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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5794/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1 considerato che il debitore riveste la qualità di consumatore e che pertanto, in base all'insegnamento di Cass. S.U.9479/2023, deve verificarsi d'ufficio l'eventuale presenza di clausole abusive;
ritenuto, quanto al contratto di finanziamento n. 62771765, che abbia natura abusiva la clausola relativa al tasso di interesse moratorio (art. 11), in quanto prevede un tasso di mora pari al 18% annuo, che risulta manifestamente eccessivo nella misura in cui supera il tasso corrispettivo contrattualmente previsto del 7,50% (TAN), aumentato della maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento per la tipologia di prestiti in esame
(3,1%), a sua volta aumentata della metà (1,55%); manifestamente eccessivo, nel caso di specie, è dunque un tasso superiore al 12,15%;
considerato che, per quanto precede, la clausola contrattuale relativa al tasso degli interessi moratori
è affetta da nullità, cosicché sull'importo maturato a titolo di capitale residuo (€ 9.431,52) e rate scadute (€ 1.126,61), pari a complessivi € 10.558,13, non è dovuto dal consumatore alcun interesse,
e ciò in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui la norma suppletiva interna (nella fattispecie, art. 117 t.u.b.) può essere applicata solo se comporta un risultato favorevole per il consumatore (CGUE 12.1.2023 in C-395/21); ritenuta inoltre la natura abusiva della clausola relativa alla previsione di una penale di decadenza (€
20,66) nonché di spese e oneri post decadenza (€ 348,02), in quanto cumulata alla previsione di interessi moratori, non essendo possibile - se non tramite un esame contabile approfondito incompatibile con la presente sede monitoria - stabilire se tale richiesta congiunta di penale e interessi comporti un onere manifestamente eccessivo per il consumatore;
con la conseguenza che l'importo richiesto a tale titolo viene scomputato dall'importo ingiunto;
ritenuto, quanto al contratto di credito revolving n. 4301522351530590, che non siano prima facie ravvisabili clausole abusive, in quanto il contratto non prevede l'applicazione di interessi di mora o penali in caso di ritardo nei pagamenti;
considerato quindi che, coerentemente con il regolamento contrattuale, va scomputata dall'importo azionato la somma di € 12,90, che è stata ingiustificatamente addebitata per interessi moratori post decadenza;
ne consegue che, tenuto conto dei pagamenti a deconto riconosciuti dalla stessa ricorrente, l'importo residuo dovuto dal debitore in base al contratto di credito revolving ammonta ad € 5.508,40, sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla data della domanda;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile nei termini e nei limiti sopra evidenziati;
considerato che, nei predetti limiti, sussistono quindi le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuto doveroso avvertire il debitore che, in assenza di opposizione al presente decreto ingiuntivo,
l'ingiunto decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass. S.U. n. 9479 del 06/04/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ( ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.066,53;
2. gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sul solo importo di € 5.508,40;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
AVVERTE la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU. n. 9479/2023).
Verona, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristiana Bottazzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1 considerato che il debitore riveste la qualità di consumatore e che pertanto, in base all'insegnamento di Cass. S.U.9479/2023, deve verificarsi d'ufficio l'eventuale presenza di clausole abusive;
ritenuto, quanto al contratto di finanziamento n. 62771765, che abbia natura abusiva la clausola relativa al tasso di interesse moratorio (art. 11), in quanto prevede un tasso di mora pari al 18% annuo, che risulta manifestamente eccessivo nella misura in cui supera il tasso corrispettivo contrattualmente previsto del 7,50% (TAN), aumentato della maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento per la tipologia di prestiti in esame
(3,1%), a sua volta aumentata della metà (1,55%); manifestamente eccessivo, nel caso di specie, è dunque un tasso superiore al 12,15%;
considerato che, per quanto precede, la clausola contrattuale relativa al tasso degli interessi moratori
è affetta da nullità, cosicché sull'importo maturato a titolo di capitale residuo (€ 9.431,52) e rate scadute (€ 1.126,61), pari a complessivi € 10.558,13, non è dovuto dal consumatore alcun interesse,
e ciò in conformità all'orientamento della Corte di Giustizia, secondo cui la norma suppletiva interna (nella fattispecie, art. 117 t.u.b.) può essere applicata solo se comporta un risultato favorevole per il consumatore (CGUE 12.1.2023 in C-395/21); ritenuta inoltre la natura abusiva della clausola relativa alla previsione di una penale di decadenza (€
20,66) nonché di spese e oneri post decadenza (€ 348,02), in quanto cumulata alla previsione di interessi moratori, non essendo possibile - se non tramite un esame contabile approfondito incompatibile con la presente sede monitoria - stabilire se tale richiesta congiunta di penale e interessi comporti un onere manifestamente eccessivo per il consumatore;
con la conseguenza che l'importo richiesto a tale titolo viene scomputato dall'importo ingiunto;
ritenuto, quanto al contratto di credito revolving n. 4301522351530590, che non siano prima facie ravvisabili clausole abusive, in quanto il contratto non prevede l'applicazione di interessi di mora o penali in caso di ritardo nei pagamenti;
considerato quindi che, coerentemente con il regolamento contrattuale, va scomputata dall'importo azionato la somma di € 12,90, che è stata ingiustificatamente addebitata per interessi moratori post decadenza;
ne consegue che, tenuto conto dei pagamenti a deconto riconosciuti dalla stessa ricorrente, l'importo residuo dovuto dal debitore in base al contratto di credito revolving ammonta ad € 5.508,40, sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla data della domanda;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile nei termini e nei limiti sopra evidenziati;
considerato che, nei predetti limiti, sussistono quindi le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuto doveroso avvertire il debitore che, in assenza di opposizione al presente decreto ingiuntivo,
l'ingiunto decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass. S.U. n. 9479 del 06/04/2023);
INGIUNGE A
(C.F. ( ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.066,53;
2. gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sul solo importo di € 5.508,40;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
AVVERTE la parte ingiunta che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo di ulteriori clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di
Cassazione SS.UU. n. 9479/2023).
Verona, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cristiana Bottazzi