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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2622/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2622/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dall'avv. MORANDI ILEANA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. VITIELLO PAOLO ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Blagoevgrad (Bulgaria), Via Otdih n. 1,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via principale nel merito - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione pagina 1 di 13 introduttivo del presente giudizio, che qui si intendono integralmente riportati, la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del veicolo tg. KH344BT (BG) di proprietà _3 della società , in ordine alla causazione del sinistro de quo e, per Controparte_2 l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al risarcimento in favore del Sig. dei danni fisici, patrimoniali e non, dallo stesso Parte_1 subiti ed ammontanti ad Euro 24.952,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, od a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o comunque risultare di giustizia o essere determinata secondo equità. - Condannare l'
[...] al Controparte_4 risarcimento danni ex art. 96 , I o III comma cpc, in favore del Sig. quantificabili Parte_1 nella somma di Euro 2.500,00 o in quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa o comunque che dovesse essere ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si rinnovano le istanze istruttorie come formulate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Spese di CTU a carico della convenuta Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei CP_5 procuratori antistatari ex art. 93 cpc.”
Per il convenuto come da nota scritta del 22.10.2024: “E' PRESENTE L'AVV RO VITIELLO PER L'CUI IL QUALE IMPUGNA E CONTESTA PER QUANTO DI RAGIONE LA DEPOSITATA CTU, SI RIPORTA INTEGRALMENTE AI PROPRI SCRITTI DIFENSIVI TUTTI. CHIEDE INTROITARSI A SENTENZA CON I TERMINI DI CUI EX ART 190 CPC”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e la società estera unipersonale, RO Controparte_2
rispettivamente quale legittimato a stare in giudizio ex art. 125 comma 2 lett. b) e commi 3 e 4 cod. ass. priv. e domiciliatario ex lege del responsabile civile, proprietario del veicolo Volvo XC60, tg.
KH344BT, al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non RO patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro, occorso in data 21.1.2021, alle ore 18.25 circa, a
Rozzano (MI).
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
pagina 2 di 13 - che il giorno 21.1.2021, alle ore 18.25 circa, a Rozzano (MI), si trovava quale passeggero a bordo del motoveicolo Yamaha Booster, targato X7WC37, condotto da Persona_1
- che detto motociclo, giunto all'intersezione tra via Garofani e via dei Biancospini, veniva urtato nella parte anteriore dal veicolo Volvo XC60, di proprietà della società estera Controparte_2
e condotto dal signor , il quale, provenendo da via Garofani
[...] _3
intraprendeva manovra di svolta a sinistra in via dei Biancospini, imboccando detta strada contromano;
- di essere stato colpito e sbalzato a terra, subendo lesioni personali, a causa della collisione;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Rozzano, i quali effettuavano i rilievi di rito e redigevano apposito verbale nel quale, tra l'altro, veniva dato atto della violazione dell'articolo 154 commi 3° lett. b e 8° del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo Volvo XC60;
- di essere stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Milano, ove veniva ricoverato a fronte della diagnosi di “trauma cranico con FLC orbitaria sinistra, pneumotorace sinistro post traumatico”;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura dell'8-9%, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 20 e parziale al 25% di giorni 20;
- di essersi sopposto in data 1.10.2021 a visita medico legale su invito della compagnia assicuratrice incaricata da per la gestione del risarcimento del danno;
Controparte_7 RO
- che, vista l'omessa corresponsione di alcuna somma a titolo di risarcimento danni e la mancata adesione di (e di all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione RO Controparte_7 assistita formulato dall'attore, quest'ultimo è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo, RO in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto degli elementi previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., l'improcedibilità/inammissibilità/improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. La società convenuta ha dedotto, a tal fine, che il veicolo su cui era trasportato fosse Parte_1
privo della dovuta revisione e di copertura assicurativa e ha rilevato la carenza di prova della domanda pagina 3 di 13 anche a fronte del disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. di tutta la documentazione prodotta dall'attore. Nel quantum ha contestato le richieste attoree, in punto di valutazione medico legale operata dal consulente di parte, nonché le richieste di personalizzazione del danno alla persona, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento. Infine, ha chiesto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'accertamento della mora con Pt_2
conseguente rigetto della richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sul risarcimento del danno.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di CP_2 unipersonale, ne ha dichiarato la contumacia e ha rigettato l'eccezione di nullità della
[...] citazione proposta da ritendo sufficientemente esposti nell'atto introduttivo i fatti e le RO
ragioni poste a fondamento della pretesa. Sono stati quindi concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al dott. Persona_2
[...]
All'udienza del 15.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da parte attrice, ma non da RO
Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 24.10.2024 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, si ribadisce il rigetto, già pronunciato all'udienza del 13.9.2022, dell'eccezione di nullità della citazione formulata da posto che l'attore nell'atto introduttivo del giudizio RO
ha esposto in modo sufficientemente chiaro i fatti e le ragioni posti a fondamento della pretesa, né vi sono dubbi in ordine al petitum della vertenza.
Ugualmente disattesa dev'essere l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla società convenuta per il mancato rispetto da parte dell'attore degli artt. 145 e 148 codice assicurazioni private.
pagina 4 di 13 In proposito si aderisce all'orientamento espresso da Cassazione n. 15445/2021 (già precisato da
Cassazione n. 19354/2016), secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”. Nella pronuncia richiamata la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di formulare richiesta risarcitoria la mancata indicazione circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sotto questo profilo, si osserva che la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità
Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del Cod. Ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta; il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti avendo l'attore fornito elementi sufficienti alla formulazione dell'offerta e non risultando comportamenti omissivi o di mancata evasione di richieste trasmesse dall'altra parte;
la mandataria della convenuta, ha sottoposto in data Controparte_7
1.10.2021 il signor a visita medico-legale e non risultano richieste di integrazione Parte_1
documentale da parte di o di suoi incaricati. RO
, con comunicazione pec del 17.11.2021, ha peraltro invitato la società convenuta a Parte_1
stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia, senza tuttavia ricevere riscontro.
Ciò premesso, si osserva che ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 RO
unipersonale, promuovendo azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass. priv. nei Controparte_2
confronti della prima e citando il responsabile civile solo in qualità di litisconsorte necessario di
[...]
ex art. 126 comma 2 lett. c) cod. ass. priv. La notifica della citazione nei confronti del CP_6
pagina 5 di 13 proprietario del veicolo (responsabile civile), dichiarato contumace con ordinanza del 13.9.2022, presso a mezzo posta elettronica certificata risulta del tutto regolare ai fini della corretta RO istaurazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 comma 2 lett. b) cod. ass. priv.
Nell'atto introduttivo l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di _3
, conducente del veicolo Volvo XC60, nella determinazione del sinistro per cui è causa e di
[...]
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti. RO
In proposito va premesso che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rozzano (MI) intervenuto nell'immediatezza dell'evento lesivo (v. doc. 1 parte attrice).
Tale documento, al pari degli altri allegati dall'attore, deve essere considerato ai fini della decisione del giudizio atteso che la contestazione effettuata da di tutte le produzioni attoree, in quanto RO riproduzioni non conformi all'originale, è stata generica e onnicomprensiva, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, esplicito e univoco, idoneo quindi a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale (Cass.
n. 22149/2024 e Cass. n. 3227/2021).
Ciò posto, gli agenti verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione statica assunta dal pagina 6 di 13 veicolo Volvo XC60 nella fase terminale dell'evento, i danni riportati dai veicoli e le dichiarazioni rese spontaneamente dal conducente dell'auto, hanno ricostruito la dinamica come segue.
La vettura Volvo XC60 condotta da , percorrendo via Garofani, _3
proveniente da Viale Lombardia in direzione Viale Lazio, effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi in via dei Biancospini. Detta strada veniva imboccata impegnando la corsia destinata all'opposto senso di marcia e la vettura Volvo XC60 entrava così in collisione con il motociclo
Yamaha Booster, condotto da che stava percorrendo via dei Biancospini. I verbalizzanti Persona_1
non hanno rinvenuto con precisione il punto d'urto, pur riferendo che lo scontro è avvenuto all'intersezione tra le due strade, posto che il suolo era bagnato dalla pioggia e non erano visibili tracce di frenata, scarrocciamento, o incisione del manto stradale ad opera dei veicoli coinvolti. Hanno inoltre constatato la presenza di danni sul veicolo Volvo XC60 nella parte anteriore destra (paraurti, gruppo ottico destro, parafanghi, specchietto retrovisore destro, parabrezza) e a carico del motociclo nella parte anteriore (risultata completamente distrutta). Sulla base dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni raccolte, la Polizia Locale ha contravvenzionato per aver violato il _3 disposto di cui all'art. 154 commi 3°, lett. b) ed 8° c.d.s. perché “nell'effettuare la svolta a sinistra, imboccava l'altra strada impegnando la corsia destinata all'opposto senso di marcia” (cfr. relazione di sinistro stradale). Il conducente del motociclo è stato sanzionato poiché il veicolo circolava senza la dovuta revisione e privo di copertura assicurativa, circostanze che tuttavia si ritiene non abbiano avuto un'efficacia causale nel verificarsi dell'incidente.
Nel caso di specie, dallo stato dei luoghi risulta evidente che il veicolo Volvo XC60 nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra non avrebbe dovuto impegnare la via dei Biancospini contromano, invadendo la corsia sulla quale procedeva il motociclo Yamaha Booster, venendo pertanto condivisibilmente contravvenzionato dagli agenti di Polizia Locale giunti sul luogo del sinistro. Tenuto conto del peculiare stato dei luoghi, nonché del fatto che l'incidente è avvenuto in orario serale (ore
18.25 del mese di gennaio), con pioggia in atto, si reputa che la condotta di _3
sia stata gravemente imprudente e negligente, giacché non vi è dubbio che, se non avesse occupato la corsia destinata all'opposto senso di marcia, la collisione tra i veicoli non si sarebbe verificata. Inoltre, non può essere tralasciato che gli operanti hanno potuto verificare la presenza dell'automobile sulla carreggiata post urto, dando atto che la stessa non era stata spostata prima del loro arrivo;
tale pagina 7 di 13 elemento, pur in assenza della produzione da parte delle parti di rilievi fotografici allegati al verbale di sinistro, che avrebbero consentito una più agevole valutazione dei luoghi, della posizione dei mezzi e dei danni riportati da questi ultimi, integra rilievo facente piena prova fino a querela di falso in quanto direttamente riscontrato dagli agenti. Si reputa pertanto che la collisione sia avvenuta in stretta prossimità con l'intersezione e l'automobile sia stata rinvenuta inequivocabilmente contromano.
Pertanto, nella specie, è indubbia la responsabilità del conducente della Volvo XC60 rispetto alla determinazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta di guida del veicolo conforme agli obblighi di cautela e prudenza, previsti dalle norme del codice della strada e, in particolare, dall'art. 154, comma 3°, lett. b).
La prova delle violazioni del codice della strada da parte non esime, _3 tuttavia, dal verificare se conducente del motociclo sul quale era trasportato l'attore, si Persona_1
sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale.
Sul punto, giova rammentare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019) e sempre in tali ipotesi “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”
(cfr. Cass. sentenza n. 7479/2020).
Ne consegue che, nel caso di scontro tra veicoli, ove emerga una responsabilità di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso anche verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell'altro conducente, sì da applicare il criterio presuntivo di paritetica responsabilità solo in ultima istanza.
Nel caso specifico è evidente che ha effettuato la manovra di svolta a _3
sinistra, occupando indebitamente contromano la strada sulla quale si stava immettendo, percorsa in quel momento dal motociclo.
pagina 8 di 13 L'assenza di tracce di frenata, o di scarrocciamento (cfr. doc. 1 verbale di sinistro stradale: “non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”), alla luce delle condizioni meteorologiche nelle quali si è verificato il sinistro, pioggia in atto e fondo stradale bagnato, non possono essere considerati indici di un impatto repentino tra i due veicoli, tale da far presumere che il conducente della moto non tenesse una velocità commisurata allo stato dei luoghi e, in particolare, all'intersezione a cui si stava approssimando. in sella al motociclo, con a bordo Persona_1 [...]
, infatti, potrebbe avere tentato una manovra di emergenza, frenando per evitare l'impatto, o Parte_1
di cambiare la propria direzione di marcia, senza che siano rimaste tracce di tali spostamenti sul manto stradale.
I danni riportati dai veicoli, rispettivamente alla parte anteriore destra quanto alla Volvo XC60 e alla parte anteriore con riferimento al motociclo, portano inoltre a concludere che, anche ove il motociclo si fosse trovato in prossimità dell'asse della carreggiata di via dei Biancospini, il veicolo Volvo XC60 abbia completamente invaso la corsia destinata all'opposto senso di circolazione, poiché altrimenti l'urto tra i due mezzi non si sarebbe verificato.
Inoltre, il verbale, pur dando atto dell'impossibilità di localizzare con precisione il sito dell'urto, rileva che l'incidente è avvenuto all'intersezione tra via Garofani e vai dei Biancospini, all'imbocco della strada nella quale il veicolo Volvo XC60 stava svoltando, con la conseguenza che si deve ritenere presuntivamente provato che il motociclo non abbia avuto il tempo di percepire l'arrivo contromano dell'auto, visibile solo all'ultimo momento, con ciò non residuando non molto spazio per una manovra di emergenza, atta ad evitare lo scontro.
In conclusione, ha tenuto una condotta di guida non solo gravemente _3
imprudente e in contrasto con le sopra menzionate regole cautelari speciali, ma la sua condotta è da ritenersi causa prevalente dell'evento dannoso, in quanto specularmente può ritenersi Persona_1 aver violato solo l'art. 143 comma 1 c.d.s., che impone ad ogni conducente di tenere strettamente la destra.
Del resto, lo stesso attore, che ha scelto di promuovere l'azione ex art. 144 cod. ass. priv. (e non anche quella prevista dall'art. 141), che richiede un accertamento della dinamica ai fini della ripartizione di responsabilità tra i veicoli coinvolti nel sinistro, non ha fornito elementi per giustificare la sua collocazione sulla carreggiata rispetto i danni riportati dai veicoli, che unitamente al rilievo degli pagina 9 di 13 operanti della prossimità dell'automobile al centro della carreggiata, inducono a ritenere che al momento dell'urto il motociclo stesso viaggiasse in prossimità dell'asse della carreggiata. Se avesse, infatti, tenuto strettamente la destra probabilmente l'impatto si sarebbe potuto evitare, o comunque sarebbe avvenuto in una zona più laterale della carreggiata.
Va pertanto affermata la responsabilità prevalente di nella determinazione _3
del sinistro per cui è causa nella misura del 70%, con attribuzione a del restante 30%. Persona_1
Tuttavia, trattandosi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di e _3 Per_1 nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, delle conseguenze dannose patite da
[...] [...]
, che a sua volta non risulta aver violato alcuna regola cautelare, tale da addebitargli alcun Parte_1 concorso colposo, e tenuto conto della sua domanda di riconoscimento dell'intero danno subito, si reputa di condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, che di RO seguito si provvede a liquidare;
rimane ovviamente ferma l'azione di regresso di all'esito RO di sentenza di accertamento che faccia stato anche nei confronti di e dell'assicurazione Persona_1
designata dal Fondo Vittime della strada, che non hanno partecipato al presente procedimento ex art. 2909 c.c.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza tecnica medico-legale del dott. , che vanno integralmente condivise per congruità e logicità della stessa. Il Persona_2
ctu ha accertato:
- che l'attore ha riportato un “trauma cranico con FLC orbitaria sinistra e trauma toracico con pneumotorace sinistro (…) Sulla ricollegabilità causale di tali lesioni all'evento per cui è causa non sussistono dubbi, stante la dinamica descritta, la prontezza ed inadeguatezza dei rilievi effettuati in sede ospedaliera e l'evoluzione della patologia traumatica così come emerge dalla ricostruzione praticabile sulla scorta della documentazione prodotta”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 53 giorni da suddividersi in giorni 13 al 100%, giorni 20 al 75% e giorni 20 al 50%;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 6%, rappresentati da “amnesia retrograda verso l'incidente, manifestazioni cefalagiche, disagio estetico per la cicatrice al volto, toracoalgie a sinistra con sensazione di scossa elettrica e dispnea da sforzo”.
pagina 10 di 13 Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio
2024.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati nel 6%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 20 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 11.278,46 (di cui euro 9.179,34 per il danno permanente e in euro 2.099,12 per il danno temporaneo).
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo
e la sofferenza morale di grado medio-lieve indicata dal ctu – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo- funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sul predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale pagina 11 di 13 considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.1.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.1.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si ritiene, in punto di interessi e rivalutazione, che non debba essere accolta la domanda di CP_6
[... di riduzione del quantum di cui alla condanna al netto delle predette voci, in quanto la mora credendi dedotta dalla società convenuta non è stata provata, non risultando agli atti offerte di pagamento o intimazione a cooperare rivolte all'attore come previsto dagli artt. 1206 e ss. c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve essere condannata a risarcire i danni patiti da RO
come sopra liquidati. Parte_1
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice, tenuto conto che dalla mancata adesione alla negoziazione assistita della parte convenuta e dalle tesi difensive, non è dato evincere un comportamento di connotato da dolo o colpa grave tale da giustificare la RO
condanna alla lite temeraria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che va RO condannata a rifondere quelle sostenute dall'attore.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà e del numero delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Vanno infine poste definitivamente a carico di le spese della ctu medico legale sulla RO persona dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
pagina 12 di 13 1. accertata la responsabilità concorrente di e di nella _3 Persona_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 21.1.2021, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti RO dall'attore , trasportato sul veicolo Yamaha Booster, targato X7WC37, Parte_1
condotto da che si liquidano in euro 11.278,46, oltre rivalutazione ed interessi Persona_1
come indicato in parte motiva;
2. condanna a rifondere in favore dell'attore le spese di lite da RO Parte_1 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, ed in euro 264,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. medico legale, come già RO
liquidate in corso di causa.
Milano, 12.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2622/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dall'avv. MORANDI ILEANA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
[...]
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. VITIELLO PAOLO ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Blagoevgrad (Bulgaria), Via Otdih n. 1,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via principale nel merito - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione pagina 1 di 13 introduttivo del presente giudizio, che qui si intendono integralmente riportati, la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del veicolo tg. KH344BT (BG) di proprietà _3 della società , in ordine alla causazione del sinistro de quo e, per Controparte_2 l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al risarcimento in favore del Sig. dei danni fisici, patrimoniali e non, dallo stesso Parte_1 subiti ed ammontanti ad Euro 24.952,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, od a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o comunque risultare di giustizia o essere determinata secondo equità. - Condannare l'
[...] al Controparte_4 risarcimento danni ex art. 96 , I o III comma cpc, in favore del Sig. quantificabili Parte_1 nella somma di Euro 2.500,00 o in quella diversa somma da liquidarsi in via equitativa o comunque che dovesse essere ritenuta di giustizia. In via istruttoria Si rinnovano le istanze istruttorie come formulate nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. Spese di CTU a carico della convenuta Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei CP_5 procuratori antistatari ex art. 93 cpc.”
Per il convenuto come da nota scritta del 22.10.2024: “E' PRESENTE L'AVV RO VITIELLO PER L'CUI IL QUALE IMPUGNA E CONTESTA PER QUANTO DI RAGIONE LA DEPOSITATA CTU, SI RIPORTA INTEGRALMENTE AI PROPRI SCRITTI DIFENSIVI TUTTI. CHIEDE INTROITARSI A SENTENZA CON I TERMINI DI CUI EX ART 190 CPC”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e la società estera unipersonale, RO Controparte_2
rispettivamente quale legittimato a stare in giudizio ex art. 125 comma 2 lett. b) e commi 3 e 4 cod. ass. priv. e domiciliatario ex lege del responsabile civile, proprietario del veicolo Volvo XC60, tg.
KH344BT, al fine di ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non RO patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro, occorso in data 21.1.2021, alle ore 18.25 circa, a
Rozzano (MI).
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
pagina 2 di 13 - che il giorno 21.1.2021, alle ore 18.25 circa, a Rozzano (MI), si trovava quale passeggero a bordo del motoveicolo Yamaha Booster, targato X7WC37, condotto da Persona_1
- che detto motociclo, giunto all'intersezione tra via Garofani e via dei Biancospini, veniva urtato nella parte anteriore dal veicolo Volvo XC60, di proprietà della società estera Controparte_2
e condotto dal signor , il quale, provenendo da via Garofani
[...] _3
intraprendeva manovra di svolta a sinistra in via dei Biancospini, imboccando detta strada contromano;
- di essere stato colpito e sbalzato a terra, subendo lesioni personali, a causa della collisione;
- che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Rozzano, i quali effettuavano i rilievi di rito e redigevano apposito verbale nel quale, tra l'altro, veniva dato atto della violazione dell'articolo 154 commi 3° lett. b e 8° del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo Volvo XC60;
- di essere stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Milano, ove veniva ricoverato a fronte della diagnosi di “trauma cranico con FLC orbitaria sinistra, pneumotorace sinistro post traumatico”;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura dell'8-9%, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 20 e parziale al 25% di giorni 20;
- di essersi sopposto in data 1.10.2021 a visita medico legale su invito della compagnia assicuratrice incaricata da per la gestione del risarcimento del danno;
Controparte_7 RO
- che, vista l'omessa corresponsione di alcuna somma a titolo di risarcimento danni e la mancata adesione di (e di all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione RO Controparte_7 assistita formulato dall'attore, quest'ultimo è stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo, RO in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto degli elementi previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., l'improcedibilità/inammissibilità/improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005 e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. La società convenuta ha dedotto, a tal fine, che il veicolo su cui era trasportato fosse Parte_1
privo della dovuta revisione e di copertura assicurativa e ha rilevato la carenza di prova della domanda pagina 3 di 13 anche a fronte del disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. di tutta la documentazione prodotta dall'attore. Nel quantum ha contestato le richieste attoree, in punto di valutazione medico legale operata dal consulente di parte, nonché le richieste di personalizzazione del danno alla persona, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento. Infine, ha chiesto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'accertamento della mora con Pt_2
conseguente rigetto della richiesta di liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sul risarcimento del danno.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di CP_2 unipersonale, ne ha dichiarato la contumacia e ha rigettato l'eccezione di nullità della
[...] citazione proposta da ritendo sufficientemente esposti nell'atto introduttivo i fatti e le RO
ragioni poste a fondamento della pretesa. Sono stati quindi concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al dott. Persona_2
[...]
All'udienza del 15.11.2023 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata da parte attrice, ma non da RO
Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 24.10.2024 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, si ribadisce il rigetto, già pronunciato all'udienza del 13.9.2022, dell'eccezione di nullità della citazione formulata da posto che l'attore nell'atto introduttivo del giudizio RO
ha esposto in modo sufficientemente chiaro i fatti e le ragioni posti a fondamento della pretesa, né vi sono dubbi in ordine al petitum della vertenza.
Ugualmente disattesa dev'essere l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla società convenuta per il mancato rispetto da parte dell'attore degli artt. 145 e 148 codice assicurazioni private.
pagina 4 di 13 In proposito si aderisce all'orientamento espresso da Cassazione n. 15445/2021 (già precisato da
Cassazione n. 19354/2016), secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”. Nella pronuncia richiamata la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di formulare richiesta risarcitoria la mancata indicazione circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sotto questo profilo, si osserva che la proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi all'Autorità
Giudiziaria richiede due presupposti, uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si riferisce alla trasmissione di una richiesta di risarcimento contenente gli elementi indicati nell'art. 148 del Cod. Ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta; il secondo requisito prevede la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, imponendo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti avendo l'attore fornito elementi sufficienti alla formulazione dell'offerta e non risultando comportamenti omissivi o di mancata evasione di richieste trasmesse dall'altra parte;
la mandataria della convenuta, ha sottoposto in data Controparte_7
1.10.2021 il signor a visita medico-legale e non risultano richieste di integrazione Parte_1
documentale da parte di o di suoi incaricati. RO
, con comunicazione pec del 17.11.2021, ha peraltro invitato la società convenuta a Parte_1
stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia, senza tuttavia ricevere riscontro.
Ciò premesso, si osserva che ha agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 RO
unipersonale, promuovendo azione diretta ex artt. 126 e 144 cod. ass. priv. nei Controparte_2
confronti della prima e citando il responsabile civile solo in qualità di litisconsorte necessario di
[...]
ex art. 126 comma 2 lett. c) cod. ass. priv. La notifica della citazione nei confronti del CP_6
pagina 5 di 13 proprietario del veicolo (responsabile civile), dichiarato contumace con ordinanza del 13.9.2022, presso a mezzo posta elettronica certificata risulta del tutto regolare ai fini della corretta RO istaurazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 comma 2 lett. b) cod. ass. priv.
Nell'atto introduttivo l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di _3
, conducente del veicolo Volvo XC60, nella determinazione del sinistro per cui è causa e di
[...]
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti. RO
In proposito va premesso che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie la dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rozzano (MI) intervenuto nell'immediatezza dell'evento lesivo (v. doc. 1 parte attrice).
Tale documento, al pari degli altri allegati dall'attore, deve essere considerato ai fini della decisione del giudizio atteso che la contestazione effettuata da di tutte le produzioni attoree, in quanto RO riproduzioni non conformi all'originale, è stata generica e onnicomprensiva, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, esplicito e univoco, idoneo quindi a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale (Cass.
n. 22149/2024 e Cass. n. 3227/2021).
Ciò posto, gli agenti verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione statica assunta dal pagina 6 di 13 veicolo Volvo XC60 nella fase terminale dell'evento, i danni riportati dai veicoli e le dichiarazioni rese spontaneamente dal conducente dell'auto, hanno ricostruito la dinamica come segue.
La vettura Volvo XC60 condotta da , percorrendo via Garofani, _3
proveniente da Viale Lombardia in direzione Viale Lazio, effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi in via dei Biancospini. Detta strada veniva imboccata impegnando la corsia destinata all'opposto senso di marcia e la vettura Volvo XC60 entrava così in collisione con il motociclo
Yamaha Booster, condotto da che stava percorrendo via dei Biancospini. I verbalizzanti Persona_1
non hanno rinvenuto con precisione il punto d'urto, pur riferendo che lo scontro è avvenuto all'intersezione tra le due strade, posto che il suolo era bagnato dalla pioggia e non erano visibili tracce di frenata, scarrocciamento, o incisione del manto stradale ad opera dei veicoli coinvolti. Hanno inoltre constatato la presenza di danni sul veicolo Volvo XC60 nella parte anteriore destra (paraurti, gruppo ottico destro, parafanghi, specchietto retrovisore destro, parabrezza) e a carico del motociclo nella parte anteriore (risultata completamente distrutta). Sulla base dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni raccolte, la Polizia Locale ha contravvenzionato per aver violato il _3 disposto di cui all'art. 154 commi 3°, lett. b) ed 8° c.d.s. perché “nell'effettuare la svolta a sinistra, imboccava l'altra strada impegnando la corsia destinata all'opposto senso di marcia” (cfr. relazione di sinistro stradale). Il conducente del motociclo è stato sanzionato poiché il veicolo circolava senza la dovuta revisione e privo di copertura assicurativa, circostanze che tuttavia si ritiene non abbiano avuto un'efficacia causale nel verificarsi dell'incidente.
Nel caso di specie, dallo stato dei luoghi risulta evidente che il veicolo Volvo XC60 nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra non avrebbe dovuto impegnare la via dei Biancospini contromano, invadendo la corsia sulla quale procedeva il motociclo Yamaha Booster, venendo pertanto condivisibilmente contravvenzionato dagli agenti di Polizia Locale giunti sul luogo del sinistro. Tenuto conto del peculiare stato dei luoghi, nonché del fatto che l'incidente è avvenuto in orario serale (ore
18.25 del mese di gennaio), con pioggia in atto, si reputa che la condotta di _3
sia stata gravemente imprudente e negligente, giacché non vi è dubbio che, se non avesse occupato la corsia destinata all'opposto senso di marcia, la collisione tra i veicoli non si sarebbe verificata. Inoltre, non può essere tralasciato che gli operanti hanno potuto verificare la presenza dell'automobile sulla carreggiata post urto, dando atto che la stessa non era stata spostata prima del loro arrivo;
tale pagina 7 di 13 elemento, pur in assenza della produzione da parte delle parti di rilievi fotografici allegati al verbale di sinistro, che avrebbero consentito una più agevole valutazione dei luoghi, della posizione dei mezzi e dei danni riportati da questi ultimi, integra rilievo facente piena prova fino a querela di falso in quanto direttamente riscontrato dagli agenti. Si reputa pertanto che la collisione sia avvenuta in stretta prossimità con l'intersezione e l'automobile sia stata rinvenuta inequivocabilmente contromano.
Pertanto, nella specie, è indubbia la responsabilità del conducente della Volvo XC60 rispetto alla determinazione del sinistro, in quanto quest'ultimo non ha tenuto una condotta di guida del veicolo conforme agli obblighi di cautela e prudenza, previsti dalle norme del codice della strada e, in particolare, dall'art. 154, comma 3°, lett. b).
La prova delle violazioni del codice della strada da parte non esime, _3 tuttavia, dal verificare se conducente del motociclo sul quale era trasportato l'attore, si Persona_1
sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale.
Sul punto, giova rammentare che la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019) e sempre in tali ipotesi “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”
(cfr. Cass. sentenza n. 7479/2020).
Ne consegue che, nel caso di scontro tra veicoli, ove emerga una responsabilità di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso anche verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell'altro conducente, sì da applicare il criterio presuntivo di paritetica responsabilità solo in ultima istanza.
Nel caso specifico è evidente che ha effettuato la manovra di svolta a _3
sinistra, occupando indebitamente contromano la strada sulla quale si stava immettendo, percorsa in quel momento dal motociclo.
pagina 8 di 13 L'assenza di tracce di frenata, o di scarrocciamento (cfr. doc. 1 verbale di sinistro stradale: “non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”), alla luce delle condizioni meteorologiche nelle quali si è verificato il sinistro, pioggia in atto e fondo stradale bagnato, non possono essere considerati indici di un impatto repentino tra i due veicoli, tale da far presumere che il conducente della moto non tenesse una velocità commisurata allo stato dei luoghi e, in particolare, all'intersezione a cui si stava approssimando. in sella al motociclo, con a bordo Persona_1 [...]
, infatti, potrebbe avere tentato una manovra di emergenza, frenando per evitare l'impatto, o Parte_1
di cambiare la propria direzione di marcia, senza che siano rimaste tracce di tali spostamenti sul manto stradale.
I danni riportati dai veicoli, rispettivamente alla parte anteriore destra quanto alla Volvo XC60 e alla parte anteriore con riferimento al motociclo, portano inoltre a concludere che, anche ove il motociclo si fosse trovato in prossimità dell'asse della carreggiata di via dei Biancospini, il veicolo Volvo XC60 abbia completamente invaso la corsia destinata all'opposto senso di circolazione, poiché altrimenti l'urto tra i due mezzi non si sarebbe verificato.
Inoltre, il verbale, pur dando atto dell'impossibilità di localizzare con precisione il sito dell'urto, rileva che l'incidente è avvenuto all'intersezione tra via Garofani e vai dei Biancospini, all'imbocco della strada nella quale il veicolo Volvo XC60 stava svoltando, con la conseguenza che si deve ritenere presuntivamente provato che il motociclo non abbia avuto il tempo di percepire l'arrivo contromano dell'auto, visibile solo all'ultimo momento, con ciò non residuando non molto spazio per una manovra di emergenza, atta ad evitare lo scontro.
In conclusione, ha tenuto una condotta di guida non solo gravemente _3
imprudente e in contrasto con le sopra menzionate regole cautelari speciali, ma la sua condotta è da ritenersi causa prevalente dell'evento dannoso, in quanto specularmente può ritenersi Persona_1 aver violato solo l'art. 143 comma 1 c.d.s., che impone ad ogni conducente di tenere strettamente la destra.
Del resto, lo stesso attore, che ha scelto di promuovere l'azione ex art. 144 cod. ass. priv. (e non anche quella prevista dall'art. 141), che richiede un accertamento della dinamica ai fini della ripartizione di responsabilità tra i veicoli coinvolti nel sinistro, non ha fornito elementi per giustificare la sua collocazione sulla carreggiata rispetto i danni riportati dai veicoli, che unitamente al rilievo degli pagina 9 di 13 operanti della prossimità dell'automobile al centro della carreggiata, inducono a ritenere che al momento dell'urto il motociclo stesso viaggiasse in prossimità dell'asse della carreggiata. Se avesse, infatti, tenuto strettamente la destra probabilmente l'impatto si sarebbe potuto evitare, o comunque sarebbe avvenuto in una zona più laterale della carreggiata.
Va pertanto affermata la responsabilità prevalente di nella determinazione _3
del sinistro per cui è causa nella misura del 70%, con attribuzione a del restante 30%. Persona_1
Tuttavia, trattandosi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di e _3 Per_1 nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, delle conseguenze dannose patite da
[...] [...]
, che a sua volta non risulta aver violato alcuna regola cautelare, tale da addebitargli alcun Parte_1 concorso colposo, e tenuto conto della sua domanda di riconoscimento dell'intero danno subito, si reputa di condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore, che di RO seguito si provvede a liquidare;
rimane ovviamente ferma l'azione di regresso di all'esito RO di sentenza di accertamento che faccia stato anche nei confronti di e dell'assicurazione Persona_1
designata dal Fondo Vittime della strada, che non hanno partecipato al presente procedimento ex art. 2909 c.c.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza tecnica medico-legale del dott. , che vanno integralmente condivise per congruità e logicità della stessa. Il Persona_2
ctu ha accertato:
- che l'attore ha riportato un “trauma cranico con FLC orbitaria sinistra e trauma toracico con pneumotorace sinistro (…) Sulla ricollegabilità causale di tali lesioni all'evento per cui è causa non sussistono dubbi, stante la dinamica descritta, la prontezza ed inadeguatezza dei rilievi effettuati in sede ospedaliera e l'evoluzione della patologia traumatica così come emerge dalla ricostruzione praticabile sulla scorta della documentazione prodotta”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 53 giorni da suddividersi in giorni 13 al 100%, giorni 20 al 75% e giorni 20 al 50%;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 6%, rappresentati da “amnesia retrograda verso l'incidente, manifestazioni cefalagiche, disagio estetico per la cicatrice al volto, toracoalgie a sinistra con sensazione di scossa elettrica e dispnea da sforzo”.
pagina 10 di 13 Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio
2024.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati nel 6%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 20 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 11.278,46 (di cui euro 9.179,34 per il danno permanente e in euro 2.099,12 per il danno temporaneo).
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo
e la sofferenza morale di grado medio-lieve indicata dal ctu – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo- funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sul predetto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale pagina 11 di 13 considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.1.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.1.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si ritiene, in punto di interessi e rivalutazione, che non debba essere accolta la domanda di CP_6
[... di riduzione del quantum di cui alla condanna al netto delle predette voci, in quanto la mora credendi dedotta dalla società convenuta non è stata provata, non risultando agli atti offerte di pagamento o intimazione a cooperare rivolte all'attore come previsto dagli artt. 1206 e ss. c.c.
Alla luce di tutto quanto esposto, deve essere condannata a risarcire i danni patiti da RO
come sopra liquidati. Parte_1
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice, tenuto conto che dalla mancata adesione alla negoziazione assistita della parte convenuta e dalle tesi difensive, non è dato evincere un comportamento di connotato da dolo o colpa grave tale da giustificare la RO
condanna alla lite temeraria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che va RO condannata a rifondere quelle sostenute dall'attore.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà e del numero delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Vanno infine poste definitivamente a carico di le spese della ctu medico legale sulla RO persona dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
pagina 12 di 13 1. accertata la responsabilità concorrente di e di nella _3 Persona_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 21.1.2021, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti RO dall'attore , trasportato sul veicolo Yamaha Booster, targato X7WC37, Parte_1
condotto da che si liquidano in euro 11.278,46, oltre rivalutazione ed interessi Persona_1
come indicato in parte motiva;
2. condanna a rifondere in favore dell'attore le spese di lite da RO Parte_1 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, ed in euro 264,00 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. medico legale, come già RO
liquidate in corso di causa.
Milano, 12.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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