Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2011, n. 19291
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.

Commentari4

  • 1TFR: chi lo paga in caso di trasferimento d’azienda?
    Francesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020

    Con la recentissima Ordinanza n. 1534 del 23/01/2020, la Corte di Cassazione, sez. VI civile, è intervenuta nuovamente in materia di Fondo di garanzia in presenza di una vicenda circolatoria del trattamento di fine rapporto. Con la decisione in commento, molto ben motivata e certamente più condivisibile, la Suprema Corte, contrariamente a precedenti orientamenti, ha stabilito che la mancata cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del trasferimento d'azienda impedisce la liquidazione delle prestazioni richieste da parte del Fondo di garanzia. In pratica, sostiene che il fatto che un determinato credito del lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura …

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  • 2Lavoro, trattamento di fine rapporto, cessione di azienda, fallimento, ammissione al passivo, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2019

  • 3Il trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2120 c.c. in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma …

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    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 22 aprile 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2011, n. 19291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19291
Data del deposito : 22 settembre 2011

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