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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1055/2024 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1982 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina piazza F. Trombetta n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Carolina Favazzi (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1 nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.10.1970 e ivi residente in c.da Torre Capitano snc, elettivamente domiciliato in
Sant'Agata di LO (ME) via San Martino n. 69 presso lo studio legale dell'avv.
Rosario Ventimiglia (c.f. -PEC: C.F._4 Email_2 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso l' 8 ottobre 2024, premetteva di aver contratto, in data Parte_2
22 novembre 2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di San RE di AL al n. 8, parte II, Serie A,
Anno 2000; che dal matrimonio erano nati quattro figli: (23.12.2000), Per_1 Per_2
1 (10.12.2002), (12.06.2004) e (13.07.2008); che il rapporto coniugale Per_3 R_ nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso di sé e conseguente R_ assegnazione della casa familiare, rimettendo al minore stesso la determinazione dei tempi di permanenza con il padre, come da piano genitoriale allegato;
chiedeva, CP_ altresì, un assegno mensile a carico del di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento de figlio minore, nonché l'autorizzazione alla riscossione del 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli e R_
. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Per_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla pronunzia di Controparte_1 separazione nonché alle altre domande formulate in ricorso con compensazione delle spese processuali.
Le parti, poi, depositavano l'accordo raggiunto, con rinuncia alla comparizione personale, debitamente sottoscritto.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il
19.2.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi.
Va rilevato, poi, che l'accordo -come raggiunto - non è contrario a norme imperative nè all'ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del figlio minore, sicché può essere recepito dal Tribunale ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e depositate il 19.2.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1055/2024 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1982 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina piazza F. Trombetta n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Carolina Favazzi (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1 nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.10.1970 e ivi residente in c.da Torre Capitano snc, elettivamente domiciliato in
Sant'Agata di LO (ME) via San Martino n. 69 presso lo studio legale dell'avv.
Rosario Ventimiglia (c.f. -PEC: C.F._4 Email_2 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso l' 8 ottobre 2024, premetteva di aver contratto, in data Parte_2
22 novembre 2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di San RE di AL al n. 8, parte II, Serie A,
Anno 2000; che dal matrimonio erano nati quattro figli: (23.12.2000), Per_1 Per_2
1 (10.12.2002), (12.06.2004) e (13.07.2008); che il rapporto coniugale Per_3 R_ nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso di sé e conseguente R_ assegnazione della casa familiare, rimettendo al minore stesso la determinazione dei tempi di permanenza con il padre, come da piano genitoriale allegato;
chiedeva, CP_ altresì, un assegno mensile a carico del di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento de figlio minore, nonché l'autorizzazione alla riscossione del 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli e R_
. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Per_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla pronunzia di Controparte_1 separazione nonché alle altre domande formulate in ricorso con compensazione delle spese processuali.
Le parti, poi, depositavano l'accordo raggiunto, con rinuncia alla comparizione personale, debitamente sottoscritto.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il
19.2.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi.
Va rilevato, poi, che l'accordo -come raggiunto - non è contrario a norme imperative nè all'ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del figlio minore, sicché può essere recepito dal Tribunale ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi e depositate il 19.2.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
2