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Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
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Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Versione
11 marzo 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
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