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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1509/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), personalmente e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zarbo ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Via Verdi n. 4
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Esmeralda Zorzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Via IV Novembre n. 2
- convenuto –
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_3 P.IVA_2
Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto difensore
( Email_1
- convenuta –
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali 1 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, per i motivi sopra esposti:
In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
in ordine alla produzione del sinistro che ha coinvolto il Sig. ,
[...] Pt_1
verificatosi in data 22.5.2022, e descritto nella parte in fatto del presente atto;
per
l'effetto condannarlo, in solido con in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento: in favore del Sig. di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Parte_1
quest'ultimo di cui vi è indicazione e quantificazione in narrativa (tenendo conto dell'acconto di € 20.000,00 già versato dalla compagnia assicuratrice indicati in narrativa), ovvero nel diverso importo maggiore io minore che risulterà in corso di giudizio [pur nei limiti dello scaglione di valore per cui è versato il c.u.]. anche a seguito di espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in favore di in persona del socio Controparte_4
accomandatario, Sig. , del danno da lucro cessante patito a seguito del Parte_1
sinistro occorso al Sig. , principale addetto al lavoro manuale della società, per Pt_1
il danno patrimoniale sofferto, che si indica come in narrativa ovvero nell'importo diverso, minore o maggiore ritenuto di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
in ogni caso, condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
PER IL CONVENUTO Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte,
2 Nel merito: Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte specificate in atti, la domanda svolta da e Parte_1 Controparte_4
con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto
[...]
inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
In ogni caso, con vittoria nei compensi e nelle spese di causa”.
PER LA CONVENUTA Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, al netto di quanto già corrisposto dalla
Compagnia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 19/07/2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio e , al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in Rovigo, in data
22.05.2022, alle ore 10 circa.
L'attore allegava che, in tale occasione, stava percorrendo via Porta Adige, a Rovigo, in sella alla propria motocicletta Suzuki Bandit 600, tg AS00192, con direzione di marcia verso Padova, quando, giunto in prossimità del distributore Aligasauto, posto alla propria destra, era affiancato e superato dal veicolo Ford Eco tg. FD754SK,
3 condotto da che, immediatamente dopo, senza azionare l'indicatore Controparte_2
di direzione, avrebbe svoltato a destra per immettersi nella predetta area di servizio, tagliandogli la strada e rendendo inevitabile l'urto tra i due mezzi, in seguito al quale lo cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni fisiche consistita in CP_2
fratture, esitate in un lungo periodo di invalidità temporanea e assenza da lavoro e, infine, in postumi permanenti.
In particolare, il specificava di esser stato trasportato in ambulanza al pronto Pt_1
soccorso e quindi ricoverato per frattura sottocapitata del perone prossimale destro, frattura composta del piatto tibiale sinistro, ferita lacero contusa alla gamba destra e al ginocchio sinistro.
L'entità delle lesioni riportate e il lungo periodo di assenza da lavoro avrebbero inoltre cagionato una compromissione dei redditi della società società Controparte_1
artigiana di cui il è socio e legale rappresentante e per la quale svolge l'attività Pt_1
di cartongessista.
Di qui la richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia dal che dalla società previo accertamento della Pt_1 Controparte_1
responsabilità esclusiva dello nella causazione del sinistro. CP_2
Si è costituito il contestando ogni addebito e altresì la quantificazione dei CP_2
danni operata dagli attori.
Parimenti , compagnia assicuratrice del , nel Controparte_3 CP_2
costituirsi in giudizio, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, contestando quindi la dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore e comunque la quantificazione del danno per carenza di prova specifica delle singole componenti ritenute esistenti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter cpc, il 7.02.2024 si è tenuta la prima udienza, al cui esito, con ordinanza istruttoria depositata il 15.02.2024, sono state disposte una CTU dinamico ricostruttiva e una CTU medico legale, mentre sono state rigettate le richieste di prova testimoniale richieste dall'attore.
4 Attesa la mancata adesione dei convenuti alla proposta di definizione formulata da questo Giudice, la causa è stata discussa all'udienza del 12.02.2025 e, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e viene accolta nei termini che seguono.
La controversia in esame, volta a stabilire se e in che misura all'attore spetti un risarcimento per i danni lamentati, come conseguenza del sinistro descritto, esige primariamente che venga individuato il concreto apporto causale alla sua determinazione delle condotte assunte dalle parti.
La ricostruzione della dinamica dell'evento, avendo la finalità di stabilire le (eventuali) responsabilità delle parti coinvolte, deve essere eseguita alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e
a quelle di comune prudenza (Cass. 154/2004), fermo restando che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. 15152/2023, Cass., 9353/2019, Cass., 12884/2021).
Ebbene, nel caso di specie l'autorità che ha rilevato il sinistro, giunta sul posto dopo che l'autovettura del era già stata spostata dalla posizione statica assunta in CP_2
esito allo scontro, considerata l'assenza sul manto stradale di tracce di frenata e di scarrocciamento, di telecamere funzionanti rivolte sul luogo dell'incidente, nonché di testimoni (si legge testualmente: “non si presentava alcun teste dell'evento”), ha dichiarato di non essere in grado di valutare le manovre poste in essere dalle parti coinvolte e, quindi, di accertare se e quali violazioni del codice della strada costoro abbiano poste in essere.
5 La CTU disposta nel giudizio, con iter argomentativo logico e condivisibile, ha concluso che:
- L'auto e il motociclo procedevano con medesima direzione di marcia su viale Porta
Adige (direzione Centro Città – Boara): l'auto al centro corsia e il motociclo sul lato destro della corsia, entrambi entro i limiti di velocità imposti per quel tipo di strada ovvero 50 Km/h; in particolare, l'auto a circa 35 – 40 km/h mentre il motociclo a 48 km/h;
- In corrispondenza del distributore, l'auto effettuava una manovra di svolta a destra intercettando la traiettoria della moto che collideva contro la fiancata anteriore di essa;
- La causa dell'impatto è stata non la velocità, bensì la posizione in cui si sono venuti a trovare i due mezzi al momento della svolta dell'auto;
- È ragionevole ipotizzare che il motociclista non abbia avuto modo di evitare l'impatto a causa della ridotta distanza tra sé e il veicolo che lo antecedeva e della velocità (circa
50km/h), seppure entro i limiti imposti in quel tratto;
- Gli elementi raccolti non consentono di stabilire se l'autovettura abbia attivato l'indicatore di direzione per la svolta a destra.
Che la velocità dei conducenti fosse contenuta entro i limiti, trova conferma immediata dall'apprezzamento dell'entità dei danni riportati dagli stessi: il veicolo dello CP_2
ha riportato strisciature del parafango anteriore destro e una estroflessione lato destro del paraurti (indice peraltro, quest'ultimo, di un impatto laterale, “da strisciamento”, da parte della moto, incompatibile con un urto frontale e, quindi, con l'ipotesi secondo cui il veicolo avrebbe tagliato repentinamente la strada alla moto); la moto ha riportato apparentemente danni più consistenti, ma comunque non compatibili con un urto violento e frontale.
Anche le lesioni riportate dall'attore sono del tutto compatibili con tale conclusione: se i veicoli avessero proceduto a velocità più sostenute e se l'urto fosse stato di tipo frontale e non per strisciamento laterale, la moto avrebbe riportato un più accentuato danneggiamento della parte anteriore e della forcella, che si sarebbero piegati
6 all'indietro, non avrebbe proseguito la sua corsa in avanti per 15-20 metri e il Pt_1
sarebbe stato proiettato in avanti, riportando probabilmente lesioni più gravi.
Quanto all'azionamento o meno dell'indicatore di direzione da parte del , CP_2
rilevante è invece la dichiarazione del teste , non sentito nell'immediatezza Tes_1
dei fatti dalla Polizia Locale, ma nei giorni ad esso successivi, dopo che l'attore, sentito il 5.06.2022, riferiva che “… Dopo l'evento si presentava un uomo che mi chiedeva come stessi e mi diceva di aver visto l'incidente, in quanto era dietro di me in auto.
Successivamente mi riferiva di chiamarsi ...” Persona_1
Ebbene, il , sentito dalla Polizia Locale l'11.07.2022, ha dichiarato: “il Tes_1
giorno 22/05/2022…ero alla guida del mio veicolo... davanti a me avevo la moto e una autovettura di colore bianco modello Suv. Ricordo che la moto era leggermente più arretrata rispetto all'autovettura, quando l'autovettura improvvisamente svoltava a destra per accedere al distributore di carburante senza azionare l'indicatore di direzione di destra, la moto impattava contro la parte anteriore laterale destra dell'autovettura e veniva spinta sull'aiuola.... Mi fermavo... quindi riprendevo la marcia per precedente impegno preso...”.
La circostanza che lo non abbia azionato l'indicatore di direzione, oltre ad CP_2
essere oggetto della dichiarazione del , troverebbe poi conferma Tes_1
nell'assenza di contestazioni sul punto da parte dello stesso convenuto, che mai ha negato tale addebito mossogli dall'attore e, in positivo, mai ha dichiarato di aver azionato l'indicatore per segnalare la propria svolta.
Non si rinvengono motivi per non ritenere attendibile il testimone , a nulla Tes_1
rilevando che la Polizia Locale non l'avesse individuato sul luogo del sinistro, posto che la sua dichiarazione è stata comunque regolarmente assunta nel corso delle indagini penali.
Il dichiara anche che “la moto era leggermente più arretrata rispetto Tes_1
all'autovettura”, in tal modo confermando le conclusioni del CTU, secondo cui il
GIUSTO non avrebbe osservato le distanze di sicurezza;
ciò è plausibile e spiegherebbe
7 il motivo per cui l'attore, nonostante la ridotta velocità, non sia riuscito ad approntare una manovra di emergenza per evitare l'impatto.
La circostanza poi che l'automobile dello gli avesse tagliato la strada, CP_2
svoltando a destra subito dopo averlo sorpassato, non solo non trova alcuna conferma né dal teste né dalla CTU, ma è smentita dal fatto che la collisione è avvenuta lateralmente e per strisciamento e non per impatto frontale.
Tutti gli elementi emersi ed acquisiti conducono ragionevolmente a ritenere sussistente un concorso di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, avendo le violazioni rispettivamente poste in essere apportato un proprio contributo causale all'evento.
Nello specifico, tale contributo può ritenersi contenuto nella misura del 50% a carico del convenuto e del 50 % a carico dell'attore. CP_2
Del resto, che tale ripartizione delle responsabilità sia adeguata e proporzionata alle rispettive condotte degli odierni contenenti emerge anche dal fatto che la stessa in fase stragiudiziale, basava su tale ipotesi, ex art. Controparte_5
2054 co. 2 c.c., la formulazione della propria offerta reale, sicchè non vi è motivo di discostarsi da tale impostazione, che si ritiene corretta, né può certo attribuirsi una responsabilità prevalente allo per l'omessa attivazione dell'indicatore di CP_2
direzione, rispetto all'omessa osservanza della distanza di sicurezza da parte del
, posto che le due violazioni debbono ritenersi aver cagionato in pari misura il Pt_1
sinistro.
Circa gli esiti lesivi, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di vizi logici, ha riconosciuto sussistere:
- in termini di “più probabile che non”, il nesso di causa tra la dinamica del sinistro agli atti con la caduta dell'attore dal motociclo e le lesioni specificate in discussione medico-legale.
- conseguenze di ordine temporaneo così frazionate: 5 giorni di inabilità al 100%, 45 giorni di inabilità al 75%, 30 giorni di inabilità al 50% e 40 giorni di inabilità al 25%;
8 - un periodo di inabilità lavorativa temporanea totale di 90 giorni e un periodo di inabilità lavorativa temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un danno biologico permanente complessivo pari al 14%;
Posto che la Tabella Unica ex art. 138 Cod. ass., introdotta con DPR 13/02/2025 n. 12,
è applicabile ai soli sinistri successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 5 marzo
2025, per la liquidazione del danno si fa applicazione delle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, sulla scorta delle quali il danno può così quantificarsi:
I.P. 14% (età 59) € 36.000,00
Personalizzazione 20% € 6.000,00
ITP 5 gg (€ 115 die) al 100% € 575,00
ITP 45 gg al 75% € 3.881,25
IPT 30 gg al 50% € 1.725,00
ITP 40 gg al 25% € 1.150,00
In totale euro 49.331,25, cui devono aggiungersi le spese mediche di € 200,00, ritenute dal CTU congrue e documentate, per un totale di euro 49.531,25.
Sulle voci liquidate può osservarsi quanto segue:
-sulla percentuale del 14% riconosciuta dal CTU, nessuno dei CCPP, ma neppure le parti, hanno sollevato osservazioni e, anzi, può osservarsi che già in fase stragiudiziale l a seguito di visita medico legale presso il proprio Controparte_6
medico di fiducia, aveva riscontrato una I.P. del 14%;
-sul danno non patrimoniale, si stima equo incrementare il punto base del danno biologico, in funzione della sofferenza soggettiva che sicuramente può riconnettersi alle lesioni riportate in occasione del sinistro, costituite da fratture agli arti inferiori, che han reso necessario un lungo periodo di convalescenza;
per l'effetto, dato un danno strettamente biologico complessivo di euro 30.000,00, si stima adeguato un incremento equitativo del 20%, e così euro 6.000,00;
-circa la personalizzazione, si ritiene equo, adeguato e proporzionato accordare un appesantimento del punto del danno non patrimoniale, in funzione della c.d. incapacità lavorativa generica.
9 E' vero che il CTU non ha ritenuto sussistenti elementi clinici o medico-legali per ammettere un'apprezzabile ripercussione dei postumi accertati sulla capacità lavorativa specifica del . Pt_1
Ciò non impedisce tuttavia di considerare esistente un danno da lesione della cenestesi lavorativa, consistente nella presumibile maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa di cartongessista, attività di tipo artigiano e manuale, che comporta sforzo fisico, nella quale quindi è verosimile ritenere che i postumi delle lesioni agli arti inferiori, tra l'altro di entità apprezzabile (14%) rendano l'attività più penosa e faticosa, se non addirittura in certi casi dolorosa.
Tale tipo di danno non incide, neanche sotto il profilo delle chances, sul reddito della persona offesa, ma si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va perciò valutato unitariamente, attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cass. 28988/2019), che, nel caso di specie, si ritiene equo apprezzare nella misura del 20%.
Considerate le percentuali di responsabilità attribuite alle parti, come sopra specificate, il danno imputabile allo e a in solido ammonta quindi ad CP_2 Controparte_5
euro 24.765,60.
Tenuto conto dell'acconto di € 20.000,00, versato da al solo Controparte_5 Pt_1
in data 18.04.2023 (cfr. doc. 11 fascicolo attore), il residuo in favore dello
[...]
stesso è di euro 4.765,60.
Circa l'imputazione dell'acconto, si legge in citazione che esso sarebbe riferibile al solo danno alla persona (non al danno materiale o patrimoniale), e la circostanza trova in effetti conferma nel documento 5 di ossia la lettera accompagnatoria CP_3
dell'offerta reale della compagnia, che spiega le modalità di calcolo dell'importo riconosciuto, facendo riferimento alla I.P., alla I.T. e al concorso di colpa al 50%, ex art. 2054 co. 2 c.c.
Considerata la natura di debito di valore e non di valuta del risarcimento del danno da fatto illecito, la relativa quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione, per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta, nel periodo compreso tra la
10 data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cass.17201/2013; Cass. 16894/2010; 16637/2008;
7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Sono quindi dovuti gli interessi sulla somma di euro 24.765,60, devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata fino al pagamento dell'acconto; poi interessi sul residuo rivalutato annualmente fino al saldo.
Infine, deve essere riconosciuto il danno di er lucro cessante. CP_1
L'attore, in qualità di rappresentante della società, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da questa patito a seguito del sinistro, assumendo che, non avendo potuto svolgere la propria attività di cartongessista per almeno tre mesi dopo il sinistro,
[...]
avrebbe perso un lavoro già concordato con per un CP_1 CP_7
corrispettivo di circa 43.000,00 (che comunque potrebbero essere riconosciuti in misura non superiore al 10%, ossia a quello che potrebbe ipotizzarsi essere l'utile effettivo della commessa, come avviene negli appalti pubblici).
Ebbene, si è visto dalla CTU che “non vi sono elementi clinici e medico-legali per ammettere un'apprezzabile ripercussione della menomazione delle ginocchia (e delle cicatrici) sulla validità statica e dinamico-relazionale dell'attore e sulla capacità lavorativa di cartongessista”.
E' comunque stato riconosciuto che, in conseguenza del sinistro in oggetto, l'inabilità lavorativa temporanea dell'attore è stata totale per 90 giorni e parziale al 50% per 30 giorni.
Deve poi rammentarsi che è una società artigiana dedita alla CP_1
tinteggiatura di edifici, l'esecuzione di cartongessi, ristrutturazioni e allestimenti stand fieristici e gli unici lavoratori addetti risultano essere gli stessi soci (doc. 2).
E' quindi più che ragionevole ritenere che l'impossibilità di uno dei due soci di attendere alla propria attività per più di tre mesi, abbia determinato una riduzione della forza lavoro e, con essa, una flessione dei guadagni della società.
11 Ciò posto, non si condivide la tesi secondo cui il danno dovrebbe essere commisurato all'importo della commessa poi annullata: trattasi caso mai di un ricavo non incassato e non di un mancato reddito, ma anche e comunque perché la dichiarazione stragiudiziale di (anche qualora confermata in udienza) non costituisce una CP_7
prova sufficiente.
Peraltro, come detto, al massimo potrebbe tenersi conto dell'effettivo utile derivante dalla commessa, che viene usualmente quantificato nella misura del 10% dell'importo della commessa stessa.
Al di là di questo, è noto che è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in difetto, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Ebbene, parte attrice ha prodotto le dichiarazioni relative al triennio 2019-2021 e quella dell'anno del sinistro (periodo di imposta 2022), dai quali risultano i seguenti redditi:
anno d'imposta 2019 reddito € 46.087,00
anno d'imposta 2020 reddito € 27.697,00
anno d'imposta 2021 reddito € 58.556,00
anno d'imposta 2022 reddito € 37.646,00
La contrazione di reddito tra il 2019 e il 2021 e l'anno del sinistro (2022) è evidente (si omette il 2020 perché è stato l'anno del Covid, del lockdown e, quindi, la contrazione verificatasi in tale anno è agevolmente spiegabile con le difficoltà legate alla pandemia), sicchè si ritiene che sussista un principio di prova che le lesioni e l'I.T., astrattamente incidenti sulla capacità della società di creare reddito, trattandosi di società artigiana i cui addetti erano i soci, abbiano arrecato anche in concreto un pregiudizio economico alla redditività dell'azienda.
Ebbene, a norma dell'art. 137 cod. ass, per quanto qui rileva, “... quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, … per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più
12 elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ...”.
Orbene, il reddito “più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni” è quello del 2021, pari a €
58.556,00.
Il danno risarcibile in favore di è quindi pari al 50% di 3/12 di euro Controparte_1
58.000,00, ossia euro euro 7.250,00 (ovvero 3/12 di euro 58.000,00), ma si ritiene di riconoscere equitativamente euro 5.000,00, in quanto non può aversi certezza che l'intera contrazione di reddito relativa al 2022 sia imputabile all'assenza forzata dal lavoro del . Pt_1
Che cioè questa abbia (con)causato una contrazione di reddito, può ragionevolmente presumersi, in ragione di tutto quanto sopra esposto;
che ciò possa individuarsi quale unica causa della stessa contrazione di reddito è altrettanto ragionevolmente dubitabile, posto che l'andamento di un'attività economica è soggetto a variabili spesso imponderabili.
Sicchè l'unico strumento di liquidazione, in un tale contesto e in assenza di ulteriori elementi, è l'art. 1226 c.c.
In definitiva lo e van condannate in solido al risarcimento CP_2 Controparte_5
in favore del della somma di euro 4.765,60 e in favore di di euro Pt_1 CP_1
5.000,00, con rivalutazione e interessi come sopra spiegato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli attori in solido e a carico dei convenuti in solido in euro 6.500,00 (valori medi scaglione 5.200-26.000, con aumento del 30% per l'assistenza di più parti), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico dei convenuti in solido e in favore degli attori in solido anche le spese per
TT (ing. € 6.344,00 e dott. € 854,00) e CC di parte attrice Per_2 Per_3
CCPP (ing. € 1.562,08; dott. € 1.830,00). Per_4 Per_5
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi:
-ACCERTA E DICHIARA il concorso di colpa nella determinazione del sinistro per cui è causa dei signori e , nella misura Parte_1 Controparte_2
rispettivamente del 50% e del 50%;
-per l'effetto, CONDANNA il sig. , in solido con Controparte_2 [...]
, al risarcimento: Controparte_8
in favore di , della somma di euro 4.765,60, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona, già al netto dell'acconto incassato;
in favore di della somma di € 5.000,00 a titolo di lucro cessante, Controparte_1
oltre a rivalutazione monetaria e oltre agli interessi al tasso legale dal sinistro al saldo;
-CONDANNA il sig. , in solido con Controparte_2 [...]
, alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese di Controparte_8
giudizio (aumentate del 30% ex art. 4, DM 155/2014), che si liquidano come da motivazione;
-Pone definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_5
in solido le spese di TT e CCPP di parte attrice.
Così deciso in Rovigo, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), personalmente e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zarbo ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Via Verdi n. 4
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Esmeralda Zorzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, Via IV Novembre n. 2
- convenuto –
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_3 P.IVA_2
Gagliardi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del predetto difensore
( Email_1
- convenuta –
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali 1 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, per i motivi sopra esposti:
In via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_2
in ordine alla produzione del sinistro che ha coinvolto il Sig. ,
[...] Pt_1
verificatosi in data 22.5.2022, e descritto nella parte in fatto del presente atto;
per
l'effetto condannarlo, in solido con in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al risarcimento: in favore del Sig. di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Parte_1
quest'ultimo di cui vi è indicazione e quantificazione in narrativa (tenendo conto dell'acconto di € 20.000,00 già versato dalla compagnia assicuratrice indicati in narrativa), ovvero nel diverso importo maggiore io minore che risulterà in corso di giudizio [pur nei limiti dello scaglione di valore per cui è versato il c.u.]. anche a seguito di espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in favore di in persona del socio Controparte_4
accomandatario, Sig. , del danno da lucro cessante patito a seguito del Parte_1
sinistro occorso al Sig. , principale addetto al lavoro manuale della società, per Pt_1
il danno patrimoniale sofferto, che si indica come in narrativa ovvero nell'importo diverso, minore o maggiore ritenuto di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
in ogni caso, condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
PER IL CONVENUTO Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte,
2 Nel merito: Rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte specificate in atti, la domanda svolta da e Parte_1 Controparte_4
con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto
[...]
inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto e non provata;
In ogni caso, con vittoria nei compensi e nelle spese di causa”.
PER LA CONVENUTA Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria,
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli art. 163 e 164 c.p.c. per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale: - respingere in toto le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, destituite di adeguata prova;
Sempre nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, al netto di quanto già corrisposto dalla
Compagnia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 19/07/2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio e , al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in Rovigo, in data
22.05.2022, alle ore 10 circa.
L'attore allegava che, in tale occasione, stava percorrendo via Porta Adige, a Rovigo, in sella alla propria motocicletta Suzuki Bandit 600, tg AS00192, con direzione di marcia verso Padova, quando, giunto in prossimità del distributore Aligasauto, posto alla propria destra, era affiancato e superato dal veicolo Ford Eco tg. FD754SK,
3 condotto da che, immediatamente dopo, senza azionare l'indicatore Controparte_2
di direzione, avrebbe svoltato a destra per immettersi nella predetta area di servizio, tagliandogli la strada e rendendo inevitabile l'urto tra i due mezzi, in seguito al quale lo cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni fisiche consistita in CP_2
fratture, esitate in un lungo periodo di invalidità temporanea e assenza da lavoro e, infine, in postumi permanenti.
In particolare, il specificava di esser stato trasportato in ambulanza al pronto Pt_1
soccorso e quindi ricoverato per frattura sottocapitata del perone prossimale destro, frattura composta del piatto tibiale sinistro, ferita lacero contusa alla gamba destra e al ginocchio sinistro.
L'entità delle lesioni riportate e il lungo periodo di assenza da lavoro avrebbero inoltre cagionato una compromissione dei redditi della società società Controparte_1
artigiana di cui il è socio e legale rappresentante e per la quale svolge l'attività Pt_1
di cartongessista.
Di qui la richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia dal che dalla società previo accertamento della Pt_1 Controparte_1
responsabilità esclusiva dello nella causazione del sinistro. CP_2
Si è costituito il contestando ogni addebito e altresì la quantificazione dei CP_2
danni operata dagli attori.
Parimenti , compagnia assicuratrice del , nel Controparte_3 CP_2
costituirsi in giudizio, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, contestando quindi la dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore e comunque la quantificazione del danno per carenza di prova specifica delle singole componenti ritenute esistenti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter cpc, il 7.02.2024 si è tenuta la prima udienza, al cui esito, con ordinanza istruttoria depositata il 15.02.2024, sono state disposte una CTU dinamico ricostruttiva e una CTU medico legale, mentre sono state rigettate le richieste di prova testimoniale richieste dall'attore.
4 Attesa la mancata adesione dei convenuti alla proposta di definizione formulata da questo Giudice, la causa è stata discussa all'udienza del 12.02.2025 e, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In diritto
La domanda è parzialmente fondata e viene accolta nei termini che seguono.
La controversia in esame, volta a stabilire se e in che misura all'attore spetti un risarcimento per i danni lamentati, come conseguenza del sinistro descritto, esige primariamente che venga individuato il concreto apporto causale alla sua determinazione delle condotte assunte dalle parti.
La ricostruzione della dinamica dell'evento, avendo la finalità di stabilire le (eventuali) responsabilità delle parti coinvolte, deve essere eseguita alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e
a quelle di comune prudenza (Cass. 154/2004), fermo restando che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. 15152/2023, Cass., 9353/2019, Cass., 12884/2021).
Ebbene, nel caso di specie l'autorità che ha rilevato il sinistro, giunta sul posto dopo che l'autovettura del era già stata spostata dalla posizione statica assunta in CP_2
esito allo scontro, considerata l'assenza sul manto stradale di tracce di frenata e di scarrocciamento, di telecamere funzionanti rivolte sul luogo dell'incidente, nonché di testimoni (si legge testualmente: “non si presentava alcun teste dell'evento”), ha dichiarato di non essere in grado di valutare le manovre poste in essere dalle parti coinvolte e, quindi, di accertare se e quali violazioni del codice della strada costoro abbiano poste in essere.
5 La CTU disposta nel giudizio, con iter argomentativo logico e condivisibile, ha concluso che:
- L'auto e il motociclo procedevano con medesima direzione di marcia su viale Porta
Adige (direzione Centro Città – Boara): l'auto al centro corsia e il motociclo sul lato destro della corsia, entrambi entro i limiti di velocità imposti per quel tipo di strada ovvero 50 Km/h; in particolare, l'auto a circa 35 – 40 km/h mentre il motociclo a 48 km/h;
- In corrispondenza del distributore, l'auto effettuava una manovra di svolta a destra intercettando la traiettoria della moto che collideva contro la fiancata anteriore di essa;
- La causa dell'impatto è stata non la velocità, bensì la posizione in cui si sono venuti a trovare i due mezzi al momento della svolta dell'auto;
- È ragionevole ipotizzare che il motociclista non abbia avuto modo di evitare l'impatto a causa della ridotta distanza tra sé e il veicolo che lo antecedeva e della velocità (circa
50km/h), seppure entro i limiti imposti in quel tratto;
- Gli elementi raccolti non consentono di stabilire se l'autovettura abbia attivato l'indicatore di direzione per la svolta a destra.
Che la velocità dei conducenti fosse contenuta entro i limiti, trova conferma immediata dall'apprezzamento dell'entità dei danni riportati dagli stessi: il veicolo dello CP_2
ha riportato strisciature del parafango anteriore destro e una estroflessione lato destro del paraurti (indice peraltro, quest'ultimo, di un impatto laterale, “da strisciamento”, da parte della moto, incompatibile con un urto frontale e, quindi, con l'ipotesi secondo cui il veicolo avrebbe tagliato repentinamente la strada alla moto); la moto ha riportato apparentemente danni più consistenti, ma comunque non compatibili con un urto violento e frontale.
Anche le lesioni riportate dall'attore sono del tutto compatibili con tale conclusione: se i veicoli avessero proceduto a velocità più sostenute e se l'urto fosse stato di tipo frontale e non per strisciamento laterale, la moto avrebbe riportato un più accentuato danneggiamento della parte anteriore e della forcella, che si sarebbero piegati
6 all'indietro, non avrebbe proseguito la sua corsa in avanti per 15-20 metri e il Pt_1
sarebbe stato proiettato in avanti, riportando probabilmente lesioni più gravi.
Quanto all'azionamento o meno dell'indicatore di direzione da parte del , CP_2
rilevante è invece la dichiarazione del teste , non sentito nell'immediatezza Tes_1
dei fatti dalla Polizia Locale, ma nei giorni ad esso successivi, dopo che l'attore, sentito il 5.06.2022, riferiva che “… Dopo l'evento si presentava un uomo che mi chiedeva come stessi e mi diceva di aver visto l'incidente, in quanto era dietro di me in auto.
Successivamente mi riferiva di chiamarsi ...” Persona_1
Ebbene, il , sentito dalla Polizia Locale l'11.07.2022, ha dichiarato: “il Tes_1
giorno 22/05/2022…ero alla guida del mio veicolo... davanti a me avevo la moto e una autovettura di colore bianco modello Suv. Ricordo che la moto era leggermente più arretrata rispetto all'autovettura, quando l'autovettura improvvisamente svoltava a destra per accedere al distributore di carburante senza azionare l'indicatore di direzione di destra, la moto impattava contro la parte anteriore laterale destra dell'autovettura e veniva spinta sull'aiuola.... Mi fermavo... quindi riprendevo la marcia per precedente impegno preso...”.
La circostanza che lo non abbia azionato l'indicatore di direzione, oltre ad CP_2
essere oggetto della dichiarazione del , troverebbe poi conferma Tes_1
nell'assenza di contestazioni sul punto da parte dello stesso convenuto, che mai ha negato tale addebito mossogli dall'attore e, in positivo, mai ha dichiarato di aver azionato l'indicatore per segnalare la propria svolta.
Non si rinvengono motivi per non ritenere attendibile il testimone , a nulla Tes_1
rilevando che la Polizia Locale non l'avesse individuato sul luogo del sinistro, posto che la sua dichiarazione è stata comunque regolarmente assunta nel corso delle indagini penali.
Il dichiara anche che “la moto era leggermente più arretrata rispetto Tes_1
all'autovettura”, in tal modo confermando le conclusioni del CTU, secondo cui il
GIUSTO non avrebbe osservato le distanze di sicurezza;
ciò è plausibile e spiegherebbe
7 il motivo per cui l'attore, nonostante la ridotta velocità, non sia riuscito ad approntare una manovra di emergenza per evitare l'impatto.
La circostanza poi che l'automobile dello gli avesse tagliato la strada, CP_2
svoltando a destra subito dopo averlo sorpassato, non solo non trova alcuna conferma né dal teste né dalla CTU, ma è smentita dal fatto che la collisione è avvenuta lateralmente e per strisciamento e non per impatto frontale.
Tutti gli elementi emersi ed acquisiti conducono ragionevolmente a ritenere sussistente un concorso di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, avendo le violazioni rispettivamente poste in essere apportato un proprio contributo causale all'evento.
Nello specifico, tale contributo può ritenersi contenuto nella misura del 50% a carico del convenuto e del 50 % a carico dell'attore. CP_2
Del resto, che tale ripartizione delle responsabilità sia adeguata e proporzionata alle rispettive condotte degli odierni contenenti emerge anche dal fatto che la stessa in fase stragiudiziale, basava su tale ipotesi, ex art. Controparte_5
2054 co. 2 c.c., la formulazione della propria offerta reale, sicchè non vi è motivo di discostarsi da tale impostazione, che si ritiene corretta, né può certo attribuirsi una responsabilità prevalente allo per l'omessa attivazione dell'indicatore di CP_2
direzione, rispetto all'omessa osservanza della distanza di sicurezza da parte del
, posto che le due violazioni debbono ritenersi aver cagionato in pari misura il Pt_1
sinistro.
Circa gli esiti lesivi, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di vizi logici, ha riconosciuto sussistere:
- in termini di “più probabile che non”, il nesso di causa tra la dinamica del sinistro agli atti con la caduta dell'attore dal motociclo e le lesioni specificate in discussione medico-legale.
- conseguenze di ordine temporaneo così frazionate: 5 giorni di inabilità al 100%, 45 giorni di inabilità al 75%, 30 giorni di inabilità al 50% e 40 giorni di inabilità al 25%;
8 - un periodo di inabilità lavorativa temporanea totale di 90 giorni e un periodo di inabilità lavorativa temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un danno biologico permanente complessivo pari al 14%;
Posto che la Tabella Unica ex art. 138 Cod. ass., introdotta con DPR 13/02/2025 n. 12,
è applicabile ai soli sinistri successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 5 marzo
2025, per la liquidazione del danno si fa applicazione delle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, sulla scorta delle quali il danno può così quantificarsi:
I.P. 14% (età 59) € 36.000,00
Personalizzazione 20% € 6.000,00
ITP 5 gg (€ 115 die) al 100% € 575,00
ITP 45 gg al 75% € 3.881,25
IPT 30 gg al 50% € 1.725,00
ITP 40 gg al 25% € 1.150,00
In totale euro 49.331,25, cui devono aggiungersi le spese mediche di € 200,00, ritenute dal CTU congrue e documentate, per un totale di euro 49.531,25.
Sulle voci liquidate può osservarsi quanto segue:
-sulla percentuale del 14% riconosciuta dal CTU, nessuno dei CCPP, ma neppure le parti, hanno sollevato osservazioni e, anzi, può osservarsi che già in fase stragiudiziale l a seguito di visita medico legale presso il proprio Controparte_6
medico di fiducia, aveva riscontrato una I.P. del 14%;
-sul danno non patrimoniale, si stima equo incrementare il punto base del danno biologico, in funzione della sofferenza soggettiva che sicuramente può riconnettersi alle lesioni riportate in occasione del sinistro, costituite da fratture agli arti inferiori, che han reso necessario un lungo periodo di convalescenza;
per l'effetto, dato un danno strettamente biologico complessivo di euro 30.000,00, si stima adeguato un incremento equitativo del 20%, e così euro 6.000,00;
-circa la personalizzazione, si ritiene equo, adeguato e proporzionato accordare un appesantimento del punto del danno non patrimoniale, in funzione della c.d. incapacità lavorativa generica.
9 E' vero che il CTU non ha ritenuto sussistenti elementi clinici o medico-legali per ammettere un'apprezzabile ripercussione dei postumi accertati sulla capacità lavorativa specifica del . Pt_1
Ciò non impedisce tuttavia di considerare esistente un danno da lesione della cenestesi lavorativa, consistente nella presumibile maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa di cartongessista, attività di tipo artigiano e manuale, che comporta sforzo fisico, nella quale quindi è verosimile ritenere che i postumi delle lesioni agli arti inferiori, tra l'altro di entità apprezzabile (14%) rendano l'attività più penosa e faticosa, se non addirittura in certi casi dolorosa.
Tale tipo di danno non incide, neanche sotto il profilo delle chances, sul reddito della persona offesa, ma si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va perciò valutato unitariamente, attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cass. 28988/2019), che, nel caso di specie, si ritiene equo apprezzare nella misura del 20%.
Considerate le percentuali di responsabilità attribuite alle parti, come sopra specificate, il danno imputabile allo e a in solido ammonta quindi ad CP_2 Controparte_5
euro 24.765,60.
Tenuto conto dell'acconto di € 20.000,00, versato da al solo Controparte_5 Pt_1
in data 18.04.2023 (cfr. doc. 11 fascicolo attore), il residuo in favore dello
[...]
stesso è di euro 4.765,60.
Circa l'imputazione dell'acconto, si legge in citazione che esso sarebbe riferibile al solo danno alla persona (non al danno materiale o patrimoniale), e la circostanza trova in effetti conferma nel documento 5 di ossia la lettera accompagnatoria CP_3
dell'offerta reale della compagnia, che spiega le modalità di calcolo dell'importo riconosciuto, facendo riferimento alla I.P., alla I.T. e al concorso di colpa al 50%, ex art. 2054 co. 2 c.c.
Considerata la natura di debito di valore e non di valuta del risarcimento del danno da fatto illecito, la relativa quantificazione pecuniaria è soggetta a rivalutazione, per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta, nel periodo compreso tra la
10 data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cass.17201/2013; Cass. 16894/2010; 16637/2008;
7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Sono quindi dovuti gli interessi sulla somma di euro 24.765,60, devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata fino al pagamento dell'acconto; poi interessi sul residuo rivalutato annualmente fino al saldo.
Infine, deve essere riconosciuto il danno di er lucro cessante. CP_1
L'attore, in qualità di rappresentante della società, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da questa patito a seguito del sinistro, assumendo che, non avendo potuto svolgere la propria attività di cartongessista per almeno tre mesi dopo il sinistro,
[...]
avrebbe perso un lavoro già concordato con per un CP_1 CP_7
corrispettivo di circa 43.000,00 (che comunque potrebbero essere riconosciuti in misura non superiore al 10%, ossia a quello che potrebbe ipotizzarsi essere l'utile effettivo della commessa, come avviene negli appalti pubblici).
Ebbene, si è visto dalla CTU che “non vi sono elementi clinici e medico-legali per ammettere un'apprezzabile ripercussione della menomazione delle ginocchia (e delle cicatrici) sulla validità statica e dinamico-relazionale dell'attore e sulla capacità lavorativa di cartongessista”.
E' comunque stato riconosciuto che, in conseguenza del sinistro in oggetto, l'inabilità lavorativa temporanea dell'attore è stata totale per 90 giorni e parziale al 50% per 30 giorni.
Deve poi rammentarsi che è una società artigiana dedita alla CP_1
tinteggiatura di edifici, l'esecuzione di cartongessi, ristrutturazioni e allestimenti stand fieristici e gli unici lavoratori addetti risultano essere gli stessi soci (doc. 2).
E' quindi più che ragionevole ritenere che l'impossibilità di uno dei due soci di attendere alla propria attività per più di tre mesi, abbia determinato una riduzione della forza lavoro e, con essa, una flessione dei guadagni della società.
11 Ciò posto, non si condivide la tesi secondo cui il danno dovrebbe essere commisurato all'importo della commessa poi annullata: trattasi caso mai di un ricavo non incassato e non di un mancato reddito, ma anche e comunque perché la dichiarazione stragiudiziale di (anche qualora confermata in udienza) non costituisce una CP_7
prova sufficiente.
Peraltro, come detto, al massimo potrebbe tenersi conto dell'effettivo utile derivante dalla commessa, che viene usualmente quantificato nella misura del 10% dell'importo della commessa stessa.
Al di là di questo, è noto che è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in difetto, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Ebbene, parte attrice ha prodotto le dichiarazioni relative al triennio 2019-2021 e quella dell'anno del sinistro (periodo di imposta 2022), dai quali risultano i seguenti redditi:
anno d'imposta 2019 reddito € 46.087,00
anno d'imposta 2020 reddito € 27.697,00
anno d'imposta 2021 reddito € 58.556,00
anno d'imposta 2022 reddito € 37.646,00
La contrazione di reddito tra il 2019 e il 2021 e l'anno del sinistro (2022) è evidente (si omette il 2020 perché è stato l'anno del Covid, del lockdown e, quindi, la contrazione verificatasi in tale anno è agevolmente spiegabile con le difficoltà legate alla pandemia), sicchè si ritiene che sussista un principio di prova che le lesioni e l'I.T., astrattamente incidenti sulla capacità della società di creare reddito, trattandosi di società artigiana i cui addetti erano i soci, abbiano arrecato anche in concreto un pregiudizio economico alla redditività dell'azienda.
Ebbene, a norma dell'art. 137 cod. ass, per quanto qui rileva, “... quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, … per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più
12 elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ...”.
Orbene, il reddito “più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni” è quello del 2021, pari a €
58.556,00.
Il danno risarcibile in favore di è quindi pari al 50% di 3/12 di euro Controparte_1
58.000,00, ossia euro euro 7.250,00 (ovvero 3/12 di euro 58.000,00), ma si ritiene di riconoscere equitativamente euro 5.000,00, in quanto non può aversi certezza che l'intera contrazione di reddito relativa al 2022 sia imputabile all'assenza forzata dal lavoro del . Pt_1
Che cioè questa abbia (con)causato una contrazione di reddito, può ragionevolmente presumersi, in ragione di tutto quanto sopra esposto;
che ciò possa individuarsi quale unica causa della stessa contrazione di reddito è altrettanto ragionevolmente dubitabile, posto che l'andamento di un'attività economica è soggetto a variabili spesso imponderabili.
Sicchè l'unico strumento di liquidazione, in un tale contesto e in assenza di ulteriori elementi, è l'art. 1226 c.c.
In definitiva lo e van condannate in solido al risarcimento CP_2 Controparte_5
in favore del della somma di euro 4.765,60 e in favore di di euro Pt_1 CP_1
5.000,00, con rivalutazione e interessi come sopra spiegato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli attori in solido e a carico dei convenuti in solido in euro 6.500,00 (valori medi scaglione 5.200-26.000, con aumento del 30% per l'assistenza di più parti), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge e alla rifusione spese esenti (contributo unificato e notifiche).
A carico dei convenuti in solido e in favore degli attori in solido anche le spese per
TT (ing. € 6.344,00 e dott. € 854,00) e CC di parte attrice Per_2 Per_3
CCPP (ing. € 1.562,08; dott. € 1.830,00). Per_4 Per_5
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi:
-ACCERTA E DICHIARA il concorso di colpa nella determinazione del sinistro per cui è causa dei signori e , nella misura Parte_1 Controparte_2
rispettivamente del 50% e del 50%;
-per l'effetto, CONDANNA il sig. , in solido con Controparte_2 [...]
, al risarcimento: Controparte_8
in favore di , della somma di euro 4.765,60, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come in motivazione, a titolo di danno alla persona, già al netto dell'acconto incassato;
in favore di della somma di € 5.000,00 a titolo di lucro cessante, Controparte_1
oltre a rivalutazione monetaria e oltre agli interessi al tasso legale dal sinistro al saldo;
-CONDANNA il sig. , in solido con Controparte_2 [...]
, alla rifusione in favore degli attori in solido delle spese di Controparte_8
giudizio (aumentate del 30% ex art. 4, DM 155/2014), che si liquidano come da motivazione;
-Pone definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_5
in solido le spese di TT e CCPP di parte attrice.
Così deciso in Rovigo, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
14