Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.r.g. 3749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3749/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Montefusco, procuratrice domiciliataria;
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Domenico Corvino, procuratore domiciliatario;
-resistente-
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 19.11.2024.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato da e il 13.08.2014, Parte_1 Controparte_1 ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n.
898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Melendugno, è intervenuta separazione personale con sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 713/2023 pubblicata in data 10.03.2023.
Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione
è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 396/2000.
Parte ricorrente, all'udienza del 19.11.2024, rinunciava alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata in ricorso e chiedeva di definire il presente procedimento con conferma dei provvedimenti vigenti nel giudizio di separazione pendente innanzi al medesimo
Tribunale. L'avvocato di parte resistente, per conto del suo assistito, aderiva alla proposta della
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1) Affidamento esclusivo delle minori alla madre;
2) Contributo di mantenimento in favore delle figlie, a carico del padre, stabilito in € 125,00 ciascuna (€ 250,00 totali) da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
3) Ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di
Lecce;
4) Assegno unico universale per le figlie in favore di che lo percepirà Parte_1 nella misura del 100%.
Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti, in ragione dell'attività istruttoria esperita nel pendente giudizio di separazione innanzi al medesimo giudice istruttore, possono essere ratificate.
In particolare, si richiama quanto emerso nel suddetto giudizio, rappresentato anche dalle parti nel corso dell'odierno procedimento, circa la totale assenza da diversi anni dei rapporti tra le figlie e la figura paterna che giustificano l'affidamento esclusivo in favore della madre. Circa il diritto di visita paterno, appare apparire necessario che la ripresa degli incontri, laddove dal padre richiesti, avvenga in spazio neutro con il supporto dei S.S. del luogo di residenza della ricorrente (attualmente:
Vernole), anche in collaborazione con i Servizi d'Ambito, e del C.F. competente per territorio, previa verifica in ordine alla stabile volontà del padre di riallacciare i rapporti con le figlie, al fine di evitare pregiudizi per quest'ultime. I Servizi delegati, in tale ipotesi, supporteranno i genitori al fine di concordare, all'esito della fase di avvio degli incontri, un calendario adeguato agli interessi delle minori.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.08.2014 da Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] (Atto di matrimonio Controparte_1
n. 3, Parte I, Anno 2014, registrato presso il Comune di Melendugno), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melendugno e ai Servizi Sociali di Vernole e Melendugno.
Lecce, 31.03.2025
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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