Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 2642 del 2021, ivi riunito rg. n. 1644 del 2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., parte opponente ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Armentano;
E
E , Controparte_2 Controparte_3 parte opposta resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo
Lutrario;
all'esito della udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 6017,70, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi poi riuniti, la ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 330/2021 del 9.7.2021
(rg. n. 1069/2022), emessi dal Giudice del Lavoro di in CP_1 favore di e parti oggi Controparte_2 Controparte_3 resistenti all'opposizione, per il pagamento della somma di euro
38.316,00, in favore di , e di euro 3.765,00, in Controparte_2 favore di , a titolo di retribuzioni nell'ambito Controparte_3 dell'attività di screening di I livello e II livello, nonché per le prestazioni del Progetto “Ottobre Rosa 2019”, relative al periodo
2017-2019 per il sig. e all'anno 2019 per la sig.ra CP_2 [...]
CP_3
Con i ricorsi monitori , Medico radiologo, e Controparte_2 [...]
Tecnico di Radiologia, avevano esposto di essere CP_3 entrambi in servizio presso la , di aver eseguito Controparte_1 prestazioni lavorative aggiuntive nell'ambito del programma di screening di 1° e 2° livello e dell'iniziativa denominata “Ottobre
Rosa 2019” e di non aver ricevuto la retribuzione dovuta per le ore aggiuntive prestate. Avevano precisato che, per l'attuazione dei progetti sopra citt., con delibere n. 785 dell'8.7.2015 e n. 2378 del
27.12.2017, la aveva disposto la corresponsione di Controparte_1 euro 4,00 ai dirigenti medici ed euro 5,00 ai tecnici radiologi per ogni mammografia effettuata nell'ambito dell'attività di I livello ed euro 60,00 all'ora ai dirigenti medici ed euro 22,00 all'ora ai tecnici di radiologia per le prestazioni di II livello nonché per le ore effettuate nel corso del mese della prevenzione del progetto cosiddetto “Ottobre Rosa 2019”.
aveva esposto di aver effettuato, nel periodo 2017- Controparte_2
2019, n. 5919 letture di mammografie di primo livello e di aver pertanto diritto a percepire l'importo di euro 23.676,00 (euro 4,00 x n. 5919), nonché n. 238 ore per attività di lettura di secondo livello, con diritto a percepire la somma di euro 14.280,00 (euro 60 x h.
238). Aveva inoltre aggiunto di avere espletato n. 6 ore per prestazioni svolte nell'ambito del Progetto “Ottobre Rosa 2019” eseguite al di fuori dell'orario di servizio, con diritto all'importo di euro 360,00 (euro 60,00 x h. 6). Aveva quindi chiesto in sede monitoria la corresponsione dell'importo totale di euro 38.316,00. aveva osservato di aver effettuato n. 547 letture Controparte_3 di mammografie di primo livello nel periodo da gennaio a giugno
2019 e di aver pertanto diritto a percepire l'importo di euro 2.735,00
(euro 5,00 x n. 547). Ha poi dedotto di avere espletato n. 206 letture di mammografie di primo livello per i mesi di novembre e dicembre
2019, con diritto al pagamento di euro 1030,00 (euro 5,00 x n. 206).
Aveva quindi chiesto con il ricorso monitorio la corresponsione della somma totale di euro 3765,00.
Contr A supporto della opposizione, la ha osservato che il credito azionato dai lavoratori con le forme e nei modi del procedimento monitorio è privo dei requisiti della certezza e della esigibilità; che dalla documentazione prodotta non risulta alcuna evidenza dell'effettivo svolgimento delle prestazioni indicate in ricorso né sono precisate le giornate e le ore in cui le prestazioni sarebbero state rese;
che la quantificazione delle spettanze effettuata dai dipendenti non trova riscontro nelle delibere della CP_1 richiamate dai lavoratori;
che i sigg. e non CP_2 CP_3 hanno allegato né documentato il conseguimento degli obiettivi, presupposto per la liquidazione dei corrispettivi delle attività aggiuntive in base alla delibera n. 785 del 2015. La CP_1 opponente ha tra l'altro negato che gli atti deliberativi n. 785/2015
e n. 2378/2017 (citati nei ricorsi monitori) prevedono la quantificazione del corrispettivo orario per l'attività di screening di secondo livello corrispondente ad euro 60,00 per i medici ed euro
22,00 per i tecnici di radiologia.
Ancora, l'odierna opponente ha esposto che, avendo riscontrato anomalie nella procedura finalizzata alla registrazione e reportizzazione delle attività integrative svolte, ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Frosinone. Quest'ultima ha avviato un'indagine finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali illeciti di rilevanza penale.
Nelle more sono stati sospesi i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni aggiuntive eseguite da tutti i dipendenti in attesa dell'esito degli accertamenti. La opponente ha poi eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 dei crediti azionati in via monitoria.
Per i motivi descritti la ha chiesto la revoca dei Controparte_1 decreti ingiuntivi opposti.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Hanno osservato che la documentazione prodotta, relativa alle ore di lavoro straordinario svolte, è stata ottenuta dai dipendenti a seguito di formale richiesta di accesso agli atti depositata presso la e, pertanto, è stata fornita Controparte_1 direttamente dall'opponente. Hanno dedotto che l CP_1 opponente non ha disconosciuto nelle proprie difese le prestazioni lavorative rese, essendosi limitata a contestare la quantificazione oraria e la correlativa incidenza economico-retributiva. La CP_1 peraltro ha ammesso di aver sospeso il pagamento dei corrispettivi delle attività aggiuntive espletate in ragione dell'esposto depositato.
Parte opposta ha chiarito che l'importo orario dovuto per l'attività lavorativa prestata nel corso del cosiddetto “Ottobre Rosa” (euro
60,00 per i medici ed euro 22 per i tecnici di radiologia) è stato indicato dalla stessa opponente nella documentazione in CP_1 atti.
Sull'eccezione di prescrizione, i dipendenti hanno precisato che i crediti per cui si procede sono riferibili all'arco temporale da novembre 2017 al 2019 per il sig. e all'anno 2019 per la CP_2 SI , ragion per cui non può ritenersi decorso il CP_3 termine di prescrizione decennale.
Sul contradditorio così instaurato, espletata la prova orale richiesta, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata Contr dalla I crediti oggetto del giudizio sono maturati a seguito di prestazioni svolte dal sig. nel periodo da novembre 2017 CP_2
a dicembre 2019 e dalla sig. nell'anno 2019. I ricorsi CP_3 per decreto ingiuntivo sono stati depositati e notificati, rispettivamente, a luglio 2021 (il ricorso del sig. ) e ad CP_2 aprile 2022 (il ricorso della sig. ), con conseguente CP_3 tempestiva interruzione del termine di prescrizione quinquennale. I crediti retributivi fatti valere dai dipendenti non si sono estinti per prescrizione.
Nel merito, il credito posto a fondamento della fase monitoria deriva dallo svolgimento di prestazioni aggiuntive espletate dalla odierna parte opposta nell'ambito di un progetto per l'incentivazione dello screening mammografico attivato dall'Azienda opponente con delibere n. 785 del 2015 e n. 2378 del 2017.
Parte opponente ha eccepito che: 1) le prestazioni indicate dai lavoratori non erano state effettivamente svolte o, comunque, ancorché svolte, non era stata raggiunta la prova in ordine al raggiungimento degli obiettivi del Progetto;
2) gli atti deliberativi invocati non recavano alcuna indicazione sulle modalità con cui tali prestazioni avrebbero dovuto essere retribuite.
Così inquadrata la domanda, deve osservarsi che con la delibera n.785 dell'8.7.2015 la ha attivato un progetto Controparte_1 incentivante riconosciuto al personale tecnico di radiologia (TSRM) impegnato nell'attività di I livello screening mammografico ed al personale medico radiologo addetto alla refertazione, sulla base delle previsioni di cui all'art. 115 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019. Per tali attività l' ha espressamente CP_1 determinato un compenso di euro 5,00 per ogni mammografia effettuata dal e di euro 4,00 per ogni lettura effettuata dal Pt_1
Dirigente medico radiologo, da liquidarsi previo formale controllo
(report attività) del referente dello screening mammografico ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nella delibera n. 785/2015 cit. Successivamente, con delibera n. 2378 del 27.12.2017, è stata stabilita la retribuzione da corrispondere ai Medici radiologi, ai ed al personale di comparto per l'attività di screening Pt_1 mammografico di II livello svolta al di fuori dell'orario di servizio, secondo l'istituto denominato “acquisto prestazioni” regolamentato dalla Regione Lazio, per una performance oraria di almeno due prestazioni di secondo livello ogni ora. Infine, per garantire la realizzazione della campagna regionale “Ottobre Rosa 2019”,
l' si è proposta di ricorrere allo stesso istituto contrattuale CP_1 richiamato per le prestazioni di II livello (cd. acquisto prestazioni) per la retribuzione dei medici, dei TSRM, del personale di comparto e del personale afferente alla U.O.S. . Parte_2
Contr Si ritiene che, diversamente da quanto dedotto dall parte opposta ha dato prova di avere effettivamente effettuato le prestazioni dedotte nel ricorso monitorio.
Il documento allegato n. 3 ai ricorsi per decreto ingiuntivo depositati dai signori e contiene il report CP_2 CP_3 delle attività svolte dai Dirigenti medici e dai tecnici radiologi
(TSRM), con attestazione resa, ai fini della liquidazione, dal
Responsabile della U.O.C. Radiologia presso l'Ospedale di dott. , e del Responsabile Screening CP_1 Persona_1
Senologico dott. . Per_2
Nel report del 10.1.2020 prot. 2687 (allegato n. 3 del ricorso monitorio sig. ) è confermata l'effettuazione, da parte del CP_2 dott. , di n. 5919 letture di referti nell'ambito dell'attività CP_2 di screening mammografico di 1° livello e di n. 238 ore nell'ambito delle attività di screening di 2° livello. L'all. n. 3 cit. contiene poi il
“Riepilogo ore attività Ottobre Rosa 2019”, redatto dal Responsabile UOSD Coordinamento Screening dott.ssa e Per_3 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott. Per_4
con l'indicazione che il dott. ha svolto n. 6 ore
[...] CP_2 di attività aggiuntiva (al di fuori dell'orario di servizio). Per quanto riguarda la SI , il “Report attività CP_3 screening” del 4.10.2019 prot. 90638 (allegato n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo della sig. , sottoscritto dal CP_3
Direttore della UOC Radiologia dott. , attesta che Controparte_2 la sig. ha eseguito n. 301 esami nel periodo gennaio- CP_3 marzo 2019 e n. 246 esami nel periodo aprile-giugno 2019 (tot. 547 letture per attività di screening di primo livello). I cartellini di novembre e dicembre 2019 indicano inoltre che nei mesi indicati la sig. ha eseguito n. 206 letture per attività di screening CP_3 mammografico di primo livello.
Questi documenti sono stati contestati dalla che ne ha CP_1 rilevato la carenza di efficacia probatoria ed ha dedotto la situazione di conflitto di interessi in cui versavano i medici Responsabili del servizio. L'eccezione della Azienda è inconsistente. Si tratta di attestazioni relative alla attività svolta dai dipendenti rilasciate dalla stessa a seguito di formale istanza di accesso agli Controparte_1 atti. L'effettivo svolgimento delle attività di screening mammografico di primo e secondo livello e delle ore di prestazione indicate nei ricorsi monitori è documentato e certificato dalla stessa Contr mediante i report citt. Questi prospetti costituiscono documentazione e dichiarazione proveniente dal debitore, datore di lavoro, a riconoscimento del proprio debito e della esecuzione delle prestazioni integrative ivi attestate, anche in considerazione della Contr intestazione del documento (predisposto su carta intestata , della titolarità dei soggetti che l'hanno redatto (indicati in calce) e anche dal contegno dell'Azienda opponente (che l'ha rilasciato all'esito di istanza di accesso agli atti rivolta a reperire documentazione relativa alla posizione dei lavoratori e allo svolgimento di prestazioni aggiuntive, circostanza non contestata dalla azienda opponente). Nei documenti in esame è esattamente indicato il numero di prestazioni effettuate dai medici/tecnici di radiologia, le ore (al di fuori dell'orario di servizio) impiegate per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive e il periodo a cui si riferisce l'attività di screening svolta.
La circostanza che i report citati sono privi della sottoscrizione della referente del progetto dell'attività di screening, dott. , è Per_3 irrilevante. La dott.ssa , escussa come teste, ha confermato Per_3 che le attestazioni come referente erano state sospese a seguito dell'esposto depositato dalla azienda e che la documentazione prodotta dai lavoratori era stata da lei stessa fornita a seguito di accesso agli atti.
In particolare, Responsabile dell'Unità Operativa Tes_1
Semplice di Dipartimento , Controparte_4 sentita come testimone, ha confermato di aver consegnare il documento (all. 3 del ricorso monitorio), copia del report, ai signori e a seguito di richiesta di accesso agli atti. CP_2 CP_3
Ha precisato che “Il primo foglio del doc. 3 indica le prestazioni di primo e secondo livello e il report è sottoscritto dal dott. , Per_2 responsabile del Programma. Il secondo foglio è stato da me predisposto e riassume le prestazioni svolte dai medici nell'ambito del programma Ottobre Rosa 2019. Non è stato poi da me sottoscritto in quanto la liquidazione non è stata mai autorizzata. La
Direzione Strategica non mi ha consentito di liquidare i compensi indicati in quanto non sono stati assegnati fondi a causa della denuncia. La denuncia riguardava tutti, anche i medici, inclusa me.
Le timbrature suppongo che fossero controllate dal responsabile della Radiologia, dott. , e dal responsabile del programma CP_2 dott. ”. Per_2
Sulla quantificazione del compenso spettante per l'attività di screening di primo livello, la delibera n. 785/2015 indica espressamente in euro 4,00, per il medico, ed euro 5,00, per il tecnico di radiologia, l'importo della retribuzione da corrispondere per ogni esame/lettura.
Per quanto riguarda l'attività di screening di secondo livello e le prestazioni rientranti nel progetto “Ottobre Rosa 2019”, la delibera n. 2378 del 2017 richiama l'istituto contrattuale del cd. acquisto prestazioni.
Contr La è stata più volte invitata a precisare i termini della regolamentazione del predetto Istituto. E' stato ordinato alla opponente di produrre i provvedimenti della Regione CP_1 Lazio che hanno disciplinato l'istituto e/o degli atti deliberativi della che contengono il trattamento retributivo Controparte_1 previsto a fronte dello svolgimento di tali prestazioni aggiuntive, rese al di fuori dell'attività istituzionale ex art. 115 CCNL (esami Contr diagnostici di II livello). La non ha ottemperato ai richiesti ordini di produzione, limitandosi a richiamare le sole modalità con le quali dette prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite, ossia:
“performance oraria quantificata di almeno due prestazioni di secondo livello ogni ora”.
Considerato che nelle delibere n. 785 dell'8.7.2015 e n. 2378 del
27.12.2017 è contenuto il richiamo all'istituto dell'“acquisto prestazioni”, sia per l'attività resa nell'ambito del progetto “Ottobre Rosa”, sia per le prestazioni relative all'attività di screening di II livello, va applicato il medesimo compenso per entrambi gli istituti.
E' pacifico – poiché non contestato e provato documentalmente - che l'attività resa nell'ambito del Progetto “Ottobre Rosa” era remunerata con una retribuzione oraria di euro 22,00 per i tecnici ed euro 60,00 per i medici radiologi.
Ne consegue che l'ammontare della retribuzione richiesta in sede monitoria per le prestazioni di I livello rese dai signori e CP_2
e per l'attività di screening di 2° livello e del progetto CP_3
Ottobre Rosa effettuata dal sig. è stata correttamente CP_2 quantificata. Per un verso le ore di attività e/o il numero di esami di cui si chiede il compenso sono stati comprovati documentalmente dalla stessa Azienda opponente;
per l'altro le prestazioni eseguite vanno liquidate sulla base delle previsioni contenute nelle richiamate delibere n. 785/2015 e n. 2378/2017 e quindi: con un compenso di euro 4,00 per il medico o euro 5,00 per il tecnico per ogni esame/lettura relativa alla attività di screening di primo livello e di euro 60,00 all'ora per le prestazioni di secondo livello e quelle rese nell'ambito della campagna “Ottobre Rosa 2019”.
La deduzione di parte opponente relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi, che impedirebbe la liquidazione dei Contr compensi, è stata formulata in via generica. La non ha specificato puntualmente gli obiettivi fissati nelle delibere che sarebbero rimasti irrealizzati.
Peraltro nella delibera n. 785/2015 è richiesto genericamente che la realizzazione dei presupposti per la liquidazione dei compensi, tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi fissati, sia oggetto del formale controllo del Referente dello screening, ossia nella specie della dott.ssa che ha redatto il documento denominato Per_3
“Riepilogo ore attività”.
Ancora va osservato che in base alle delibere n. 785/2015 e n.
2378/2017 le prestazioni di screening in esame svolte al di fuori dell'orario di servizio rientrano nei LEA (livelli essenziali di assistenza). Sono quindi prestazioni necessarie, la cui remunerazione è autorizzata dalle stesse delibere citate.
Infine, la stessa ha riconosciuto l'omessa corresponsione CP_1 del compenso per le attività aggiuntive in esame laddove ha evidenziato che il pagamento dei corrispettivi è stato sospeso a seguito dell'esposto depositato (a conferma dell'omesso pagamento, cfr. anche la deposizione della teste ). Per_3
Per questi motivi
l'opposizione va respinta e i decreti ingiuntivi opposti vanno confermati.
Contr Le spese di lite sono poste a carico della n base alla regola della soccombenza.
Questi i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 4 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti