Sentenza 23 agosto 1999
Massime • 1
Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi di divisione, alla quota in contestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8839 |
| Data del deposito : | 23 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, difeso dall'avvocato GRASSO ROSARIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO MA, NO IO, NO LI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 04725/97 proposto da:
NO MA, NO IO, NO LI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MIRABELLA, per proc. speciale not. del dott. Paolo NO N. Rep. 79272;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
PA US;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Sezione distaccata di Pretura di ACIREALE, depositata il 30/12/96, R.G. 12792/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dott.ssa Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato FERRETTI Aldo, difensore del resistente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accogli ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione all'attività professionale prestata a favore dei germani RO EM, RO TO e RO IL in due cause di divisione davanti al Tribunale di Catania, l'avvocato Ausilioabramo Patanè, sulla base della liquidazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, chiese ed ottenne dal Pretore di Acireale decreto ingiuntivo di pagamento per complessive lire 29.360.600.
Gli ingiunti proposero opposizione.
Sentite le parti, il pretore, con ordinanza emessa il 30/12/96- 4/1/97 ai sensi dell'art.30 legge 13 giugno 1942 n.794, confermò gli importi liquidati dal pretore a titolo di spese, ridusse, invece, gli onorari, liquidando per le due cause complessivamente lire 8.962.000 (invece di 29. 360.000) e compensando le spese del procedimento. L'ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'avv. Patanè, il quale ha proposto tre motivi di censura illustrati da una memoria.
Gli intimati hanno resistito con controricorso ed hanno, a loro volta, proposto ricorso incidentale basato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso il medesimo provvedimento ed esposti i motivi di censura. Il ricorrente principale. denuncia:
1) violazione di legge deducendo la mancata applicazione dei criteri stabiliti dalle tabelle tariffarie di cui ai decreti ministeriali nn. 392/90 e 585/94;
2) carenza assoluta di motivazione perché l'ordinanza impugnata non avrebbe indicato ne' i criteri di liquidazione adottati, ne' le ragioni per le quali veniva disatteso il parere del Consiglio dell'Ordine ed applicato il criterio integrativo dell'equità, ne' le singole voci per le quali era stata effettuata la riduzione degli importi;
3) mancanza di motivazione in relazione alla statuizione relativa alle spese di causa.
I ricorrenti incidentali, con l'unico motivo proposto, lamentano che il valore della causa sia stato determinato in base al valore dell'intera massa dividenda, anziché in base al valore della quota in contestazione, così come stabilito dall'art.6 DM 392/90 e DM 585/94.
II - La censura proposta col ricorso incidentale, preliminare a tutte le altre, è fondata.
In base all'art.6 del DM 5/10/1994 n.585, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari, va determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi di divisione, alla quota in contestazione.
Nel caso in esame l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del valore della quota (che in entrambe le cause era costituita dalla somma delle tre quote spettanti ai germani RO), ma del valore del bene.
L'ordinanza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice "a quo" per nuova liquidazione, da effettuarsi in base al valore come sopra determinato.
Travolgendo l'intera liquidazione degli onorari la cassazione comporta l'assorbimento dei restanti motivi di censura. Il giudice del rinvio provvederà anche in merito alle spese del presente grado.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Pretura Circondariale di Catania, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 1999