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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 956/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 06.06.2025 si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nei rispettivi atti e verbali, e hanno discusso la causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 956/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 956 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Morabito Maria Stella;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, e , nella qualità CP_2 Controparte_3 Controparte_4 di eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Violi Grazia Maria e Iaria Persona_1
Nicola;
RESISTENTI
1
E
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di compravendita
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
06.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' Controparte_1 conveniva, dinnanzi a questo Tribunale,
[...] CP_2
e , in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
(deceduto in data 27.01.2023), al fine di: a) accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà in capo a del terreno sito nel Comune di Delianuova (individuato al C.T. Persona_1 al tempo alla partita 1587, foglio 12, part. 27, di are 3.50, di natura castagneto, variata dal
17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 e nella corrispondente part. 679 sub 1 al Catasto fabbricati e 664 in CT) a seguito della stipulazione della scrittura privata del 28.07.1989; b) condannare i resistenti, quali eredi legittimi di , al pagamento della somma di € 729,28 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
c) in via subordinata, in caso di qualificazione della scrittura privata del 28.07.1989 quale mero contratto preliminare, ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a produrre gli effetti del contratto definitivo;
d) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza.
A fondamento della sua domanda, l'odierno ricorrente deduceva:
a) che con scrittura privata del 28 luglio 1989 esso istituto ricorrente aveva concluso con
– de cuius dei resistenti – un contratto di compravendita avente ad oggetto il Persona_1 trasferimento della proprietà del terreno al tempo individuato al C.T. del Comune di Delianuova al foglio 12 particella 27, variata dal 17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 (e nella corrispondente part. 679 sub 1 al Catasto fabbricati) e 664 in CT idoneo a produrre effetti traslativi inter partes;
b) che, tuttavia, per inadempimento dell'acquirente non era mai stato formalizzato un atto pubblico e, dunque, detto contratto di compravendita, pur efficace tra le parti, non era mai stato trascritto nei pubblici registri con efficacia erga omnes;
d) che esso istituto ricorrente, risultando ancora dai pubblici registri proprietario del fondo de quo, aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale (n. 094 2020 0007295625/000) dell'importo di € 729,28 a titolo di sanzione per “tardivo accatastamento anno 2011” relativamente a un edificio realizzato sul terreno già trasferito a;
Persona_1
e) che, quindi, esso istituto ricorrente, a fronte della protratta inerzia dell'acquirente per la stipulazione dell'atto pubblico necessario al fine di ottenere la trascrizione del contratto di compravendita, adiva in questa sede l'autorità giudiziaria al fine di accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile de quo con scrittura privata del 28.07.1989 e ottenerne la trascrizione;
f) che, inoltre, esso istituto ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno pari a € 729,28, corrispondente alla somma versata per il pagamento della cartella esattoriale (n. 094 2020
2
0007295625/000), causatogli dal grave inadempimento dell'acquirente consistito Persona_1 nell'omessa stipulazione dell'atto pubblico e, dunque, nella mancata trascrizione del contratto di compravendita;
g) che, infine, esso ricorrente aveva diritto al rimborso, oltre che delle spese di lite, della somma di € 818,00 spesa per il rilascio della certificazione ipotecaria da parte dell'Agenzia del
Territorio di Reggio Calabria ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
e si costituivano in giudizio e non CP_2 Controparte_3 Controparte_4 svolgevano alcuna contestazione in ordine alla loro qualità di eredi di né alla Persona_1 ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal ricorrente. I resistenti, in particolare, aderivano espressamente alla domanda attorea e riconoscevano il trasferimento del diritto di proprietà in capo
de cuius dei resistenti con efficacia inter partes sin dal 28.07.1989; inoltre, Persona_1 riconoscendo la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata dal loro dante causa, aderivano alla domanda di trascrizione presso i pubblici registri dell'avvenuto trasferimento di proprietà con detta scrittura privata. Inoltre, i resistenti non negavano il protratto inadempimento di Persona_1 circa la stipula dell'atto pubblico prodromico alla trascrizione del trasferimento della proprietà e riconoscevano il conseguente diritto al risarcimento del danno del ricorrente pari alla somma di € 729,28. A fronte dell'adesione alla domanda avversaria, i resistenti chiedevano la compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 20.12.2024, l'istituto ricorrente rifiutava l'accordo sulla compensazione delle spese di lite e insisteva nella richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite e della ulteriore somma di € 818,00 spesa per il rilascio della certificazione ipotecaria da parte dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria. All'esito della prima udienza, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata all'udienza del 06.06.2025, assegnando alle parti termini per il deposito di note conclusionali.
Con note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. Orbene, deve darsi atto della dichiarata adesione dei resistenti alla domanda formulata dall' avendo i Parte_1 resistenti stessi, senza contestare la loro qualità i eredi di , espressamente Persona_1 riconosciuto, con comportamenti concludenti, la sottoscrizione apposta dal loro dante causa sulla scrittura privata stipulata con l'istituto ricorrente ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno al tempo individuato al C.T. del Comune di Delianuova al foglio 12 particella
27, variata dal 17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 (e nella corrispondente part. 679 sub 1 al
Catasto fabbricati) e 664 in CT, nonché la piena efficacia di detto contratto inter partes sin dalla data della sua stipulazione.
Inoltre, i resistenti hanno aderito alla domanda di trascrizione della scrittura privata de qua presso i pubblici registri.
Ancora, i resistenti non hanno negato il protratto inadempimento di circa la Persona_1 stipula dell'atto pubblico prodromico alla trascrizione e hanno riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno causato dall'inadempimento di pari alla somma di € Persona_1
3
729,28, corrispondente alla somma versata dall'ente per il pagamento della cartella esattoriale (n.
094 2020 0007295625/000).
Si precisa, sul punto, che non possono essere prese in considerazione le ulteriori contestazioni dei ricorrenti, formulate “in via subordinata”, per l'ipotesi di mancata compensazione delle spese di lite: dette deduzioni sono, infatti, logicamente e giuridicamente incompatibili con la manifesta, dichiarata ed esplicita adesione, “in via principale”, alla domanda di parte ricorrente (a fronte della suddetta incompatibilità tra la condotta processuale di adesione alla domanda attorea e quella della sua contestazione non può, infatti, che ritenersi prevalente la condotta processuale di adesione alla domanda proprio perché, appunto, manifestata in via principale;
né l'adesione sul merito della domanda potrebbe essere subordinata all'accordo sulla compensazione delle spese di lite, poiché tale ultimo profilo riguarda un mero aspetto processuale;
del resto, è pacifico che, in caso di cessata materia del contendere sul merito della causa, in caso di mancato accordo delle parti sui profili relativi alle spese di lite, il giudice debba valutare la soccombenza virtuale dei resistenti ai fini della regolamentazione delle spese di lite, cfr., ex multis, Cass. n. 3148 del 2016; ciò conferma che il profilo del merito della causa e quello della regolamentazione delle spese di lite sono, appunto, distinti e che – salvo un accordo globale tra le parti, in questo caso non raggiunto – può ben esserci adesione alla domanda da parte del convenuto e comunque una condanna alle spese di lite).
In conclusione, vista la domanda attorea e la totale adesione dei resistenti, in questa sede deve dichiararsi, con efficacia di giudicato, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 28.07.1989 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno al tempo individuato al C.T. del Comune di Delianuova al foglio 12 particella 27, variata dal 17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 (e nella corrispondente part. 679 sub 1 al Catasto fabbricati) e 664 in
CT da parte dell'istituto ricorrente a favore di e disporsi la trascrizione di detta Persona_1 scrittura privata ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. in favore di CP_2 Controparte_3
e , in qualità di eredi di (cfr. Corte di Cass. Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 civ. nr. 13695/2011; Cass. Civ. nr. 245/2025).
3. Quanto alle spese di lite, la liquidazione delle stesse segue il principio di soccombenza ed anche il principio di causalità; in particolare, la totale adesione di parte resistente alla domanda di parte ricorrente dimostra la fondatezza della pretesa azionata in giudizio (né tale adesione potrebbe giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, considerati i tentativi stragiudiziali di risoluzione della controversia esperiti dalla parte ricorrente, volti proprio ad evitare il giudizio;
ed infatti, a fronte dell'inerzia dell'acquirente e dei suoi dante causa, per ottenere la trascrizione del contratto di compravendita l'istituto ricorrente è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria;
non
è possibile neppure disporre una compensazione parziale delle spese relative alle fasi del giudizio successive alla formulazione di una proposta transattiva da parte dei resistenti, perché il rifiuto di parte ricorrente non è stato immotivato né ingiustificato e, dunque, non si ritengono applicabili i principi invocati, sul punto, dai resistenti stessi, anche per quanto si dirà in punto di spese per la certificazione ipotecaria).
e , in qualità di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 eredi di , devono, quindi, essere condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle Persona_1 spese di lite sostenute dall' Controparte_6
[...] [..
[...]
da liquidarsi, in conformità al DM 147/2022, nel valore medio di € 462,00 (trattasi
[...] di controversia di valore fino a € 1.100,00; fase istruttoria e decisionale ai minimi, in considerazione della natura documentale della causa, del mancato espletamento di attività istruttoria in senso proprio e, comunque, della natura delle questioni sottese al giudizio, anche alla luce dell'adesione alla domanda da parte dei resistenti). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si precisa che devono altresì essere riconosciute all'istituto ricorrente le spese sostenute per la certificazione ipotecaria allegata al ricorso pari a €
818,00 (v. all.12 di parte ricorrente), poiché la stessa documentazione è stata depositata al fine di ottenere la trascrizione del trasferimento di proprietà del bene immobile dimostrando l'assenza di trascrizioni ed annotazioni contro l'istituto ricorrente (quali eventuali acquisti a titolo originario o ipoteche o domande giudiziali) e l'assenza di ogni gravame sul bene.
4. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dei resistenti al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., dovendosi valorizzare la condotta dei resistenti stessi di adesione alla domanda di parte ricorrente, che esclude la possibilità di ravvisare una condotta di malafede o colpa grave dei resistenti ovvero comunque una condotta abusiva che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
5. Né sono sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come richiesto da e , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 poiché l'adesione dei resistenti alla domanda di parte ricorrente dimostra la fondatezza dell'azione proposta, dovendosi escludere la possibilità di ravvisare una condotta di malafede o colpa grave ovvero comunque una condotta abusiva del ricorrente che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall' Controparte_1 nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4
e in qualità di eredi di , e, per l'effetto, dichiara
[...] Controparte_5 Persona_1
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 28.07.1989 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno al tempo individuato al C.T. del Comune di Delianuova al foglio 12 particella 27, variata dal 17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 (e nella corrispondente part. 679 sub 1 al Catasto fabbricati) e 664 in CT da parte dell'
[...]
a favore di;
Controparte_1 Persona_1
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere la scrittura privata del 28.07.1989 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno al tempo individuato al C.T. del Comune di Delianuova al foglio 12 particella 27, variata dal
17/04/2000 nelle neoformate partt. 663 (e nella corrispondente part. 679 sub 1 al Catasto fabbricati)
e 664 in CT a favore degli odierni resistenti CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in qualità di eredi di;
Controparte_5 Persona_1
5
3) condanna e , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'
[...] che liquida in complessivi € 462,00 per Controparte_6 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio e al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese sostenute per la certificazione ipotecaria allegata al ricorso, pari ad € 818,00;
4) rigetta la domanda per lite temeraria proposta dall' Controparte_6 nei confronti di
[...] CP_2 Controparte_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
5) rigetta la domanda per lite temeraria proposta da CP_2 Controparte_3
e nei confronti dell' Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Palmi, in data 11.06.2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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