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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 396/2024 R.G. (alla quale è riunito il procedimento iscritto al n. 1508/2024 R.G.) e vertente
fra
(P.I.: ) in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Miceli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Bari, al viale Quinto Ennio n.
33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Floro Flori e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con un primo ricorso, depositato il 09.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001236639, notificata il 25.01.2024 e relativa ad atto d'accertamento n. .6400.08/06/2018.0112899 del 08.06.2018 (riferito CP_1 all'anno 2016), con la quale veniva ordinato il pagamento della somma di €
18.244,24, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del
D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L: n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla L. 85/2023;
e avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-001567398, notificata il 25.01.2024 e relativa ad atto d'accertamento n. .6400.11/12/2018.0235185 del CP_1
11.12.2018 (riferito all'anno 2017), con la quale veniva ordinato il pagamento della somma di € 18.845,92, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016
e novellato dall'art. 23 del D.L: n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla L
85/2023.
Deduceva in diritto: la violazione degli artt. 14 e 28 L. 689/1981 – Violazione art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 8/2016 per irregolare notifica - Violazione del principio dell'autonoma valutazione dei fatti;
travisamento e/o erronea interpretazione della situazione di fatto - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e congruità delle sanzioni - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e per irragionevolezza;
difetto e/o parzialità dell'istruttoria - Illogicità manifesta;
contraddittorietà; insufficienza della motivazione e arbitrarietà manifesta - Sviamento di potere - Ingiustizia manifesta.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, domandava, in via principale: di accertare e dichiarare che le sanzioni per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983 per omesso
2 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardante le annualità
2016 e 2017, oggetto delle due ordinanze di ingiunzione impugnate, sono tutte non dovute e, comunque, irrimediabilmente prescritte per le ragioni di cui in premessa;
nel merito: dichiarare nulle e/o annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate con cui sono state emesse le sanzioni per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardante le annualità 2016 e 2017, nonché gli atti presupposti e quelli consequenziali tutti, per le causali espresse in premessa;
In via gradata: in caso di rigetto delle precedenti domande, ridurre gli importi delle sanzioni oggetto delle due ordinanze di ingiunzione impugnate al minimo edittale previsto dall'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 463/1983 (come successivamente modificato), o nella diversa misura meglio delibata dall'Ecc.mo
Giudice adito. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con secondo ricorso, depositato il 17.05.2014 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001236638, notificata il 07.05.2024 e relativa ad atto d'accertamento n.
.6400.08/06/2018.0112894 del 08.06.2018 (riferito all'anno 2015), CP_1
deducendo in diritto: la violazione artt. 14 e 28 L. 689/1981 – la violazione art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 8/2016 per irregolare notifica – la violazione del principio dell'autonoma valutazione dei fatti;
travisamento e/o erronea interpretazione della situazione di fatto – la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e congruità delle sanzioni - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e per irragionevolezza;
difetto e/o parzialità dell'istruttoria - Illogicità manifesta;
contraddittorietà; insufficienza della motivazione e arbitrarietà manifesta - Sviamento di potere - Ingiustizia manifesta.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in via preliminare in rito: di disporre la riunione ai sensi degli artt. 273 – 274 c.p.c. del presente giudizio al giudizio R.G. 396/2024, pendente avanti Codesto Ill.mo Tribunale, con prima udienza fissata al 6 giugno
3 2024, il tutto in ragione di diretta connessione per petitum e causa petendi e/o in subordine, disporne comunque la riunione per stretta connessione, anche in ragione del principio di economia processuale;
in via principale: di accertare e dichiarare che le sanzioni per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del
D.L. n. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardante l'annualità 2015, oggetto dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, sono tutte non dovute e, comunque, irrimediabilmente prescritte per le ragioni di cui in premessa;
nel merito: di dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata con cui sono state emesse le sanzioni per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardante le annualità
2015, nonché gli atti presupposti e quelli consequenziali tutti, per le causali espresse in premessa;
in via gradata: in caso di rigetto delle precedenti domande, ridurre gli importi delle sanzioni oggetto dell'ordinanza di ingiunzione impugnata al minimo edittale previsto dall'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 463/1983
(come successivamente modificato), o nella diversa misura meglio delibata dall'Ecc.mo Giudice adito. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava, in CP_1
relazione al primo ricorso, via pregiudiziale, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva, la nullità ed inammissibilità di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione. Nel merito: di rigettare tutte le domande proposte da
CP_ controparte nei confronti dell' con il ricorso introduttivo della presente causa, dichiarando non estinti e fondati i crediti oggetto delle opposte ordinanze ingiunzioni, con conferma delle stesse. Concedere comunque congruo termine
CP_ all' per il ricalcolo della sanzione amministrativa ex art. 23 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In relazione al secondo ricorso, domandava, in via pregiudiziale, di respingere l'avversaria eccezione di prescrizione dichiarando che il credito oggetto dell'ordinanza ingiunzione non è estinto, ma esistente ed esigibile. Nel merito;
di
4 rigettare il ricorso avversario e per l'effetto respingere tutte le domande proposte
CP_ da controparte nei confronti dell' con declaratoria della fondatezza del credito oggetto dell'opposta ordinanza ingiunzione e conferma della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali
Disposta la riunione dei due giudizi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso 1) l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001236639, notificata il 25.01.2024, relativa all'atto di accertamento n.
.6400.08/06/2018.0112899 del 08.06.2018 (riferito all'anno 2016), con il CP_1 quale veniva contestato l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85; ; 2) l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-001567398, notificata il
25.01.2024, relativa all'atto di accertamento n. .6400.11/12/2018.0235185 CP_1 del 11.12.2018 (riferito all'anno 2017), con il quale veniva contestato l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 3) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001236638, notificata il 07.05.2024, relativa all'atto di accertamento n.
5 .6400.08/06/2018.0112894 del 08.06.2018, (riferito all'anno 2015), con il CP_1 quale veniva contestato l'omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85 (
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società sollevata dall'istituto previdenziale, in quanto l'opposizione relativa alle prime due ordinanze-ingiunzione deve ritenersi proposta dal sig.
, oltre che nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
anche in proprio, in conformità al costante orientamento Parte_1 della Suprema Corte che, al riguardo, ha statuito: “La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16251 del
20.06.2018).
Va dato atto, inoltre, della tempestività dell'opposizione depositata il 09 febbraio
2024, avverso le ordinanze-ingiunzione notificate il 25 gennaio 2024, e dell'opposizione depositata il 17 maggio 2024, avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata il 07 maggio 2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 01 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio e, in particolare, dal Tribunale di Catania sentenza
6 3520 del 26.06.2024 e sentenza n. 3869 del 16.07.2024 le cui motivazioni si richiamano, quasi testualmente, anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c.
Parte opponente ha contestato il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Al riguardo va rilevato che: 1) gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; 2) tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, 67; 3) che l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia in esame è quindi regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
7 Segnatamente l'art. 14 della l. 689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è costante l'orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua
8 materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 27405 del 25.10.2019).
Nel caso di specie l' ha accertato con atto n. CP_1
.6400.08/06/2018.0112899 del 08.06.2018, notificato il 28.08.2018, una CP_1
omissione risalente a due anni prima (2016); ha accertato con atto n.
.6400.11/12/2018.0235185 del 11.12.2018, notificato il 07.01.2019, una CP_1
omissione risalente ad un anno prima (2017); ha accertato con atto n.
.6400.08/06/2018.0112894 del 08.06.2018, notificato il 28.08.2018, una CP_1
omissione risalente a tre anni prima (2015) e, quindi, ben oltre il decorso del prescritto termine di novanta giorni e, peraltro, a seguito di una mera “verifica nei nostri archivi”.
E' evidente come “… le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili dell'Ente previdenziale senza la necessità di particolari aggravi istruttori. Sul punto l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al CP_1
caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Da questo punto di vista, infatti, non è superfluo notare che i mod.
DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dello ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall ” (Tribunale di CP_2
Catania sentenza n. 3520/2024 cit.).
9 Per le ragioni come esposte, deve concludersi che la notifica dei suddetti atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 effettuata, rispettivamente, il 24.08.2018 per l'anno 2016, il 07.01.2019 per l'anno 2017 e il 28.08.2018 per l'anno 2015 sia tardiva e, quindi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981 (L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001236639, notificata il 25.01.2024, l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001567398, notificata il 25.01.2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001236638, notificata il
07.05.2024, vanno annullate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria ed al carattere seriale della questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società , in Parte_1
persona del liquidatore e del legale rappresentante p.t., di cui ai ricorsi riuniti depositati, rispettivamente, il 09.02.2024 e il 17.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001236639, notificata il
25.01.2024, l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-001567398, notificata il
25.01.2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001236638, notificata il
07.05.2024;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
10 Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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