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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55361/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per
deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dot t.ss a Assunt a C anonaco
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al
16.07.2025;
- lette le note conclusive depositate dalle parti, le note scritte depositate da Ater il 16.07.2025 e le conclusioni rassegnate;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIANO
IL TRIB UNA LE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art . 281 sexi es c.p.c.) in com posizi one monocrati ca nel la persona del Giudice dot t.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a s eguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 55361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 16.07.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza pagina 1 di 7 TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Flaviano Petrucca, con studio in Roma, Via della Giuliana n. 35, giusta procura in atti
RICORRENTE
E di Roma Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso l'Avvocato Carmine
Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Dott. Per_1
il 20/09/2024 (Repertorio n. 4.345, Racc. 3.102, registrato a Roma il 20/09/2024, N. 25560, Serie
[...]
1/T, in atti
RESISTENTE
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ascolani, presso il cui studio in Roma, alla via Vestricio
Spurinna, 159 è domiciliata, giusta procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto di Rilascio di alloggio residenziale pubblico di proprietà dell' ubicato in Roma, quartiere Quarticciolo, Via Ascoli Satriano n. 6, Lotto 03, Fabbricato 07, Scala CP_1
S, int. 003 Liv. 2 codice immobile 4242136719
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, proponeva opposizione al decreto di rilascio Parte_1 dell'immobile di proprietà dell' ubicato in Roma, quartiere Quarticciolo, Via Ascoli Satriano CP_1
n. 6, Lotto 03, Fabbricato 07, Scala S, int. 003 Liv. 2 codice immobile 4242136719, emesso da in CP_1
pagina 2 di 7 data 15.10.2024 sul presupposto della occupazione senza titolo dell'immobile, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Sul piano cautelare, per le causali ed i motivi esposti in narrativa ed alla luce altresì della prodotta documentazione, disporre l'immediata sospensione del decreto opposto, posto che nella fattispecie ricorrono i presupposti, le giuste ragioni e i gravi motivi.
Sul piano del fumus boni iuris, emergono infatti non pochi elementi che rendono la domanda fondata ed il suo accoglimento probabile, sussistendo tutti i requisiti di legge in ordine alla possibilità per la sig.ra
di partecipare alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pt_1
secondo quanto previsto dalla L. Regionale Lazio n. 12/1999, con particolare riferimento al riconoscimento della qualità di persona “meritevole di tutela”.
Ciò considerando altresì che la residenza, come già specificato, risulta posta presso Via Ascoli Satriano n.
8, e che parte ricorrente si è già attivata per intraprendere le iniziative previste dalle procedure ex L.
Regionale n. 12/1999 in materia di inserimento in graduatoria e partecipazione alle procedure di assegnazione.
Circa il periculum in mora, esiste il concreto rischio che dalla esecuzione minacciata con l'atto impugnato si produca, non solo in capo all'interessata ma altresì a tutto il nucleo familiare, un danno grave e irreparabile nell'ipotesi in cui la medesima dovesse vedersi costretta ad abbandonare con la famiglia
l'attuale alloggio.
In questa situazione di estrema emergenza abitativa, ogni iniziativa per il rilascio degli alloggi di residenza pubblica dovrebbe essere sottoposta ad un vaglio giudiziale estremamente scrupoloso ed attento.
Occorre tener sempre a mente che il diritto all'abitazione è un'esigenza primaria che va garantita concretamente ad ogni nucleo familiare, soprattutto con figli minori come nel caso di specie, affinché ciascun membro dello stesso possa realizzarsi e condividere un progetto di vita comune e un'esistenza dignitosa.
Tale diritto non può essere messo a repentaglio da azioni di sgombero indebite e infondate, in considerazione delle drammatiche ripercussioni sociali dalle stesse ingenerate.
pagina 3 di 7 2) per le causali ed i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di efficacia e validità o comunque annullarlo per i motivi di cui in diritto o sospenderlo con effetto immediato con qualsiasi appropriata statuizione o revocarlo agli effetti di legge.
3) Nel merito, senza recesso alcuno dalle sollevate preliminari eccezioni, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al subentro in assegnazione a norma dell'art. 11 L. Regionale n. 12/1999 Parte_1
dell'immobile sito in Roma, Via Ascoli Satriano n. 6.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
A tal fine parte ricorrente deduceva: - di occupare effettivamente l'immobile sito in Roma, Via Ascoli
Satriano n.6, dal 29.09.2021 in una situazione di necessità, costretta dalla precarietà delle proprie condizioni economiche (percependo solo euro 600 mensili a titolo di reddito d'inclusione e non avendo altro luogo dove poter dimorare e dovendo provvedere alle primarie esigenze dei figli minori nato il [...], TRAJKOVIC nata il [...] e Persona_2 Pt_2 Persona_3
nata il [...]); - che l'occupazione doveva ritenersi consentita e dava diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile, in applicazione della Direttiva n. 1/2022 del Sindaco di Roma Capitale, nonché alla luce della n. 80/2014 che, in presenza di determinate condizioni reddituali, consentiva agli occupanti abusivi di immobili di edilizia residenziale pubblica di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione ad un immobile occupato senza titolo, nonché di partecipare all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche prima del decorso di cinque anni dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
Il Tribunale fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, anche per la trattazione dell'istanza cautelare.
Si costituiva in data 04.04.2025 (per l'udienza di prima comparizione del 09.04.2025), chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Deduceva che la ricorrente non aveva titolo per occupare l'immobile, precisando che la Direttiva del
Sindaco si limitava ad indicare le condizioni che consentivano agli occupanti abusi l'iscrizione CP_3 della residenza dell'immobile occupato senza titolo, ma non legittimava la detenzione dell'immobile, in pagina 4 di 7 mancanza di un titolo valido. Aggiungeva che il “diritto alla casa”, per quanto oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, non poteva in alcun modo coincidere con il diritto ad occupare arbitrariamente un immobile di proprietà altrui, soprattutto se di proprietà pubblica.
In data 08.04.2025 interveniva in giudizio allegando di essere assegnataria Controparte_2
dell'immobile occupato dalla ricorrente, in virtù della determina dirigenziale di assegnazione del
18/04/2018 e del conseguente contratto di locazione in concessione ad uso abitativo stipulato con l'azienda in data 16/11/2018. Deduceva che, a seguito della denuncia penale da lei presentata, era stato attivato nei confronti della ricorrente un procedimento penale dalla Procura presso il Tribunale di Roma (N.R.G.N.R.
36084/21) per il reato di invasione di immobili di cui agli artt. 633 e 639 bis cpv, nonché agli effetti degli art. 61 n. 2, 81 e 635 c.2 nr 1 c.p. in relazione al danneggiamento del portone blindato. Il giudizio si era concluso in data 14/02/2022, all'esito del procedimento 639/2022 R.G. GIP, con l'emissione, ad opera del
G.I.P., del decreto penale 333/2022 contenente la condanna della al pagamento di € 9.800,00 di Pt_1
multa. Aggiungeva di avere attivato nei confronti della ricorrente il procedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile (Trib. Roma N.R.G. 55081/22), definito con l'ordine rivolto a quest'ultima, di reintegrare nel possesso dell'immobile la legittima titolare. Allegava che, ottenuto il rilascio coattivo dell'immobile in data 05.10.2023, a fronte della reiterata azione di spoglio della ricorrente, presentava un'ulteriore denuncia penale (in relazione alla quale era pendente il procedimento N2024/044439).
Precisava che la protratta permanenza della sig.ra nell'immobile occupato, nonostante gli ordini di Pt_1
reintegrazione e del successivo sgombero, le impediva di rientrare in possesso dell'alloggio assegnatole, allo scopo di restituirlo all' in cambio di altra sistemazione più confacente alle proprie attuali CP_1
necessità.
Dichiarava di intervenire “per sostenere le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni proposte dall' , CP_1
affinché, disattesa ogni contraria istanza, esaminati gli atti, voglia accogliere, sia in via cautelare che nel merito, le conclusioni proposte dall'azienda resistente;
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
pagina 5 di 7 Con ordinanza riservata del 15.04.2025 era respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio. La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma cpc all'esito della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, deve essere ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente di il Controparte_2
cui interesse alla partecipazione del giudizio deriva dalla circostanza allegata, e non contestata da di CP_1
essere l'assegnataria dell'immobile (cfr. contratto di locazione allegato da e dalla intervenuta). CP_1
L'opposizione è infondata, essendo pacifico che la ricorrente non abbia un titolo che giustifichi la detenzione dell'alloggio di proprietà di . La Direttiva Gualtieri indicata da parte ricorrente (peraltro CP_1
nemmeno allegata) non giustifica in alcun modo l'occupazione dell'alloggio, ma consente solo agli occupanti abusi (a determinate condizioni) di iscrivere la propria residenza nell'alloggio illegittimamente occupato e di potere partecipare ai bandi per l'assegnazione di immobile ERP (in deroga alla normativa regionale che non consente agli occupanti abusivi di presentare domanda di assegnazione di tali alloggi).
In altre parole, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente la richiamata direttiva sindacale non legittima e non costituisce titolo per la detenzione dell'immobile.
Deve aggiungersi che la tutela dei soggetti vulnerabili non è affidata al servizio pubblico gestito dall' CP_1
(edilizia sociale), tenuta alla gestione economica del patrimonio, ma al Comune.
Né la ricorrente ha fornito alcuna prova di essere destinataria del provvedimento di assegnazione in deroga, disciplinato dalla citata legge regionale n. 1/2020.
Nemmeno può ritenersi che la ricorrente, in quanto madre di figli minore e privo di redditi adeguati, abbia diritto a permanere anche temporaneamente nell'immobile.
L' art.22 comma 149 della L.R. Lazio 1/2020, prevede che “gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l'immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale, quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere la sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto
pagina 6 di 7 d'adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali, e' presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l'attuazione delle procedure di cui al comma 147”. Dal chiaro disposto normativo risulta che la richiesta debba essere rivolta al (nemmeno convenuto CP_1
in giudizio) e non risulta documentato da parte ricorrente che tale istanza sia stata presentata.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e confermato il decreto di rilascio opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato basso) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente e conferma il decreto di rilascio opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di e del procuratore costituito della intervenuta, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.809,00, Controparte_2
per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 22.07.2025
Il Giudice
UN AC
pagina 7 di 7
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per
deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dot t.ss a Assunt a C anonaco
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al
16.07.2025;
- lette le note conclusive depositate dalle parti, le note scritte depositate da Ater il 16.07.2025 e le conclusioni rassegnate;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIANO
IL TRIB UNA LE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art . 281 sexi es c.p.c.) in com posizi one monocrati ca nel la persona del Giudice dot t.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a s eguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 55361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 16.07.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza pagina 1 di 7 TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Flaviano Petrucca, con studio in Roma, Via della Giuliana n. 35, giusta procura in atti
RICORRENTE
E di Roma Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso l'Avvocato Carmine
Russo che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Dott. Per_1
il 20/09/2024 (Repertorio n. 4.345, Racc. 3.102, registrato a Roma il 20/09/2024, N. 25560, Serie
[...]
1/T, in atti
RESISTENTE
E
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ascolani, presso il cui studio in Roma, alla via Vestricio
Spurinna, 159 è domiciliata, giusta procura in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto di Rilascio di alloggio residenziale pubblico di proprietà dell' ubicato in Roma, quartiere Quarticciolo, Via Ascoli Satriano n. 6, Lotto 03, Fabbricato 07, Scala CP_1
S, int. 003 Liv. 2 codice immobile 4242136719
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, proponeva opposizione al decreto di rilascio Parte_1 dell'immobile di proprietà dell' ubicato in Roma, quartiere Quarticciolo, Via Ascoli Satriano CP_1
n. 6, Lotto 03, Fabbricato 07, Scala S, int. 003 Liv. 2 codice immobile 4242136719, emesso da in CP_1
pagina 2 di 7 data 15.10.2024 sul presupposto della occupazione senza titolo dell'immobile, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Sul piano cautelare, per le causali ed i motivi esposti in narrativa ed alla luce altresì della prodotta documentazione, disporre l'immediata sospensione del decreto opposto, posto che nella fattispecie ricorrono i presupposti, le giuste ragioni e i gravi motivi.
Sul piano del fumus boni iuris, emergono infatti non pochi elementi che rendono la domanda fondata ed il suo accoglimento probabile, sussistendo tutti i requisiti di legge in ordine alla possibilità per la sig.ra
di partecipare alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pt_1
secondo quanto previsto dalla L. Regionale Lazio n. 12/1999, con particolare riferimento al riconoscimento della qualità di persona “meritevole di tutela”.
Ciò considerando altresì che la residenza, come già specificato, risulta posta presso Via Ascoli Satriano n.
8, e che parte ricorrente si è già attivata per intraprendere le iniziative previste dalle procedure ex L.
Regionale n. 12/1999 in materia di inserimento in graduatoria e partecipazione alle procedure di assegnazione.
Circa il periculum in mora, esiste il concreto rischio che dalla esecuzione minacciata con l'atto impugnato si produca, non solo in capo all'interessata ma altresì a tutto il nucleo familiare, un danno grave e irreparabile nell'ipotesi in cui la medesima dovesse vedersi costretta ad abbandonare con la famiglia
l'attuale alloggio.
In questa situazione di estrema emergenza abitativa, ogni iniziativa per il rilascio degli alloggi di residenza pubblica dovrebbe essere sottoposta ad un vaglio giudiziale estremamente scrupoloso ed attento.
Occorre tener sempre a mente che il diritto all'abitazione è un'esigenza primaria che va garantita concretamente ad ogni nucleo familiare, soprattutto con figli minori come nel caso di specie, affinché ciascun membro dello stesso possa realizzarsi e condividere un progetto di vita comune e un'esistenza dignitosa.
Tale diritto non può essere messo a repentaglio da azioni di sgombero indebite e infondate, in considerazione delle drammatiche ripercussioni sociali dalle stesse ingenerate.
pagina 3 di 7 2) per le causali ed i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità e/o inesistenza del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di efficacia e validità o comunque annullarlo per i motivi di cui in diritto o sospenderlo con effetto immediato con qualsiasi appropriata statuizione o revocarlo agli effetti di legge.
3) Nel merito, senza recesso alcuno dalle sollevate preliminari eccezioni, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al subentro in assegnazione a norma dell'art. 11 L. Regionale n. 12/1999 Parte_1
dell'immobile sito in Roma, Via Ascoli Satriano n. 6.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
A tal fine parte ricorrente deduceva: - di occupare effettivamente l'immobile sito in Roma, Via Ascoli
Satriano n.6, dal 29.09.2021 in una situazione di necessità, costretta dalla precarietà delle proprie condizioni economiche (percependo solo euro 600 mensili a titolo di reddito d'inclusione e non avendo altro luogo dove poter dimorare e dovendo provvedere alle primarie esigenze dei figli minori nato il [...], TRAJKOVIC nata il [...] e Persona_2 Pt_2 Persona_3
nata il [...]); - che l'occupazione doveva ritenersi consentita e dava diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile, in applicazione della Direttiva n. 1/2022 del Sindaco di Roma Capitale, nonché alla luce della n. 80/2014 che, in presenza di determinate condizioni reddituali, consentiva agli occupanti abusivi di immobili di edilizia residenziale pubblica di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione ad un immobile occupato senza titolo, nonché di partecipare all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche prima del decorso di cinque anni dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
Il Tribunale fissava l'udienza di prima comparizione delle parti, anche per la trattazione dell'istanza cautelare.
Si costituiva in data 04.04.2025 (per l'udienza di prima comparizione del 09.04.2025), chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Deduceva che la ricorrente non aveva titolo per occupare l'immobile, precisando che la Direttiva del
Sindaco si limitava ad indicare le condizioni che consentivano agli occupanti abusi l'iscrizione CP_3 della residenza dell'immobile occupato senza titolo, ma non legittimava la detenzione dell'immobile, in pagina 4 di 7 mancanza di un titolo valido. Aggiungeva che il “diritto alla casa”, per quanto oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, non poteva in alcun modo coincidere con il diritto ad occupare arbitrariamente un immobile di proprietà altrui, soprattutto se di proprietà pubblica.
In data 08.04.2025 interveniva in giudizio allegando di essere assegnataria Controparte_2
dell'immobile occupato dalla ricorrente, in virtù della determina dirigenziale di assegnazione del
18/04/2018 e del conseguente contratto di locazione in concessione ad uso abitativo stipulato con l'azienda in data 16/11/2018. Deduceva che, a seguito della denuncia penale da lei presentata, era stato attivato nei confronti della ricorrente un procedimento penale dalla Procura presso il Tribunale di Roma (N.R.G.N.R.
36084/21) per il reato di invasione di immobili di cui agli artt. 633 e 639 bis cpv, nonché agli effetti degli art. 61 n. 2, 81 e 635 c.2 nr 1 c.p. in relazione al danneggiamento del portone blindato. Il giudizio si era concluso in data 14/02/2022, all'esito del procedimento 639/2022 R.G. GIP, con l'emissione, ad opera del
G.I.P., del decreto penale 333/2022 contenente la condanna della al pagamento di € 9.800,00 di Pt_1
multa. Aggiungeva di avere attivato nei confronti della ricorrente il procedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile (Trib. Roma N.R.G. 55081/22), definito con l'ordine rivolto a quest'ultima, di reintegrare nel possesso dell'immobile la legittima titolare. Allegava che, ottenuto il rilascio coattivo dell'immobile in data 05.10.2023, a fronte della reiterata azione di spoglio della ricorrente, presentava un'ulteriore denuncia penale (in relazione alla quale era pendente il procedimento N2024/044439).
Precisava che la protratta permanenza della sig.ra nell'immobile occupato, nonostante gli ordini di Pt_1
reintegrazione e del successivo sgombero, le impediva di rientrare in possesso dell'alloggio assegnatole, allo scopo di restituirlo all' in cambio di altra sistemazione più confacente alle proprie attuali CP_1
necessità.
Dichiarava di intervenire “per sostenere le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni proposte dall' , CP_1
affinché, disattesa ogni contraria istanza, esaminati gli atti, voglia accogliere, sia in via cautelare che nel merito, le conclusioni proposte dall'azienda resistente;
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
pagina 5 di 7 Con ordinanza riservata del 15.04.2025 era respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio. La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma cpc all'esito della scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, deve essere ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente di il Controparte_2
cui interesse alla partecipazione del giudizio deriva dalla circostanza allegata, e non contestata da di CP_1
essere l'assegnataria dell'immobile (cfr. contratto di locazione allegato da e dalla intervenuta). CP_1
L'opposizione è infondata, essendo pacifico che la ricorrente non abbia un titolo che giustifichi la detenzione dell'alloggio di proprietà di . La Direttiva Gualtieri indicata da parte ricorrente (peraltro CP_1
nemmeno allegata) non giustifica in alcun modo l'occupazione dell'alloggio, ma consente solo agli occupanti abusi (a determinate condizioni) di iscrivere la propria residenza nell'alloggio illegittimamente occupato e di potere partecipare ai bandi per l'assegnazione di immobile ERP (in deroga alla normativa regionale che non consente agli occupanti abusivi di presentare domanda di assegnazione di tali alloggi).
In altre parole, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente la richiamata direttiva sindacale non legittima e non costituisce titolo per la detenzione dell'immobile.
Deve aggiungersi che la tutela dei soggetti vulnerabili non è affidata al servizio pubblico gestito dall' CP_1
(edilizia sociale), tenuta alla gestione economica del patrimonio, ma al Comune.
Né la ricorrente ha fornito alcuna prova di essere destinataria del provvedimento di assegnazione in deroga, disciplinato dalla citata legge regionale n. 1/2020.
Nemmeno può ritenersi che la ricorrente, in quanto madre di figli minore e privo di redditi adeguati, abbia diritto a permanere anche temporaneamente nell'immobile.
L' art.22 comma 149 della L.R. Lazio 1/2020, prevede che “gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l'immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale, quali la presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere la sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto
pagina 6 di 7 d'adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali, e' presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l'attuazione delle procedure di cui al comma 147”. Dal chiaro disposto normativo risulta che la richiesta debba essere rivolta al (nemmeno convenuto CP_1
in giudizio) e non risulta documentato da parte ricorrente che tale istanza sia stata presentata.
L'opposizione deve essere pertanto respinta e confermato il decreto di rilascio opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato basso) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente e conferma il decreto di rilascio opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di e del procuratore costituito della intervenuta, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.809,00, Controparte_2
per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 22.07.2025
Il Giudice
UN AC
pagina 7 di 7