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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 702/2022
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. TO TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. TOMEI GIAN PAOLO Presente
Avv. BASSOTTI BRUNO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. VINCENTI MARCO Avv. Donataccio presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO TI
ER d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 702/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian LO CP_1 C.F._1
TO (C.F. e NO TI (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Via A. Poliziano 27, giusta delega in atti CP_2
- APPELLANTE –
E
(c.f. , con sede in Fiumicino (RM), Via Pier Controparte_2 P.IVA_1
LO CH n. 1, in persona del Responsabile “Contenzioso” Avv. Stefania Pastore, munita dei poteri con procura registrata il 29/3/2017 in autentica per atto Notaio di rep. 20224 Persona_1 CP_2 racc. 12791, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (c.f. ), presso lo C.F._4 studio del quale elettivamente domiciliata in Via Monte Zebio n. 30, giusta delega in atti CP_2
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Civitavecchia, n. 757/2021, pubblicata il 20/07/2021, resa nel giudizio intercorso tra le
2 N.R.G. 702/2022 parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio al fine CP_1 Controparte_2 di sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso in data
23.08.2013 nell'aeroporto di Fiumicino allorquando, sceso dal volo con provenienza Dublino e condotto con una navetta all'immobile della stazione, cadeva in corrispondenza delle porte scorrevoli di accesso. Deduceva che sul lato esterno dell'accesso con le porte scorrevoli vi era una pedana;
che la pedana aveva la funzione di congiungere il livello più basso esterno a quello più alto interno alle porte scorrevoli;
che tuttavia lateralmente alla pedana veniva a trovarsi dinanzi al suo piede uno scalino;
che poiché non era segnalato lo scalino, in caso di folla dinanzi alle porte scorrevoli, questo costituiva un ostacolo imprevisto;
che l'attore era caduto inciampando su tale gradino.
2.Non si costituiva in giudizio che rimaneva contumace. Controparte_2
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) RIGETTA la domanda;
B)
PONE le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore”.
La sentenza impugnata è così motivata: “
4. La domanda va respinta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
5.Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, in specie, che -dalla rappresentazione contenuta nella documentazione fotografica versata in atti dall'attore, da preferire rispetto alle valutazioni del teste circa l'attitudine a cagionare il danno della cosa- si evince la piena visibilità dello stato dei luoghi dell'accesso posto dinanzi alle porte scorrevoli. Anzi, non si rinvengono neppure caratteristiche potenzialmente nocive per l'utente, atteso che la rampa era del tutto integra e priva di deformazioni. Inoltre, va anche sottolineato che in corrispondenza di un qualsiasi accesso, nella specie segnalato dalla presenza delle porte scorrevoli, costituisce basilare ed elementare cautela verificare la presenza di gradini o barre che regolino il dislivello tra la pavimentazione interna ed esterna, sì da poter attraversare indenne il varco con l'uso del più basilare grado di accortezza ed attenzione. E tanto più in una condizione di affollamento che avrebbe dovuto, invece, indurre ad una ancor intensa cautela nel passaggio attraverso la rampa e quindi, le porte mobili.
7.Deve concludersi che il sinistro per cui è causa non sia l'effetto “normale” della condizione della cosa facilmente visibile ed evitabile con la basilare attenzione dell'utente, bensì di una condotta non sufficientemente attenta e prudente della danneggiata e, allo stesso tempo, imprevedibile per il custode, che ha valso ad escludere il nesso di causalità tra il bene e il sinistro. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
8. Pertanto, la domanda va respinta.
9.Nulla sulle spese di lite, mentre quelle di ctu rimangono a carico dell'attore”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Corte adita, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza n.
757/2021, emessa inter partes il 15.07.2021, depositata in data 20.07.2021 dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel giudizio Rgn. 1724/2015, sulla base della rinnovata valutazione della prove e della documentazione prodotta in prime cure: I-riconoscere e dichiarare la fondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dal Sig. nei confronti della Spa Aeroporti di CP_1 per le lesioni subite a seguito dell'infortunio a lui occorso in data 23/08/2013 nell'aeroporto CP_2 di Fiumicino, per ogni quanto esposto nei precedenti scritti difensivi nel giudizio di prime cure e da intendersi quivi richiamati nonché per quanto emerso e provato in corso di istruttoria del procedimento oggetto del presente appello;
II-per l'effetto, per il disposto degli artt. 2043 e/o 2051
c.c. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. e Controparte_2 CP_1 così di seguito quantificabili, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale espletata in giudizio di primo grado: a) quanto ad inabilità temporanea biologica assoluta per gg. 30: € 2.374,50;
b) quanto ad inabilità temporanea biologica parziale per gg. 30: € 1.187,25; c)quanto al danno biologico permanente pari al 5% della totale: 4.366,52 ; per un totale parziale di € 7.928,27 che, personalizzato al caso de quo, può portare ad una quantificazione totale finale di € 10.000,00 che, in ogni caso, viene rimessa alla valutazione che il Giudice riterrà più opportuno determinare, oltre interessi e rivalutazione dall'evento. III-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in sentenza”.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da CP_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.”
[...]
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. CP_1
Con il primo motivo rubricato “Contraddittorietà della motivazione in diritto”, parte appellante si duole della contraddittorietà della sentenza per aver il giudice di prime cure, dapprima correttamente individuato la norma applicabile al caso di specie e, successivamente, disapplicato ingiustificatamente siffatta norma, nonostante le evidenti risultanze processuali. Nello specifico deduce l'appellante di aver fornito prova del sinistro e che l'istruttoria avrebbe confermato il rapporto di causalità tra l'evento dedotto con il bene in custodia, laddove la convenuta, rimasta contumace, non avrebbe fornito la prova liberatoria del caso fortuito idonea ad interrompere il nesso eziologico.
Con il secondo motivo rubricato “Errata, distorta e parziale valutazione delle prove”, si lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, deduce l'appellante di aver provato la propria pretesa risarcitoria sulla base di tre differenti elementi probatori, ovvero mediante le fotografie dello stato dei luoghi, con la testimonianza resa dalla teste oculare e con la mancata risposta all'interrogatorio Tes_1 formale, come deferito al legale rappresentante della appellata.
I due motivi di appello vanno trattati congiuntamente per essere tra loro connessi, afferendo entrambi all' an della responsabilità. Ebbene, essi non colgono nel segno.
In primo luogo deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta in primo grado i fatti di causa possono essere così decritti: in data 23 agosto 2013 sceso dall'aereo proveniente da Dublino si CP_1 apprestava a percorrere una pedana inclinata che dal piano di calpestio della pista lo avrebbe condotto all'interno dei locali dell'aeroporto romano di Fiumicino, locali il cui accesso era consentito da porte scorrevoli. Nell'incedere, assieme alle persone che con lui erano appena scese dalla navetta che li aveva prelevati dall'aereo per condurli nei pressi dell'accesso, egli, non avvedendosi del dislivello laterale della pedana, cadeva a terra riportando le lesioni come da certificati medici in atti.
Tale ricostruzione risulta quella data dal primo giudice ed essa risulta pure confermata dalla stessa deposizione testimoniale di , teste oculare che si trovava proprio dietro l'attore al Tes_1 momento della caduta di questi. Né può ritersi che la detta deposizione abbia potuto apportare elementi o dettagli diversi da quanto è stato evidenziato in sentenza anche perché ciò che rileva ai fini del decidere è la dinamica dell'evento nonché la natura della cosa in custodia dalla quale sarebbe derivata la responsabilità della società convenuta e cioè la pedana inclinata caratterizzata dal dislivello laterale non segnalato sul quale l'attore inciampava.
Orbene, non è affatto vero che il giudicante non abbia preso in considerazione la prova testimoniale della egli ha solo ritenuto, proprio alla luce del contenuto della detta deposizione, Tes_1 di dover dare maggior risalto alle evidenze documentali ossia alle fotografie dei luoghi di causa maggiormente idonee a dare visivo e per ciò solo immediato riscontro delle caratteristiche morfologiche della pedana su cui cadeva l' La mancata deposizione del legale rappresentante CP_1 della convenuta in sede di interrogatorio formale nulla ha potuto aggiungere alla suddetta ricostruzione né i capitoli risultano essere stati formulati in modo tale da provocare la confessione della convenuta su fatti a sé sfavorevoli, visto oltretutto che la dinamica in sé e su cui i detti capitoli vertevano, è risultata essere pacifica.
Ciò detto, il giudice, che ha ritenuto di dover applicare la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ha ravvisato la recisione del nesso di causalità dovuta allo stesso comportamento imprudente dell' e ciò ha fatto applicando correttamente la giurisprudenza di legittimità che, infatti, in casi CP_1 simili - e cioè allorquando l'evento sia dipeso da una cosa oggetto di custodia non dotata di intrinseca pericolosità per essere essa stessa inerte, ma dall'interazione tra essa e la condotta del danneggiato - ritiene che in caso di visibilità e prevedibilità del pericolo vi siano chiaramente gli estremi per poter escludere il nesso. Egli ha infatti ritenuto che il caso fortuito fosse risultato integrato dalla stessa condotta del danneggiato, atteso che questa si era sovrapposta alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
ciò in quanto il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, anche perché l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.
Condivisibilmente con quanto affermato dal primo giudice, allorquando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
A tal proposito, e per avvalorare la corretta declinazione dei suddetti principi giuridici occorre premettere in iure che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (...) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia che “la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (C. Cass. n.
2660 del 5/2/2013).
Calando i detti principi ai fatti di causa, va detto che l'evento in concreto verificatosi poteva essere facilmente evitabile, in quanto del tutto prevedibile.
Innanzitutto va rilevato che la presenza di una pedana inclinata sul tratto iniziale del piano di calpestio era del tutto visibile in quanto l'evento è accaduto quando vi era ancora la presenza di luce naturale essendosi il fatto verificatosi il 23 agosto alle 8 di sera e dunque in condizione di buona visibilità; la pedana era poi in ottime condizioni (cfr fotografie).
L'attore avrebbe dovuto allora prestare particolare attenzione ad accedere al locale interno dell'aeroporto avuto riguardo altresì alla prevedibile presenza del dislivello laterale atteso che la pedana percorsa era in pendenza ed anche perché l' stava percorrendo la pedana insieme ad CP_1 altre persone che come lui, scese dalla navetta, si apprestavano ad accedere all'interno dell'aeroporto.
Dunque, persisteva senz'altro la piena visibilità e prevedibilità della presenza del dislivello sulla pedana tanto che con la dovuta accortezza l' avrebbe potuto evitare di inciampare CP_1
In sostanza, l'evento poteva essere facilmente evitato in quanto prevedibile, essendo agevolmente ipotizzabile che non percorrendo la pedana nella parte centrale per la contemporanea presenza su di essa degli altri passeggeri che stavano come l' entrando in aeroporto attraverso la porta CP_1 scorrevole, l'attore avrebbe dovuto procedere con accortezza;
e, diversamente, deve ritenersi che il suo incedere incauto abbia eliso del tutto il nesso tra il fatto e l'evento dannoso. Infatti, come da insegnamento della Suprema Corte: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 2480/2018). Ne deriva che, per le ragioni espresse, i motivi proposti non possono dirsi fondati. La pronuncia impugnata merita di essere confermata e l'appello proposto, conclusivamente, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico ed in favore CP_1 dell'appellata e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi Controparte_2 di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e delle modeste questioni fattuali e giuridiche trattate (scaglione 3^, tabella XII^).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Civitavecchia, n. 757/2021, pubblicata il 20/07/2021, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, CP_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 2906 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
nulla per la parte contumace.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di CP_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -TO TI- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 702/2022
3 N.R.G. 702/2022
4 N.R.G. 702/2022
5 N.R.G. 702/2022
6 N.R.G. 702/2022
7 N.R.G. 702/2022
8 N.R.G. 702/2022
9 N.R.G. 702/2022
Sezione VI civile
R.G. 702/2022
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. TO TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. TOMEI GIAN PAOLO Presente
Avv. BASSOTTI BRUNO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. VINCENTI MARCO Avv. Donataccio presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO TI
ER d'TO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 702/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian LO CP_1 C.F._1
TO (C.F. e NO TI (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Via A. Poliziano 27, giusta delega in atti CP_2
- APPELLANTE –
E
(c.f. , con sede in Fiumicino (RM), Via Pier Controparte_2 P.IVA_1
LO CH n. 1, in persona del Responsabile “Contenzioso” Avv. Stefania Pastore, munita dei poteri con procura registrata il 29/3/2017 in autentica per atto Notaio di rep. 20224 Persona_1 CP_2 racc. 12791, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vincenti (c.f. ), presso lo C.F._4 studio del quale elettivamente domiciliata in Via Monte Zebio n. 30, giusta delega in atti CP_2
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Civitavecchia, n. 757/2021, pubblicata il 20/07/2021, resa nel giudizio intercorso tra le
2 N.R.G. 702/2022 parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio al fine CP_1 Controparte_2 di sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza del sinistro occorso in data
23.08.2013 nell'aeroporto di Fiumicino allorquando, sceso dal volo con provenienza Dublino e condotto con una navetta all'immobile della stazione, cadeva in corrispondenza delle porte scorrevoli di accesso. Deduceva che sul lato esterno dell'accesso con le porte scorrevoli vi era una pedana;
che la pedana aveva la funzione di congiungere il livello più basso esterno a quello più alto interno alle porte scorrevoli;
che tuttavia lateralmente alla pedana veniva a trovarsi dinanzi al suo piede uno scalino;
che poiché non era segnalato lo scalino, in caso di folla dinanzi alle porte scorrevoli, questo costituiva un ostacolo imprevisto;
che l'attore era caduto inciampando su tale gradino.
2.Non si costituiva in giudizio che rimaneva contumace. Controparte_2
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) RIGETTA la domanda;
B)
PONE le spese di ctu definitivamente a carico dell'attore”.
La sentenza impugnata è così motivata: “
4. La domanda va respinta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
5.Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, in specie, che -dalla rappresentazione contenuta nella documentazione fotografica versata in atti dall'attore, da preferire rispetto alle valutazioni del teste circa l'attitudine a cagionare il danno della cosa- si evince la piena visibilità dello stato dei luoghi dell'accesso posto dinanzi alle porte scorrevoli. Anzi, non si rinvengono neppure caratteristiche potenzialmente nocive per l'utente, atteso che la rampa era del tutto integra e priva di deformazioni. Inoltre, va anche sottolineato che in corrispondenza di un qualsiasi accesso, nella specie segnalato dalla presenza delle porte scorrevoli, costituisce basilare ed elementare cautela verificare la presenza di gradini o barre che regolino il dislivello tra la pavimentazione interna ed esterna, sì da poter attraversare indenne il varco con l'uso del più basilare grado di accortezza ed attenzione. E tanto più in una condizione di affollamento che avrebbe dovuto, invece, indurre ad una ancor intensa cautela nel passaggio attraverso la rampa e quindi, le porte mobili.
7.Deve concludersi che il sinistro per cui è causa non sia l'effetto “normale” della condizione della cosa facilmente visibile ed evitabile con la basilare attenzione dell'utente, bensì di una condotta non sufficientemente attenta e prudente della danneggiata e, allo stesso tempo, imprevedibile per il custode, che ha valso ad escludere il nesso di causalità tra il bene e il sinistro. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
8. Pertanto, la domanda va respinta.
9.Nulla sulle spese di lite, mentre quelle di ctu rimangono a carico dell'attore”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Corte adita, in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza n.
757/2021, emessa inter partes il 15.07.2021, depositata in data 20.07.2021 dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel giudizio Rgn. 1724/2015, sulla base della rinnovata valutazione della prove e della documentazione prodotta in prime cure: I-riconoscere e dichiarare la fondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dal Sig. nei confronti della Spa Aeroporti di CP_1 per le lesioni subite a seguito dell'infortunio a lui occorso in data 23/08/2013 nell'aeroporto CP_2 di Fiumicino, per ogni quanto esposto nei precedenti scritti difensivi nel giudizio di prime cure e da intendersi quivi richiamati nonché per quanto emerso e provato in corso di istruttoria del procedimento oggetto del presente appello;
II-per l'effetto, per il disposto degli artt. 2043 e/o 2051
c.c. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. e Controparte_2 CP_1 così di seguito quantificabili, sulla scorta delle risultanze della CTU medico-legale espletata in giudizio di primo grado: a) quanto ad inabilità temporanea biologica assoluta per gg. 30: € 2.374,50;
b) quanto ad inabilità temporanea biologica parziale per gg. 30: € 1.187,25; c)quanto al danno biologico permanente pari al 5% della totale: 4.366,52 ; per un totale parziale di € 7.928,27 che, personalizzato al caso de quo, può portare ad una quantificazione totale finale di € 10.000,00 che, in ogni caso, viene rimessa alla valutazione che il Giudice riterrà più opportuno determinare, oltre interessi e rivalutazione dall'evento. III-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in sentenza”.
Si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da CP_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.”
[...]
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. CP_1
Con il primo motivo rubricato “Contraddittorietà della motivazione in diritto”, parte appellante si duole della contraddittorietà della sentenza per aver il giudice di prime cure, dapprima correttamente individuato la norma applicabile al caso di specie e, successivamente, disapplicato ingiustificatamente siffatta norma, nonostante le evidenti risultanze processuali. Nello specifico deduce l'appellante di aver fornito prova del sinistro e che l'istruttoria avrebbe confermato il rapporto di causalità tra l'evento dedotto con il bene in custodia, laddove la convenuta, rimasta contumace, non avrebbe fornito la prova liberatoria del caso fortuito idonea ad interrompere il nesso eziologico.
Con il secondo motivo rubricato “Errata, distorta e parziale valutazione delle prove”, si lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Nello specifico, deduce l'appellante di aver provato la propria pretesa risarcitoria sulla base di tre differenti elementi probatori, ovvero mediante le fotografie dello stato dei luoghi, con la testimonianza resa dalla teste oculare e con la mancata risposta all'interrogatorio Tes_1 formale, come deferito al legale rappresentante della appellata.
I due motivi di appello vanno trattati congiuntamente per essere tra loro connessi, afferendo entrambi all' an della responsabilità. Ebbene, essi non colgono nel segno.
In primo luogo deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta in primo grado i fatti di causa possono essere così decritti: in data 23 agosto 2013 sceso dall'aereo proveniente da Dublino si CP_1 apprestava a percorrere una pedana inclinata che dal piano di calpestio della pista lo avrebbe condotto all'interno dei locali dell'aeroporto romano di Fiumicino, locali il cui accesso era consentito da porte scorrevoli. Nell'incedere, assieme alle persone che con lui erano appena scese dalla navetta che li aveva prelevati dall'aereo per condurli nei pressi dell'accesso, egli, non avvedendosi del dislivello laterale della pedana, cadeva a terra riportando le lesioni come da certificati medici in atti.
Tale ricostruzione risulta quella data dal primo giudice ed essa risulta pure confermata dalla stessa deposizione testimoniale di , teste oculare che si trovava proprio dietro l'attore al Tes_1 momento della caduta di questi. Né può ritersi che la detta deposizione abbia potuto apportare elementi o dettagli diversi da quanto è stato evidenziato in sentenza anche perché ciò che rileva ai fini del decidere è la dinamica dell'evento nonché la natura della cosa in custodia dalla quale sarebbe derivata la responsabilità della società convenuta e cioè la pedana inclinata caratterizzata dal dislivello laterale non segnalato sul quale l'attore inciampava.
Orbene, non è affatto vero che il giudicante non abbia preso in considerazione la prova testimoniale della egli ha solo ritenuto, proprio alla luce del contenuto della detta deposizione, Tes_1 di dover dare maggior risalto alle evidenze documentali ossia alle fotografie dei luoghi di causa maggiormente idonee a dare visivo e per ciò solo immediato riscontro delle caratteristiche morfologiche della pedana su cui cadeva l' La mancata deposizione del legale rappresentante CP_1 della convenuta in sede di interrogatorio formale nulla ha potuto aggiungere alla suddetta ricostruzione né i capitoli risultano essere stati formulati in modo tale da provocare la confessione della convenuta su fatti a sé sfavorevoli, visto oltretutto che la dinamica in sé e su cui i detti capitoli vertevano, è risultata essere pacifica.
Ciò detto, il giudice, che ha ritenuto di dover applicare la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ha ravvisato la recisione del nesso di causalità dovuta allo stesso comportamento imprudente dell' e ciò ha fatto applicando correttamente la giurisprudenza di legittimità che, infatti, in casi CP_1 simili - e cioè allorquando l'evento sia dipeso da una cosa oggetto di custodia non dotata di intrinseca pericolosità per essere essa stessa inerte, ma dall'interazione tra essa e la condotta del danneggiato - ritiene che in caso di visibilità e prevedibilità del pericolo vi siano chiaramente gli estremi per poter escludere il nesso. Egli ha infatti ritenuto che il caso fortuito fosse risultato integrato dalla stessa condotta del danneggiato, atteso che questa si era sovrapposta alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
ciò in quanto il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, anche perché l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.
Condivisibilmente con quanto affermato dal primo giudice, allorquando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
A tal proposito, e per avvalorare la corretta declinazione dei suddetti principi giuridici occorre premettere in iure che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame, l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso,
è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (...) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia che “la prova del nesso causale
è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (C. Cass. n.
2660 del 5/2/2013).
Calando i detti principi ai fatti di causa, va detto che l'evento in concreto verificatosi poteva essere facilmente evitabile, in quanto del tutto prevedibile.
Innanzitutto va rilevato che la presenza di una pedana inclinata sul tratto iniziale del piano di calpestio era del tutto visibile in quanto l'evento è accaduto quando vi era ancora la presenza di luce naturale essendosi il fatto verificatosi il 23 agosto alle 8 di sera e dunque in condizione di buona visibilità; la pedana era poi in ottime condizioni (cfr fotografie).
L'attore avrebbe dovuto allora prestare particolare attenzione ad accedere al locale interno dell'aeroporto avuto riguardo altresì alla prevedibile presenza del dislivello laterale atteso che la pedana percorsa era in pendenza ed anche perché l' stava percorrendo la pedana insieme ad CP_1 altre persone che come lui, scese dalla navetta, si apprestavano ad accedere all'interno dell'aeroporto.
Dunque, persisteva senz'altro la piena visibilità e prevedibilità della presenza del dislivello sulla pedana tanto che con la dovuta accortezza l' avrebbe potuto evitare di inciampare CP_1
In sostanza, l'evento poteva essere facilmente evitato in quanto prevedibile, essendo agevolmente ipotizzabile che non percorrendo la pedana nella parte centrale per la contemporanea presenza su di essa degli altri passeggeri che stavano come l' entrando in aeroporto attraverso la porta CP_1 scorrevole, l'attore avrebbe dovuto procedere con accortezza;
e, diversamente, deve ritenersi che il suo incedere incauto abbia eliso del tutto il nesso tra il fatto e l'evento dannoso. Infatti, come da insegnamento della Suprema Corte: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 2480/2018). Ne deriva che, per le ragioni espresse, i motivi proposti non possono dirsi fondati. La pronuncia impugnata merita di essere confermata e l'appello proposto, conclusivamente, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico ed in favore CP_1 dell'appellata e liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi Controparte_2 di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e delle modeste questioni fattuali e giuridiche trattate (scaglione 3^, tabella XII^).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del
Tribunale di Civitavecchia, n. 757/2021, pubblicata il 20/07/2021, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, CP_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 2906 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
nulla per la parte contumace.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di CP_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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