Articolo 8 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 aprile 1991
Art. 8. Trattamenti a favore degli iscritti pensionati
di altri istituti previdenziali 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991