35 e il relativo credito a € 307,00. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 6.256,59 e 22 giorni di ferie, nonché un periodo di assenza nel mese di novembre per cassa integrazione, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 18,24 e il relativo credito a € 401,28. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 6.611,34 e 22 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 19,27 e il relativo credito a € 423,94. Il credito complessivo in favore della ricorrente ammonta, in definitiva, a € 1.217,12.
6.10 Con riguardo a , assunto dal 16 novembre 2009, Parte_10 premesso che non sono stati richiesti emolumenti per l'anno 2009, nell'anno 2010 risulta una I.V.O. annuale di € 8.101,48, 88 giorni di volo, 20 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera, che va quantificata dividendo non per i soli giorni di volo, ma per le mensilità dell'intero anno solare, detratte le assenze per ferie o altri motivi (365 - 20 = 345), ammonta al minore importo di € 23,48 e il relativo credito a € 469,60. Nell'anno 2011 risulta una I.V.O. annuale di € 6.707,82 e 29 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 19,96 e il relativo credito a € 578,84. Nell'anno 2012 risulta una I.V.O. annuale di € 6.278,27 e 19 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 18,14 e il relativo credito a € 344,66. Nell'anno 2013 risulta una I.V.O. annuale di € 11.067,33 e 13 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 31,44 e il relativo credito a € 408,72. Nell'anno 2014 risulta una I.V.O. annuale di € 10.003,64 e 19 giorni di ferie, mentre non risultano periodi di assenza specificamente indicati, sicché l'I.V.O. giornaliera ammonta al minore importo di € 28,91 e il relativo credito a € 549,29. Il credito complessivo in favore del ricorrente ammonta, in definitiva, a
€ 2.351,11.
7. Conclusivamente, pertanto, la resistente va condannata a pagare in favore di l'importo di € 7.501,38, di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 2.663,24, di l'importo di € 2.985,41, di Parte_3
l'importo di € 3.904,90, di l'importo Parte_4 Parte_5 di € 8.094,35, di l'importo di € 6.572,23, di Parte_6 Parte_7
l'importo di € 5.279,41, di l'importo di €
[...] Parte_8
7.755,69, di l'importo di € 1.217,12 e di l'importo Parte_9 Parte_10 di € 2.351,11. Agli importi dovuti vanno inoltre aggiunti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
8. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle ex d.m. n. 147/2022, prendendo come base l'importo medio dello scaglione di riferimento della controversia di maggior valore sulla base della somma effettivamente riconosciuta (€ 5.388, per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00: cfr. Cass. n. 602/2019) che, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) e tenuto conto che alcune delle restanti domande appartengono allo scaglione inferiore (€ 1.100 - € 5.200), viene aumentato del 30% per quelle rientranti nel medesimo scaglione e del 10% per ogni altro ricorrente, per un totale del 170%. Ai compensi va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi (art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di l'importo di € 7.501,38, di Parte_1 Parte_2
l'importo di € 2.663,24, di l'importo di € 2.985,41, di Parte_3
l'importo di € 3.904,90, di l'importo Parte_4 Parte_5 di € 8.094,35, di l'importo di € 6.572,23, di Parte_6 Parte_7
l'importo di € 5.279,41, di l'importo di €
[...] Parte_8
7.755,69, di l'importo di € 1.217,12 e di l'importo Parte_9 Parte_10 di € 2.351,11. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.547,60, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 3 dicembre 2024 Il giudice Cesare Russo