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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2281/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/6/2025, alle ore 10:05, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DI PAOLA Parte_1 C.F._1
CRISTINA; per l'avv. DIPASQUALE ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. OLGA Controparte_1
ANSALDI.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Parte opponente si riporta alle conclusioni rassegnate con le memorie del 21/5/2025 e insiste nell'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. La questione è meramente algebrica, sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, che si evince semplicemente nel confronto tra contratto e fatture;
i pagamenti sono stati superiori di quelli oggetto del contratto, con differenza a circa 63.000,00 euro, oggetto della domanda riconvenzionale. Le serre realizzate per una superficie maggiore sono da riferirsi ad e non c'è titolo verso . Persona_2 Parte_1
L'avv. Ansaldi si riporta alle conclusioni in atti e insiste nel rigetto integrale dell'opposizione. Nelle note conclusive è stato fatto un excursus: sono stati prodotti i contratti e formulate le istanze testimoniali, per fatti che non sono assoggettati a prova legale. Non è contestata l'esecuzione degli impianti serricoli. C'è solo da accertare se l'indicazione dei terreni è stata fatta anche dall'opponente, questione oggetto di prove testimoniali. Anche dalla differenza non sussiste, attesa che la causale è diversa e ulteriore, come da preventivo, prodotto e mai contestato.
Le parti discutono anche la questione della clausola di procedibilità
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2281/2020 pendente tra: nato a [...] il [...] ( ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale “Az. ”, con sede in IT (Rg), via Avv. G. Parte_2
Puglia n. 4 (p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA DI PAOLA P.IVA_1
( ) con elezione di domicilio in Ragusa, C.F._2 Email_1 via Ingegnere Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'avv. Di Paola.
ATTORE OPPONENTE contro
(p.iva ) con sede in IT (Rg), c.da Pozzo Ribaudo cp 88, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante Sig. nato a [...] il [...] (c.f.: CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DIPASQUALE (c.f.: C.F._3
) ( , con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, presso lo studio dell'avv. Dipasquale.
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la (p. iva ) per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 P.IVA_3 conclusioni: “[i]n via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 15 dei contratti di appalto nn.
003/2017 e 005/2017 sottoscritti dalle parti;
in via preliminare nel merito, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto n. 502/2020 per le ragioni meglio
pagina 2 di 10 sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da , titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Az. ” alla in via riconvenzionale Parte_2 Controparte_1 condannare la al pagamento della complessiva somma pari ad euro 63.142,27 in favore Controparte_1 del sig. , titolare dell'impresa individuale “Az. ” per i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i suesposti motivi. Con il favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Allegava a tal fine che:
- in data 27/3/2017 sottoscriveva il contratto di appalto n. 003/2017 con il quale commissionava alla
[...]
l'esecuzione dei lavori, di fornitura e posa in opera di strutture serricole in ferro – modello CP_1
DS800- da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e da installare sul fondo rustico sito in c.da
Piombo dell'Agro, censito al Catasto Terreni di Ragusa al foglio 105, particelle 82,485,478, 479, 499,
43, 44, 359, 360, 362, 80, 210, 331, 343, 344, 345, 364, 365 e 506;
- per la realizzazione delle summenzionate opere, le parti pattuivano il prezzo di euro 400.000,00 oltre iva di legge pari ad euro 10,00 per ogni mq realizzato;
- successivamente, in data 28/3/2017, l'odierno opponente stipulava con la un ulteriore Controparte_1 contratto di appalto, il n. 005/2017, a mezzo del quale commissionava a quest'ultima la realizzazione di una struttura serricola in ferro – modello IG800- da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli da collocare nel succitato fondo, pattuendo il prezzo in euro 21.000,00 oltre iva pari a euro 8,20 per ogni mq realizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori, venivano però realizzate serre per una superficie maggiore di quanto inizialmente previsto in contratto, realizzando in totale 44.034,81 mq di serre, equivalenti ad euro
531.355,55;
-la inviava le seguenti fatture: Controparte_1
n.62 del 17/4/17 di euro 52.000,00, saldata con bonifico in data 18/4/2017;
n.69 del 27/4/17 di euro 50.000,00, saldata con bonifico in pari data;
n.83 del 4/5/2017 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in data 10/5/2017;
n.87 del 10/5/2017 di euro 34.700,00 saldata con bonifico in data 11/5/2017;
n.97 del 19/5/17 di euro 50.000,00 saldata con bonifico in data 22/5/2017;
n.169 del 7/7/2017 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in pari data;
n.245 del 4/9/2017 di euro 40.000,00 saldata con bonifico in data 6/9/2017;
n.53 del 13/3/2018 di euro 20.000,00 saldata con bonifico in data 15/3/2018;
n.61 del 23/3/2018 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in data 27/3/2018;
n.151 del 19/6/2018 di euro 61.397,82 saldata con bonifico in data 11/7/2018 e in data 9/8/2018; pagina 3 di 10 n.280 del 29/8/2018 di euro 50.000,00 saldata con bonifico in data 30/8/2018;
n.415 del 4/12/2018 di euro 36.600,00 saldata con bonifico in data 5/12/2018;
n.32 del 14/2/2019 di euro 61.000,00 saldata con bonifico in data 20/2/2019;
n.138 del 24/5/2019 di euro 48.000,00 saldata con bonifico in data 27/5/2019;
- le sopra indicate fatture venivano integralmente pagate in favore della Controparte_1
- il totale complessivo di detti pagamenti era di euro 594.497,82, superiore al totale preventivato fissato in euro 531.335,55. Pertanto, l'odierna opposta riceveva la somma di euro 63.142,27 in più;
- in data 30/10/2019, la diffidava l'esponente al pagamento di ulteriori somme emettendo Controparte_1 nei suoi confronti ulteriori fatture;
- con pec dell'8/11/2019, replicava alla superiore diffida, disconoscendone l'ulteriore pretesa creditoria;
- tale pec veniva seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta, la si costituiva per contestare l'istanza ex art. 649 c.p.c., Controparte_1 chiedendo: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti di legge per i motivi di cui in premessa o per quelli eventualmente diversi che appariranno di giustizia.
Il tutto con espressa riserva di costituirsi in vista della prima udienza di trattazione fissata per il
10.12.2020 e di spiegare le difese e le domande che si riterranno opportune in merito alle altre eccezioni
e domande avversarie, chiedendone comunque sin d'ora il rigetto di tutte le altre eccezioni e domande avversarie, tutte parimenti infondate. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi”
Deduceva, a tal fine, che:
- con contratto d'appalto n. 003/17 del 27/3/2017 il sig. , titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Az. ”, affidava all'esponente “… l'esecuzione dei lavori di fornitura e Parte_2 posa in opera di struttura serricola da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli in ambiente protetto, modello DS800 Dente di Sega, con apertura motorizzata al colmo, da installare nel fondo rustico ubicato nella c/da Piombo dell'agro di Ragusa…”, verso il corrispettivo di € 10,00/mq. oltre i.v.a.;
- con ulteriore contratto d'appalto n. 005/17 del 28/3/2017 il medesimo sig. , titolare Parte_1 della medesima impresa individuale, ha affidato alla odierna ricorrente anche “… l'esecuzione dei lavori, di fornitura e posa in opera di struttura serricola in ferro da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli in ambiente protetto, modello IG800, da installare nel fondo rustico ubicato nella c/da
Piombo dell'agro di Ragusa…”, verso il corrispettivo di € 8,20/mq. oltre i.v.a.;
pagina 4 di 10 - in entrambi i richiamati contratti le parti prevedevano che i computi metrici estimativi (CME) allegati agli stessi erano meramente indicativi delle quantità e, per l'effetto, anche l'importo complessivo ivi rispettivamente indicato, con espresso impegno del sig. a provvedere al pagamento delle opere Pt_1 effettivamente eseguite dalla e risultanti dai relativi computi metrici consuntivi (CMC); Controparte_1
- l'esponente procedeva alla fornitura e alla posa in opera di tutte le strutture serricole nonché di tutto il materiale chiesti in corso d'opera dal sig. , il quale adempiva solo parzialmente all'obbligazione Pt_1 sullo stesso gravante. Rimaneva infatti debitore del residuo importo di € 90.832,63, portato dalle fatture n. 115 del 30/5/2017 di € 351,36, n. 269 del 26/9/2017 di € 294,51, n. 354 del 21/12/2017 di € 305,00,
n. 166 del 25/6/2018 di € 463,60, n. 151 del 31/5/2019 di € 793,00, n. 346 del 26/10/2019 di € 63.830,75
e n. 347 del 26/10/2019 di € 24.794,41, rimaste tutte impagate e poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione della quale si discute;
- risultava documentalmente dimostrato che la realizzava su incarico del sig. Controparte_1 Pt_1 strutture serricole per complessivi 51.047,50 mq., di cui: - 2.478,75 mq. verso il prezzo pattuito di € 8,20 al mq. oltre i.v.a. 22% (contratto di appalto n. 005/17) e, quindi, pari a un totale di € 24.794,41 (€
20.323,29 + i.v.a.); - 48.928,75 mq. verso il prezzo pattuito di € 10,00 al mq. oltre i.v.a. 22% (contratto di appalto n. 003/17) e, quindi, pari a un totale di € 596.930,75 (€ 489.287,50 + i.v.a);
- la forniva sempre su richiesta del sig. anche il materiale di cui alla fattura n. 151 Controparte_1 Pt_1 del 19.06.2018 di € 61.397,82 già pagata e alle fatture n. 115 del 30/5/2017 di € 351,36, n. 269 del
26/9/2017 di € 294,51, n. 354 del 21/12/2017 di € 305,00, n. 166 del 25/6/2018 di € 463,60 e n. 151 del
31/5/2019 di € 793,00, per complessivi € 2.207,47 rimasti invece impagati.
Concludeva, pertanto, come sopra riepilogato.
Il g.i. con ordinanza del 17/11/2020 disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concedendo alla odierna opposta termine sino all'8/10/2020 per la costituzione in giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva, nel merito del presente giudizio, la la quale Controparte_1 chiedeva: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare rigettare l'avversa eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della procedura conciliativa;
- in via gradata concedere alle parti termine per introdurre detta procedura;
- nel merito, rigettare sotto ogni profilo l'avversa opposizione in quanto inammissibile e infondata per le causali di cui in premessa o per quelle eventualmente diverse che appariranno di giustizia e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata e per la invero denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa opposizione, condannare comunque l'opponente al pagamento della intera somma ingiunta o di quell'altra che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, spese e compensi della fase monitoria, pagina 5 di 10 disponendone la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi della presente fase”.
Deduceva a tal fine che:
- le fatture indicate da nella propria opposizione, a fini della prova del relativo Parte_1 pagamento, riguardavano il diverso contratto d'appalto n. 003/2017, e non il contratto n. 005/2017 posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'importo richiesto dall'esponente corrispondeva ai metri quadrati di serre dalla stessa effettivamente realizzati (2.478,45) e risultanti inferiori rispetto a quelli indicati da controparte (2.677,25) per il contratto in esame;
- nel verbale di udienza del 13/10/2020, parte opponente eccepiva per la prima volta che la fattura n. 151 del 19/6/2018 di € 61.397,82 doveva essere ricompresa nel conteggio generale del contratto di appalto n.
003/17, in ragione di quanto sarebbe stato ivi concordato, e che le serre di cui alla lettera G) e H) non sarebbero state commissionate dal sig. , in quanto realizzate su stacchi di terreno allo Parte_1 stesso non riconducibili;
- con nota del 15/1/2020 inviata all' di , al sig. Parte_3 Parte_1 [...]
e al sig. l'esponente ribadiva che tutte le strutture serricole in argomento Parte_1 Persona_2 erano state realizzate su incarico e indicazione della predetta impresa individuale del sig.
[...]
e alla stessa fatturate integralmente, per come concordato con il destinatario della fattura e con Parte_1 il sig. padre dell'odierno opponente e imprenditore di riferimento del gruppo. Persona_2
L'esponente con la medesima nota invitava tutti i predetti soggetti a chiarire se e quali delle serre realizzate era eventualmente da riferire a un soggetto diverso dall'Azienda Agricola Trinacria del sig.
; Parte_1
- nessuno dei destinatari riscontrava la comunicazione.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ne rinviava la trattazione all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione attorea è, solo in parte, fondata. La domanda riconvenzionale deve, invece, esser rigettata.
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a pagina 6 di 10 conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
I ruoli, ovviamente, si invertono con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Il thema decidendum della domanda principale è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha eccepito, tempestivamente, la mancanza di ordine di esecuzione di alcune serre, contestando il totale delle fatture delle quali si chiede il pagamento.
Il relativo thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza pagina 7 di 10 di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Ebbene, nel caso di specie sono stati prodotti due contratti di appalto, n. 003 e n. 005 del 2017, solo il secondo a fondamento della domanda principale.
Quanto all'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, in virtù dell'art. 15 di ambo i regolamenti contrattuali, i quale imporrebbero un preventivo tentativo di conciliazione prima di adire l'autorità giudiziaria, è sufficiente osservare che tali clausole non contengono alcuna espressa previsione di improcedibilità.
Occorre considerare, in punto di diritto, la discrasia che vi è tra l'obbligo contrattuale pattuito e la statuizione legale del d.lgs. n. 28 del 2010: una cosa è la previsione di un obbligo contrattuale, suscettibile di inadempimento (eccezione, peraltro, non sollevata), altra cosa invece è la deroga pattizia alla giurisdizione.
A sua volta, l'inderogabilità dell'obbligo (e nel caso in oggetto non risulta tale inderogabilità) espressamente prevista nel contratto, si riverbera sull'ampiezza della vincolatività della pattuizione, rendendola massima, ma nulla dice a proposito della sanzione dell'obbligo inderogabile.
Da ciò deriva che ogni deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi è insuscettibile sia di estensione analogica, sia di interpretazione estensiva, tant'è vero che persino le prescrizioni legali di obbligatorietà di un tentativo di conciliazione preventivo non danno luogo ad improcedibilità ove tale sanzione processuale non sia espressamente prevista (Cass. 21/9/2012,
n. 16092 con riferimento all'art. 10 L. n. 192 del 1998; Cass. 3/8/1974, n. 2327 e Cass. 16/5/1974, n.
1405 con riferimento ai contratti collettivi). Pertanto, il mancato esperimento del suddetto tentativo non
è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria. (Cass. 3/12/1987, n. 8983; trib.
Siena 172/2014). pagina 8 di 10 Ciò premesso, si ritiene, quindi, che la mancata sottoposizione della controversia intercorsa al tentativo di conciliazione non attenga al profilo della inammissibilità e/o improcedibilità denunciato da parte opponente.
Quanto al merito della domanda principale, la stessa invoca l'esistenza di un credito residuo, postulando l'esecuzione di opere per una metratura superiore a quella convenuta, in virtù di un successivo accordo intervenuto con l'opponente in corso di causa.
Deve ritenersi che tale pretesa risulta, in parte, fornita di prova, in virtù della documentazione prodotta in atti (fattura 347/2019, doc.
4-5 comparsa di costituzione), unitamente al contratto di appalto n. 5/2017, fonte di tali lavori.
Parte opponente, infatti, produce documentazione inidonea (doc. 4) a superare tale quadro probatorio, né dimostra l'esattezza dei pagamenti, producendo distinte relative al diverso contratto d'appalto 3/2017, la cui integrale e reciproca esecuzione non è in discussione.
A fronte del valore del contratto stipulato tra le parti e delle consequenziali opere eseguite, deve dunque condannarsi l'opponente a pagare il saldo della fattura 347/2019, per euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal 26/11/2019, sino al saldo, mentre la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore residua pretesa, derivante dall'asserita realizzazione di opere anche su terreni non indicati nel contratto d'appalto 5/2017, ma oggetto di successivo incarico dell'opponente, convenuto in forma orale, deve ritenersi che la stessa è sfornita di prova.
La prova per testi, sull'identità del committente, non è, infatti, ammissibile, a mente dell'art. 2721 c.c., il quale stabilisce che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Attesa la natura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, l'entità dell'asserita integrazione orale del contratto d'appalto 3 del 2017 e la mancata prova della proprietà dei terreni su cui le opere aggiuntive sarebbero state eseguite, non si possono ritenere sussistenti le ipotesi di deroga alla predetta regola.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 502/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 925/2020, deve essere revocato, parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto la somma di euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal 26/11/2019, sino al saldo, e la domanda riconvenzionale rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e, previa compensazione dei compensi nella misura del 50%, sono poste, per la residua parte, a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._1
pagina 9 di 10 ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, al lordo della compensazione, in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 925/2020;
• condanna ( ) a pagare a p.iva Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) la somma di euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal P.IVA_2
26/11/2019, sino al saldo;
• rigetta la domanda riconvenzionale di ( ); Parte_1 C.F._1
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 CP_1
(p.iva le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione dei compensi
[...] P.IVA_2 nella misura del 50%, in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/6/2025, alle ore 10:05, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. DI PAOLA Parte_1 C.F._1
CRISTINA; per l'avv. DIPASQUALE ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. OLGA Controparte_1
ANSALDI.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Parte opponente si riporta alle conclusioni rassegnate con le memorie del 21/5/2025 e insiste nell'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. La questione è meramente algebrica, sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, che si evince semplicemente nel confronto tra contratto e fatture;
i pagamenti sono stati superiori di quelli oggetto del contratto, con differenza a circa 63.000,00 euro, oggetto della domanda riconvenzionale. Le serre realizzate per una superficie maggiore sono da riferirsi ad e non c'è titolo verso . Persona_2 Parte_1
L'avv. Ansaldi si riporta alle conclusioni in atti e insiste nel rigetto integrale dell'opposizione. Nelle note conclusive è stato fatto un excursus: sono stati prodotti i contratti e formulate le istanze testimoniali, per fatti che non sono assoggettati a prova legale. Non è contestata l'esecuzione degli impianti serricoli. C'è solo da accertare se l'indicazione dei terreni è stata fatta anche dall'opponente, questione oggetto di prove testimoniali. Anche dalla differenza non sussiste, attesa che la causale è diversa e ulteriore, come da preventivo, prodotto e mai contestato.
Le parti discutono anche la questione della clausola di procedibilità
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2281/2020 pendente tra: nato a [...] il [...] ( ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale “Az. ”, con sede in IT (Rg), via Avv. G. Parte_2
Puglia n. 4 (p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA DI PAOLA P.IVA_1
( ) con elezione di domicilio in Ragusa, C.F._2 Email_1 via Ingegnere Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'avv. Di Paola.
ATTORE OPPONENTE contro
(p.iva ) con sede in IT (Rg), c.da Pozzo Ribaudo cp 88, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante Sig. nato a [...] il [...] (c.f.: CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DIPASQUALE (c.f.: C.F._3
) ( , con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, presso lo studio dell'avv. Dipasquale.
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la (p. iva ) per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 P.IVA_3 conclusioni: “[i]n via preliminare in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 15 dei contratti di appalto nn.
003/2017 e 005/2017 sottoscritti dalle parti;
in via preliminare nel merito, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto n. 502/2020 per le ragioni meglio
pagina 2 di 10 sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da , titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Az. ” alla in via riconvenzionale Parte_2 Controparte_1 condannare la al pagamento della complessiva somma pari ad euro 63.142,27 in favore Controparte_1 del sig. , titolare dell'impresa individuale “Az. ” per i motivi di Parte_1 Parte_2 cui in narrativa;
condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i suesposti motivi. Con il favore di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Allegava a tal fine che:
- in data 27/3/2017 sottoscriveva il contratto di appalto n. 003/2017 con il quale commissionava alla
[...]
l'esecuzione dei lavori, di fornitura e posa in opera di strutture serricole in ferro – modello CP_1
DS800- da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e da installare sul fondo rustico sito in c.da
Piombo dell'Agro, censito al Catasto Terreni di Ragusa al foglio 105, particelle 82,485,478, 479, 499,
43, 44, 359, 360, 362, 80, 210, 331, 343, 344, 345, 364, 365 e 506;
- per la realizzazione delle summenzionate opere, le parti pattuivano il prezzo di euro 400.000,00 oltre iva di legge pari ad euro 10,00 per ogni mq realizzato;
- successivamente, in data 28/3/2017, l'odierno opponente stipulava con la un ulteriore Controparte_1 contratto di appalto, il n. 005/2017, a mezzo del quale commissionava a quest'ultima la realizzazione di una struttura serricola in ferro – modello IG800- da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli da collocare nel succitato fondo, pattuendo il prezzo in euro 21.000,00 oltre iva pari a euro 8,20 per ogni mq realizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori, venivano però realizzate serre per una superficie maggiore di quanto inizialmente previsto in contratto, realizzando in totale 44.034,81 mq di serre, equivalenti ad euro
531.355,55;
-la inviava le seguenti fatture: Controparte_1
n.62 del 17/4/17 di euro 52.000,00, saldata con bonifico in data 18/4/2017;
n.69 del 27/4/17 di euro 50.000,00, saldata con bonifico in pari data;
n.83 del 4/5/2017 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in data 10/5/2017;
n.87 del 10/5/2017 di euro 34.700,00 saldata con bonifico in data 11/5/2017;
n.97 del 19/5/17 di euro 50.000,00 saldata con bonifico in data 22/5/2017;
n.169 del 7/7/2017 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in pari data;
n.245 del 4/9/2017 di euro 40.000,00 saldata con bonifico in data 6/9/2017;
n.53 del 13/3/2018 di euro 20.000,00 saldata con bonifico in data 15/3/2018;
n.61 del 23/3/2018 di euro 30.000,00 saldata con bonifico in data 27/3/2018;
n.151 del 19/6/2018 di euro 61.397,82 saldata con bonifico in data 11/7/2018 e in data 9/8/2018; pagina 3 di 10 n.280 del 29/8/2018 di euro 50.000,00 saldata con bonifico in data 30/8/2018;
n.415 del 4/12/2018 di euro 36.600,00 saldata con bonifico in data 5/12/2018;
n.32 del 14/2/2019 di euro 61.000,00 saldata con bonifico in data 20/2/2019;
n.138 del 24/5/2019 di euro 48.000,00 saldata con bonifico in data 27/5/2019;
- le sopra indicate fatture venivano integralmente pagate in favore della Controparte_1
- il totale complessivo di detti pagamenti era di euro 594.497,82, superiore al totale preventivato fissato in euro 531.335,55. Pertanto, l'odierna opposta riceveva la somma di euro 63.142,27 in più;
- in data 30/10/2019, la diffidava l'esponente al pagamento di ulteriori somme emettendo Controparte_1 nei suoi confronti ulteriori fatture;
- con pec dell'8/11/2019, replicava alla superiore diffida, disconoscendone l'ulteriore pretesa creditoria;
- tale pec veniva seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta, la si costituiva per contestare l'istanza ex art. 649 c.p.c., Controparte_1 chiedendo: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti di legge per i motivi di cui in premessa o per quelli eventualmente diversi che appariranno di giustizia.
Il tutto con espressa riserva di costituirsi in vista della prima udienza di trattazione fissata per il
10.12.2020 e di spiegare le difese e le domande che si riterranno opportune in merito alle altre eccezioni
e domande avversarie, chiedendone comunque sin d'ora il rigetto di tutte le altre eccezioni e domande avversarie, tutte parimenti infondate. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi”
Deduceva, a tal fine, che:
- con contratto d'appalto n. 003/17 del 27/3/2017 il sig. , titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Az. ”, affidava all'esponente “… l'esecuzione dei lavori di fornitura e Parte_2 posa in opera di struttura serricola da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli in ambiente protetto, modello DS800 Dente di Sega, con apertura motorizzata al colmo, da installare nel fondo rustico ubicato nella c/da Piombo dell'agro di Ragusa…”, verso il corrispettivo di € 10,00/mq. oltre i.v.a.;
- con ulteriore contratto d'appalto n. 005/17 del 28/3/2017 il medesimo sig. , titolare Parte_1 della medesima impresa individuale, ha affidato alla odierna ricorrente anche “… l'esecuzione dei lavori, di fornitura e posa in opera di struttura serricola in ferro da adibire alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli in ambiente protetto, modello IG800, da installare nel fondo rustico ubicato nella c/da
Piombo dell'agro di Ragusa…”, verso il corrispettivo di € 8,20/mq. oltre i.v.a.;
pagina 4 di 10 - in entrambi i richiamati contratti le parti prevedevano che i computi metrici estimativi (CME) allegati agli stessi erano meramente indicativi delle quantità e, per l'effetto, anche l'importo complessivo ivi rispettivamente indicato, con espresso impegno del sig. a provvedere al pagamento delle opere Pt_1 effettivamente eseguite dalla e risultanti dai relativi computi metrici consuntivi (CMC); Controparte_1
- l'esponente procedeva alla fornitura e alla posa in opera di tutte le strutture serricole nonché di tutto il materiale chiesti in corso d'opera dal sig. , il quale adempiva solo parzialmente all'obbligazione Pt_1 sullo stesso gravante. Rimaneva infatti debitore del residuo importo di € 90.832,63, portato dalle fatture n. 115 del 30/5/2017 di € 351,36, n. 269 del 26/9/2017 di € 294,51, n. 354 del 21/12/2017 di € 305,00,
n. 166 del 25/6/2018 di € 463,60, n. 151 del 31/5/2019 di € 793,00, n. 346 del 26/10/2019 di € 63.830,75
e n. 347 del 26/10/2019 di € 24.794,41, rimaste tutte impagate e poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione della quale si discute;
- risultava documentalmente dimostrato che la realizzava su incarico del sig. Controparte_1 Pt_1 strutture serricole per complessivi 51.047,50 mq., di cui: - 2.478,75 mq. verso il prezzo pattuito di € 8,20 al mq. oltre i.v.a. 22% (contratto di appalto n. 005/17) e, quindi, pari a un totale di € 24.794,41 (€
20.323,29 + i.v.a.); - 48.928,75 mq. verso il prezzo pattuito di € 10,00 al mq. oltre i.v.a. 22% (contratto di appalto n. 003/17) e, quindi, pari a un totale di € 596.930,75 (€ 489.287,50 + i.v.a);
- la forniva sempre su richiesta del sig. anche il materiale di cui alla fattura n. 151 Controparte_1 Pt_1 del 19.06.2018 di € 61.397,82 già pagata e alle fatture n. 115 del 30/5/2017 di € 351,36, n. 269 del
26/9/2017 di € 294,51, n. 354 del 21/12/2017 di € 305,00, n. 166 del 25/6/2018 di € 463,60 e n. 151 del
31/5/2019 di € 793,00, per complessivi € 2.207,47 rimasti invece impagati.
Concludeva, pertanto, come sopra riepilogato.
Il g.i. con ordinanza del 17/11/2020 disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concedendo alla odierna opposta termine sino all'8/10/2020 per la costituzione in giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva, nel merito del presente giudizio, la la quale Controparte_1 chiedeva: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare rigettare l'avversa eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della procedura conciliativa;
- in via gradata concedere alle parti termine per introdurre detta procedura;
- nel merito, rigettare sotto ogni profilo l'avversa opposizione in quanto inammissibile e infondata per le causali di cui in premessa o per quelle eventualmente diverse che appariranno di giustizia e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata e per la invero denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa opposizione, condannare comunque l'opponente al pagamento della intera somma ingiunta o di quell'altra che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, spese e compensi della fase monitoria, pagina 5 di 10 disponendone la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e compensi della presente fase”.
Deduceva a tal fine che:
- le fatture indicate da nella propria opposizione, a fini della prova del relativo Parte_1 pagamento, riguardavano il diverso contratto d'appalto n. 003/2017, e non il contratto n. 005/2017 posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'importo richiesto dall'esponente corrispondeva ai metri quadrati di serre dalla stessa effettivamente realizzati (2.478,45) e risultanti inferiori rispetto a quelli indicati da controparte (2.677,25) per il contratto in esame;
- nel verbale di udienza del 13/10/2020, parte opponente eccepiva per la prima volta che la fattura n. 151 del 19/6/2018 di € 61.397,82 doveva essere ricompresa nel conteggio generale del contratto di appalto n.
003/17, in ragione di quanto sarebbe stato ivi concordato, e che le serre di cui alla lettera G) e H) non sarebbero state commissionate dal sig. , in quanto realizzate su stacchi di terreno allo Parte_1 stesso non riconducibili;
- con nota del 15/1/2020 inviata all' di , al sig. Parte_3 Parte_1 [...]
e al sig. l'esponente ribadiva che tutte le strutture serricole in argomento Parte_1 Persona_2 erano state realizzate su incarico e indicazione della predetta impresa individuale del sig.
[...]
e alla stessa fatturate integralmente, per come concordato con il destinatario della fattura e con Parte_1 il sig. padre dell'odierno opponente e imprenditore di riferimento del gruppo. Persona_2
L'esponente con la medesima nota invitava tutti i predetti soggetti a chiarire se e quali delle serre realizzate era eventualmente da riferire a un soggetto diverso dall'Azienda Agricola Trinacria del sig.
; Parte_1
- nessuno dei destinatari riscontrava la comunicazione.
Concludeva, quindi, come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ne rinviava la trattazione all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione attorea è, solo in parte, fondata. La domanda riconvenzionale deve, invece, esser rigettata.
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a pagina 6 di 10 conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
I ruoli, ovviamente, si invertono con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Il thema decidendum della domanda principale è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza del contratto sottostante, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da esso scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha eccepito, tempestivamente, la mancanza di ordine di esecuzione di alcune serre, contestando il totale delle fatture delle quali si chiede il pagamento.
Il relativo thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza pagina 7 di 10 di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Ebbene, nel caso di specie sono stati prodotti due contratti di appalto, n. 003 e n. 005 del 2017, solo il secondo a fondamento della domanda principale.
Quanto all'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, in virtù dell'art. 15 di ambo i regolamenti contrattuali, i quale imporrebbero un preventivo tentativo di conciliazione prima di adire l'autorità giudiziaria, è sufficiente osservare che tali clausole non contengono alcuna espressa previsione di improcedibilità.
Occorre considerare, in punto di diritto, la discrasia che vi è tra l'obbligo contrattuale pattuito e la statuizione legale del d.lgs. n. 28 del 2010: una cosa è la previsione di un obbligo contrattuale, suscettibile di inadempimento (eccezione, peraltro, non sollevata), altra cosa invece è la deroga pattizia alla giurisdizione.
A sua volta, l'inderogabilità dell'obbligo (e nel caso in oggetto non risulta tale inderogabilità) espressamente prevista nel contratto, si riverbera sull'ampiezza della vincolatività della pattuizione, rendendola massima, ma nulla dice a proposito della sanzione dell'obbligo inderogabile.
Da ciò deriva che ogni deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi è insuscettibile sia di estensione analogica, sia di interpretazione estensiva, tant'è vero che persino le prescrizioni legali di obbligatorietà di un tentativo di conciliazione preventivo non danno luogo ad improcedibilità ove tale sanzione processuale non sia espressamente prevista (Cass. 21/9/2012,
n. 16092 con riferimento all'art. 10 L. n. 192 del 1998; Cass. 3/8/1974, n. 2327 e Cass. 16/5/1974, n.
1405 con riferimento ai contratti collettivi). Pertanto, il mancato esperimento del suddetto tentativo non
è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria. (Cass. 3/12/1987, n. 8983; trib.
Siena 172/2014). pagina 8 di 10 Ciò premesso, si ritiene, quindi, che la mancata sottoposizione della controversia intercorsa al tentativo di conciliazione non attenga al profilo della inammissibilità e/o improcedibilità denunciato da parte opponente.
Quanto al merito della domanda principale, la stessa invoca l'esistenza di un credito residuo, postulando l'esecuzione di opere per una metratura superiore a quella convenuta, in virtù di un successivo accordo intervenuto con l'opponente in corso di causa.
Deve ritenersi che tale pretesa risulta, in parte, fornita di prova, in virtù della documentazione prodotta in atti (fattura 347/2019, doc.
4-5 comparsa di costituzione), unitamente al contratto di appalto n. 5/2017, fonte di tali lavori.
Parte opponente, infatti, produce documentazione inidonea (doc. 4) a superare tale quadro probatorio, né dimostra l'esattezza dei pagamenti, producendo distinte relative al diverso contratto d'appalto 3/2017, la cui integrale e reciproca esecuzione non è in discussione.
A fronte del valore del contratto stipulato tra le parti e delle consequenziali opere eseguite, deve dunque condannarsi l'opponente a pagare il saldo della fattura 347/2019, per euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal 26/11/2019, sino al saldo, mentre la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore residua pretesa, derivante dall'asserita realizzazione di opere anche su terreni non indicati nel contratto d'appalto 5/2017, ma oggetto di successivo incarico dell'opponente, convenuto in forma orale, deve ritenersi che la stessa è sfornita di prova.
La prova per testi, sull'identità del committente, non è, infatti, ammissibile, a mente dell'art. 2721 c.c., il quale stabilisce che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Attesa la natura imprenditoriale dei soggetti coinvolti, l'entità dell'asserita integrazione orale del contratto d'appalto 3 del 2017 e la mancata prova della proprietà dei terreni su cui le opere aggiuntive sarebbero state eseguite, non si possono ritenere sussistenti le ipotesi di deroga alla predetta regola.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 502/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 925/2020, deve essere revocato, parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto la somma di euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal 26/11/2019, sino al saldo, e la domanda riconvenzionale rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e, previa compensazione dei compensi nella misura del 50%, sono poste, per la residua parte, a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._1
pagina 9 di 10 ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano, al lordo della compensazione, in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 502/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 925/2020;
• condanna ( ) a pagare a p.iva Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) la somma di euro 24.794,41, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, dal P.IVA_2
26/11/2019, sino al saldo;
• rigetta la domanda riconvenzionale di ( ); Parte_1 C.F._1
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 CP_1
(p.iva le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione dei compensi
[...] P.IVA_2 nella misura del 50%, in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 406,50 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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