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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5079/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del
20.02.2025 e vertente
TRA
C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Viale Altiero Spinelli n.30, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Trinchi
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Barnaba
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nelle note scritte congiunte depositate il 15.01.2025 le parti hanno così concluso:
Appellante: “DICHIARA di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. al giudizio n. 5079/2020 RGC di appello avverso la sentenza n. 583/2020 del Tribunale di
Cassino e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
r.g. n. 5079/2020 1
Appellata: “L'avv. Dario Barnaba nella sua qualità di difensore di CP_1
prende atto del contenuto della dichiarazione di rinuncia avanzato dalla
[...] [...]
che dichiara di accettare associandosi alla richiesta di cessazione della materia del CP_2
contendere con integrare compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cassino n. 583/2020, con la quale era stata accolta l'opposizione a precetto promossa da ed era stata Controparte_1
dichiarata la nullità dell'atto di precetto, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e ne ha chiesto comunque il rigetto per la sua infondatezza.
Nelle note scritte congiunte depositate il 15.01.2025 i procuratori delle parti, espressamente autorizzati a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio, nel dar conto dell'accordo per la definizione del contenzioso in essere raggiunto dai loro assistiti, hanno dichiarato, rispettivamente, l'appellante “di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. al giudizio n. 5079/2020 RGC di appello avverso la sentenza n. 583/2020 del Tribunale di Cassino (…) e che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio” e l'appellata “di prende(re) atto del contenuto della dichiarazione di rinuncia avanzato dalla CP_2
che dichiara di accettare associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere con integrare compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
La rinuncia agli atti della parte, accettata dalla controparte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Conformemente all'accordo tra di loro raggiunto, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
r.g. n. 5079/2020 2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5079/2020 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del
20.02.2025 e vertente
TRA
C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Viale Altiero Spinelli n.30, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Trinchi
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Barnaba
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nelle note scritte congiunte depositate il 15.01.2025 le parti hanno così concluso:
Appellante: “DICHIARA di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. al giudizio n. 5079/2020 RGC di appello avverso la sentenza n. 583/2020 del Tribunale di
Cassino e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
r.g. n. 5079/2020 1
Appellata: “L'avv. Dario Barnaba nella sua qualità di difensore di CP_1
prende atto del contenuto della dichiarazione di rinuncia avanzato dalla
[...] [...]
che dichiara di accettare associandosi alla richiesta di cessazione della materia del CP_2
contendere con integrare compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cassino n. 583/2020, con la quale era stata accolta l'opposizione a precetto promossa da ed era stata Controparte_1
dichiarata la nullità dell'atto di precetto, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e ne ha chiesto comunque il rigetto per la sua infondatezza.
Nelle note scritte congiunte depositate il 15.01.2025 i procuratori delle parti, espressamente autorizzati a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio, nel dar conto dell'accordo per la definizione del contenzioso in essere raggiunto dai loro assistiti, hanno dichiarato, rispettivamente, l'appellante “di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. al giudizio n. 5079/2020 RGC di appello avverso la sentenza n. 583/2020 del Tribunale di Cassino (…) e che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio” e l'appellata “di prende(re) atto del contenuto della dichiarazione di rinuncia avanzato dalla CP_2
che dichiara di accettare associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere con integrare compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio”.
La rinuncia agli atti della parte, accettata dalla controparte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina, ai sensi dell'art. 306 comma primo c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Conformemente all'accordo tra di loro raggiunto, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
r.g. n. 5079/2020 2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5079/2020 3