Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14107 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso, dall'avv. M.Teresa Abate
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare dell'8.4.2024, il procuratore la ricorrente si è riportato agli atti ed ha chiesto conferma delle statuizioni presidenziali. Il GI ha riservato la causa in decisione senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato. Il Pm ha chiesto accogliersi il ricorso con conferma delle statuizioni vigenti, con parere del
9.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 23.6.2024, la sig.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 14.10.2006 dal quale è nato CP_2
il 28.1.2007 – esponeva: ER (…) Purtroppo, da subito tra i coniugi si sono manifestate incomprensioni e divergenze che hanno reso intollerabile, se non addirittura impossibile, la continuazione della convivenza matrimoniale, inducendo i coniugi a decidere di vivere separati già dai primi mesi del 2007. Il sig. , affiliato al Clan camorristico dei CP_1 Per_2
come si evince dagli articoli di giornale che si allegano, sarebbe rimasto
[...] vittima di lupara bianca nel 2013. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Con ricorso per separazione giudiziale presentato innanzi il Tribunale di Napoli la sig.ra Pt_1 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale di coniugi con affidamento esclusivo del minore alla stessa. All'udienza presidenziale, tenutasi in data 8 Persona_3 febbraio 2021, il Presidente, sentita la sola ricorrente, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, senza alcuna determinazione, tenuto conto di quanto ER dichiarato dalla sig.ra in merito alla presunta morte del coniuge. Con sentenza Pt_1
n. 5149/2022, pubblicata in data 24 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ; ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre;
ha
[...] Persona_3 posto, d'ufficio, a carico del l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 [...]
la somma mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento del Parte_1 minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo ER d'intesa tra il COA e la Presidenza del Tribunale di Napoli del marzo 2018. Ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra intende, quindi, sciogliere il vincolo Parte_1 coniugale che la lega al sig. , asseritamente vittima di lupara bianca CP_1 quale affiliato al clan camorristico dei alle condizioni indicate nella Persona_2 sentenza di separazione.
Ha chiesto: 1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Affidare in via esclusiva il minore alla madre, con Persona_3 residenza privilegiata presso la stessa;
3) Confermare i provvedimenti economici disposti d'ufficio a carico del sig. . CP_1
All'udienza di prima comparizione del 20.3.2025, - dichiarata la contumacia del resistente
– la sign. ha dichiarato: è diventato maggiorenne;
studia e frequenta il Pt_1 ER
5° anno di informatica. Non chiedo alcun assegno divorzile ma solo il mantenimento per mio figlio nella misura di € 250,00 mensili. Il Gi ha confermato le statuizioni vigenti (come da sentenza di separazione) in ordine al mantenimento del figlio, nulla determinando circa l'affido in quanto ha ER raggiunto la maggiore età.
All'udienza dell'8.4.2025 in TS la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 5149/2022 passata in giudicato.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre
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perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sul mantenimento del figlio della coppia, , maggiorenne ma non ER economicamente indipendente, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass.
12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Orbene, il Tribunale conferma - non essendo emersi nuovi elementi - le statuizioni Con adottate in prima udienza dal pone a carico del resistente, , l'onere CP_1 di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da maggio 2026.
Il ragazzo, sebbene maggiorenne, vive con la madre e studia ancora;
è, pertanto, meritevole di mantenimento da parte dei genitori. La madre contribuisce al suo mantenimento in via diretta e del padre nulla è stato depositato dalla in quanto Pt_1 la stessa non ne ha notizie da diversi anni.
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L'assegno unico per sarà percepito per intero dalla ricorrente. ER
Le spese straordinarie per , come da Protocollo del 2018, – come chiesto dalla ER ricorrente – si pongono a carico di entrambi i genitori al 50%.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il
14.10.2006 da e;
Parte_2 CP_1
b) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio ER con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da maggio 2026;
c) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie come da Protocollo del
2018, per il figlio nella misura del 50%; d) autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per il figlio;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 112, parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 2006). f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11. 4. 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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