Sentenza breve 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 06/12/2021, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 01465/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS- Cat.-OMISSIS- con il quale viene decretata la revoca del titolo di soggiorno N. -OMISSIS- (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di “lavoro subordinato”);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura -OMISSIS-, con provvedimento Cat. A 11.2021/Immigr. Nr. -OMISSIS-/Div. P.A.S.I, ha revocato, a danno dell’odierno ricorrente, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 286/98 ss.mm.ii., sulla scorta delle seguenti ragioni:
- lo straniero, in data 30 marzo 2021, è stato tratto in arresto in esecuzione all'ordinanza di custodia -OMISSIS- emessa in data 4 marzo 2021 nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale -OMISSIS-, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 74, d.p.r. n. 309 del 1990, <<perché si associava assieme a altri, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, costituendo un'-OMISSIS- finalizzata allo -OMISSIS-tipo "-OMISSIS-" rifornendo i "-OMISSIS-" locali con cadenza pressochè quotidiana..." in particolare quale partecipe all'organizzazione e appartenente al "2° livello" del -OMISSIS-, si riforniva esclusivamente da ……….., acquistando sempre con le stesse modalità e con il sistema in "-OMISSIS-" varie partite di -OMISSIS- tra i -OMISSIS- da rivendere al "1° livello", rifornendo così lo -OMISSIS-".. (commesso -OMISSIS-dal 2018 con condotta tuttora in atto)>> — misura -OMISSIS- (c/o -OMISSIS-), sostituita, in data 13 luglio 2021, dal G.I.P. con quella degli -OMISSIS-;
- il comportamento tenuto dallo straniero evidenzia un grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica ed egli, pur avendo avuto l'opportunità di maturare un adeguato inserimento socio-lavorativo e solidi legami familiari, ha messo in atto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza e tranquillità pubblica, non desistendo dal compimento di gravi attività criminali;
- si tratta di soggetto che ha dimostrato una particolare capacità a delinquere e la misura della custodia -OMISSIS-, tuttora in atto, per reati inerenti la -OMISSIS-, -OMISSIS-, dimostra la sua condizione di abituale delinquenza;
- lo straniero rientra nella previsione normativa di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 286/98, che richiama l'art. 1, d.l. n. 159/2011, stante l'attività illegale posta in essere dallo stesso che prevede, necessariamente, collegamenti nell'ambito sociale con ambienti e soggetti dediti ad attività illecite;
- a fronte della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo il ricorrente non ha prodotto nessuna osservazione scritta o documenti al riguardo;
- la circostanza che lo straniero risieda in Italia con il proprio nucleo familiare non ha costituito elemento di dissuasione dalla commissione dell'illecito e che la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire "scudo" o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego del rilascio del permesso di soggiorno, atteso che lo straniero ha commesso reati di particolare gravità, che hanno creato allarme sociale;
- non appaiono sussistere motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che precludano l'adozione del presente provvedimento;
- quindi, la posizione giuridica del sopra indicato straniero non appare suscettibile di valutazioni positive in relazione alla normativa vigente in materia di immigrazione.
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe tenuto adeguatamente in conto che lo straniero vive in Italia da oltre 10 anni, svolge e ha sempre svolto attività lavorativa regolare di lavoro subordinato, è soggetto incensurato, ha un’unica pendenza con la giustizia, in relazione alla quale è sottoposto alla misura degli -OMISSIS-, procedimento che è ancora “ in itinere ” e, quindi, non può costituire il fondamento di un provvedimento negativo quale quello impugnato; quindi, secondo parte ricorrente, la Questura non avrebbe effettivamente e puntualmente motivato in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, né avrebbe effettivamente valutato la lunga durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente che è presente in Italia da oltre 10 anni, ha sempre svolto attività lavorativa ed è -OMISSIS- di -OMISSIS- in -OMISSIS- ed ha infine legami familiari sul territorio nazionale in quanto -OMISSIS-;
2. la valutazione di pericolosità del ricorrente risulterebbe del tutto generica e sfornita di presupposti, perché fondata su un unico elemento di fatto (l’attuale misura cautelare) relativo ad un procedimento penale in fase di indagini in assenza di richiesta di rinvio a giudizio; per contro non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione pro futuro , né sarebbe stato tenuto conto dell’intera personalità del soggetto; inoltre, anche sotto questo profilo, la Questura -OMISSIS- non avrebbe adeguatamente tenuto conto della gravità dei fatti reato attualmente solamente contestati al ricorrente, ma soprattutto non ha valutato in alcun modo l’inserimento sociale del ricorrente che si ribadisce è da oltre dieci anni in Italia, ha sempre svolto attività lavorativa di natura subordinata e si è integrato nel nostro tessuto sociale ove risiede regolarmente unitamente -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 1 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Il comma 4 dell’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo attualmente in vigore e vigente al tempo dell’adozione del diniego impugnato, così dispone: <<il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Il comma 7 dell’art. 9, prevede che <<il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni>>.
Alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (ord. 27 marzo 2014, n. 58), la formulazione dell’art. 9, comma 4, in tema di permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo impone di escludere l’automatismo preclusivo che l’art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo fa discendere dalle condanne per talune categorie di reati, tra cui quelli concernenti gli stupefacenti ex art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (così Cons. Stato, 2 novembre 2020, n. 6756).
In particolare, <<secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per reati in materia di stupefacenti e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e lavorative, l'attuale previsione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 (nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione dell'impugnato decreto di revoca) richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (v. in tal senso, ex plurimis, ; v., altresì, Corte Cost. 27 marzo 2014, n. 58)" (così la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III 01-10-2020, n. 5755; Sez. VI, n. 4708/2016). La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall’art. 9 del d.lgs. 286/98 e dalla giurisprudenza nazionale già richiamata, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19) secondo cui “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l'esistenza di legami con quest'ultimo>> (Cons. Stato, 13 aprile 2021, n. 3022).
Nel caso di specie, in primo luogo, manca una “condanna”, anche non definitiva, non potendosi ritenere sufficiente e valorizzabile in via esclusiva, ai fini della revoca di permesso per lungo soggiorno, l’adozione di un solo provvedimento meramente cautelare; in secondo luogo, in considerazione della “debolezza intrinseca” del dato che precede, quand’anche si potesse ritenere che un tale tipo di provvedimento meramente cautelare sia idoneo a giustificare un provvedimento a motivazione “rafforzata” come la revoca di un permesso di lungo soggiorno, l’Amministrazione è chiamata a dover procedere ad una istruttoria e alla stesura di una motivazione particolarmente puntuale e argomentata, tutte le volte in cui lo straniero fornisca elementi idonei a dimostrare un radicamento “forte” sul territorio.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha documentato di risiedere in Italia da oltre 10 anni, ove in data 25 giugno 2020 ha acquistato un immobile in -OMISSIS-, di avere svolto attività lavorativa, se non sempre, quantomeno con sufficiente assiduità, nonché di vivere sul territorio nazionale con -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Per contro, nel provvedimento impugnato la valutazione di pericolosità sociale non è stata accompagnata da una approfondita e corretta disamina e valutazione del “peso ponderale” delle circostanze che precedono, rispetto alla natura meramente cautelare del provvedimento penale.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.