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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6324/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6324/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ARENA FEDERICO
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE MAURO IGNAZIO;
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto : sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del giugno 2020, l'attrice in epigrafe, riferiva che, in data 8.7.2013 intorno alle pagina 1 di 5 ore 10.15 si trovava a bordo del motociclo Honda tg BW73377 di proprietà di , lungo il Controparte_3
Viale Mario Rapisardi allorquando, giunta nei pressi del Bar Menza, era stata tamponata dall'autovettura Lancia Ypsilon, assicurata con , di proprietà di Controparte_4 Controparte_2
e condotta da;
riferiva che in seguito all'impatto aveva riportato lesioni
[...] Controparte_5
personali per cui si era reso necessario l'accompagnamento presso il PS dell'AOU Policlinico di
Catania. Rilevando che era rimasta inevasa la richiesta risarcitoria avanzata con racc.ta del 27.5.2014,
chiedeva accertarsi la dinamica del sinistro e condannarsi e Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 30.282,07 di cui € 24.303,00 per IP Controparte_2
pari al 10% ed il resto per ITA ( € 1960,00 per 20 gg), ITP al 75%, 50% e 20% ( rispettivamente €
2205,00, € 490,00 ed € 367,59), nonché per spese mediche pari ad € 956,57, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , che eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione, Controparte_1
proposta oltre il termine di cui all'art. 2947 comma II cc, tenuto conto della data della richiesta risarcitoria effettuata in data 27.5.2014; contestava l'esistenza stessa del sinistro e la riconducibilità ad esso dei danni riferiti dall'attrice, evidenziando che l'assicuratore del motociclo assertivamente condotto dall'attrice (cui la stessa si era inizialmente rivolta in regime di risarcimento diretto), aveva affermato la detta incompatibilità; evidenziando poi che, nonostante quanto riferito, l'attrice si era recata in ospedale il giorno successivo al sinistro , eccepiva l'infondatezza e la sproporzione delle richieste risarcitorie e chiedeva dichiararsi prescritta l'azione ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, all'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle pagina 2 di 5 comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società convenuta.
Nel caso che occupa trova applicazione la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 comma II cc;
peraltro, risulta decorso anche il termine più lungo di cui all'art. 2947 III comma cc.
Nel caso che occupa, come già osservato all'udienza cartolare del 11.10.2021: “ … in risposta alla specifica eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, nulla è stato ulteriormente allegato e provato dall'attrice si che, pertanto, va ritenuto che l'ultimo atto di richiesta di risarcimento del danno
è risalente al 27.5.2014; tenuto conto di quanto precede, pertanto, vanno respinte le richieste istruttorie e la controversia va rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.5.2023 ore 11.00”.
Ed infatti, con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc, parte attrice si era limitata a contestare l'eccezione di prescrizione, riferendo di aver interrotto la stessa con attività stragiudiziale nel corso degli anni, ma omettendo di produrre documentazione alcuna.
Successivamente, in data 15.5.2023, parte attrice depositava documentazione riferendo che per il sinistro in questione, essa aveva promosso azione dinanzi a questo Tribunale ed il relativo giudizio,
iscritto al RG n. 7238/2015 era stato dichiarato interrotto per il decesso del procuratore e mai riassunto;
allegando dunque l'interruzione della prescrizione, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie.
Veniva dunque emessa ordinanza in data 9.6.2023 del seguente tenore: “… ritenuto che va dichiarata l'inammissibilità della produzione effettuata da parte attrice in data 15.5.2023 della documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione, tempestivamente eccepita dalla parte convenuta e rispetto alla quale l'attrice nulla hai mai osservato o allegato , così incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 183 VI comma cpc ( cfr Cass. Civ. sent. n. 6177/2015 “ Il diritto al risarcimento del danno da pagina 3 di 5 fatto illecito (nella specie, derivante da infiltrazioni) osserva il termine di prescrizione quinquennale.
Nel giudizio di primo grado, le eventuali prove dell'interruzione di quest'ultimo devono essere fornite entro i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. In secondo grado, invece, opera il limite di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., secondo il quale sono di regola inammissibili nuove prove, a prescindere dalla loro natura di prove c.d. precostituite ovvero costituende.”); considerato che, peraltro, i detti documenti erano già in possesso dell'attrice sin dal momento dell'instaurazione del processo;
ritenuto che non è
stata neanche avanzata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc;
ritenuto che
i termini processuali sono previsti nell'interesse pubblico alla celere definizione del processo ed a garanzia del contraddittorio e non rientrano nella disponibilità delle parti e del Giudice ( cfr Cass. ord n. 16800
/2018 “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né
l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.”);”.
La domanda attorea, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 e riducendo in ragione del 50% i compensi pagina 4 di 5 previsti per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna l'attrice al pagamento in favore della Compagnia Assicurativa delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Catania, il 26.3.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6324/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ARENA FEDERICO
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE MAURO IGNAZIO;
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto : sinistro stradale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del giugno 2020, l'attrice in epigrafe, riferiva che, in data 8.7.2013 intorno alle pagina 1 di 5 ore 10.15 si trovava a bordo del motociclo Honda tg BW73377 di proprietà di , lungo il Controparte_3
Viale Mario Rapisardi allorquando, giunta nei pressi del Bar Menza, era stata tamponata dall'autovettura Lancia Ypsilon, assicurata con , di proprietà di Controparte_4 Controparte_2
e condotta da;
riferiva che in seguito all'impatto aveva riportato lesioni
[...] Controparte_5
personali per cui si era reso necessario l'accompagnamento presso il PS dell'AOU Policlinico di
Catania. Rilevando che era rimasta inevasa la richiesta risarcitoria avanzata con racc.ta del 27.5.2014,
chiedeva accertarsi la dinamica del sinistro e condannarsi e Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 30.282,07 di cui € 24.303,00 per IP Controparte_2
pari al 10% ed il resto per ITA ( € 1960,00 per 20 gg), ITP al 75%, 50% e 20% ( rispettivamente €
2205,00, € 490,00 ed € 367,59), nonché per spese mediche pari ad € 956,57, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , che eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione, Controparte_1
proposta oltre il termine di cui all'art. 2947 comma II cc, tenuto conto della data della richiesta risarcitoria effettuata in data 27.5.2014; contestava l'esistenza stessa del sinistro e la riconducibilità ad esso dei danni riferiti dall'attrice, evidenziando che l'assicuratore del motociclo assertivamente condotto dall'attrice (cui la stessa si era inizialmente rivolta in regime di risarcimento diretto), aveva affermato la detta incompatibilità; evidenziando poi che, nonostante quanto riferito, l'attrice si era recata in ospedale il giorno successivo al sinistro , eccepiva l'infondatezza e la sproporzione delle richieste risarcitorie e chiedeva dichiararsi prescritta l'azione ed il rigetto di ogni domanda, con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, all'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni come in atti precisate veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle pagina 2 di 5 comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società convenuta.
Nel caso che occupa trova applicazione la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 comma II cc;
peraltro, risulta decorso anche il termine più lungo di cui all'art. 2947 III comma cc.
Nel caso che occupa, come già osservato all'udienza cartolare del 11.10.2021: “ … in risposta alla specifica eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, nulla è stato ulteriormente allegato e provato dall'attrice si che, pertanto, va ritenuto che l'ultimo atto di richiesta di risarcimento del danno
è risalente al 27.5.2014; tenuto conto di quanto precede, pertanto, vanno respinte le richieste istruttorie e la controversia va rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.5.2023 ore 11.00”.
Ed infatti, con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc, parte attrice si era limitata a contestare l'eccezione di prescrizione, riferendo di aver interrotto la stessa con attività stragiudiziale nel corso degli anni, ma omettendo di produrre documentazione alcuna.
Successivamente, in data 15.5.2023, parte attrice depositava documentazione riferendo che per il sinistro in questione, essa aveva promosso azione dinanzi a questo Tribunale ed il relativo giudizio,
iscritto al RG n. 7238/2015 era stato dichiarato interrotto per il decesso del procuratore e mai riassunto;
allegando dunque l'interruzione della prescrizione, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie.
Veniva dunque emessa ordinanza in data 9.6.2023 del seguente tenore: “… ritenuto che va dichiarata l'inammissibilità della produzione effettuata da parte attrice in data 15.5.2023 della documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione, tempestivamente eccepita dalla parte convenuta e rispetto alla quale l'attrice nulla hai mai osservato o allegato , così incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 183 VI comma cpc ( cfr Cass. Civ. sent. n. 6177/2015 “ Il diritto al risarcimento del danno da pagina 3 di 5 fatto illecito (nella specie, derivante da infiltrazioni) osserva il termine di prescrizione quinquennale.
Nel giudizio di primo grado, le eventuali prove dell'interruzione di quest'ultimo devono essere fornite entro i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. In secondo grado, invece, opera il limite di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., secondo il quale sono di regola inammissibili nuove prove, a prescindere dalla loro natura di prove c.d. precostituite ovvero costituende.”); considerato che, peraltro, i detti documenti erano già in possesso dell'attrice sin dal momento dell'instaurazione del processo;
ritenuto che non è
stata neanche avanzata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc;
ritenuto che
i termini processuali sono previsti nell'interesse pubblico alla celere definizione del processo ed a garanzia del contraddittorio e non rientrano nella disponibilità delle parti e del Giudice ( cfr Cass. ord n. 16800
/2018 “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né
l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.”);”.
La domanda attorea, pertanto, va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 e riducendo in ragione del 50% i compensi pagina 4 di 5 previsti per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna l'attrice al pagamento in favore della Compagnia Assicurativa delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi oltre IVA , CPA e spese generali;
- Dichiara irripetibili le spese nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Catania, il 26.3.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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