Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1975, n. 2429
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Sentenza 18 giugno 1975

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Il contratto d'appalto, per la importanza o entita dell'opera o del servizio, presuppone nell'appaltatore una organizzazione di mezzi produttivi a Forma di impresa - compresa in tale nozione tanto la grande quanto la media impresa -, in modo che egli possa disporre di piu vasti mezzi produttivi ed avvalersi del lavoro subordinato di altre persone, assunte di regola al di fuori del suo nucleo familiare. Il contratto d'opera, invece, presuppone che il contraente (ed il piu noto e comune esempio e fornito dal lavoro artigianale di cui all'art 2083 cod civ) impieghi prevalentemente il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. ( V 3217/69, mass n 343221; 820/65, mass n 311562).*

Il subappalto e un contratto derivato (o subcontratto) in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto. Al subappalto, quindi,quale contratto derivato, si applica in genere la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti (subcomodato, sublocazione), escluse quelle Disposizioni che fanno eccezione alla regola e che concedono particolari benefici.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1975, n. 2429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2429
    Data del deposito : 18 giugno 1975

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