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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 939 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BARRAVECCHIA ATTILIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002414956 (e non OI-
000228633 come indicato nella memoria dell ), notificata in data CP_1
Pagina 1 di 7 24.02.2023 con la quale l' gli ha ingiunto il pagamento della somma CP_1
di € 10.000 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2020 e basata sull'accertamento n.
.6500.23/06/2022.0121162 del 12.07.2022, eccependo, tra l'altro, CP_1
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e CP_1
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto;
ha, altresì, rideterminato la sanzione, ai sensi del D.L. 48/2023, nella misura di € 3.034,50.
***
Va evidenziato che pur leggendosi nell'intestazione del ricorso che lo stesso è proposto da “ […] quale legale rappresentante p.t. Parte_1
della , in realtà l'opponente è il sig. e Controparte_2 Pt_1
non la società per il suo tramite;
e che l'indicazione “quale legale rappresentante” sta ad indicare non che il sig. agisce quale Pt_1
rappresentante organico della società, ma che egli è stato destinatario dell'ordinanza opposta, ed ha quindi proposto il ricorso, in quanto legale rappresentante della società datrice di lavoro e quindi tenuta al versamento delle ritenute.
Ciò si evince anzitutto dal fatto che l'ordinanza opposta, pur rivolgendosi sia al sig. che alla società, è indirizzata al primo;
dal fatto che nel Pt_1
ricorso si legge che “l'odierno opponente è da alcuni anni legale rappr.te della SUDSERRE di SCIFO A. & C. snc”, in tal modo identificandosi il ricorrente nel sig. ; e dal fatto che le allegazioni in punto di periculum Pt_1
in mora a sostegno dell'istanza di sospensione riguardano il sig. Pt_1
personalmente e non la società.
Pagina 2 di 7 Del resto in tal modo il ricorso è stato inteso anche dall' , che si è CP_1
costituito “contro ” narrando che quest'ultimo, e non la Parte_1
società “ha adito codesto Tribunale”.
Tutto ciò premesso, l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria.
Pagina 3 di 7 Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la CP_1
tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr.
App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. Catania
1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
Pagina 4 di 7 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza
(inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt.
17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98); mentre se si CP_1
tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma
14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18 d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003).
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016.
Pagina 5 di 7 Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anno 2020). In tal caso, deve ritenersi che il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre dal momento stesso della commissione dell'illecito, dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizza all' , questo ha immediatamente la CP_1
possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C.
20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento CP_3
sopra individuato (in cui l' ha contezza delle retribuzioni denunciate e CP_1
degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a CP_1
dedurre la complessità degli accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano contributi per lavoratori dipendenti e risalgono al 2020 e quindi il termine in esame decorreva dal 31.12.2020, mentre l'accertamento risale al 12.07.2022,
l'accertamento deve considerarsi tardivo e quindi la sanzione estinta.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza. Le fasi di studio ed introduttiva si liquidano secondo il valore originario dell'ordinanza, mentre quella decisionale secondo il valore rideterminato.
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P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara la nullità dell'ingiunzione opposta;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€ 1.400,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge, e € 43,00 per rimborso c.u., distratte in favore dell'Avv. Attilio Barravecchia.
17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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