Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
P.IVA. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Ettore e Ruggiero dei Medici 31, giusta procura calce all'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
C.F. e C.F. _1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Falvo, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via Adda n. 22, giusta procura calce alla comparsa di costituzione
Parti convenute
E
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_3 C.F._3
Emanuela Rizzo e Umberto Di Bianco ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme, Via Enrico Toti n. 6, presso lo Studio legale dell'Avv. Emanuela
Rizzo, giusta procura calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
e , quest'ultimo in qualità di gestore del compendio Controparte_2 Controparte_3 immobiliare, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per notaio dott. di Lamezia Terme, Persona_1
stipulato in data 24.04.2015, Rep. N. 16793- Racc. n. 10864, registrato a Lamezia Terme il
29.04.2015 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data
30.04.2015 con il quale i convenuti e hanno destinato al CP_3 Controparte_2
soddisfacimento di propri bisogni personali, ritenuti meritevoli di tutela, ciascuno per i propri diritti, i seguenti beni immobili:
1) porzione del fabbricato, posto nel Comune di Lamezia Terme, Via Enrico Toti n. 6 e precisamente l'appartamento al piano sesto, censito nel catasto fabbricati nel foglio di mappa
16, particella 701, classe A-2, abitazione di tipo civile, consistenza 9,5 vani, subalterno 12;
2) porzione dei fabbricati, posti nel Comune di Lamezia Terme, Via Enrico Toti n. 6 e precisamente gli appartamenti al piano primo, censito nel catasto fabbricati nel foglio di mappa 16, particella 701, classe A-2, abitazione di tipo civile, consistenza 7,5 vani, subalterni
15-16;
3) porzione del fabbricato, posto in Comune di Lamezia Terme, Via Enrico Toti snc e precisamente immobile al piano semi-internato 1, foglio di mappa 16, particella 701, classe
C2, magazzini e locali di deposito, subalterno 1102;
4) porzione del fabbricato, posto in Comune di Lamezia Terme, Via Enrico Toti, snc e precisamente immobile al piano semi-internato 1 - terra, foglio di mappa 16, particella 701, classe C1 -negozi e botteghe, subalterno 1103;
5) porzione del fabbricato, posto in Comune di Lamezia Terme, Via Enrico Toti, snc e precisamente immobile al piano semi-internato 1, foglio di mappa 16, particella 701, classe
C6, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, subalterno 1103;
In via subordinata, parte attorea ha chiesto la declaratoria di parziale inefficacia dell'atto di destinazione riguardante i beni di cui alla classe C2- magazzini e locali di deposito, classe C1- negozi e botteghe e subalterno 1103, classe C6-stalle, scuderie, rimesse e autorimesse e subalterno 1103, incompatibili con esigenze personali meritevoli di tutela.
A sostegno della domanda, parte attorea ha premesso di essere creditrice nei confronti della società e di e questi ultimi in qualità di Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
fideiussori, della somma complessiva di euro 2.077.151,51 in forza del contratto di mutuo ipotecario, redatto per notaio di Catanzaro, stipulato in data 25.07.2008, n. Persona_2 rep. 137.507 e racc. n. 23.532, per l'originaria somma di euro 2.500.000,00 e garantito, oltre
2 che dall'ipoteca iscritta sugli immobili meglio descritti nel contratto e nell'atto di citazione, divenuti di proprietà della società da fideiussione rilasciata da Controparte_7 CP_2
e Ha dedotto di essere altresì creditrice della società
[...] Controparte_6 CP_5
e della società nonché della società
[...] Controparte_7 Controparte_8
e di questi ultimi quali fideiussori, della complessiva somma di
[...] _1
euro 592.532,90 in forza del contratto di mutuo ipotecario, redatto per notaio Persona_1
di Lamezia Terme, stipulato con la società in data 28.06.2011, n.
[...] Controparte_5 rep. 11040 e racc. n. 7065, per l'originaria somma di euro 750.000,00 e garantito, oltre che dall'ipoteca sugli immobili meglio indicati nel contratto, divenuti di proprietà della società anche da fideiussione rilasciata da , in qualità di legale Controparte_7 Controparte_8
rappresentante della società e da Controparte_8 CP_1
. Ha altresì dedotto che con il vincolo di destinazione imposto sugli immobili sopra
[...]
indicati i convenuti hanno sottratto i beni alla possibile azione esecutiva dei creditori, con riduzione della garanzia patrimoniale generica e possibile pregiudizio per il soddisfacimento del proprio credito, della complessiva somma di euro 2.699.648,41.
Parte attorea ha quindi dedotto la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della proposta azione revocatoria, considerata la sussistenza del credito nei confronti dei disponenti, anteriore al compimento dell'atto lesivo;
l'idoneità dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale generica dei debitori, con concreto e attuale pericolo di pregiudizio per il soddisfacimento delle ragioni creditorie;
la sussistenza dell'elemento soggettivo della cd. scientia damni, tenuto conto della conoscenza a parte dei disponenti del credito vantato dalla Banca e dell'andamento anomalo della situazione economica delle società debitrici principali, già anteriormente al compimento dell'atto di disposizione patrimoniale.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto , eccependo la nullità della Controparte_3 citazione per erronea indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.c. e chiedendo di essere estromesso dal giudizio, tenuto conto dell'assenza di domanda specifica formulata nei propri confronti.
3. Disposta la rinnovazione della citazione, si sono costituiti in giudizio i convenuti CP_1
e i quali hanno argomentato per l'infondatezza della domanda,
[...] Controparte_2
chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti, senza contestare la fondatezza del credito vantato da parte attorea, hanno eccepito il difetto di prova della scientia damni e dell'eventus damni. Hanno altresì eccepito l'infondatezza dell'azione, deducendo che l'art. 2645 ter c.c. introdurrebbe
3 un'eccezione alla garanzia patrimoniale generica del debitore, in conformità a quanto disposto dall'art 2740 comma 2 c.c. ed in considerazioni della meritevolezza degli interessi sottesi all'atto di destinazione, nel caso di specie rappresentati dall'interesse a garantire il soddisfacimento di qualsiasi esigenza di vita dei beneficiari, i loro bisogni materiali e spirituali, le esigenze socio-sanitarie e la possibilità di fruire di un'abitazione adeguata alle proprie esigenze. I convenuti hanno altresì dedotto che alcuni degli immobili oggetto dell'atto di destinazione costituirebbero fonte di reddito per i medesimi, mentre gli altri sarebbero già destinati ad abitazione principale e pertinenze e dunque funzionali al soddisfacimento di primarie esigenze di vita. I convenuti hanno inoltre dedotto che alcuni immobili oggetto dell'atto di destinazione costituirebbero l'unica fonte di reddito della convenuta CP_2
affetta da disturbo ossessivo-compulsivo grave ad andamento cronico, in trattamento
[...]
farmacologico. Sulla scorta di quanto eccepito, a parere dei convenuti, gli interessi tutelati mediante l'atto dispositivo patrimoniale oggetto della domanda, sarebbero prevalenti rispetto all'interesse, meramente economico, dei creditori sotteso alla tutela della garanzia patrimoniale generica. I convenuti hanno infine eccepito il difetto del presupposto dell'eventus damni, posto che l'atto di destinazione sarebbe conforme al modello normativo e, in ogni caso, tenuto conto delle ulteriori garanzie, reali e personali, rilasciate a tutela del credito di parte attorea e l'insussistenza della scientia damni, per difetto di un intento fraudolento delle parti sotteso all'atto dispositivo patrimoniale, al contrario, finalizzato al soddisfacimento di primarie esigenze personali.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti al mutamento dei magistrati che si sono susseguiti nella titolarità della causa ed al carico di ruolo, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, all'udienza del
05.11.2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
5. La domanda formulata da parte attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare la posizione processuale di , nella sua Controparte_3
qualità di gestore dei beni conferiti con vincolo di destinazione, convenuto in giudizio al solo fine di renderlo edotto delle vicende relative ai beni gestiti. Deve evidenziarsi come nel caso di specie l'atto di destinazione patrimoniale degli immobili è privo di effetti traslativi, considerato che al gestore è stata affidata la mera gestione degli immobili, con autorizzazione al compimento di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione degli interessi sottesi al vincolo di destinazione. In considerazione dei compiti meramente gestori, il gestore non può essere considerato litisconsorte necessario, qualità riconosciuta dalla giurisprudenza nei soli casi in
4 cui al gestore sia trasferita anche la titolarità formale dei beni e la loro giuridica disponibilità
(a titolo esemplificativo, Cass. n. 13388 del 2018). Tuttavia, in relazione all'azione revocatoria deve ritenersi sussistente un interesse del creditore a citare in giudizio anche il gestore, oltre che i beneficiari della destinazione patrimoniale, ove diversi dai disponenti, al fine di rendere opponibile anche a questi, titolare del potere di compiere atti di disposizione dei beni, gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda. Consegue che la citazione in giudizio del gestore non può essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva, né può essere dichiarata l'estromissione dal giudizio del gestore, posto che l'estromissione può essere disposta nei soli casi previsti dalla legge, non ricorrenti nel caso di specie.
Quanto al merito della domanda, come noto, l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell' art. 2901 c.c., è uno strumento di conservazione della generica garanzia patrimoniale del credito, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c.. Tale azione può essere esperita avverso gli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal debitore al fine di rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore, in modo che quest'ultimo possa promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto dispositivo pregiudizievole, contro i terzi acquirenti.
Presupposto dell'azione in questione è innanzitutto l'esistenza del credito a tutela del quale l'azione in questione è preposta.
Al riguardo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre
2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893;
Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n.
23208).
Presupposto per l'esercizio dell'azione in questione è inoltre la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie.
Al riguardo, in giurisprudenza si è precisato che tale requisito è configurabile non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno. E' cioè sufficiente che l'atto di disposizione patrimoniale determini una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere più difficile o incerta
5 l'esecuzione coattiva del credito o comunque da comprometterne la fruttuosità (in tal senso, a titolo esemplificativo: Cass. 12144/1999 e Cass. 23743/2011).
L'accoglimento della domanda richiede inoltre la sussistenza dell'elemento soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Infatti, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessario che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), mentre in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis). In entrambi i casi, se l'atto posto in essere del debitore è a titolo gratuito non rileva lo stato soggettivo del terzo, rilevante, invece, qualora l'atto di disposizione patrimoniale, posto in essere dal debitore sia a titolo oneroso. In tal caso, infatti è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è necessario che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attorea.
Quanto alla sussistenza del credito deve evidenziarsi che i convenuti e Controparte_2
, costituendosi in giudizio, non hanno contestato i rapporti contrattuali posti _1
a fondamento del credito vantato dalla Banca, comprese le fideiussioni rilasciate contestualmente alla stipula del mutuo, in data 25.07.2008 e 28.11.2011. Con la memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c., i convenuti hanno però eccepito la nullità delle fideiussioni in quanto redatte in conformità del modello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI, sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust (L. 287/1990) e per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Come noto, la questione della nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l'invalidità delle clausole riproduttive dell'accordo: invalidità che tuttavia, di regola, non si estende all'intero contratto (cfr. Cass. n. 29810/2017; Cass. n. 13846/2019; Cass. n. 18176/19). In questi termini si è espressa altresì la sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30.12.2021, con la quale la Corte di Cassazione ha escluso il configurarsi di una nullità integrale del contratto. Si è infatti evidenziato come “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
6 riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Le Sezione Unite della Cassazione, all'esito di una ricostruzione puntuale del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, hanno chiarito come la soluzione preferibile debba ritenersi quella del ricorso allo strumento della nullità parziale del contratto: “la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”. La nullità̀ di singole clausole contrattuali,
o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità̀ non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità̀ (Cass. 05/02/2016,
n. 2314). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità̀ parziale di singole clausole contrattuali costituisce dunque eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Ciò posto, nel caso di specie, l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dai convenuti deve essere respinta in quanto infondata, tenuto conto che nel caso di specie si tratta non di fideiussioni omnibus, ossia rilasciate a garanzia di “(…) tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni” (Cass., 31 gennaio 2017, n.2492), bensì di fideiussioni specifiche, che si riferiscono alla garanzia dei debiti originati dagli specifici rapporti negoziali intercorsi tra la banca e le società garantite.
Al riguardo, deve infatti evidenziarsi che le fideiussioni sono state rilasciate da CP_1
e contestualmente alla stipula dei contratti di mutuo. Più
[...] Controparte_2
precisamente, il contratto di mutuo fondiario del 25.07.2008 risulta stipulato da CP_2
nella sua qualità di garante. Lo stesso contratto, nella sezione rubricata
[...]
“Fideiussione” dispone che “ e dichiarano di prestare Controparte_2 Controparte_6 fideiussione (…) per il pieno e puntuale adempimenti di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto (…) comunque fino all'importo massimo di euro
7 5.000.000,00 (…)” . Il contratto di finanziamento del 28.11.2011 risulta stipulato da CP_1
anche in qualità di garante e dispone, nella sezione rubricata “Fideiussione” che “
[...]
e la società di dichiarano di prestare _1 Controparte_8 Controparte_8 fideiussione (…) per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente contratto (…) e comunque fino all'importo massimo di euro
1.500.000,00 (…)”. Peraltro, i convenuti non hanno contestato la sottoscrizione dei contratti, dai quali è scaturita l'obbligazione fideiussoria.
Deve a questo punto evidenziarsi come all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021, che ha sancito la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI, ritenute nulle dalla Banca d'Italia, è sorto un contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità sull'eventuale assoggettabilità del rimedio sanzionatorio della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche, atteso che l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato unicamente le fideiussioni omnibus.
La giurisprudenza di merito ha talvolta affermato che l'inserimento delle clausole conformi al modello ABI anche nelle fideiussioni specifiche non ne giustificasse una difformità di trattamento rispetto alle fideiussioni omnibus, così dovendosi ritenere parzialmente nulle anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI. In altri casi, ha invece ritenuto che la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI non potersi estendersi anche alle fideiussioni specifiche, in quanto riferibile unicamente alle fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia. Anche la Corte di Cassazione ha assunto posizioni contrastanti. Difatti, la Suprema Corte in alcune pronunce ha escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (Cass. ord.
n.19401/2024; ord. n.30383 del 25.11.2024), in altre occasioni ha invece esteso l'applicabilità dei principi sanciti dalla Sezioni Unite nell'anno 2021 anche alle fideiussioni specifiche
(Cass. ord. n .27243 del 21.10.2024).
La questione è però chiarita dalla successiva e più recente giurisprudenza di legittimità che ha costantemente escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI (Cass. ordinanze nn. 657, 660 e 675/2025 e, da ultimo, ordinanza n. 1170/2025 e sentenza n. 8872/2025.)
La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova
8 privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01). Infatti, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass.
Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841, Rv. 671967 - 01)” (Cass. n. 8872/2025 cit).
Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione specifica, peraltro rilasciata successivamente all'anno 2005, era onere dei convenuti dimostrare che le clausole contrattuali siano state frutto di un'intesa anticoncorrenziale piuttosto che di una libera contrattazione tra le parti.
In difetto di prova dell'illecito anticoncorrenziale, le clausole contrattuali contenute nelle fideiussioni rilasciate dai convenuti devono ritenersi validamente pattuite.
Passando all'esame degli ulteriori presupposti che devono sussistere ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, deve senz'altro ritenersi sussistente l'eventus damni che, come sopra evidenziato, consiste nel semplice pericolo che l'atto di disposizione patrimoniale, determinando una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, renda più difficile o incerta l'esecuzione coattiva del credito o comunque ne possa compromettere la fruttuosità.
Al riguardo, deve inoltre evidenziarsi come nell'ipotesi di solidarietà passiva, derivante dalla fideiussione senza beneficio di escussione, l'eventus damni va valutato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati e sulla capacità dei patrimoni di costoro, singolarmente considerati, di garantire l'adempimento (cfr. Cass. 8315/2017). Pertanto, anche qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Per dare prova della sussistenza dell'eventus damni, inoltre, il creditore può limitarsi a comprovare la diminuzione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore. E' invece
9 onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (v. in tema, Cass. n.1902/15 e n. 1896/12).
Ebbene, nel caso di specie, come evidenziato, l'elemento oggettivo presupposto per l'accoglimento della domanda attorea deve ritenersi sussistente.
Occorre premettere che l'atto di vincolo ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. viene attuato da un soggetto disponente a favore di uno o più soggetti beneficiari, determinati o determinabili, con la costituzione di un vincolo di destinazione su uno o più beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela giuridica. Tale atto può essere unilaterale, se si limita ad apporre il vincolo a favore di terzi su beni che rimangono di proprietà del disponente, realizzandosi così un atto a titolo gratuito a favore di terzi, oppure assumere la struttura di atto bilaterale ove l'atto di vincolo sia contestuale ad un trasferimento di diritti reali immobiliari dal disponente ad un terzo gestore che adempirà all'obbligazione di amministrare nell'interesse di terzi soggetti ben individuati. È opinione prevalente che la norma in oggetto non introduca nel nostro ordinamento un nuovo tipo negoziale di destinazione, ma un effetto negoziale accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi. In altri termini, tale norma non disciplina un nuovo negozio di destinazione traslativo, ma un effetto, quello di destinazione, che può derivare da un negozio tipico o atipico voluto dalle parti.
Nel caso di specie, con l'atto di destinazione del 24.04.2015, i convenuti e _1
, in via unilaterale, senza procedere ad alcun trasferimento della proprietà Controparte_2
hanno vincolato determinati beni immobili al fine di assicurare il soddisfacimento di loro bisogni personali.
Come evidenziato, l'atto ex art. 2645 ter c.c. può avere o meno effetto traslativo di un diritto ma ciò che rileva, nella disciplina dell'istituto, è l'effetto della separazione patrimoniale, ossia correlata al vincolo di destinazione impresso sui beni, rendendoli impignorabili se non per debiti contratti per lo scopo dell'atto medesimo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale ((Cassazione civile, sez. III, 26/07/2005, n. 15603;Cassazione civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498).
In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la assoggettabilità alla tutela ex art. 2901
c.c. dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., trattandosi di atto che comporta un effetto di segregazione patrimoniale così da imprimere ai beni una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori. I beni segregati,
10 infatti, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 13/02/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29727 del
15/11/2019).
Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi del tutto inconferenti le argomentazioni dei convenuti in ordine al fatto che le finalità dell'atto di destinazione sono legate al soddisfacimento dei bisogni personali dei convenuti, da qualificarsi come interessi giuridicamente superiori a quelli del creditore e della circostanza che alcuni beni conferiti sono fonti di reddito per i convenuti. Sul punto, si osserva che eventuali vincoli di impignorabilità previsti dalla legge con riferimento alla natura del bene potranno essere opposti dai convenuti in fase di esecuzione, rimanendo pertanto intatte le finalità delle specifiche norme che pongono gli interessi meritevoli di tutela sovraordinati alle ragioni creditorie.
Inoltre, anche sotto il profilo della prova del cd. eventus damni, deve evidenziarsi che, a fronte del credito vantato dalla Banca, della complessiva somma di euro 2.699.648,41 e tenuto conto della natura ed entità dei beni oggetto dell'atto di destinazione, il debitore non ha fornito la prova, sul medesimo gravante, che nonostante la variazione patrimoniale, conseguente al vincolo di destinazione sui beni, il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Alla luce di quanto esposto, le eccezioni dei convenuti devono essere respinte e deve ritenersi, invece, provata la sussistenza dell'eventus damni.
Passando all'esame dell'elemento soggettivo, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, oggetto di revocatoria è un atto a titolo gratuito.
Sul punto, infatti, si osserva che, come evidenziato dalla Suprema Corte,
l'atto di destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze costituisce, di per sè, un atto naturalmente a titolo gratuito, trattandosi di un atto che comporta un sacrificio per la parte che lo pone in essere, che non trova contropartita in una attribuzione in favore del disponente (a titolo esemplificativo, Cass. n. 29727/2019; Cass. n. 3697/2020. Nello stesso senso, in relazione ad atti aventi analoga natura e funzione, quali la destinazione di beni ad un fondo patrimoniale o ad un trust, con particolare riguardo al cd. trust familiare: Cass.
Ordinanza n. 29298 del 06/12/2017; Sentenza n. 19029 del 08/08/2013; Sentenza n. 16760 del 16/07/2010; Sentenza n. 2327 del 02/02/2006; Sentenza n. 6267 del 23/03/2005; Sentenza
n. 18065 del 08/09/2004; Ordinanza n. 9320 del 04/04/2019; Sentenza n. 19376 del
03/08/2017).
11 Ciò posto, l'atto impugnato è posteriore al sorgere del credito.
Al riguardo, occorre evidenziare come per giurisprudenza pacifica “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare
o che sia scaduto ed esigibile” (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748 e Cass. civ., Sez. III,
18/08/2011, n. 17356). Anche con riferimento specifico alla fideiussione è stato evidenziato come “l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (Cass. civ., Sez. III, 15/02/2011, n. 3676).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto pubblico di destinazione, oggetto del presente giudizio, è stato stipulato in data 30.04.2015. Il credito vantato da parte attorea nei confronti dei convenuti e è anteriore all'atto pubblico di destinazione dei _1 Controparte_2
beni, posto che esso deriva dai contratti di mutuo stipulati in data 25.07.2008 e in data
28.06.2011 e nei quali sono state prestate le fideiussioni da parte degli odierni convenuti.
Conseguentemente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per come sopra evidenziato, ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente che il creditore provi la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Al riguardo, deve ribadirsi che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, allorché l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Si è al riguardo precisato che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza a cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine alla intenzione fraudolenta.
(Cass. Civ. n.1068/2007; Cass. Civ. n. 10430/2005).
Come noto, tale prova può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni.
Al riguardo, deve ritenersi che nel momento in cui è avvenuta la stipula notarile, i debitori avessero o comunque avrebbe potuto avere agevolmente consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, in quanto a conoscenza dell'andamento negativo della società garantita (entrambi i convenuti, in qualità di garanti, hanno partecipato alle modifiche del contratto di mutuo e del finanziamento, l'una del 27.06.2013 e l'altra del 14.04.2014, con cui
12 sono state accordate alla società garantita sospensioni di pagamento delle rate. Inoltre, nello stesso periodo della stipula dell'atto di destinazione, è intervenuta la revoca dell'affidamento bancario alla società garantita, come risulta dalla missiva del 15.05.2015 con cui la banca portava a conoscenza di la posizione a sofferenza della _1 Controparte_5
Pertanto, si deve ritenere, in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che i convenuti debitori non potessero non avere la ragionevole consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, era in concreto arrecato alle ragioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto esposto la domanda formulata dalla parte attorea deve essere accolta.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti della Banca attrice dell'atto di destinazione stipulato in data 30.04.2015, in quanto posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie dedotte.
6. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi e con esclusione della fase di trattazione /istruttoria, avuto riguardo alla limitata attività difensiva espletata per tale fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della parte attorea, l'atto pubblico di destinazione ex art. 2645-ter, rogito notaio Dr
stipulato da e in data Persona_1 Controparte_2 _1
24.04.2015, Rep. N. 16793- Racc. n. 10864, registrato a Lamezia Terme il 29.04.2015
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data
30.04.2015;
2) condanna i convenuti , e , al _1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.046,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
Lamezia Terme, 27 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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