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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 781/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. MARCO BAIONI ( Email_1
) e NORMAN REGIS ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2
studio dei difensori in MILANO – VIA BIGLI N. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi
[...] P.IVA_3 dall'Avvocatura dello Stato ( elettronica ), nei cui uffici, siti in Email_3
MILANO – VIA FREGUGLIA N. 1 sono ex lege domiciliati
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
7300/2022, emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Civile XIV – Tribunale delle Imprese –
Specializzata Impresa “A” in data 15/9/2022 e depositata il 22/9/2022, allo stato non notificata, nell'ambito del giudizio n. 60.779/2019 R.G., dirsi tenute e per l'effetto condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_1 [...]
, in persona del in carica Controparte_4 CP_5
e legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro:
a) al pagamento degli interessi sulle somme dovute in linea capitale, ai tassi moratori di cui al D. Lgs.
231/2002 dai singoli processi verbali di controllo o comunque dal dovuto al saldo effettivo;
b) al rimborso delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del primo grado di giudizio, con
l'IVA e il C.P.A. come per legge e se dovuti. Con riserva di agire in successivo separato giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni cagionati all'esponente dal mantenimento dell'ordinanza di sospensione.
Rigettarsi, inoltre, l'appello incidentale ex adverso promosso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge del secondo grado di giudizio.”
Per le appellate e appellanti incidentali e Controparte_1
già Controparte_4 [...]
Controparte_3
“Voglia il Collegio adito:
- in via pregiudiziale, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la pronuncia del primo giudice nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando per l'effetto la competenza a decidere del Tribunale di RO;
- in subordine, nel merito, respingere le domande avversarie;
pagina 2 di 15 - in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, laddove fosse ritenuto in tutto o in parte fondato l'appello principale avversario, escludere il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/02, contenendoli al tasso legale.
- Vinte le spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Parte I.1. (di seguito anche solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di imprese l' Controparte_1
(di seguito anche solo ” o “ ”) ed il
[...] CP_1 CP_6 Controparte_3
esponendo in fatto quanto segue:
[...]
• con Regolamento n. 1234/2007/CE e n. 288/2009/CE e ss. mm. ii., l'Unione Europea aveva istituito un regime di aiuti comunitari destinati alla distribuzione di frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli negli istituti scolastici, nell'ambito del programma “Frutta nelle scuole”. Tale programma veniva istituito anche dal Controparte_3 prevedendone l'integrale finanziamento da parte dell'U.E. e dello Stato italiano, nella misura rispettivamente del 58% e del 42%;
• per l'anno scolastico 2012/2013, il disponeva l'aggiudicazione per la distribuzione CP_3 dei prodotti ortofrutticoli all' quale mandataria del R.T.I. “ Parte_1 [...]
”1, la cui offerta era risultata vincitrice per il Lotti 1 Parte_2
(comprendente la regione Piemonte e Liguria), 2 (Lombardia e Valle d'Aosta) e 6 (Campania e
Basilicata), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 12.526.315,00;
Parte
• in data 31/10/2012, sottoscriveva quindi i relativi contratti con la quale eseguiva CP_1 le forniture sotto la vigilanza di – organismo di controllo che svolgeva le Controparte_7 verifiche in ordine alla loro corretta esecuzione per conto del e di . D'altro CP_3 CP_1 canto, l' aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 3.757,894,50, erogato CP_1
alla società a titolo di anticipo sulle forniture;
quanto al residuo dovuto di euro 8.505.373,24,
aveva eseguito il pagamento solo del primo SAL relativo al Lotto 1: sicché a settembre CP_1
2013, il residuo dovuto dall'Amministrazione ammontava ad euro 7.535.727,21; 1 Aggiudicazione disposta con provvedimenti prot. N. 18227, n. 18228 e n. 18232 dell'8/8/2012. pagina 3 di 15 • successivamente ad informative acquisite dalla Guardia di Finanza in ordine ad un'indagine penale in corso per presunte irregolarità sussumibili nell'alveo dell'art. 353 c.p. (“Turbata libertà degli incanti”) realizzate nell'ambito della gara per la fornitura di frutta nelle scuole nella campagna 2010/2011 (e consistenti nell'indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati
“nell'ambito dell'aggiudicazione dei lotti 2 e 5”), aveva richiesto chiarimenti alle CP_1
autorità giudiziarie e di polizia competenti. In seguito, con provvedimento prot. n.
UMU.2013.1659 del 20 settembre 2013, adottato ex art. 33 D. Lgs. 228/2001, dichiarava sospesi, sino al definitivo accertamento dei fatti, i procedimenti di erogazione in favore
Parte dell'aggiudicataria “fino alla concorrenza di complessivi € 9.503.753,30 oltre interessi”.
Tanto premesso in fatto, la difesa attorea concludeva, per quanto di attuale rilievo, per l'accertamento del diritto di AOP al pagamento delle forniture eseguite e non ancora saldate relative al Programma
“Frutta nelle scuole – A.S. 2012/2013”, con conseguente condanna dei convenuti, anche in solido, al pagamento delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro 7.535.727,71 oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/2002 dalla data dei singoli processi verbali di controllo al saldo.
I.2. Si costituivano con medesimo atto difensivo il e l , eccependo, in via CP_3 CP_1
pregiudiziale, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di RO,
a fronte della clausola di cui all'art. 11 dei singoli contratti, in cui le parti avevano eletto il foro di
RO quale foro competente a dirimere eventuali controversie, così asseritamente individuando, in modo specifico ed esclusivo, l'ambito di competenza del foro prescelto.
Nel merito, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande avversarie, osservando che:
• il mancato pagamento delle ulteriori forniture eseguite era stato determinato dal provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, che prevedeva un'ipotesi di sospensione obbligatoria ed automatica di erogazione dei fondi a seguito di segnalazione da parte di organismi di accertamento e controllo;
• tutte le circostanze affrontate dalla difesa avversaria erano già state trattate dalla magistratura amministrativa in senso sfavorevole a parte attrice. La società, infatti, aveva proposto dinanzi al
TAR Lazio ricorso avverso il provvedimento cautelare, rigettato con sentenza n. 6697/2015, decisione che veniva confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1174/2017), che aveva ritenuto “legittima la fissazione di un termine coincidente con quello del procedimento penale in corso, dal quale [era stata] desunta la sussistenza dei presupposti della sospensione” (doc. n.
2 fascicolo di parte convenuta);
pagina 4 di 15 • tale vicenda era stata anche oggetto del provvedimento del Commissario ad acta n. 2765/2017, che era stato confermato sia dal TAR Lazio (sentenza n. 9790/2017) che dal Consiglio di Stato
(sentenza n. 5963/2018)2;
• in ogni caso, non poteva darsi corso alla richiesta applicazione degli interessi ex D. Lgs.
231/2002 sull'importo per cui era causa: il mancato pagamento non era dovuto ad un ritardo imputabile ad , trovando causa esclusivamente nel provvedimento di sospensione, la cui CP_1 adozione era atto dovuto dell' CP_1
I.3. Con la memoria di replica, i convenuti depositavano il provvedimento del 29.7.2022, con cui il
Direttore di aveva revocato il provvedimento cautelare prot. n. UMU.2013.1659 del 20 CP_1
settembre 2013 e disposto la ripresa del procedimento di erogazione in favore di Parte_1 nella parte motiva, l'Amministrazione aveva fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza n. 10448/2021 della Corte d'Appello di RO, sez. III penale, depositata l'11.2.2022 e passata in giudicato, con cui la
Corte aveva assolto gli imputati con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 7300/2022, pubblicata il 22 settembre 2022, così decideva:
1) accerta e dichiara il diritto di ON
, in proprio e quale mandataria del RTI “ per la frutta
[...] Parte_2 nelle scuole”, di ottenere il pagamento delle forniture effettuate e non ancora saldate relativamente al Programma “Frutta nelle scuole –A.S. 2012/2013” e di cui ai contratti per cui
è causa;
per l'effetto, condanna , Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, anche in Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice medesima, dell'importo di €7.535.727,71, oltre IVA come per legge, se dovuta, e interessi moratori al tasso di cui al D.LGS. n.231/2002,
Part 2 In particolare, nelle more del giudizio di impugnazione del provvedimento di sospensione, con diffida del 25 maggio
2015, aveva richiesto ad di provvedere alla sua revoca. Essendo l' rimasta inerte, il TAR Lazio, dichiarato CP_1 CP_1 illegittimo il silenzio dell'amministrazione, ha nominato un Commissario ad acta affinché provvedesse in via sostitutiva Part sulla richiesta di Il Commissario nominato dichiarava ancora sospesi i procedimenti di erogazione, con provvedimento che veniva impugnato dalla società. Il relativo ricorso veniva respinto dal TAR con decisione confermata dal Consiglio di Stato, evidenziando che “il procedimento al centro delle indagini penali è identico per oggetto, interesse pubblico sotteso, finalità, fonti e disciplina di finanziamento, regole di erogazione delle prestazioni, beneficiari e disciplina generale, rispetto a quello in cui è intervenuta la sospensione impugnata e differisce solo per l'annualità di riferimento.
[…] La circostanza che tra gli indagati non fossero compresi soggetti abitualmente riferibili alla società ricorrente [id est: AOP] non poteva risultare dirimente, posto che a rendere indebite la percezione di finanziamenti avrebbero egualmente potuto concorrere le condotte illecite dei funzionari preposti allo svolgimento della gara” (doc. n. 5 appellata). pagina 5 di 15 decorrenti dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO, n.10448/2021, fino al saldo effettivo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Le motivazioni poste dal Tribunale alla base di tale decisione possono essere riassunte come segue:
• dalla formulazione dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, poteva desumersi che il provvedimento di sospensione era obbligatorio e vincolante per la Pubblica Amministrazione;
• il suddetto provvedimento, inoltre, doveva ritenersi “legittimo, così come ha accertato la giurisdizione amministrativa, né risulta[va]no […] addotti elementi idonei a disporne la disapplicazione dal giudice ordinario. Dunque, la P.A. qui convenuta non aveva il potere di effettuare il pagamento dell'importo qui azionato e non versa in situazione di colpevole inadempimento per ritardo con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori se non dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO, indicato dal Consiglio di Stato come dies ad quem, cioè come termine finale della sospensione del procedimento di erogazione. A far tempo dal detto giorno, immediatamente successivo al formarsi del giudicato penale, decorrono interessi di mora, ex D.Lgs.n.231/2002, fino al saldo dell'importo capitale dovuto, così come indicato dall'attore e non contestato ex adverso nel quantum” (capitale che, peraltro, pacificamente non era stato ancora corrisposto) (sentenza di primo grado, p. 6);
• con specifico riguardo alla decorrenza degli interessi, il Tribunale di Milano ha escluso l'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, “poiché tale norma, pur imperativa, è derogata da altra norma, parimenti imperativa, ma speciale, rispetto a quella generale di cui all'art.4 citato, cioè, appunto, l'art.33 primo comma del D.Lgs.n.228/2001, che vieta alla P.A. di effettuare il pagamento in questione, in caso di legittimo provvedimento amministrativo di sospensione”. Di talché, venuta meno l'efficacia del provvedimento cautelare, non era possibile, ad avviso del giudice di prime cure, far retroagire la decorrenza degli interessi alla scadenza individuata dall'art. 4 cit., non configurandosi peraltro in capo all'Amministrazione alcun colpevole ritardo nel pagamento;
• infine, avuto riguardo alle spese legali, posto che l'accoglimento della domanda attorea aveva tratto fondamento dalla revoca del provvedimento di sospensione, considerata altresì la novità della questione di diritto fondante la decisione, ad avviso del Tribunale, sussistevano i presupposti ex art. 92, comma 2 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
pagina 6 di 15 II. L'appello principale di e l'appello incidentale di e del Parte_1 CP_1
: Controparte_4
II.1. ha proposto appello, articolando tre motivi di impugnazione, come di seguito Parte_1
riassunti.
Col primo ed il secondo motivo, parte appellante si duole della fissazione del dies a quo della decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 nel giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO n. 10448/2021. In particolare, ad avviso della difesa:
- tale decisione si poneva in netto contrasto con una precedente statuizione del medesimo
Tribunale (sentenza n. 6450/2019) in cui, in una controversia tra le stesse parti ma relativa alla campagna “Frutta nelle Scuole – A. S. 2010/2011”, era stato evidenziato come il provvedimento Parte di sospensione incidesse solo sul momento in cui poteva agire in esecuzione per ottenere il pagamento, ma non sul diritto della società stessa al pagamento degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Tale decisione, peraltro, è stata confermata anche da questa Corte, con sentenza n. 1612/2022 – cfr. doc. n. 20 appellante);
- l'art. 33 D. Lgs. 228/2001, inoltre, prevede la sola sospensione dei procedimenti di erogazione e non anche del decorso degli interessi. Peraltro, il relativo provvedimento non è da intendersi come obbligatorio e vincolante per la p.a. e la sua emissione richiede l'intervenuta cognizione di notizie circostanziate in ordine alla percezione indebita delle risorse economiche, notizie che difetterebbero nel caso di specie. Ciò in quanto: da un lato, dopo la segnalazione della Guardia di Finanza, la Direzione generale del aveva concluso evidenziando l'insussistenza di CP_3
elementi tali da determinare una situazione di indebito percepimento degli aiuti comunitari;
dall'altro, tra gli indagati nel procedimento penale non figuravano componenti del gruppo AOP;
- in ordine alla ritenuta impossibilità della p.a. di eseguire il pagamento delle forniture durante la vigenza del provvedimento di sospensione, rilevavano in senso opposto: la revocabilità, in qualsiasi momento, del provvedimento stesso da parte dell'Amministrazione che lo aveva adottato;
il fatto che nessuna condanna a carico di soggetti riconducibili alla società appellante era mai intervenuta in sede penale;
l'attinenza delle circostanze fattuali retrostanti l'emissione del provvedimento cautelare a soggetti diversi e ad una campagna differente (“Frutta nelle
Scuole – A.S. 2010/2011”) rispetto a quella oggetto della presente controversia. Pertanto,
pagina 7 di 15 “l'ente erariale avrebbe ben potuto procedere al pagamento in totale assenza di comportamenti illeciti e, soprattutto, in assenza di “notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni”
o, meglio, in presenza di segnalazioni di esatto segno opposto” (atto di appello, p. 12). Tali circostanze, che evidenziano il comportamento colpevole di (consistito nell'aver CP_1 adottato il provvedimento e nell'averlo “mantenuto” per quasi un decennio), avrebbero dovuto indurre il primo giudice a “disattendere o comunque ritenere ininfluente” il provvedimento cautelare, condannando l'Amministrazione al pagamento del capitale maggiorato degli interessi moratori maturati dal momento del dovuto sino al saldo effettivo;
- erroneamente il giudice di prime cure ha evidenziato la specialità dell'art. 33 D. Lgs. 228/2001 rispetto all'art. 4 D. Lgs 231/2002, “sia perché si tratta di norma anteriore all'entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 231/2002, del pari speciale e non “generale”, sia perché il testo legislativo è del tutto chiaro nello stabilire che la decorrenza degli interessi è “automatica” e nell'individuare la data di decorrenza nel “giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”” (atto di appello, p 13).
Infine, col terzo motivo di appello, l'appellante si duole della disposta compensazione integrale delle spese processuali del primo grado;
ciò in quanto: da un lato non si trattava di una questione nuova, essendo già stata affrontata dal medesimo Tribunale;
dall'altro, tale decisione trascura la soccombenza sostanziale dell'Amministrazione, determinata dall'accoglimento della domanda attorea di condanna, nonché dal rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dalla medesima formulata.
In subordine, l'appellante chiede che, qualora si ritengano sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., venga eseguito un “bilanciamento delle reciproche soccombenze”, disponendo una compensazione solo parziale, tenendo conto comunque della prevalente soccombenza dell'odierna parte appellata.
II.2. Si sono costituite in giudizio ed il proponendo appello incidentale avverso quella CP_1 CP_3 parte della sentenza che ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, riproposta in questa sede in via pregiudiziale. In tesi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dal testo del contratto emerge l'inequivoca volontà delle parti di eleggere il foro di RO quale foro esclusivo, avendo le medesime fatto riferimento “non già, in via generica, a qualsiasi controversia (clausola che, laddove prevista, avrebbe precluso l'esclusività del for convenzionale), bensì […] alle eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente derivanti
pagina 8 di 15 dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, cioè con riguardo all'oggetto della presente controversia, individuando concordemente in modo espresso, specifico ed inequivoco
l'ambito di competenza del foro esclusivo prescelto, ossia quello di RO” (comparsa, p. 9).
Con riguardo all'appello principale, l'Amministrazione ne ha contestato il fondamento, riportandosi alle argomentazioni già spese in primo grado e condividendo quanto evidenziato dal primo giudice.
Da ultimo, l'Amministrazione ha proposto appello incidentale condizionato avverso quella parte della sentenza di primo grado in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi moratori al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002. Sul punto, la difesa fa riferimento al precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 1612/2022, invocato anche da che ha disatteso la richiesta di Parte_1
applicazione degli interessi previsti dal D. Lgs. cit., confermando la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto i soli interessi ex art. 1282 c.c.
II.3 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 22/11/2023, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 3/7/2024, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. Con decreto del 13/6/2024, ne veniva disposto il differimento per ragioni d'ufficio all'udienza del 15/1/2025; in quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, quindi, decisa nella camera di consiglio del
15/1/2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Prima di affrontare il merito della presente impugnazione, è doveroso premettere, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, come le sole questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardino la competenza territoriale del Tribunale di Milano e la debenza degli interessi sulla somma di € 7.535.727,21, corrispondente a quanto dovuto per sorte capitale dall'Amministrazione ad AOP.
L'esistenza di tale credito, traente titolo dall'esecuzione delle forniture di prodotti ortofrutticoli nelle
Parte scuole oggetto dell'appalto aggiudicato da non è allo stato controversa tra le parti, in quanto accertata dal Tribunale con decisione non appellata in questa sede e, quindi, coperta dal giudicato interno.
Tanto premesso, ragioni di opportunità logico-giuridica impongono a questa Corte di esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione, avente ad oggetto la ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevandosene l'infondatezza.
pagina 9 di 15 Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui questa Corte intende dare seguito, “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo” (da ultimo, Cass. n. 33203/2024; in senso conforme anche
Cass. n. 21362/2020).
Avuto riguardo al caso di specie, l'art. 11 di tutti e tre i contratti (relativi rispettivamente al Lotto 1, 2 e
6), rubricato “Legge applicabile e foro competente”, prevede che “
1. Per eventuali controversie tra
l'autorità nazionale competente e il contratto derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di RO”.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado che ha fatto buon governo dei principi sopra descritti, una clausola di tal fatta non può ritenersi assistita dall'enunciazione espressa sul carattere di esclusività del foro convenzionale, non potendosene trarre la comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e, nella specie, del foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c.
Tanto considerato, rileva la Corte come sia documentato e, in ogni caso, pacifico tra le parti, che i contratti relativi ai Lotti 1, 2 e 6 siano stati sottoscritti a San Giuliano Milanese. Ad ogni buon conto, si osserva ad abundantiam come ai sensi dell'art.
5.2 dei contratti, i pagamenti dovessero essere eseguiti mediante versamento sul c/c ad hoc acceso dall'aggiudicataria (cfr. art. 5.1) presso la
[...]
, agenzia di Milano, via Armorari n. 4. CP_10
In definitiva, a fronte di quanto appena considerato, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., il Tribunale di
Milano Sezione specializzata in materia di impresa “A” era territorialmente competente a conoscere la presente controversia.
L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
III.2 Passando all'esame dell'appello principale, i primi due motivi, passibili di trattazione congiunta in quanto intimamente connessi, sono fondati con le precisazioni che seguono.
Quanto agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, rileva la Corte come debbano trovare conferma gli esiti della valutazione compiuta dal giudice di prime cure, in ragione delle considerazioni che si vanno ad esporre.
pagina 10 di 15 Come noto gli interessi di mora hanno una ratio risarcitoria, in quanto il loro pagamento è finalizzato a risarcire il danno derivato dal ritardo nell'adempimento da parte del debitore, sempre che il ritardo stesso sia a quest'ultimo imputabile. Tale non è, ad avviso della Corte, il ritardato pagamento seguito alla sospensione del procedimento di erogazione ex art. 33 D. Lgs. 228/2001, oggetto di una condotta che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, deve ritenersi atto dovuto dell'Amministrazione.
Dal tenore letterale della disposizione (“I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”) si desume, infatti, che la sospensione non sia l'oggetto di una facoltà, ma di un dovere, che l'Amministrazione è chiamata ad adempiere in presenza di notizie in ordine a condotte illecite, che possano avere attinenza con le erogazioni in corso: il che è quanto avvenuto nel caso di specie, senza che abbia rilievo in senso contrario la circostanza
(pacifica) che tra gli indagati non fossero compresi soggetti riconducibili ad AOP.
Come evidenziato dal giudice amministrativo nell'ampio contenzioso che ha riguardato tale vicenda, la ratio sottesa alla suddetta previsione risiede nell'esigenza di perseguire e tutelare le finalità di interesse generale afferenti alla gestione ed al corretto impiego della spesa pubblica: non può revocarsi in dubbio che tale esigenza non venga meno nel caso in cui gli accertamenti penali, pur coinvolgendo soggetti diversi dai destinatari dei fondi, abbiano tuttavia ad oggetto vicende sovrapponibili. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ove il procedimento penale ha riguardato la stessa campagna oggetto
Parte dell'appalto aggiudicato da (“Frutta nelle scuole”), da cui si differenzia solo per l'anno scolastico di riferimento (infatti, la società appellante principale si è occupata della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli per il l'A.S. 2012/2013, mentre gli accertamenti penali hanno riguardato la campagna per il precedente A.S. 2010/2011).
Come evidenziato a ragione dal giudice amministrativo, dagli accertamenti in sede penale potrebbe ad esempio emergere il coinvolgimento di funzionari pubblici nell'utilizzo indebito dei fondi, circostanza Parte evidentemente estranea alla sfera di controllo di ma che, in astratto, ben avrebbe potuto riguardare anche la campagna “Frutta nelle Scuole – A.S. 2012/2013” per la quale era risultata aggiudicataria.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni deve condividersi il giudizio del primo giudice in ordine alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione che, a fronte del disposto di cui all'art. 33 D.
pagina 11 di 15 Parte Lgs. cit., ha sospeso in via cautelare l'erogazione in favore di del corrispettivo di aggiudicazione, con un provvedimento legittimo che, come tale, non v'era (e non v'è) ragione alcuna di disapplicare. In definitiva, in ragione di quanto sinora argomentato, rileva la Corte come ad impedire la decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 non fosse tanto la specialità della disposizione di cui all'art. 33 D. Lgs. 228/2001 rispetto all'art. 4 D. Lgs. cit. (secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), non potendosi configurare un rapporto di genere a specie tra le due norme, avendo le stesse campi di applicazione differenti;
piuttosto, ad impedire la decorrenza automatica a partire dalla scadenza del termine previsto per ogni singolo pagamento è la ratio risarcitoria degli interessi moratori, che osta ad un loro decorso allorché il ritardo nell'adempimento non sia imputabile al debitore, come in questo caso, trovandosi l'Amministrazione nell'impossibilità di finalizzare l'erogazione, sospesa in esecuzione di un dovere di fonte legale, dal cui esercizio non poteva esimersi.
Né il riferimento al precedente del Tribunale di Milano di cui alla sentenza n. 6450/2019, confermato da questa Corte con sentenza n. 1612/2022, consente di opinare diversamente.
La questione affrontata in quella sede, infatti, aveva riguardato la genericità della domanda di pagamento degli interessi, che aveva precluso il riconoscimento degli interessi moratori: aspetto evidentemente diverso da quello oggetto del presente contenzioso.
Discorso differente vale per il periodo successivo allo spirare del termine finale della sospensione, individuato dalla legge nel definitivo accertamento dei fatti, e quindi, nel caso di specie, nel passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello penale di RO n. 10448/2021: a partire da questo momento, infatti, è venuto meno il presupposto dell'adozione del provvedimento cautelare e, quindi, della sospensione obbligatoria delle erogazioni. Di talché, il ritardo nel provvedere (attraverso la revoca del provvedimento, intervenuta il 29.7.2022, e la disposizione dei pagamenti) è imputabile all'Amministrazione e, come tale, determina la decorrenza degli interessi di mora.
È pertanto corretta l'individuazione del dies a quo del maturare degli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 operata dal giudice di prime cure nel giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza n 10448/2021 della Corte D'Appello penale di RO: statuizione che deve trovare conferma, così come la disposta condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Esclusa la decorrenza degli interessi moratori per il periodo precedente al cessare della causa della sospensione, non potendosi configurare sino a quel momento un colpevole ritardo di CP_1 nell'esecuzione dei pagamenti, ritiene la Corte come non possa parimenti escludersi che nello stesso pagina 12 di 15 lasso temporale (in particolare in quello compreso tra i singoli verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza penale) siano decorsi comunque interessi, pur se diversi da quelli moratori.
Ed invero gli interessi, a prescindere dalla funzione cui assolvono, rientrano tra i cosiddetti frutti civili, che, in base al terzo comma dell'art. 820 c.c., “si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. E' circostanza incontestabile che il denaro dovuto alla società aggiudicataria sia rimasto nella disponibilità della stazione appaltante, e che, quale bene fruttifero, abbia prodotto Parte interessi, che ha dunque diritto di ricevere nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. per il periodo compreso tra i processi verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza penale.
Parte Vero è che ha chiesto espressamente, sin dal primo grado di giudizio, il pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 (domandando la condanna delle controparti al pagamento “delle somme indebitamente trattenute pari a € 7.535.727,71 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex lege 231/2012 dalla data dei singoli processi verbali di controllo al saldo effettivo”): ciò nondimeno, quanto rileva ai fini del rispetto del principio della domanda è che la parte abbia richiesto espressamente il pagamento degli interessi, giacché, rientrando la qualificazione della domanda nel potere di accertamento del giudice, è al giudice stesso che spetta in questo caso l'individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile.
III.2 Infine, parimenti fondato è il terzo ed ultimo motivo di appello principale, avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Infatti, la decisione del Tribunale di Milano di compensare integralmente le spese di lite risulta in contrasto con il disposto dell'art. 92, comma 2 c.p.c., che consente una deroga al principio della soccombenza nel caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è chiamato ad esporre congruamente in motivazione.
Il Tribunale ha sbrigativamente motivato la decisione di disporre la compensazione integrale sull'assunto per cui “la pronuncia d'accoglimento trae fondamento solo dalla sopravvenuta revoca della sospensione”, oltre che in considerazione “della novità della questione di diritto posta a fondamento della presente decisione” (sentenza di primo grado, p. 7).
A ben vedere, tale motivazione non può ritenersi coerente con il dettato normativo, in quanto non congruamente argomentata. Al contrario, tale convincimento risulta basato su un'argomentazione apodittica, sfornita di una sottostante esaustiva trattazione idonea a dare conto delle motivazioni che pagina 13 di 15 hanno indotto il giudicante a ricomprendere le circostanze elencante nelle gravi ed eccezionali ragioni che possono indurre il giudice a disporre la compensazione, in deroga al principio della soccombenza.
Parte Pertanto, considerato che l'esito del giudizio di primo grado ha visto quale parte vittoriosa, a fronte da un lato del pieno accertamento nel merito del diritto di credito dalla medesima azionato
(questione che, peraltro, non è stata oggetto del presente appello) e dall'altro, del rigetto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale formulata dall'Amministrazione, le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale dovranno essere poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale del e di CP_3
, quali parti soccombenti, liquidate nella misura determinata nelle modalità di seguito esposte. CP_1
Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la somma dovuta in linea capitale pari a € 7.535,727,21, non oggetto di contestazione tra le parti, l'Amministrazione deve essere condannata al pagamento degli interessi legali su detta somma al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai processi verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza n 10448/2021 della Corte D'Appello penale di RO (oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal giorno successivo al passaggio in giudicato di tale sentenza al saldo effettivo, già riconosciuti dal Tribunale di Milano con statuizione che trova in questa sede conferma).
IV. Il regolamento delle spese di lite
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale del e di , quali parti soccombenti. CP_3 CP_1
La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – individuato avuto riguardo, per il primo grado di giudizio, al valore del decisum (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) e per il grado di appello al valore della causa
(indeterminabile – bassa complessità) –, nonché all'attività concretamente svolta.
Infine, sussistono i presupposti di cui 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
e dal già
[...] Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 7300/2022 del Tribunale di Controparte_3
Milano – Sez. specializzata in materia di impresa “A”, pubblicata il 22 settembre 2022, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita così provvede:
1. accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna Controparte_1
ed il , in via
[...] Controparte_4
fra loro solidale, al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di ogni processo verbale di controllo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
RO n. 10448/2021.
3. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
4. Condanna ed il Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, alla rifusione in favore di Controparte_4 [...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1
71.084,00 (di cui € 64.138,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge.
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e del Controparte_1 Controparte_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater,
[...] del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 781/2023 promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), in persona del presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. MARCO BAIONI ( Email_1
) e NORMAN REGIS ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2
studio dei difensori in MILANO – VIA BIGLI N. 21
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi
[...] P.IVA_3 dall'Avvocatura dello Stato ( elettronica ), nei cui uffici, siti in Email_3
MILANO – VIA FREGUGLIA N. 1 sono ex lege domiciliati
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 15 Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
7300/2022, emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Civile XIV – Tribunale delle Imprese –
Specializzata Impresa “A” in data 15/9/2022 e depositata il 22/9/2022, allo stato non notificata, nell'ambito del giudizio n. 60.779/2019 R.G., dirsi tenute e per l'effetto condannarsi
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_1 [...]
, in persona del in carica Controparte_4 CP_5
e legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro:
a) al pagamento degli interessi sulle somme dovute in linea capitale, ai tassi moratori di cui al D. Lgs.
231/2002 dai singoli processi verbali di controllo o comunque dal dovuto al saldo effettivo;
b) al rimborso delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del primo grado di giudizio, con
l'IVA e il C.P.A. come per legge e se dovuti. Con riserva di agire in successivo separato giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni cagionati all'esponente dal mantenimento dell'ordinanza di sospensione.
Rigettarsi, inoltre, l'appello incidentale ex adverso promosso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge del secondo grado di giudizio.”
Per le appellate e appellanti incidentali e Controparte_1
già Controparte_4 [...]
Controparte_3
“Voglia il Collegio adito:
- in via pregiudiziale, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la pronuncia del primo giudice nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando per l'effetto la competenza a decidere del Tribunale di RO;
- in subordine, nel merito, respingere le domande avversarie;
pagina 2 di 15 - in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, laddove fosse ritenuto in tutto o in parte fondato l'appello principale avversario, escludere il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/02, contenendoli al tasso legale.
- Vinte le spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
Parte I.1. (di seguito anche solo ) conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di imprese l' Controparte_1
(di seguito anche solo ” o “ ”) ed il
[...] CP_1 CP_6 Controparte_3
esponendo in fatto quanto segue:
[...]
• con Regolamento n. 1234/2007/CE e n. 288/2009/CE e ss. mm. ii., l'Unione Europea aveva istituito un regime di aiuti comunitari destinati alla distribuzione di frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli negli istituti scolastici, nell'ambito del programma “Frutta nelle scuole”. Tale programma veniva istituito anche dal Controparte_3 prevedendone l'integrale finanziamento da parte dell'U.E. e dello Stato italiano, nella misura rispettivamente del 58% e del 42%;
• per l'anno scolastico 2012/2013, il disponeva l'aggiudicazione per la distribuzione CP_3 dei prodotti ortofrutticoli all' quale mandataria del R.T.I. “ Parte_1 [...]
”1, la cui offerta era risultata vincitrice per il Lotti 1 Parte_2
(comprendente la regione Piemonte e Liguria), 2 (Lombardia e Valle d'Aosta) e 6 (Campania e
Basilicata), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 12.526.315,00;
Parte
• in data 31/10/2012, sottoscriveva quindi i relativi contratti con la quale eseguiva CP_1 le forniture sotto la vigilanza di – organismo di controllo che svolgeva le Controparte_7 verifiche in ordine alla loro corretta esecuzione per conto del e di . D'altro CP_3 CP_1 canto, l' aveva provveduto al pagamento dell'importo di euro 3.757,894,50, erogato CP_1
alla società a titolo di anticipo sulle forniture;
quanto al residuo dovuto di euro 8.505.373,24,
aveva eseguito il pagamento solo del primo SAL relativo al Lotto 1: sicché a settembre CP_1
2013, il residuo dovuto dall'Amministrazione ammontava ad euro 7.535.727,21; 1 Aggiudicazione disposta con provvedimenti prot. N. 18227, n. 18228 e n. 18232 dell'8/8/2012. pagina 3 di 15 • successivamente ad informative acquisite dalla Guardia di Finanza in ordine ad un'indagine penale in corso per presunte irregolarità sussumibili nell'alveo dell'art. 353 c.p. (“Turbata libertà degli incanti”) realizzate nell'ambito della gara per la fornitura di frutta nelle scuole nella campagna 2010/2011 (e consistenti nell'indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati
“nell'ambito dell'aggiudicazione dei lotti 2 e 5”), aveva richiesto chiarimenti alle CP_1
autorità giudiziarie e di polizia competenti. In seguito, con provvedimento prot. n.
UMU.2013.1659 del 20 settembre 2013, adottato ex art. 33 D. Lgs. 228/2001, dichiarava sospesi, sino al definitivo accertamento dei fatti, i procedimenti di erogazione in favore
Parte dell'aggiudicataria “fino alla concorrenza di complessivi € 9.503.753,30 oltre interessi”.
Tanto premesso in fatto, la difesa attorea concludeva, per quanto di attuale rilievo, per l'accertamento del diritto di AOP al pagamento delle forniture eseguite e non ancora saldate relative al Programma
“Frutta nelle scuole – A.S. 2012/2013”, con conseguente condanna dei convenuti, anche in solido, al pagamento delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro 7.535.727,71 oltre interessi moratori ex
D. Lgs. 231/2002 dalla data dei singoli processi verbali di controllo al saldo.
I.2. Si costituivano con medesimo atto difensivo il e l , eccependo, in via CP_3 CP_1
pregiudiziale, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di RO,
a fronte della clausola di cui all'art. 11 dei singoli contratti, in cui le parti avevano eletto il foro di
RO quale foro competente a dirimere eventuali controversie, così asseritamente individuando, in modo specifico ed esclusivo, l'ambito di competenza del foro prescelto.
Nel merito, parte convenuta contestava la fondatezza delle domande avversarie, osservando che:
• il mancato pagamento delle ulteriori forniture eseguite era stato determinato dal provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, che prevedeva un'ipotesi di sospensione obbligatoria ed automatica di erogazione dei fondi a seguito di segnalazione da parte di organismi di accertamento e controllo;
• tutte le circostanze affrontate dalla difesa avversaria erano già state trattate dalla magistratura amministrativa in senso sfavorevole a parte attrice. La società, infatti, aveva proposto dinanzi al
TAR Lazio ricorso avverso il provvedimento cautelare, rigettato con sentenza n. 6697/2015, decisione che veniva confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1174/2017), che aveva ritenuto “legittima la fissazione di un termine coincidente con quello del procedimento penale in corso, dal quale [era stata] desunta la sussistenza dei presupposti della sospensione” (doc. n.
2 fascicolo di parte convenuta);
pagina 4 di 15 • tale vicenda era stata anche oggetto del provvedimento del Commissario ad acta n. 2765/2017, che era stato confermato sia dal TAR Lazio (sentenza n. 9790/2017) che dal Consiglio di Stato
(sentenza n. 5963/2018)2;
• in ogni caso, non poteva darsi corso alla richiesta applicazione degli interessi ex D. Lgs.
231/2002 sull'importo per cui era causa: il mancato pagamento non era dovuto ad un ritardo imputabile ad , trovando causa esclusivamente nel provvedimento di sospensione, la cui CP_1 adozione era atto dovuto dell' CP_1
I.3. Con la memoria di replica, i convenuti depositavano il provvedimento del 29.7.2022, con cui il
Direttore di aveva revocato il provvedimento cautelare prot. n. UMU.2013.1659 del 20 CP_1
settembre 2013 e disposto la ripresa del procedimento di erogazione in favore di Parte_1 nella parte motiva, l'Amministrazione aveva fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza n. 10448/2021 della Corte d'Appello di RO, sez. III penale, depositata l'11.2.2022 e passata in giudicato, con cui la
Corte aveva assolto gli imputati con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
I.4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 7300/2022, pubblicata il 22 settembre 2022, così decideva:
1) accerta e dichiara il diritto di ON
, in proprio e quale mandataria del RTI “ per la frutta
[...] Parte_2 nelle scuole”, di ottenere il pagamento delle forniture effettuate e non ancora saldate relativamente al Programma “Frutta nelle scuole –A.S. 2012/2013” e di cui ai contratti per cui
è causa;
per l'effetto, condanna , Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, anche in Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice medesima, dell'importo di €7.535.727,71, oltre IVA come per legge, se dovuta, e interessi moratori al tasso di cui al D.LGS. n.231/2002,
Part 2 In particolare, nelle more del giudizio di impugnazione del provvedimento di sospensione, con diffida del 25 maggio
2015, aveva richiesto ad di provvedere alla sua revoca. Essendo l' rimasta inerte, il TAR Lazio, dichiarato CP_1 CP_1 illegittimo il silenzio dell'amministrazione, ha nominato un Commissario ad acta affinché provvedesse in via sostitutiva Part sulla richiesta di Il Commissario nominato dichiarava ancora sospesi i procedimenti di erogazione, con provvedimento che veniva impugnato dalla società. Il relativo ricorso veniva respinto dal TAR con decisione confermata dal Consiglio di Stato, evidenziando che “il procedimento al centro delle indagini penali è identico per oggetto, interesse pubblico sotteso, finalità, fonti e disciplina di finanziamento, regole di erogazione delle prestazioni, beneficiari e disciplina generale, rispetto a quello in cui è intervenuta la sospensione impugnata e differisce solo per l'annualità di riferimento.
[…] La circostanza che tra gli indagati non fossero compresi soggetti abitualmente riferibili alla società ricorrente [id est: AOP] non poteva risultare dirimente, posto che a rendere indebite la percezione di finanziamenti avrebbero egualmente potuto concorrere le condotte illecite dei funzionari preposti allo svolgimento della gara” (doc. n. 5 appellata). pagina 5 di 15 decorrenti dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO, n.10448/2021, fino al saldo effettivo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Le motivazioni poste dal Tribunale alla base di tale decisione possono essere riassunte come segue:
• dalla formulazione dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, poteva desumersi che il provvedimento di sospensione era obbligatorio e vincolante per la Pubblica Amministrazione;
• il suddetto provvedimento, inoltre, doveva ritenersi “legittimo, così come ha accertato la giurisdizione amministrativa, né risulta[va]no […] addotti elementi idonei a disporne la disapplicazione dal giudice ordinario. Dunque, la P.A. qui convenuta non aveva il potere di effettuare il pagamento dell'importo qui azionato e non versa in situazione di colpevole inadempimento per ritardo con la conseguenza che non sono dovuti interessi moratori se non dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO, indicato dal Consiglio di Stato come dies ad quem, cioè come termine finale della sospensione del procedimento di erogazione. A far tempo dal detto giorno, immediatamente successivo al formarsi del giudicato penale, decorrono interessi di mora, ex D.Lgs.n.231/2002, fino al saldo dell'importo capitale dovuto, così come indicato dall'attore e non contestato ex adverso nel quantum” (capitale che, peraltro, pacificamente non era stato ancora corrisposto) (sentenza di primo grado, p. 6);
• con specifico riguardo alla decorrenza degli interessi, il Tribunale di Milano ha escluso l'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, “poiché tale norma, pur imperativa, è derogata da altra norma, parimenti imperativa, ma speciale, rispetto a quella generale di cui all'art.4 citato, cioè, appunto, l'art.33 primo comma del D.Lgs.n.228/2001, che vieta alla P.A. di effettuare il pagamento in questione, in caso di legittimo provvedimento amministrativo di sospensione”. Di talché, venuta meno l'efficacia del provvedimento cautelare, non era possibile, ad avviso del giudice di prime cure, far retroagire la decorrenza degli interessi alla scadenza individuata dall'art. 4 cit., non configurandosi peraltro in capo all'Amministrazione alcun colpevole ritardo nel pagamento;
• infine, avuto riguardo alle spese legali, posto che l'accoglimento della domanda attorea aveva tratto fondamento dalla revoca del provvedimento di sospensione, considerata altresì la novità della questione di diritto fondante la decisione, ad avviso del Tribunale, sussistevano i presupposti ex art. 92, comma 2 c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
pagina 6 di 15 II. L'appello principale di e l'appello incidentale di e del Parte_1 CP_1
: Controparte_4
II.1. ha proposto appello, articolando tre motivi di impugnazione, come di seguito Parte_1
riassunti.
Col primo ed il secondo motivo, parte appellante si duole della fissazione del dies a quo della decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 nel giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di RO n. 10448/2021. In particolare, ad avviso della difesa:
- tale decisione si poneva in netto contrasto con una precedente statuizione del medesimo
Tribunale (sentenza n. 6450/2019) in cui, in una controversia tra le stesse parti ma relativa alla campagna “Frutta nelle Scuole – A. S. 2010/2011”, era stato evidenziato come il provvedimento Parte di sospensione incidesse solo sul momento in cui poteva agire in esecuzione per ottenere il pagamento, ma non sul diritto della società stessa al pagamento degli interessi dal dovuto al saldo effettivo. Tale decisione, peraltro, è stata confermata anche da questa Corte, con sentenza n. 1612/2022 – cfr. doc. n. 20 appellante);
- l'art. 33 D. Lgs. 228/2001, inoltre, prevede la sola sospensione dei procedimenti di erogazione e non anche del decorso degli interessi. Peraltro, il relativo provvedimento non è da intendersi come obbligatorio e vincolante per la p.a. e la sua emissione richiede l'intervenuta cognizione di notizie circostanziate in ordine alla percezione indebita delle risorse economiche, notizie che difetterebbero nel caso di specie. Ciò in quanto: da un lato, dopo la segnalazione della Guardia di Finanza, la Direzione generale del aveva concluso evidenziando l'insussistenza di CP_3
elementi tali da determinare una situazione di indebito percepimento degli aiuti comunitari;
dall'altro, tra gli indagati nel procedimento penale non figuravano componenti del gruppo AOP;
- in ordine alla ritenuta impossibilità della p.a. di eseguire il pagamento delle forniture durante la vigenza del provvedimento di sospensione, rilevavano in senso opposto: la revocabilità, in qualsiasi momento, del provvedimento stesso da parte dell'Amministrazione che lo aveva adottato;
il fatto che nessuna condanna a carico di soggetti riconducibili alla società appellante era mai intervenuta in sede penale;
l'attinenza delle circostanze fattuali retrostanti l'emissione del provvedimento cautelare a soggetti diversi e ad una campagna differente (“Frutta nelle
Scuole – A.S. 2010/2011”) rispetto a quella oggetto della presente controversia. Pertanto,
pagina 7 di 15 “l'ente erariale avrebbe ben potuto procedere al pagamento in totale assenza di comportamenti illeciti e, soprattutto, in assenza di “notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni”
o, meglio, in presenza di segnalazioni di esatto segno opposto” (atto di appello, p. 12). Tali circostanze, che evidenziano il comportamento colpevole di (consistito nell'aver CP_1 adottato il provvedimento e nell'averlo “mantenuto” per quasi un decennio), avrebbero dovuto indurre il primo giudice a “disattendere o comunque ritenere ininfluente” il provvedimento cautelare, condannando l'Amministrazione al pagamento del capitale maggiorato degli interessi moratori maturati dal momento del dovuto sino al saldo effettivo;
- erroneamente il giudice di prime cure ha evidenziato la specialità dell'art. 33 D. Lgs. 228/2001 rispetto all'art. 4 D. Lgs 231/2002, “sia perché si tratta di norma anteriore all'entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 231/2002, del pari speciale e non “generale”, sia perché il testo legislativo è del tutto chiaro nello stabilire che la decorrenza degli interessi è “automatica” e nell'individuare la data di decorrenza nel “giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”” (atto di appello, p 13).
Infine, col terzo motivo di appello, l'appellante si duole della disposta compensazione integrale delle spese processuali del primo grado;
ciò in quanto: da un lato non si trattava di una questione nuova, essendo già stata affrontata dal medesimo Tribunale;
dall'altro, tale decisione trascura la soccombenza sostanziale dell'Amministrazione, determinata dall'accoglimento della domanda attorea di condanna, nonché dal rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale dalla medesima formulata.
In subordine, l'appellante chiede che, qualora si ritengano sussistenti i presupposti ex art. 92 c.p.c., venga eseguito un “bilanciamento delle reciproche soccombenze”, disponendo una compensazione solo parziale, tenendo conto comunque della prevalente soccombenza dell'odierna parte appellata.
II.2. Si sono costituite in giudizio ed il proponendo appello incidentale avverso quella CP_1 CP_3 parte della sentenza che ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, riproposta in questa sede in via pregiudiziale. In tesi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dal testo del contratto emerge l'inequivoca volontà delle parti di eleggere il foro di RO quale foro esclusivo, avendo le medesime fatto riferimento “non già, in via generica, a qualsiasi controversia (clausola che, laddove prevista, avrebbe precluso l'esclusività del for convenzionale), bensì […] alle eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente derivanti
pagina 8 di 15 dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, cioè con riguardo all'oggetto della presente controversia, individuando concordemente in modo espresso, specifico ed inequivoco
l'ambito di competenza del foro esclusivo prescelto, ossia quello di RO” (comparsa, p. 9).
Con riguardo all'appello principale, l'Amministrazione ne ha contestato il fondamento, riportandosi alle argomentazioni già spese in primo grado e condividendo quanto evidenziato dal primo giudice.
Da ultimo, l'Amministrazione ha proposto appello incidentale condizionato avverso quella parte della sentenza di primo grado in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi moratori al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002. Sul punto, la difesa fa riferimento al precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 1612/2022, invocato anche da che ha disatteso la richiesta di Parte_1
applicazione degli interessi previsti dal D. Lgs. cit., confermando la statuizione del Tribunale che aveva riconosciuto i soli interessi ex art. 1282 c.c.
II.3 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 22/11/2023, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 3/7/2024, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. Con decreto del 13/6/2024, ne veniva disposto il differimento per ragioni d'ufficio all'udienza del 15/1/2025; in quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e, quindi, decisa nella camera di consiglio del
15/1/2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1 Prima di affrontare il merito della presente impugnazione, è doveroso premettere, ai fini della delimitazione dell'odierno thema decidendum, come le sole questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardino la competenza territoriale del Tribunale di Milano e la debenza degli interessi sulla somma di € 7.535.727,21, corrispondente a quanto dovuto per sorte capitale dall'Amministrazione ad AOP.
L'esistenza di tale credito, traente titolo dall'esecuzione delle forniture di prodotti ortofrutticoli nelle
Parte scuole oggetto dell'appalto aggiudicato da non è allo stato controversa tra le parti, in quanto accertata dal Tribunale con decisione non appellata in questa sede e, quindi, coperta dal giudicato interno.
Tanto premesso, ragioni di opportunità logico-giuridica impongono a questa Corte di esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto dall'Amministrazione, avente ad oggetto la ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevandosene l'infondatezza.
pagina 9 di 15 Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui questa Corte intende dare seguito, “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo” (da ultimo, Cass. n. 33203/2024; in senso conforme anche
Cass. n. 21362/2020).
Avuto riguardo al caso di specie, l'art. 11 di tutti e tre i contratti (relativi rispettivamente al Lotto 1, 2 e
6), rubricato “Legge applicabile e foro competente”, prevede che “
1. Per eventuali controversie tra
l'autorità nazionale competente e il contratto derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di RO”.
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado che ha fatto buon governo dei principi sopra descritti, una clausola di tal fatta non può ritenersi assistita dall'enunciazione espressa sul carattere di esclusività del foro convenzionale, non potendosene trarre la comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari e, nella specie, del foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione è sorta, previsto dall'art. 20 c.p.c.
Tanto considerato, rileva la Corte come sia documentato e, in ogni caso, pacifico tra le parti, che i contratti relativi ai Lotti 1, 2 e 6 siano stati sottoscritti a San Giuliano Milanese. Ad ogni buon conto, si osserva ad abundantiam come ai sensi dell'art.
5.2 dei contratti, i pagamenti dovessero essere eseguiti mediante versamento sul c/c ad hoc acceso dall'aggiudicataria (cfr. art. 5.1) presso la
[...]
, agenzia di Milano, via Armorari n. 4. CP_10
In definitiva, a fronte di quanto appena considerato, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., il Tribunale di
Milano Sezione specializzata in materia di impresa “A” era territorialmente competente a conoscere la presente controversia.
L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
III.2 Passando all'esame dell'appello principale, i primi due motivi, passibili di trattazione congiunta in quanto intimamente connessi, sono fondati con le precisazioni che seguono.
Quanto agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, rileva la Corte come debbano trovare conferma gli esiti della valutazione compiuta dal giudice di prime cure, in ragione delle considerazioni che si vanno ad esporre.
pagina 10 di 15 Come noto gli interessi di mora hanno una ratio risarcitoria, in quanto il loro pagamento è finalizzato a risarcire il danno derivato dal ritardo nell'adempimento da parte del debitore, sempre che il ritardo stesso sia a quest'ultimo imputabile. Tale non è, ad avviso della Corte, il ritardato pagamento seguito alla sospensione del procedimento di erogazione ex art. 33 D. Lgs. 228/2001, oggetto di una condotta che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, deve ritenersi atto dovuto dell'Amministrazione.
Dal tenore letterale della disposizione (“I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”) si desume, infatti, che la sospensione non sia l'oggetto di una facoltà, ma di un dovere, che l'Amministrazione è chiamata ad adempiere in presenza di notizie in ordine a condotte illecite, che possano avere attinenza con le erogazioni in corso: il che è quanto avvenuto nel caso di specie, senza che abbia rilievo in senso contrario la circostanza
(pacifica) che tra gli indagati non fossero compresi soggetti riconducibili ad AOP.
Come evidenziato dal giudice amministrativo nell'ampio contenzioso che ha riguardato tale vicenda, la ratio sottesa alla suddetta previsione risiede nell'esigenza di perseguire e tutelare le finalità di interesse generale afferenti alla gestione ed al corretto impiego della spesa pubblica: non può revocarsi in dubbio che tale esigenza non venga meno nel caso in cui gli accertamenti penali, pur coinvolgendo soggetti diversi dai destinatari dei fondi, abbiano tuttavia ad oggetto vicende sovrapponibili. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ove il procedimento penale ha riguardato la stessa campagna oggetto
Parte dell'appalto aggiudicato da (“Frutta nelle scuole”), da cui si differenzia solo per l'anno scolastico di riferimento (infatti, la società appellante principale si è occupata della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli per il l'A.S. 2012/2013, mentre gli accertamenti penali hanno riguardato la campagna per il precedente A.S. 2010/2011).
Come evidenziato a ragione dal giudice amministrativo, dagli accertamenti in sede penale potrebbe ad esempio emergere il coinvolgimento di funzionari pubblici nell'utilizzo indebito dei fondi, circostanza Parte evidentemente estranea alla sfera di controllo di ma che, in astratto, ben avrebbe potuto riguardare anche la campagna “Frutta nelle Scuole – A.S. 2012/2013” per la quale era risultata aggiudicataria.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni deve condividersi il giudizio del primo giudice in ordine alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione che, a fronte del disposto di cui all'art. 33 D.
pagina 11 di 15 Parte Lgs. cit., ha sospeso in via cautelare l'erogazione in favore di del corrispettivo di aggiudicazione, con un provvedimento legittimo che, come tale, non v'era (e non v'è) ragione alcuna di disapplicare. In definitiva, in ragione di quanto sinora argomentato, rileva la Corte come ad impedire la decorrenza degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 non fosse tanto la specialità della disposizione di cui all'art. 33 D. Lgs. 228/2001 rispetto all'art. 4 D. Lgs. cit. (secondo cui “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”), non potendosi configurare un rapporto di genere a specie tra le due norme, avendo le stesse campi di applicazione differenti;
piuttosto, ad impedire la decorrenza automatica a partire dalla scadenza del termine previsto per ogni singolo pagamento è la ratio risarcitoria degli interessi moratori, che osta ad un loro decorso allorché il ritardo nell'adempimento non sia imputabile al debitore, come in questo caso, trovandosi l'Amministrazione nell'impossibilità di finalizzare l'erogazione, sospesa in esecuzione di un dovere di fonte legale, dal cui esercizio non poteva esimersi.
Né il riferimento al precedente del Tribunale di Milano di cui alla sentenza n. 6450/2019, confermato da questa Corte con sentenza n. 1612/2022, consente di opinare diversamente.
La questione affrontata in quella sede, infatti, aveva riguardato la genericità della domanda di pagamento degli interessi, che aveva precluso il riconoscimento degli interessi moratori: aspetto evidentemente diverso da quello oggetto del presente contenzioso.
Discorso differente vale per il periodo successivo allo spirare del termine finale della sospensione, individuato dalla legge nel definitivo accertamento dei fatti, e quindi, nel caso di specie, nel passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello penale di RO n. 10448/2021: a partire da questo momento, infatti, è venuto meno il presupposto dell'adozione del provvedimento cautelare e, quindi, della sospensione obbligatoria delle erogazioni. Di talché, il ritardo nel provvedere (attraverso la revoca del provvedimento, intervenuta il 29.7.2022, e la disposizione dei pagamenti) è imputabile all'Amministrazione e, come tale, determina la decorrenza degli interessi di mora.
È pertanto corretta l'individuazione del dies a quo del maturare degli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 operata dal giudice di prime cure nel giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza n 10448/2021 della Corte D'Appello penale di RO: statuizione che deve trovare conferma, così come la disposta condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Esclusa la decorrenza degli interessi moratori per il periodo precedente al cessare della causa della sospensione, non potendosi configurare sino a quel momento un colpevole ritardo di CP_1 nell'esecuzione dei pagamenti, ritiene la Corte come non possa parimenti escludersi che nello stesso pagina 12 di 15 lasso temporale (in particolare in quello compreso tra i singoli verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza penale) siano decorsi comunque interessi, pur se diversi da quelli moratori.
Ed invero gli interessi, a prescindere dalla funzione cui assolvono, rientrano tra i cosiddetti frutti civili, che, in base al terzo comma dell'art. 820 c.c., “si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. E' circostanza incontestabile che il denaro dovuto alla società aggiudicataria sia rimasto nella disponibilità della stazione appaltante, e che, quale bene fruttifero, abbia prodotto Parte interessi, che ha dunque diritto di ricevere nella misura di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. per il periodo compreso tra i processi verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza penale.
Parte Vero è che ha chiesto espressamente, sin dal primo grado di giudizio, il pagamento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 (domandando la condanna delle controparti al pagamento “delle somme indebitamente trattenute pari a € 7.535.727,71 o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex lege 231/2012 dalla data dei singoli processi verbali di controllo al saldo effettivo”): ciò nondimeno, quanto rileva ai fini del rispetto del principio della domanda è che la parte abbia richiesto espressamente il pagamento degli interessi, giacché, rientrando la qualificazione della domanda nel potere di accertamento del giudice, è al giudice stesso che spetta in questo caso l'individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile.
III.2 Infine, parimenti fondato è il terzo ed ultimo motivo di appello principale, avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Infatti, la decisione del Tribunale di Milano di compensare integralmente le spese di lite risulta in contrasto con il disposto dell'art. 92, comma 2 c.p.c., che consente una deroga al principio della soccombenza nel caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è chiamato ad esporre congruamente in motivazione.
Il Tribunale ha sbrigativamente motivato la decisione di disporre la compensazione integrale sull'assunto per cui “la pronuncia d'accoglimento trae fondamento solo dalla sopravvenuta revoca della sospensione”, oltre che in considerazione “della novità della questione di diritto posta a fondamento della presente decisione” (sentenza di primo grado, p. 7).
A ben vedere, tale motivazione non può ritenersi coerente con il dettato normativo, in quanto non congruamente argomentata. Al contrario, tale convincimento risulta basato su un'argomentazione apodittica, sfornita di una sottostante esaustiva trattazione idonea a dare conto delle motivazioni che pagina 13 di 15 hanno indotto il giudicante a ricomprendere le circostanze elencante nelle gravi ed eccezionali ragioni che possono indurre il giudice a disporre la compensazione, in deroga al principio della soccombenza.
Parte Pertanto, considerato che l'esito del giudizio di primo grado ha visto quale parte vittoriosa, a fronte da un lato del pieno accertamento nel merito del diritto di credito dalla medesima azionato
(questione che, peraltro, non è stata oggetto del presente appello) e dall'altro, del rigetto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale formulata dall'Amministrazione, le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale dovranno essere poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale del e di CP_3
, quali parti soccombenti, liquidate nella misura determinata nelle modalità di seguito esposte. CP_1
Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma restando la somma dovuta in linea capitale pari a € 7.535,727,21, non oggetto di contestazione tra le parti, l'Amministrazione deve essere condannata al pagamento degli interessi legali su detta somma al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dai processi verbali di controllo al passaggio in giudicato della sentenza n 10448/2021 della Corte D'Appello penale di RO (oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal giorno successivo al passaggio in giudicato di tale sentenza al saldo effettivo, già riconosciuti dal Tribunale di Milano con statuizione che trova in questa sede conferma).
IV. Il regolamento delle spese di lite
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico solidale del e di , quali parti soccombenti. CP_3 CP_1
La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – individuato avuto riguardo, per il primo grado di giudizio, al valore del decisum (scaglione da € 4.000.001 a € 8.000.000) e per il grado di appello al valore della causa
(indeterminabile – bassa complessità) –, nonché all'attività concretamente svolta.
Infine, sussistono i presupposti di cui 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
e dal già
[...] Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 7300/2022 del Tribunale di Controparte_3
Milano – Sez. specializzata in materia di impresa “A”, pubblicata il 22 settembre 2022, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita così provvede:
1. accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza impugnata condanna Controparte_1
ed il , in via
[...] Controparte_4
fra loro solidale, al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di ogni processo verbale di controllo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
RO n. 10448/2021.
3. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
4. Condanna ed il Controparte_1 [...]
, in solido fra loro, alla rifusione in favore di Controparte_4 [...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1
71.084,00 (di cui € 64.138,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge.
5. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
e del Controparte_1 Controparte_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater,
[...] del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
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