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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5203/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 70, RM, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a RM (PA), in [...] Controparte_1
07/03/1983, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 70, RM, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 31 luglio
2004 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025
e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
La sig. ra ha gia lasciato la casa coniugale dal mese di aprile Parte_1
2025. Il sig. e la figlia maggiorenne risiederanno presso la CP_1 Per_1 casa di proprietà dei genitori del marito.
La figlia , maggiorenne, continuera a vivere con il padre. Per_1
In considerazione dell'attuale situazione patrimoniale e lavorativa dei genitori, e preso atto che la madre non dispone di redditi propri, il mantenimento della figlia sara garantito direttamente dal padre che abita con i genitori a casa di questi ultimi, salvo diverso accordo futuro o mutamento delle condizioni attuali, con riserva di revisione in caso di avviamento della figlia a stabile attività lavorativa o di acquisizione di redditi da parte della madre.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dal padre, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei ben personali e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento o aliment allaltro, non ricorrendo i presupposti di cui allart. 156 c.e. e art. 5 u
898/1970.
Fricorrenti si scambiano reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti validi per l'espatrio e la presente potrà essere esibita quale nulla osta alle autorità competenh.
Gli accordi entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente atto e saranno suscettibili di revisione in caso di mutamento delle circostanze di
2 fatto e di diritto.
Gli accordi sono sottoscritt "rebus sic stentibus', con la possibilita, dl revisione su istanza di parte, in ogni tempo, in caso di sopravvenienss rilevanti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5203/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 novembre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 57, p.
II, serie C, dell'anno 2004).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5203/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 70, RM, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a RM (PA), in [...] Controparte_1
07/03/1983, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 70, RM, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 31 luglio
2004 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025
e sottoscritto il 21 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
La sig. ra ha gia lasciato la casa coniugale dal mese di aprile Parte_1
2025. Il sig. e la figlia maggiorenne risiederanno presso la CP_1 Per_1 casa di proprietà dei genitori del marito.
La figlia , maggiorenne, continuera a vivere con il padre. Per_1
In considerazione dell'attuale situazione patrimoniale e lavorativa dei genitori, e preso atto che la madre non dispone di redditi propri, il mantenimento della figlia sara garantito direttamente dal padre che abita con i genitori a casa di questi ultimi, salvo diverso accordo futuro o mutamento delle condizioni attuali, con riserva di revisione in caso di avviamento della figlia a stabile attività lavorativa o di acquisizione di redditi da parte della madre.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute dal padre, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei ben personali e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento o aliment allaltro, non ricorrendo i presupposti di cui allart. 156 c.e. e art. 5 u
898/1970.
Fricorrenti si scambiano reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti validi per l'espatrio e la presente potrà essere esibita quale nulla osta alle autorità competenh.
Gli accordi entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente atto e saranno suscettibili di revisione in caso di mutamento delle circostanze di
2 fatto e di diritto.
Gli accordi sono sottoscritt "rebus sic stentibus', con la possibilita, dl revisione su istanza di parte, in ogni tempo, in caso di sopravvenienss rilevanti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5203/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 novembre 2025 e sottoscritto il 21 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 57, p.
II, serie C, dell'anno 2004).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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