Provvedimento: […] Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio della inesigibilità frazionata dell'emolumento. Sul punto, va osservato che, nelle ipotesi di cessione di azienda, il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto, quindi, all'atto del trasferimento d'azienda, il credito per t.f.r. non è ancora esigibile, tant'è che neppure comincia a decorrere il termine di prescrizione. Pertanto, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge con la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 2827/18; Cass. 23 aprile 2009,
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