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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 612/2020 R.G., vertente
TRA
, in persona dell'A.U., P.I. Parte_1
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti COLONNA UGO e P.IVA_1
GARIGLIO CHIARA ( ) C.F._1
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale Leg. Rapp.te pro tempore Dott.ssa , , CP_2 giusta procura rogata il 23.07.2018 in Notar Rep. Persona_1
10023 racc. 4711, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ignazio Cardillo e
Giovanni Cardillo dello Controparte_3
(P.IVA ), P.IVA_3
(già e in Controparte_4 Controparte_5 precedenza di seguito “ ”), Controparte_6 CP_4 società di diritto danese con sede legale in Lautruphøj 1, 2750
1 Ballerup, Danimarca, P.IVA estera rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'avv. Alfredo Lucente appellate
Ogg: giudizio di rinvio
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 18.9.2020 ha Parte_1
riassunto, davanti a questa Corte -in sede di rinvio- il giudizio d'appello n. 498/2017 (conclusosi con sentenza n. 868/14 del
17.12.2014) in esito alla decisione n. 9386/20, emessa dalla Corte di
Cassazione su ricorso proposto da Parte_1
Il procedimento è stato iscritto al n. 612/2020 R.G.
Si sono costituiti sia sia , Controparte_1 Controparte_5
oggi Controparte_4
Con ordinanza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
* * *
Con D.I. n. 01/1999 del 07.01.1999, emesso ad istanza di CP_7
oggi , il Tribunale di Barcellona P.G.
[...] Parte_1
ingiungeva a -in solido con e Parte_2 CP_8 [...]
il pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_9
£ 2.167.556.228, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo per lavori dalla stessa eseguiti, previsti dal contratto di subappalto stipulato il 3.7.1997 con in ATI con Parte_2 [...]
[.. [...]
[...]
[...]
, impresa capogruppo, e relativi alle Controparte_10 CP_11
infrastrutture di una piattaforma di rete a larga banda nella città di
ES, denominata “Socrate 2”.
Proponevano opposizione, con due distinti atti, sia Parte_2
che le altre due società del raggruppamento temporaneo di
[...]
imprese.
Il Tribunale, con sentenza del 2006, nella contumacia dei fallimenti di e di (già , decidendo Parte_2 CP_12 CP_8
l'opposizione e le domande proposte dall'opposta -tanto nei CP_7
confronti delle opponenti quanto nei confronti di Controparte_1
(chiamata in causa) - dichiarava, tra l'altro, l'inammissibilità delle domande spiegate da confronti della per difetto di CP_13 CP_4
legittimazione passiva- e revocava il D.I.
Edil proponeva appello, articolando sette motivi di censura, a Pt_3
cui resistevano le opponenti.
La Corte d'Appello rigettava il gravame, ritenendo l'infondatezza del
I e del II motivo, con i quali l'appellante aveva dedotto, per un verso che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta e, per altro verso, che non si trattava di riconvenzionale ma di integrazione della domanda avanzata in sede monitoria;
per analoghe ragioni rigettava il IV e V motivo di appello con il quali veniva contestato il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei confronti di
Controparte_1
3 La Corte d'appello riteneva, ancora, l'infondatezza del III motivo di appello, con il quale veniva contestata la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della e dichiarava assorbiti i restanti CP_4
motivi. Parte_ Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla Suprema Corte, chiedendo la cassazione della sentenza d'appello per quattro motivi, e la Corte di legittimità ha: 1) rigettato il motivo sub I, con cui si lamentava l'omesso accoglimento della censura di nullità della sentenza di primo grado, per aver il giudice rilevato l'inammissibilità Parte_ delle domande “aggiuntive” di senza eccezione di parte e senza sottoporre la questione all'esame delle parti;
2) accolto il secondo motivo;
3) dichiarato assorbito il terzo;
4) accolto il IV.
Ha, quindi, rinviato ad altra sezione per il riesame delle questioni prospettate.
* * *
In questa sede di rinvio, per porter procedere al suddetto riesame occorre richiamare che: Parte_ A) con il II motivo di ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, pronunciando sui motivi sub IV e
V -relativi delle domande proposte nei confronti della chiamata aveva ritenuto che per tali censure valessero Controparte_1
le considerazioni già formulate circa le domande avanzate nei confronti delle due opponenti;
affermava la ricorrente che la Corte, così facendo, aveva omesso di pronunciarsi sulle predette censure, nulla dicendo sulle domande avanzate nei confronti di CP_1
4 che -in quanto dirette- erano diverse da quelle avanzate nei confronti delle opponenti principali. In particolare, aveva Parte_2
attribuito il mancato pagamento delle somme ingiunte alla condotta della mandante che aveva sospeso il programma Controparte_1
e contabilizzato solo in parte i lavori eseguiti da fatto CP_14
questo che aveva fatto emergere l'interesse dell'opposto a chiamare in causa il terzo estendendo le pretese già azionate Controparte_1
nei confronti delle opponenti e proponendo nei suoi confronti domanda di arricchimento senza causa e risarcimento dei danni.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo, assumendo che l'attore (opposto) può non solo proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto (opponente), ma anche chiamare in giudizio un terzo, ove l'esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell'opponente.
La Corte di merito, nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per la proposizione della reconventio reconventionis nei confronti degli opponenti, non ha tenuto conto che gli art. 106 e 269, comma 3° c.p.c., che abilitano l'opposto a chiedere la chiamata in giudizio di terzi nel caso in cui tale esigenza, sia sorta in forza delle difese dell'opponente, per cui la relativa decisione doveva essere, in parte qua, cassata. Parte_
-B) con il III motivo (dichiarato assorbito dalla Suprema Corte) ha censurato l'omessa condanna di in qualità di CP_1
mandante, al pagamento diretto del subappalto, atteso che l'art. 18, comma 3 bis della L. 55/1990 aveva previsto la possibilità -per l'amministrazione (o l'ente) aggiudicatrice di opere in appalto con
5 possibilità di subappalto- di indicare nel bando di gara se intendesse pagare direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite o pagare il subappaltatore tramite l'appaltatore, purché tale opzione fosse svolta al momento dell'indizione del bando di gara;
nel caso de quo, nulla era specificato nel bando, né nel successivo accordo quadro tra e l'ATI, ma la scelta era CP_1
inserita in modo illegittimo solo nel contratto applicativo, neppure richiamato in quello di subappalto, trasmesso ed accettato da
Ne conseguiva che la clausola del Controparte_1
contratto applicativo, richiamata dal terzo per non pagare, non era opponibile a per mancato inserimento nel bando di gara. CP_14
C) con il quarto motivo la ricorrente, invocando l'art. 13 della L.
109/1994, ha censurato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha confermato la carenza di legittimazione passiva della capogruppo con riferimento alla domanda principale CP_15
(avanzata in monitorio) di pagamento del prezzo del subappalto.
Ha argomentato in proposito che la Corte di merito, la quale -dopo aver evidenziato che nella stipulazione del subappalto Parte_2
aveva agito in proprio nome e per proprio conto- ha affermato, seppure implicitamente, l'inesistenza di un'obbligazione solidale a carico della capogruppo, negandone la sua legittimazione passiva, così facendo, ha violato il cit. art. 13, che, al comma 2 espressamente prevede come l'offerta dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale.
6 La Suprema Corte, richiamando i principi in materia di ATI, ha accolto tale motivo, affermato che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la responsabilità solidale tra capogruppo e mandante- committente, non si è attenuta al citato principio, quindi ha cassato la sentenza, in parte qua, rinviando al giudice di merito perché provveda al previsto positivo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del citato art. 13 nella vicenda negoziale de qua.
* * *
Prima di passare all'esame delle questioni rimesse dalla Corte di
Cassazione, deve osservarsi come i rilevi delle parti appellate, afferenti all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., non possano trovare ingresso in questa sede, essendo ampiamente superate dalla loro priorità logica, la quale avrebbe dovuto portare al relativo esame ben prima di ora.
In altri termini, l'accertamento dell'ammissibilità dell'appello in relazione alla sua specificità e completezza precede certamente il passaggio al merito, ragion per cui se -a fronte del mancato relativo rilievo (o pronuncia sull'eccezione) - non è stato formulato alcun gravame innanzi alla Suprema Corte, va da sé che in questa sede la questione è definitivamente superata.
* * *
Come emerge chiaramente da quanto sopra esposto, rimangono estranee al presente giudizio le pronunce di improcedibilità contenute
7 nella sentenza del Tribunale, che hanno di fatto eliminato le posizioni delle due opponenti e da fallite in corso di causa. Parte_2 CP_8
Dalla sentenza della Corte di Cassazione deriva, che:
1) la posizione di va esaminata in relazione alla sola CP_4
Parte_ domanda di pagamento formulata dal con il ricorso in monitorio, Parte_ atteso che la richiesta risarcitoria spiegata da in sede di opposizione non integra reconventio reconventionis.
Per stabilire se la suddetta è tenuta al pagamento dell'importo Parte_ richiesto da occorre -come demandato dalla Cassazione- verificare se -nella fattispecie- ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 2 l. 109/94 (L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo).
In proposito, ha sostenuto che si verta nell'ipotesi di appalto CP_4
escluso dall'applicazione della citata norma, e sottoposto alla diversa normativa di cui al D.lgv. 158/95.
Tale argomento di difesa è fondato.
Rimane non dubitabile che l'oggetto dell'appalto (è ad esso che occorre aver riguardo per stabilire la normativa applicabile e non già all'oggetto del subappalto) si collochi nell'ambito delle
8 telecomunicazioni, settore che secondo l'art. 6 del già citato D. Lgs. del 1995 è sottratto alla normativa di cui alla L. 109/94.
La sottoposizione a tale normativa, poi, non solo si evince dall'appartenenza della stazione appaltante ) al Controparte_1
novero delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni ma dallo stesso bando, nel quale -all'art. 11- è previsto che le
Associazioni di Imprese (partecipanti al bando) dovranno essere costituite ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e - all'art. 15- si legge: “ assegnerà gli accordi Controparte_1
quadro ai sensi della direttiva n. 93/38/CEE, così come attuata dal D.
Lgs. 17 marzo 1995 n. 158”.
Orbene, tale decreto all'art. 21 -nel disciplinare il subappalto- rinvia all'art. 18 della L. 55 del 1990, integrandolo -in relazione al mero capitolato d'oneri- con la previsione che il soggetto aggiudicatore possa chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, e all'art.
23, comma 8, recita: “L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.”.
E' evidente, perciò, che a differenza della L. 109/94 -la quale stabilisce la responsabilità della mandataria nei confronti del subappaltatore- la normativa che disciplina l'appalto de quo non contiene analoga disposizione.
D'altra parte, per i c.d. settori esclusi, in materia di subappalto, come si è già anticipato, rimane ferma la disciplina di cui all'art. 18 della l.
55/90, del seguente tenore “
3. Salvo che la legge disponga, per
9 specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori;
il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
10 4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti
o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.".
All'esito, dunque, deve ritenersi che difettano nella specie i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 13 della L. 109/94, sicchè la non è soggetto tenuto al pagamento del prezzo del CP_4
subappalto per inapplicabilità dell'invocata normativa.
- B) è ammissibile la chiamata del terzo Controparte_1
Parte_ essendo abilitata a farlo per effetto delle ragioni spiegate dalle opponenti.
11 Si dovrà, dunque esaminare in questa sede la domanda, sia di pagamento del prezzo del subappalto, sia di risarcimento danni avanzata con la chiamata in causa.
B.1) iniziando dalla domanda di pagamento del prezzo, non pare alla
Corte che si debba stabilire se abbia emesso un Controparte_1
bando di gara nullo, per mancata indicazione in esso della scelta tra le due possibili opzioni - provvedere al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto, ovvero farlo tramite l'appaltatore- Part
poi, è stata operata nel contratto applicativo.
Ciò sia perché -contrariamente a quanto sembrerebbe ad una superficiale lettura della sentenza della Suprema Corte (n. 9386/20) che ha disposto il rinvio di cui qui ci si sta occupando- essa non ha dettato il principio di diritto di cui al punto 6.6, ma si è limitata a riportare ivi gli argomenti di EDS (che non avrebbe potuto -peraltro- esaminare, non essendovi una pronuncia sul punto nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione. E d'altra parte la Suprema Corte al punto n. 7 afferma “il motivo è assorbito con l'accoglimento di quello Parte_ precedente”), sia perché, ove anche si accogliesse la tesi di non si potrebbe comunque pervenire a quell'effetto che si vorrebbe, cioè la condanna di CP_1
Parte_ In merito, occorre puntualizzare che ha stipulato il subappalto con ossia con una delle appaltatrici, che è fallita Parte_2
in corso di causa (la relativa dichiarazione nel giudizio di I grado è stata resa all'udienza del 17.10.2000).
12 Orbene, in siffatta situazione va affermato che la clausola contrattuale, Parte_ che vorrebbe fosse inserita nel bando ai sensi dell'art. 1419 c.c. - ossia quella di assunzione in capo a dell'obbligo Controparte_1
di pagamento diretto del prezzo del subappalto- non potrebbe operare,
a causa dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale tra
(appaltante) e Controparte_1 Parte_2
Più specificamente, lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 legge fallimentare, costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera.
Spetta al curatore del Fallimento dunque, Parte_5 Parte_2
conseguire dalla stazione appaltante il Controparte_1
corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto, mentre il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (Cfr. Cassazione civile sez. un., 02/03/2020,
n.5685).
Sotto altro profilo, poi, sempre ad ipotizzare la nullità del bando per omessa indicazione del metodo di pagamento del subappalto, ed a volerlo integrare con la norma di legge, non vi sono ragioni per dover scegliere l'opzione del pagamento diretto, e anzi, nel rispetto di quella
13 volontà espressa dalle parti contrattuali (stazione appaltante ed aggiudicataria) essa ben dovrebbe essere sostituita con l'opzione (pure legittima) del pagamento indiretto. Parte_ B.2) Passando all'esame dell'azione risarcitoria, esercitata dal per il danno derivatole dal non aver potuto disporre delle somme cui aveva diritto, e per la differenza relativa al prezzo dell'appalto, essendo stato praticato uno sconto eccedente il limite del 20% fissato dalla legge, valgono in primis le seguenti considerazioni.
Su tali domande occorre pronunciarsi, atteso che, diversamente da come sostenuto da esse sono ammissibili e non coperte da CP_1
giudicato.
Non sono coperte da giudicato perché il rigetto del motivo sub I del ricorso per cassazione (con il quale si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibili le domande riconvenzionali) attiene esclusivamente alle domande Parte_ avanzate da nei confronti dell'ATI, ossia il soggetto nei cui confronti aveva proposto ricorso per D.I.
Sono ammissibili perché la Suprema Corte ha accolto il II motivo, che dichiarava inammissibili tali domande nei confronti del terzo, decisione dalla quale in sede di rinvio non ci si può discostare (essa poi, per quel che può valere è assolutamente condivisibile).
Ciò premesso, deve affermarsi che per la domanda di pagamento delle differenze sul prezzo di appalto (per applicazione di sconto superiore al 20%) valgono le stesse considerazioni che hanno portato al rigetto
14 della domanda di condanna al pagamento del residuo corrispettivo d'appalto.
Quanto alla domanda risarcitoria, occorre premettere i termini in cui è stata formulata: “nelle more sono maturate scadenze fiscali, previdenziali, contributive, e quant'altro al cui pagamento programmato in concomitanza della riscossione del credito non ha potuto far fronte: ciò ha prodotto e continua a produrre tutta una serie di conseguenze negative non solo per la ma anche per CP_14
gli 80 dipendenti della medesima..; le conseguenze, facilmente intuibili, perché la riscossione di un così rilevante importo ha paralizzato l'attività della società e ciò sia perché il mancato pagamento di oneri contributivi assicurativi e previdenziali è del tutto ostativo al fine prefissato, sia perché il mancato pagamento di oneri fiscali ha innescato il perverso meccanismo delle multe e soprattasse con notevole lievitazione degli importi dovuti.”. Parte_ E nelle memorie ex art. 183 c.p.c. si è limitata ad aggiungere che, sebbene i bilanci mostrino che ha continuato a conseguire utili, essi hanno subito un decremento di circa £ 900.000.000 negli anni 1998-
1999- 2000.
Essendo queste le allegazioni, va da sé che la documentazione prodotta con le memorie ex art. 184 c.c. non possa essere prova della perdita economica.
Si tratta innanzitutto dei bilanci, che, come si è detto provano un incremento degli utili;
né l'appellante ha segnalato dove e come da essi si trarrebbero i danni subiti.
15 In ogni caso, ove anche dimostrassero perdite di esercizio, comunque, non vi sarebbe modo di ricondurle alla vicenda in esame.
Quanto all'altra documentazione, si tratta di un'attestazione di debito verso la di ES per £ 111.696.872 relativa al periodo Parte_6
da settembre '98 a marzo '99 e dei vari decreti ingiuntivi ottenuti da tale per il relativo pagamento, nonché di una missiva della Pt_6
Banca S. Angelo di revoca fido.
Orbene, quanto alla non si è modo di capire se la Parte_6 CP_14
Parte_ di BU (prima denominazione di avesse in corso il
[...]
subappalto de quo quale unico lavoro e, quindi, desumerne che il mancato pagamento del corrispettivo sia stato la causa dei debiti verso la anche perché dall'attestazione si evince -al contrario- che la Pt_6
posizione richiesta con la missiva del 25.6.99 riguardava anche la denuncia relativa alla manodopera impiegata sul cantiere
Trento/Bolzano.
Quanto alla revoca del fido, ugualmente non è possibile collegarlo alla vicenda de quo.
Ciò non senza aggiungere, che ove anche si potesse provare il tutto, non risulta dimostrato quali siano stati i maggiori oneri che l'impresa ha dovuto sopportare, per il ritardato pagamento di contributi, tasse multe, sovratasse.
Resta da aggiungere che l'azione di ingiustificato arricchimento non è ammissibile, perché è un “terzo arricchito”, cioè CP_1
soggetto diverso da quello a favore del quale è stata resa la prestazione in forza del contratto di subappalto. (“L'azione di ingiustificato
16 arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali l'arricchimento
è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita. Cassazione civile sez. I, 27/02/2023, n.5865).
Ferme restando le spese liquidate con la sentenza di primo grado (“Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”. Cassazione civile sez.
VI, 29/11/2021, n.37220) vanno regolamentate le spese dell'appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Stante l'esito del giudizio di cassazione le spese di questo possono compensarsi.
17 Parte_ Vanno poste a carico di e si liquidano come da dispositivo, le spese dell'appello (applicando il seguente principio: Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite. Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, n.3798) e del giudizio di rinvio.
Per tale liquidazione si fa riferimento alle tariffe in vigore alla data di definizione di ciascun grado e ad una misura compresa tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, II sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, istaurato con citazione spedita per la notifica il 18.9.2020 da in esito alla decisione n. Parte_1
9386/20, emessa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto da avverso la sentenza d'appello n. 868/2014, Parte_1
così provvede: Parte_
-rigetta l'appello di
18 Parte_
-Condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio, che liquida per ciascuna controparte, quanto al primo in € 25.000,00 e quanto al secondo in € 22.000,00, il tutto oltre iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%., con distrazione -a favore dell'avv.
Alfredo Lucente- delle spese liquidate (€ 47.000, oltre accessori) ad
(già ). CP_4 Controparte_16
-Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 612/2020 R.G., vertente
TRA
, in persona dell'A.U., P.I. Parte_1
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti COLONNA UGO e P.IVA_1
GARIGLIO CHIARA ( ) C.F._1
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale Leg. Rapp.te pro tempore Dott.ssa , , CP_2 giusta procura rogata il 23.07.2018 in Notar Rep. Persona_1
10023 racc. 4711, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ignazio Cardillo e
Giovanni Cardillo dello Controparte_3
(P.IVA ), P.IVA_3
(già e in Controparte_4 Controparte_5 precedenza di seguito “ ”), Controparte_6 CP_4 società di diritto danese con sede legale in Lautruphøj 1, 2750
1 Ballerup, Danimarca, P.IVA estera rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'avv. Alfredo Lucente appellate
Ogg: giudizio di rinvio
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione spedita per la notifica il 18.9.2020 ha Parte_1
riassunto, davanti a questa Corte -in sede di rinvio- il giudizio d'appello n. 498/2017 (conclusosi con sentenza n. 868/14 del
17.12.2014) in esito alla decisione n. 9386/20, emessa dalla Corte di
Cassazione su ricorso proposto da Parte_1
Il procedimento è stato iscritto al n. 612/2020 R.G.
Si sono costituiti sia sia , Controparte_1 Controparte_5
oggi Controparte_4
Con ordinanza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
* * *
Con D.I. n. 01/1999 del 07.01.1999, emesso ad istanza di CP_7
oggi , il Tribunale di Barcellona P.G.
[...] Parte_1
ingiungeva a -in solido con e Parte_2 CP_8 [...]
il pagamento in favore della ricorrente della somma di CP_9
£ 2.167.556.228, oltre interessi e spese, quale residuo corrispettivo per lavori dalla stessa eseguiti, previsti dal contratto di subappalto stipulato il 3.7.1997 con in ATI con Parte_2 [...]
[.. [...]
[...]
[...]
, impresa capogruppo, e relativi alle Controparte_10 CP_11
infrastrutture di una piattaforma di rete a larga banda nella città di
ES, denominata “Socrate 2”.
Proponevano opposizione, con due distinti atti, sia Parte_2
che le altre due società del raggruppamento temporaneo di
[...]
imprese.
Il Tribunale, con sentenza del 2006, nella contumacia dei fallimenti di e di (già , decidendo Parte_2 CP_12 CP_8
l'opposizione e le domande proposte dall'opposta -tanto nei CP_7
confronti delle opponenti quanto nei confronti di Controparte_1
(chiamata in causa) - dichiarava, tra l'altro, l'inammissibilità delle domande spiegate da confronti della per difetto di CP_13 CP_4
legittimazione passiva- e revocava il D.I.
Edil proponeva appello, articolando sette motivi di censura, a Pt_3
cui resistevano le opponenti.
La Corte d'Appello rigettava il gravame, ritenendo l'infondatezza del
I e del II motivo, con i quali l'appellante aveva dedotto, per un verso che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta e, per altro verso, che non si trattava di riconvenzionale ma di integrazione della domanda avanzata in sede monitoria;
per analoghe ragioni rigettava il IV e V motivo di appello con il quali veniva contestato il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei confronti di
Controparte_1
3 La Corte d'appello riteneva, ancora, l'infondatezza del III motivo di appello, con il quale veniva contestata la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della e dichiarava assorbiti i restanti CP_4
motivi. Parte_ Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla Suprema Corte, chiedendo la cassazione della sentenza d'appello per quattro motivi, e la Corte di legittimità ha: 1) rigettato il motivo sub I, con cui si lamentava l'omesso accoglimento della censura di nullità della sentenza di primo grado, per aver il giudice rilevato l'inammissibilità Parte_ delle domande “aggiuntive” di senza eccezione di parte e senza sottoporre la questione all'esame delle parti;
2) accolto il secondo motivo;
3) dichiarato assorbito il terzo;
4) accolto il IV.
Ha, quindi, rinviato ad altra sezione per il riesame delle questioni prospettate.
* * *
In questa sede di rinvio, per porter procedere al suddetto riesame occorre richiamare che: Parte_ A) con il II motivo di ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, pronunciando sui motivi sub IV e
V -relativi delle domande proposte nei confronti della chiamata aveva ritenuto che per tali censure valessero Controparte_1
le considerazioni già formulate circa le domande avanzate nei confronti delle due opponenti;
affermava la ricorrente che la Corte, così facendo, aveva omesso di pronunciarsi sulle predette censure, nulla dicendo sulle domande avanzate nei confronti di CP_1
4 che -in quanto dirette- erano diverse da quelle avanzate nei confronti delle opponenti principali. In particolare, aveva Parte_2
attribuito il mancato pagamento delle somme ingiunte alla condotta della mandante che aveva sospeso il programma Controparte_1
e contabilizzato solo in parte i lavori eseguiti da fatto CP_14
questo che aveva fatto emergere l'interesse dell'opposto a chiamare in causa il terzo estendendo le pretese già azionate Controparte_1
nei confronti delle opponenti e proponendo nei suoi confronti domanda di arricchimento senza causa e risarcimento dei danni.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo, assumendo che l'attore (opposto) può non solo proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto (opponente), ma anche chiamare in giudizio un terzo, ove l'esigenza sia effettivamente sorta dalle difese dell'opponente.
La Corte di merito, nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per la proposizione della reconventio reconventionis nei confronti degli opponenti, non ha tenuto conto che gli art. 106 e 269, comma 3° c.p.c., che abilitano l'opposto a chiedere la chiamata in giudizio di terzi nel caso in cui tale esigenza, sia sorta in forza delle difese dell'opponente, per cui la relativa decisione doveva essere, in parte qua, cassata. Parte_
-B) con il III motivo (dichiarato assorbito dalla Suprema Corte) ha censurato l'omessa condanna di in qualità di CP_1
mandante, al pagamento diretto del subappalto, atteso che l'art. 18, comma 3 bis della L. 55/1990 aveva previsto la possibilità -per l'amministrazione (o l'ente) aggiudicatrice di opere in appalto con
5 possibilità di subappalto- di indicare nel bando di gara se intendesse pagare direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite o pagare il subappaltatore tramite l'appaltatore, purché tale opzione fosse svolta al momento dell'indizione del bando di gara;
nel caso de quo, nulla era specificato nel bando, né nel successivo accordo quadro tra e l'ATI, ma la scelta era CP_1
inserita in modo illegittimo solo nel contratto applicativo, neppure richiamato in quello di subappalto, trasmesso ed accettato da
Ne conseguiva che la clausola del Controparte_1
contratto applicativo, richiamata dal terzo per non pagare, non era opponibile a per mancato inserimento nel bando di gara. CP_14
C) con il quarto motivo la ricorrente, invocando l'art. 13 della L.
109/1994, ha censurato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha confermato la carenza di legittimazione passiva della capogruppo con riferimento alla domanda principale CP_15
(avanzata in monitorio) di pagamento del prezzo del subappalto.
Ha argomentato in proposito che la Corte di merito, la quale -dopo aver evidenziato che nella stipulazione del subappalto Parte_2
aveva agito in proprio nome e per proprio conto- ha affermato, seppure implicitamente, l'inesistenza di un'obbligazione solidale a carico della capogruppo, negandone la sua legittimazione passiva, così facendo, ha violato il cit. art. 13, che, al comma 2 espressamente prevede come l'offerta dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale.
6 La Suprema Corte, richiamando i principi in materia di ATI, ha accolto tale motivo, affermato che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la responsabilità solidale tra capogruppo e mandante- committente, non si è attenuta al citato principio, quindi ha cassato la sentenza, in parte qua, rinviando al giudice di merito perché provveda al previsto positivo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del citato art. 13 nella vicenda negoziale de qua.
* * *
Prima di passare all'esame delle questioni rimesse dalla Corte di
Cassazione, deve osservarsi come i rilevi delle parti appellate, afferenti all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., non possano trovare ingresso in questa sede, essendo ampiamente superate dalla loro priorità logica, la quale avrebbe dovuto portare al relativo esame ben prima di ora.
In altri termini, l'accertamento dell'ammissibilità dell'appello in relazione alla sua specificità e completezza precede certamente il passaggio al merito, ragion per cui se -a fronte del mancato relativo rilievo (o pronuncia sull'eccezione) - non è stato formulato alcun gravame innanzi alla Suprema Corte, va da sé che in questa sede la questione è definitivamente superata.
* * *
Come emerge chiaramente da quanto sopra esposto, rimangono estranee al presente giudizio le pronunce di improcedibilità contenute
7 nella sentenza del Tribunale, che hanno di fatto eliminato le posizioni delle due opponenti e da fallite in corso di causa. Parte_2 CP_8
Dalla sentenza della Corte di Cassazione deriva, che:
1) la posizione di va esaminata in relazione alla sola CP_4
Parte_ domanda di pagamento formulata dal con il ricorso in monitorio, Parte_ atteso che la richiesta risarcitoria spiegata da in sede di opposizione non integra reconventio reconventionis.
Per stabilire se la suddetta è tenuta al pagamento dell'importo Parte_ richiesto da occorre -come demandato dalla Cassazione- verificare se -nella fattispecie- ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 2 l. 109/94 (L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonchè nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo).
In proposito, ha sostenuto che si verta nell'ipotesi di appalto CP_4
escluso dall'applicazione della citata norma, e sottoposto alla diversa normativa di cui al D.lgv. 158/95.
Tale argomento di difesa è fondato.
Rimane non dubitabile che l'oggetto dell'appalto (è ad esso che occorre aver riguardo per stabilire la normativa applicabile e non già all'oggetto del subappalto) si collochi nell'ambito delle
8 telecomunicazioni, settore che secondo l'art. 6 del già citato D. Lgs. del 1995 è sottratto alla normativa di cui alla L. 109/94.
La sottoposizione a tale normativa, poi, non solo si evince dall'appartenenza della stazione appaltante ) al Controparte_1
novero delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni ma dallo stesso bando, nel quale -all'art. 11- è previsto che le
Associazioni di Imprese (partecipanti al bando) dovranno essere costituite ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e - all'art. 15- si legge: “ assegnerà gli accordi Controparte_1
quadro ai sensi della direttiva n. 93/38/CEE, così come attuata dal D.
Lgs. 17 marzo 1995 n. 158”.
Orbene, tale decreto all'art. 21 -nel disciplinare il subappalto- rinvia all'art. 18 della L. 55 del 1990, integrandolo -in relazione al mero capitolato d'oneri- con la previsione che il soggetto aggiudicatore possa chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, e all'art.
23, comma 8, recita: “L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.”.
E' evidente, perciò, che a differenza della L. 109/94 -la quale stabilisce la responsabilità della mandataria nei confronti del subappaltatore- la normativa che disciplina l'appalto de quo non contiene analoga disposizione.
D'altra parte, per i c.d. settori esclusi, in materia di subappalto, come si è già anticipato, rimane ferma la disciplina di cui all'art. 18 della l.
55/90, del seguente tenore “
3. Salvo che la legge disponga, per
9 specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori;
il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
10 4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti
o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.".
All'esito, dunque, deve ritenersi che difettano nella specie i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 13 della L. 109/94, sicchè la non è soggetto tenuto al pagamento del prezzo del CP_4
subappalto per inapplicabilità dell'invocata normativa.
- B) è ammissibile la chiamata del terzo Controparte_1
Parte_ essendo abilitata a farlo per effetto delle ragioni spiegate dalle opponenti.
11 Si dovrà, dunque esaminare in questa sede la domanda, sia di pagamento del prezzo del subappalto, sia di risarcimento danni avanzata con la chiamata in causa.
B.1) iniziando dalla domanda di pagamento del prezzo, non pare alla
Corte che si debba stabilire se abbia emesso un Controparte_1
bando di gara nullo, per mancata indicazione in esso della scelta tra le due possibili opzioni - provvedere al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto, ovvero farlo tramite l'appaltatore- Part
poi, è stata operata nel contratto applicativo.
Ciò sia perché -contrariamente a quanto sembrerebbe ad una superficiale lettura della sentenza della Suprema Corte (n. 9386/20) che ha disposto il rinvio di cui qui ci si sta occupando- essa non ha dettato il principio di diritto di cui al punto 6.6, ma si è limitata a riportare ivi gli argomenti di EDS (che non avrebbe potuto -peraltro- esaminare, non essendovi una pronuncia sul punto nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione. E d'altra parte la Suprema Corte al punto n. 7 afferma “il motivo è assorbito con l'accoglimento di quello Parte_ precedente”), sia perché, ove anche si accogliesse la tesi di non si potrebbe comunque pervenire a quell'effetto che si vorrebbe, cioè la condanna di CP_1
Parte_ In merito, occorre puntualizzare che ha stipulato il subappalto con ossia con una delle appaltatrici, che è fallita Parte_2
in corso di causa (la relativa dichiarazione nel giudizio di I grado è stata resa all'udienza del 17.10.2000).
12 Orbene, in siffatta situazione va affermato che la clausola contrattuale, Parte_ che vorrebbe fosse inserita nel bando ai sensi dell'art. 1419 c.c. - ossia quella di assunzione in capo a dell'obbligo Controparte_1
di pagamento diretto del prezzo del subappalto- non potrebbe operare,
a causa dell'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale tra
(appaltante) e Controparte_1 Parte_2
Più specificamente, lo scioglimento del contratto di appalto in conseguenza del fallimento dell'appaltatore, a norma dell'art. 81 legge fallimentare, costituisce un effetto legale "ex nunc" della sentenza dichiarativa e non è, quindi, causa di responsabilità della procedura nei confronti del committente, il quale, pertanto, è tenuto, a norma dell'art. 1672 c.c., al pagamento in proporzione, nei limiti in cui è per lui utile, del prezzo pattuito per l'intera opera.
Spetta al curatore del Fallimento dunque, Parte_5 Parte_2
conseguire dalla stazione appaltante il Controparte_1
corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto, mentre il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (Cfr. Cassazione civile sez. un., 02/03/2020,
n.5685).
Sotto altro profilo, poi, sempre ad ipotizzare la nullità del bando per omessa indicazione del metodo di pagamento del subappalto, ed a volerlo integrare con la norma di legge, non vi sono ragioni per dover scegliere l'opzione del pagamento diretto, e anzi, nel rispetto di quella
13 volontà espressa dalle parti contrattuali (stazione appaltante ed aggiudicataria) essa ben dovrebbe essere sostituita con l'opzione (pure legittima) del pagamento indiretto. Parte_ B.2) Passando all'esame dell'azione risarcitoria, esercitata dal per il danno derivatole dal non aver potuto disporre delle somme cui aveva diritto, e per la differenza relativa al prezzo dell'appalto, essendo stato praticato uno sconto eccedente il limite del 20% fissato dalla legge, valgono in primis le seguenti considerazioni.
Su tali domande occorre pronunciarsi, atteso che, diversamente da come sostenuto da esse sono ammissibili e non coperte da CP_1
giudicato.
Non sono coperte da giudicato perché il rigetto del motivo sub I del ricorso per cassazione (con il quale si chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per aver ritenuto inammissibili le domande riconvenzionali) attiene esclusivamente alle domande Parte_ avanzate da nei confronti dell'ATI, ossia il soggetto nei cui confronti aveva proposto ricorso per D.I.
Sono ammissibili perché la Suprema Corte ha accolto il II motivo, che dichiarava inammissibili tali domande nei confronti del terzo, decisione dalla quale in sede di rinvio non ci si può discostare (essa poi, per quel che può valere è assolutamente condivisibile).
Ciò premesso, deve affermarsi che per la domanda di pagamento delle differenze sul prezzo di appalto (per applicazione di sconto superiore al 20%) valgono le stesse considerazioni che hanno portato al rigetto
14 della domanda di condanna al pagamento del residuo corrispettivo d'appalto.
Quanto alla domanda risarcitoria, occorre premettere i termini in cui è stata formulata: “nelle more sono maturate scadenze fiscali, previdenziali, contributive, e quant'altro al cui pagamento programmato in concomitanza della riscossione del credito non ha potuto far fronte: ciò ha prodotto e continua a produrre tutta una serie di conseguenze negative non solo per la ma anche per CP_14
gli 80 dipendenti della medesima..; le conseguenze, facilmente intuibili, perché la riscossione di un così rilevante importo ha paralizzato l'attività della società e ciò sia perché il mancato pagamento di oneri contributivi assicurativi e previdenziali è del tutto ostativo al fine prefissato, sia perché il mancato pagamento di oneri fiscali ha innescato il perverso meccanismo delle multe e soprattasse con notevole lievitazione degli importi dovuti.”. Parte_ E nelle memorie ex art. 183 c.p.c. si è limitata ad aggiungere che, sebbene i bilanci mostrino che ha continuato a conseguire utili, essi hanno subito un decremento di circa £ 900.000.000 negli anni 1998-
1999- 2000.
Essendo queste le allegazioni, va da sé che la documentazione prodotta con le memorie ex art. 184 c.c. non possa essere prova della perdita economica.
Si tratta innanzitutto dei bilanci, che, come si è detto provano un incremento degli utili;
né l'appellante ha segnalato dove e come da essi si trarrebbero i danni subiti.
15 In ogni caso, ove anche dimostrassero perdite di esercizio, comunque, non vi sarebbe modo di ricondurle alla vicenda in esame.
Quanto all'altra documentazione, si tratta di un'attestazione di debito verso la di ES per £ 111.696.872 relativa al periodo Parte_6
da settembre '98 a marzo '99 e dei vari decreti ingiuntivi ottenuti da tale per il relativo pagamento, nonché di una missiva della Pt_6
Banca S. Angelo di revoca fido.
Orbene, quanto alla non si è modo di capire se la Parte_6 CP_14
Parte_ di BU (prima denominazione di avesse in corso il
[...]
subappalto de quo quale unico lavoro e, quindi, desumerne che il mancato pagamento del corrispettivo sia stato la causa dei debiti verso la anche perché dall'attestazione si evince -al contrario- che la Pt_6
posizione richiesta con la missiva del 25.6.99 riguardava anche la denuncia relativa alla manodopera impiegata sul cantiere
Trento/Bolzano.
Quanto alla revoca del fido, ugualmente non è possibile collegarlo alla vicenda de quo.
Ciò non senza aggiungere, che ove anche si potesse provare il tutto, non risulta dimostrato quali siano stati i maggiori oneri che l'impresa ha dovuto sopportare, per il ritardato pagamento di contributi, tasse multe, sovratasse.
Resta da aggiungere che l'azione di ingiustificato arricchimento non è ammissibile, perché è un “terzo arricchito”, cioè CP_1
soggetto diverso da quello a favore del quale è stata resa la prestazione in forza del contratto di subappalto. (“L'azione di ingiustificato
16 arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali l'arricchimento
è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita. Cassazione civile sez. I, 27/02/2023, n.5865).
Ferme restando le spese liquidate con la sentenza di primo grado (“Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”. Cassazione civile sez.
VI, 29/11/2021, n.37220) vanno regolamentate le spese dell'appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Stante l'esito del giudizio di cassazione le spese di questo possono compensarsi.
17 Parte_ Vanno poste a carico di e si liquidano come da dispositivo, le spese dell'appello (applicando il seguente principio: Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite. Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, n.3798) e del giudizio di rinvio.
Per tale liquidazione si fa riferimento alle tariffe in vigore alla data di definizione di ciascun grado e ad una misura compresa tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, II sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, istaurato con citazione spedita per la notifica il 18.9.2020 da in esito alla decisione n. Parte_1
9386/20, emessa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto da avverso la sentenza d'appello n. 868/2014, Parte_1
così provvede: Parte_
-rigetta l'appello di
18 Parte_
-Condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio, che liquida per ciascuna controparte, quanto al primo in € 25.000,00 e quanto al secondo in € 22.000,00, il tutto oltre iva, Cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%., con distrazione -a favore dell'avv.
Alfredo Lucente- delle spese liquidate (€ 47.000, oltre accessori) ad
(già ). CP_4 Controparte_16
-Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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