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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza SANTELLA Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Regina PIEROBON Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1. Pronunciarsi la separazione tra le parti e Parte_1 Controparte_1
sposatisi in data 13 maggio 2000 a Rossano Veneto VI, con rito civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa VI.
2. Assegnarsi la casa famigliare sita in Bassano del Grappa via Arsiero n. 21, alla sig.ra la quale si onererà delle utenze domestiche e delle spese ordinarie Controparte_1
di manutenzione ordinaria della casa limitatamente alla quota di propria competenza,
per la parte da lei abitata.
3. Affido condiviso della figlia minore , con residenza prevalente presso la Per_1
madre e con ampia facoltà di visita da parte del padre, che potrà tenerla con sé e vederla quando lo vorrà, previo accordo con la figlia in considerazione della sua età.
4. A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e , il sig. Per_2 Per_1 Pt_1
verserà entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per
[...]
ciascuna figlia), mediante bonifico su conto corrente indicato dalla sig.ra CP_1
5. le spese straordinarie per le figlie saranno divise come da protocollo del Tribunale
di Vicenza, nella misura del 60% a carico del e 40% a carico della moglie;
Parte_1
tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
le spese concordate saranno versate alla sig.ra dal per la sua CP_1 Parte_1
quota di competenza e la sig.ra rovvederà alla relativa spesa, aggiungendo CP_1
la sua quota, e a dare prova del pagamento al sig. Parte_1
6. A titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie il sig. Controparte_1
verserà entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre Parte_1
2024 compreso, la somma di € 500,00, mediante bonifico su conto corrente indicato dalla sig.ra CP_1
7. La sig.ra ercepirà l'intero assegno unico delle figlie. CP_1
2 8. Il sig. provvederà al pagamento delle seguenti somme a favore della Parte_1
sig.ra mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla sig.ra CP_1
CP_1
• a titolo di arretrati per l'assegno di mantenimento a favore della moglie fino al mese di Settembre 2024 (compreso): la somma di € 2.000,00, da pagarsi entro e non oltre il
20 novembre 2024. L'assegno mensile di mantenimento per la moglie relativo al mese di Ottobre 2024 (di € 500,00) verrà versato entro e non oltre il 20 ottobre 2024 assieme alle somme di cui al punto 12.
9. La sig.ra che ha già provveduto a intestarsi le utenze luce e gas della casa CP_1
coniugale, provvederà al pagamento delle utenze domestiche di propria competenza.
Per quanto riguarda le utenze dell'acqua e dei rifiuti le stesse saranno intestate alla signora , madre del signor , che abita in appartamento sito Persona_3 Parte_1
nello stabile dove è la casa coniugale, e la signora si impegna a pagare alla CP_1
intestataria la metà delle bollette di acqua e rifiuti con versamento della relativa somma prima del pagamento.
10. La sig.ra ntro il 30/11/2024 procederà a rimettere ogni denuncia querela CP_1
presentata nei confronti del sig. , rinunciando in ogni caso sin d'ora a Parte_1
costituirsi parte civile.
11. Le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate.
12. A titolo di contributo spese legali per i procedimenti di reclamo e di esecuzione e a saldo e stralcio di ogni altra spesa legale collegata al presente giudizio, il sig. Pt_1
verserà alla sig.ra a somma di € 2.000,00 entro e non oltre la data del
[...] CP_1
20 ottobre 2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso in data 17.12.2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Rossano Veneto il 13.5.2000, che dall'unione Controparte_1
erano nate le figlie (14.2.2006) e (6.2.2008), che il matrimonio era Per_2 Per_1
entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 12.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 15.3.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 18.3.2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza datata 4.10.2024 il Giudice Relatore ammetteva parte delle prove orali richieste ed una CTU contabile .
Con istanza congiunta in data 9.10.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse e chiedevano che non si desse corso alla
CTU.
Con ordinanza in data 17.10.2024 il Giudice Relatore revocava il provvedimento di ammissione della CTU.
All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era quindi rimessa Collegio
per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale
4 e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario della Controparte_1
figlia minore e convivente con la figlia , maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle due figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze delle figlie.
Le parti hanno altresì concordato che contribuisca al Parte_1
mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 500 ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza del
19.11.2024 il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Rossano Veneto il 13.5.2000, con atto trascritto al n.
[...]
5 6, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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