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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 8729 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8729/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Speronello Laura in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Boldini Davide in forza CP_1 C.F._2 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1774/2019 e Per_ segnatamente la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie e Per_1
Con comparsa depositata il 28.11.2024, si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza del 27.1.2025 sono state sentite le parti ed all'esito le stesse hanno rassegnato le rispettive conclusioni. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorrente ha domandato la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle Per_ figlie e deducendo il peggioramento della propria condizione economica a causa Per_1 dell'aumento delle esigenze economiche del figlio , nato da altra relazione sentimentale, e Per_3 dello stato di salute della compagna convivente, affetta da grave patologia che l'ha costretta ad assentarsi dal posto di lavoro.
A tale domanda si è opposta la resistente, rilevandone l'infondatezza.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che il provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza, ossia il verificarsi di fatti nuovi tali da alterare, mutandolo in termini significativi, il pregresso assetto realizzato dalla sentenza (cfr. ex multis Cass. 26 novembre 1998, n. 12010; 7 settembre 1995, n. 9415; 29 agosto 1996. N. 7953;
Cass. 2.2.2006, n. 2338).
Ciò premesso, venendo all'esame del caso di specie, si evidenzia anzitutto che non vi è prova di un significativo detrimento della situazione economica del ricorrente tale da giustificare la chiesta riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie.
Se è ben vero che le esigenze economiche dei figli accrescono con il progredire dell'età, questo vale tanto per il figlio , nato nel 2018 dalla relazione tra il ricorrente e la compagna Per_3 Per_
in epoca anteriore alla sentenza di divorzio, quanto per le figlie e nate dalla CP_2 Per_1 relazione tra le odierne parti in causa, minori che oggi sono in piena età adolescenziale.
Alcuna prova è stata poi fornita dal ricorrente circa lo stato di malattia della compagna convivente e l'incidenza di essa sulla capacità lavorativa della medesima. La situazione economica della compagna non è stata né illustrata né tanto meno documentata.
Risulta, d'altra parte, sulla base della documentazione versata in atti, che il ricorrente, il quale ha dichiarato che al tempo del divorzio guadagnava E.
1.600 al mese, negli ultimi due anni d'imposta ha percepito redditi mensili, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa E.
1.900 al mese calcolati su 12 mensilità, oltre premi di produzione (cfr. CU 2023 e 2024).
Inoltre, lo stesso ha riferito di percepire il 50% dell'assegno unico pari ad E. 170 al mese, laddove al tempo del divorzio gli assegni familiari erano interamente percepiti dalla ricorrente, circostanza allegata dalla resistente e non contestata dal ricorrente.
Neppure è dimostrato che la condizione economica della sia mutata in melius rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di divorzio: vero è che la stessa ha contratto matrimonio con il sig. CP_3 nel 2022 all'indomani della predetta pronuncia, ma la stessa già a quel tempo conviveva con l'attuale marito, circostanza incontestata che risulta anche dalle condizioni concordate del divorzio ove si dà atto della convivenza della con il nuovo compagno (cfr. doc. 1 attoreo). CP_1
Inoltre, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dalle parti in udienza, gli attuali tempi Per_ di visita tra il ricorrente e le figlie e risultano sostanzialmente invariati rispetto a quelli Per_1 concordati in sede di divorzio, avendo il primo dichiarato di incontrare le ragazze un giorno infra- settimanale e nei fine settimana alternati (v. verbale d'udienza 27.1.25).
Infine, il ricorrente si duole che le spese extra per le figlie siano molto elevate ed ammontino ad importi superiori ad E. 500 mensili, ma di tale circostanza (contestata dalla resistente) non è offerta prova alcuna.
Ebbene, alla luce di tutti i rilievi dianzi esposti, il Collegio non ritiene provati i presupposti giustificativi della chiesta modifica del contributo al mantenimento delle figlie, di talchè la domanda del ricorrente dev'essere rigettata.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della resistente le spese di lite così come liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/14 come modificato dal Dm 147/22.
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il ricorrente all'integrale rifusione a favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8729/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Speronello Laura in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Boldini Davide in forza CP_1 C.F._2 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per parte resistente: come da comparsa di costituzione
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale, chiedendo la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 1774/2019 e Per_ segnatamente la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie e Per_1
Con comparsa depositata il 28.11.2024, si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
All'udienza del 27.1.2025 sono state sentite le parti ed all'esito le stesse hanno rassegnato le rispettive conclusioni. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorrente ha domandato la riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle Per_ figlie e deducendo il peggioramento della propria condizione economica a causa Per_1 dell'aumento delle esigenze economiche del figlio , nato da altra relazione sentimentale, e Per_3 dello stato di salute della compagna convivente, affetta da grave patologia che l'ha costretta ad assentarsi dal posto di lavoro.
A tale domanda si è opposta la resistente, rilevandone l'infondatezza.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea non meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che il provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di “giustificati motivi” dopo la sentenza, ossia il verificarsi di fatti nuovi tali da alterare, mutandolo in termini significativi, il pregresso assetto realizzato dalla sentenza (cfr. ex multis Cass. 26 novembre 1998, n. 12010; 7 settembre 1995, n. 9415; 29 agosto 1996. N. 7953;
Cass. 2.2.2006, n. 2338).
Ciò premesso, venendo all'esame del caso di specie, si evidenzia anzitutto che non vi è prova di un significativo detrimento della situazione economica del ricorrente tale da giustificare la chiesta riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie.
Se è ben vero che le esigenze economiche dei figli accrescono con il progredire dell'età, questo vale tanto per il figlio , nato nel 2018 dalla relazione tra il ricorrente e la compagna Per_3 Per_
in epoca anteriore alla sentenza di divorzio, quanto per le figlie e nate dalla CP_2 Per_1 relazione tra le odierne parti in causa, minori che oggi sono in piena età adolescenziale.
Alcuna prova è stata poi fornita dal ricorrente circa lo stato di malattia della compagna convivente e l'incidenza di essa sulla capacità lavorativa della medesima. La situazione economica della compagna non è stata né illustrata né tanto meno documentata.
Risulta, d'altra parte, sulla base della documentazione versata in atti, che il ricorrente, il quale ha dichiarato che al tempo del divorzio guadagnava E.
1.600 al mese, negli ultimi due anni d'imposta ha percepito redditi mensili, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa E.
1.900 al mese calcolati su 12 mensilità, oltre premi di produzione (cfr. CU 2023 e 2024).
Inoltre, lo stesso ha riferito di percepire il 50% dell'assegno unico pari ad E. 170 al mese, laddove al tempo del divorzio gli assegni familiari erano interamente percepiti dalla ricorrente, circostanza allegata dalla resistente e non contestata dal ricorrente.
Neppure è dimostrato che la condizione economica della sia mutata in melius rispetto CP_1 all'epoca della sentenza di divorzio: vero è che la stessa ha contratto matrimonio con il sig. CP_3 nel 2022 all'indomani della predetta pronuncia, ma la stessa già a quel tempo conviveva con l'attuale marito, circostanza incontestata che risulta anche dalle condizioni concordate del divorzio ove si dà atto della convivenza della con il nuovo compagno (cfr. doc. 1 attoreo). CP_1
Inoltre, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dalle parti in udienza, gli attuali tempi Per_ di visita tra il ricorrente e le figlie e risultano sostanzialmente invariati rispetto a quelli Per_1 concordati in sede di divorzio, avendo il primo dichiarato di incontrare le ragazze un giorno infra- settimanale e nei fine settimana alternati (v. verbale d'udienza 27.1.25).
Infine, il ricorrente si duole che le spese extra per le figlie siano molto elevate ed ammontino ad importi superiori ad E. 500 mensili, ma di tale circostanza (contestata dalla resistente) non è offerta prova alcuna.
Ebbene, alla luce di tutti i rilievi dianzi esposti, il Collegio non ritiene provati i presupposti giustificativi della chiesta modifica del contributo al mantenimento delle figlie, di talchè la domanda del ricorrente dev'essere rigettata.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il ricorrente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della resistente le spese di lite così come liquidate in dispositivo in conformità al DM 55/14 come modificato dal Dm 147/22.
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il ricorrente all'integrale rifusione a favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.